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Terre Siciliane Igt - Approvazione di modifica ordinaria del disciplinare 2025

Pubblicato da disciplinare
Terre Siciliane

La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della igp dei vini Terre Siciliane, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 giugno 2025  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei  vini «Terre Siciliane».
(25A03732)

(GU n.158 del 10-7-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti
dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11 marzo 2025,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati assegnati, ai
titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche'
dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, reg. 68,
concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per
il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19,
commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco
Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo
Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto
dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato
dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato
alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e'
stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore
dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualita' 22 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 284
del 6 dicembre 2011 - Supplemento ordinario n. 252, con il quale e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre
Siciliane» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il provvedimento prot. n. 0047359 del 14 giugno 2017 del
dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica, pubblicato sul sito
internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, con il quale, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6,
secondo comma del regolamento delegato (UE) 2019/33, e' stato da
ultimo modificato il disciplinare della indicazione geografica
protetta dei vini «Terre Siciliane»;
Esaminata la documentata domanda presentata dalla Associazione
viticoltori della IGT Terre Siciliane, acquisita al prot. ingresso n.
0184287 del 30 marzo 2023, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei
vini «Terre Siciliane», nel rispetto della procedura di cui al sopra
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che per la indicazione geografica protetta dei vini
«Terre Siciliane» non esiste un Consorzio di tutela riconosciuto ai
sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica
ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3
del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana
(prot. ingresso n. 0307041 del 13 giugno 2023 e successiva
integrazione prot. ingresso n. 0692413 del 18 dicembre 2023);
e' stata svolta la riunione di pubblico accertamento a Salemi
(TP) in data 26 marzo 2025;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 98 del 29 aprile 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta dei
vini «Terre Siciliane», che comporta altresi' una modifica del
documento unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente
all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e
all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra
citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto dall'art.
7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022, sopra
richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di produzione
della indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane»
approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
indicazione geografica protetta dei vini «Terre Siciliane», di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 98 del 29 aprile 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta dei vini «Terre Siciliane», consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente,
negli allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a partire dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica
protetta dei vini «Terre Siciliane» consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.politicheagricole.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 24 giugno 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane»

Art. 1.
Denominazione e vini

L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» e' riservata ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare per le seguenti categorie e tipologie:
categoria vino (1):
«Terre Siciliane» bianco anche passito e vendemmia tardiva;
«Terre Siciliane» rosso, anche novello, passito e vendemmia
tardiva;
«Terre Siciliane» rosato, anche passito;
categoria vino frizzante (8):
«Terre Siciliane» frizzante bianco, rosso e rosato;
categoria vino spumante (4):
«Terre Siciliane» spumante bianco e rosato;
categoria vino liquoroso (3):
«Terre Siciliane» liquoroso bianco e rosso;
«Terre Siciliane» nelle suddette tipologie anche con
specificazione di uno, due, tre o quattro dei vitigni idonei alla
coltivazione nella Regione Sicilia.

Art. 2.
Base ampelografica dei vigneti

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane»
bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve a bacca di
colore corrispondente o a bacca di colore non corrispondente per le
tipologie rosato e per le tipologie ottenute da uve a bacca nera
vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito
aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione nella
Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varieta' e dei
cloni di vite per uve da vino ai sensi della vigente normativa,
riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
2. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la
specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella
Regione Sicilia, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo
sinonimo, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti
vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a
un massimo del 15%.
3. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la
specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli
idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro
nazionale delle varieta' e dei cloni di vite per uve da vino ai sensi
della vigente normativa, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese
o suo sinonimo, e' consentita a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai
quali si vuole fare riferimento;
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in
caratteri della stessa dimensione;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella
misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica
«Terre Siciliane» comprende l'intero territorio amministrativo della
Regione Siciliana.

Art. 4.
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle
uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle
tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con o senza la
specificazione di vitigno a tonnellate 18 per i vini bianchi e a
tonnellate 16 per i vini rossi e rosati.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane», seguita o meno dal riferimento
al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
10% vol. per i bianchi;
10% vol. per i rosati;
10,50% vol. per i rossi;
10% vol. per gli spumanti bianco e rosato;
12% vol. per i liquorosi;
10,50% per il novello;
10% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);
10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento);
13% vol. per la vendemmia tardiva.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con
provvedimento regionale, puo' essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno del territorio amministrativo della Regione Siciliana.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini
ad eccezione delle tipologie passito per le quali non deve essere
superiore al 50%; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto
dell'alcolizzazione che puo' essere effettuata con alcol di natura
vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.
4. Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane» passito e' consentito un leggero
appassimento sulla pianta o dopo la raccolta.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» in
versione passito e vendemmia tardiva non e' consentita la pratica
dell'arricchimento.

Art. 6.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane»,
anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto
dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Terre Siciliane» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di
cui almeno l'10,00% vol. svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 3,5 g/l estratto non riduttore
minimo: 17,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di
cui almeno il 10,00% vol. svolto;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Terre Siciliane» Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Terre Siciliane» Spumante Rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Terre Siciliane» bianco passito:
colore: giallo tendente all'ambra a seconda
dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. con
residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso passito:
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con
residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidita' totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al
consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del
corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche
organolettiche proprie del vitigno.
3. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane»,
anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle
tipologie «frizzante», «novello» e «liquoroso», all'atto
dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
«Terre Siciliane» frizzante: 9,00%;
«Terre Siciliane» novello: 11,00%;
«Terre Siciliane» liquoroso: 15,00%.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. All'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
3. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a indicazione
geografica tipica «Terre Siciliane» non e' consentito utilizzare il
nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola nelle
informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica.

Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio
amministrativo della Regione Siciliana. L'orografia mostra dei
contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente
montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente
collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona
sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone
pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica e' molto complessa; numerosi sono i corsi
d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli
fluviali sono per lo piu' strette ed approfondite nella zona
montuosa, sensibilmente piu' aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei
seguenti complessi:
complesso clastico di deposizione continentale;
complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni
prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della
Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;
complesso conglomeratico-arenaceo;
complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le
varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella
Sicilia settentrionale;
complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la
serie calcarea degli Iblei;
complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena
peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro
ambienti climatici primari:
ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua
intorno a 18° C, piovosita' media annua di 400-500 mm (Province di
Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia
durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalu' e
Messina la piovosita' media annua e' di 800 mm, mentre in quello
dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm;
ambiente area Etna: il clima e' umido, specie sul versante
settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia
bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il
versante orientale e' piu' piovoso di quello occidentale. La
temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e
dell'altimetria, infatti, il versante orientale e' piu' caldo mentre
quello settentrionale rimane il piu' freddo e danno origine ad
ambienti rispettivamente piu' precoci o piu' tardivi. Il versante
sud-occidentale e' quello piu' asciutto;
ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e
Sicani): la piovosita' media annua puo' arrivare a 1000 mm ed oltre.
La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima
intorno a 25° C.;
ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la
temperatura media annua e' superiore a 15° C e quella media delle
massime in estate arriva a 29° C; la piovosita' annua e' limitata
anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina
(Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima e'
caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di
pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La Sicilia e' una delle regioni di piu' antica tradizione
viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti,
fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e
uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno
riferimento ai rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di
olio e vino e' testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per
il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche
bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi»
normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche
archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche
di attivita' agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M.
Botto 2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei
Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il
Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni
di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata
attivita' economica della regione legata alla produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C. - V secolo d.C.),
in particolare in eta' cesarea nella Gallia e' attestata la presenza
di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando
Cesare brindo' alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe
dei grandi proprietari terrieri, come e' attestato dalla presenza di
grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei
cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza
della coltivazione dei vigneti nel territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne
portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della
vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici,
durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve
da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi
Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di
fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo
della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della
dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande
rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose societa' di
vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la
table».
Durante la dominazione degli spagnoli (1512-1713), nei territori
interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove
abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel
Cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis», cita come
zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la
pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo.
Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia», cita i vigneti
alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e
dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli.
L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo
viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a
Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la
viticoltura visse un periodo di crisi dalla quale si risollevo' in
epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini,
nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano
che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il
commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a
Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra.
Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara;
ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribui' in
maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte
dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi torno' in Sicilia e visito' lo stabilimento
Florio, bevve e lodo' il Marsala dolce che da allora in poi fu
denominato «Garibaldi dolce».
Nella seconda meta' dell'Ottocento, l'invasione della fillossera
distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene
soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su
vite americana resistente alla fillossera e la vite comincio'
nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra
commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei
vini ad alta gradazione e ad intenso colore, che venivano esportati
in Francia come vini da taglio, ed aumento' la produzione dei vini da
pasto a piu' moderato tenore alcolico, profumati e freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si puo'
indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano.
Si assoda la capacita' della Sicilia a produrre vini bianchi di
qualita' sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo,
sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Thurgau e
Sauvignon. Negli anni Novanta inizia la sperimentazione e la
produzione di vini rossi di alta qualita' con il vitigno autoctono
Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e
Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso e' il Nero
d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali
riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per
l'aspetto cromatico, ma soprattutto perche' conferisce al vino una
tipicita' riconducibile ai sapori mediterranei.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, e' in
particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti
tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente
disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla
produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente
coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di
potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e
tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla
superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle
operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della
chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben
esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti
fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle
tradizionalmente consolidate nella zona.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di
vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e
peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano caratteristiche
chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio
gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli,
armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate,
floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'orografia prevalentemente collinare del territorio di
produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in
zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono
a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso,
favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni
vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione
di vini di qualita'.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla
preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, e'
la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche dei vini della I.G.T. «Terre Siciliane».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel
particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le
quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere i rinomati vini «Terre Siciliane», le cui peculiari
caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.

Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.

Allegato 1

Varieta' di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione
Sicilia


+-------+---------------------------+
|1 |Aglianico N. |
+-------+---------------------------+
|2 |Albanello B. |
+-------+---------------------------+
|3 |Alicante N. |
+-------+---------------------------+
|4 |Alicante Bouschet N. |
+-------+---------------------------+
|5 |Ancellotta N. |
+-------+---------------------------+
|6 |Ansonica B. |
+-------+---------------------------+
|7 |Barbera N. |
+-------+---------------------------+
|8 |Cabernet Franc N. |
+-------+---------------------------+
|9 |Cabernet Sauvignon N. |
+-------+---------------------------+
|10 |Calabrese N. o Nero d'Avola|
+-------+---------------------------+
|11 |Carignano N. |
+-------+---------------------------+
|12 |Carricante B. |
+-------+---------------------------+
|13 |Catanese Nero N. |
+-------+---------------------------+
|14 |Catarratto Bianco Comune B.|
+-------+---------------------------+
|15 |Catarratto Bianco Lucido B.|
+-------+---------------------------+
|16 |Chardonnay B. |
+-------+---------------------------+
|17 |Chenin B. |
+-------+---------------------------+
|18 |Ciliegiolo N. |
+-------+---------------------------+
|19 |Corinto Nero N. |
+-------+---------------------------+
|20 |Damaschino B. |
+-------+---------------------------+
|21 |Fiano B. |
+-------+---------------------------+
|22 |Frappato N. |
+-------+---------------------------+
|23 |Gaglioppo N. |
+-------+---------------------------+
|24 |Glera (ex Prosecco) B. |
+-------+---------------------------+
|25 |Grecanico dorato B. |
+-------+---------------------------+
|26 |Grillo B. |
+-------+---------------------------+
|27 |Malbech N. |
+-------+---------------------------+
|28 |Malvasia Bianca B. |
+-------+---------------------------+
|29 |Malvasia di Lipari B. |
+-------+---------------------------+
|30 |Manzoni Bianco B. |
+-------+---------------------------+
|31 |Merlot N. |
+-------+---------------------------+
|32 |Minnella Bianca B. |
+-------+---------------------------+
|33 |Mondeuse N. |
+-------+---------------------------+
|34 |Montepulciano N. |
+-------+---------------------------+
|35 |Montonico Bianco B. |
+-------+---------------------------+
|36 |Moscato Bianco B. |
+-------+---------------------------+
|37 |Moscato Giallo B. |
+-------+---------------------------+
|38 |Moscato Rosa rs. |
+-------+---------------------------+
|39 |Muller Thurgau B. |
+-------+---------------------------+
|40 |Nerello Cappuccio N. |
+-------+---------------------------+
|41 |Nerello Mascalese N. |
+-------+---------------------------+
|42 |Nocera N. |
+-------+---------------------------+
|43 |Perricone N. |
+-------+---------------------------+
|44 |Petit Manseng B. |
+-------+---------------------------+
|45 |Petit Verdot N. |
+-------+---------------------------+
|46 |Pinot Nero N. |
+-------+---------------------------+
|47 |Pinot Grigio G. |
+-------+---------------------------+
|48 |Pinot Bianco B. |
+-------+---------------------------+
|49 |Riesling B. |
+-------+---------------------------+
|50 |Sangiovese N. |
+-------+---------------------------+
|51 |Sauvignon B. |
+-------+---------------------------+
|52 |Semillon B. |
+-------+---------------------------+
|53 |Syrah N. |
+-------+---------------------------+
|54 |Tannat N. |
+-------+---------------------------+
|55 |Tempranillo N. |
+-------+---------------------------+
|56 |Traminer Aromatico Rs. |
+-------+---------------------------+
|57 |Trebbiano Toscano B. |
+-------+---------------------------+
|58 |Vermentino B. |
+-------+---------------------------+
|59 |Vernaccia di S.Gimignano B.|
+-------+---------------------------+
|60 |Viognier B. |
+-------+---------------------------+
|61 |Zibibbo B. |
+-------+---------------------------+
|62 |Merlese N. |
+-------+---------------------------+
|63 |Marselan N. |
+-------+---------------------------+
|64 |Inzolia Nera N. |
+-------+---------------------------+
|65 |Lucignola N. |
+-------+---------------------------+
|66 |Orisi N. |
+-------+---------------------------+
|67 |Recunu B. |
+-------+---------------------------+
|68 |Usirioto N. |
+-------+---------------------------+
|69 |Vitrarolo N. |
+-------+---------------------------+

Allegato B

Documento unico

1. Denominazione/denominazioni: Terre Siciliane.
2. Tipo di indicazione geografica: IGP - Indicazione geografica
protetta.
3. Categorie di prodotti vitivinicoli:
1. Vino;
3. Vino liquoroso;
4. Vino spumante;
8. Vino frizzante;
3.1 Codice della nomenclatura combinata:
22 - Bevande, liquidi alcolici ed aceti
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
4. Descrizione dei vini:
1. «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nella tipologia frizzante e liquoroso.
Breve descrizione testuale:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol
(categoria Vino frizzante); 10,50% vol (categoria Vino); 15,00% vol
(categoria Vino liquoroso);
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
2. «Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva, con o senza la
specificazione del vitigno.
Breve descrizione testuale:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
3. «Terre Siciliane» bianco passito, con o senza la
specificazione del vitigno
Breve descrizione testuale:
colore: giallo tendente all'ambra a seconda
dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol, con
residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
4. «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nella tipologia frizzante, novello e liquoroso.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol
(categoria Vino frizzante); 11,00% vol (categoria Vino); 15,00% vol
(categoria Vino liquoroso);
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
5. «Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva, con o senza la
specificazione del vitigno.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): 10;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
6. «Terre Siciliane» rosso passito, con o senza la
specificazione del vitigno.
Breve descrizione testuale:
colore: rosso piu' o meno carico tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol, con
residuo zuccherino minimo di 50,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
7. «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nella tipologia frizzante
Breve descrizione testuale:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol
(categoria Vino frizzante); 10,50% vol (categoria Vino);
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
8. «Terre Siciliane» Spumante bianco, con o senza la
specificazione del vitigno.
Breve descrizione testuale:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
9. «Terre Siciliane» Spumante rosato, con o senza la
specificazione del vitigno.
Breve descrizione testuale:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: da extra brut a dolce, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l;
gli altri parametri analitici, che non figurano nella
sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa
nazionale e dell'Unione.
Caratteristiche analitiche generali:
titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): -;
titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): -;
acidita' totale minima: 3,5 in grammi per litro espresso in
acido tartarico;
acidita' volatile massima (in milliequivalenti per litro): -;
tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per
litro): -.
5. Pratiche di vinificazione
5.1 Pratiche enologiche specifiche: -;
5.2 Rese massime:
1. «Terre Siciliane» bianco, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, frizzante,
spumante e liquoroso: 18000 chilogrammi di uve per ettaro.
2. «Terre Siciliane» rosso, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nelle tipologie passito, vendemmia tardiva, novello,
frizzante e liquoroso: 16000 chilogrammi di uve per ettaro.
3. «Terre Siciliane» rosato, con o senza la specificazione del
vitigno, anche nelle tipologie passito, frizzante e spumante: 16000
chilogrammi di uve per ettaro.
6. Zona geografica delimitata: la zona di produzione comprende
l'intero territorio amministrativo della Regione Sicilia.
7. Varieta' di uve da vino:
Aglianico N. - Ellenica
Albanello B.
Alicante N. - Gamay
Alicante bouchet N.
Ancellotta N. - Lancellotta
Ansonica B. - Inzolia
Barbera N.
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Calabrese N. - Nero d'Avola N.
Carignano N.
Carricante B.
Catanese nero N. - Catanese
Catarratto bianco comune B. - Catarratto
Catarratto bianco lucido B. - Catarratto
Chardonnay B.
Chenin B.
Ciliegiolo N. - Morettone
Corinto nero N.
Damaschino B.
Fiano B.
Frappato N. - Frappato d'Italia
Glera B. - Serprino
Grecanico dorato B. - Grecanico
Grillo B.
Inzolia Nera N.
Lucignola N.
Malbech N.
Malvasia bianca B. - Iuvarella
Malvasia di Lipari B. - Malvasia
Manzoni bianco B. - Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Marselan N.
Merlese N.
Merlot N.
Minnella bianca B.
Mondeuse N.
Montepulciano N.
Montonico bianco B. - Montonico
Moscato bianco B. - Moscato reale
Moscato giallo B. - Muskateller
Moscato rosa Rs. - Rosen muskateller
Müller thurgau B. - Riesling x Sylvaner
Nerello cappuccio N. - Nerello mantellato
Nerello mascalese N.
Nocera N.
Orisi N. (ndr : nato dall’incrocio spontaneo tra Sangiovese e Montonico Bianco)
Perricone N. - Pignatello
Petit manseng B.
Petit verdot N
Pinot bianco B. - Pinot
Pinot grigio - Pinot
Pinot nero N. - Pinot
Recunu B.
Riesling italico B. - Riesling
Sangiovese N. - Sangioveto
Sauvignon B. - Sauvignon blanc
Semillon B.
Syrah N. - Shiraz
Tannat N.
Tempranillo N.
Traminer aromatico Rs. - Gewürztraminer
Trebbiano toscano B. - Procanico
Usirioto N.
Vermentino B. - Pigato B.
Vernaccia di San Gimignano B. - Vernaccia
Viogner B.
Vitrarolo N.
Zibibbo B. - Moscatellone
8. Descrizione del legame/dei legami.
Terre Siciliane.
L'orografia prevalentemente collinare, il clima mediterraneo, la
scelta delle aree di produzione che privilegiano terreni con buona
esposizione interagiscono in maniera determinante con la coltura
della vite, contribuendo all'ottenimento delle peculiari
caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche dei vini della IGT
«Terre Siciliane».
La millenaria storia vitivinicola del territorio della Regione
Sicilia e' la prova della stretta connessione ed interazione
esistente tra i fattori umani (tramandando le tradizionali tecniche
di coltivazione della vite ed enologiche) e la qualita' e le
peculiari caratteristiche dei vini in argomento.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento,
etichettatura, altri requisiti).
Disposizioni supplementari di etichettatura.
Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.
Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in
materia di etichettatura.
Descrizione della condizione: all'art. 7 del disciplinare,
conformemente all'art. 70, par. 1, del reg. CE n. 607/2009 e'
previsto il divieto di utilizzo del nome dei vitigni «Grillo» e
«Calabrese» o suo sinonimo «Nero d'Avola», anche per i vini ottenuti
da uve di tali varieta'.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del
disciplinare:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/23264

Tag : Terre Siciliane Igp

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