Sannio Doc

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La Doc Sannio è riservata ai vini, con o senza specificazione della sottozona, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
« Sannio » bianco, bianco frizzante: Trebbiano toscano e Malvasia (bianca di Candia), da soli o
congiuntamente, minimo 50%; 
«Sannio» rosso, rosso superiore, rosso riserva, rosso frizzante, rosato, rosato frizzante, novello:
Sangiovese: min. 50%; 
La Doc Sannio seguita dalla specificazione di vitigno e tipologia, con o senza specificazione della sottozona : Coda di volpe, Coda di volpe Passito, Codadi volpe spumante e spumante di qualità, Fiano, Fiano Passito, Fiano spumante e spumante di qualità, Greco, Greco Passito, Greco spumante e spumante di qualità, Moscato, Moscato Passito,Moscato spumante e spumante di qualità, Aglianico, Aglianico riserva, Aglianico Passito, Aglianico novello, Aglianico spumante e spumante di qualità, Aglianico rosato, Aglianico spumante e spumante di qualità rosato, Barbera, Barbera Passito, Barbera spumante e spumante di qualità, Piedirosso, Piedirosso Passito, Piedirosso spumante e spumante di qualità, Sciascinoso, Sciascinoso Passito, Sciascinoso spumante e spumante di qualità, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti, nell’ambito aziendale, dal rispettivo vitigno per almeno l’85%; 
«Sannio» Aglianico-Piedirosso e Aglianico-Piedirosso rosato, con o senza specificazione della
sottozona: Aglianico e Piedirosso congiuntamente, purché la varietà minoritaria sia presente per
almeno il 40 %. .....
La zona di raccolta delle uve per l’ottenimento dei vini atti alla Doc Sannio, comprende l’intero territorio amministrativo della provincia di Benevento

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Solopaca Doc - Modificazione al disciplinare di produzione - 1992

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Solopaca

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca", approvato con il  decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al  presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

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Solopaca Doc - Proposta di modifica del disciplinare di produzione - 1992

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Solopaca

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma del decreto del  Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica  del disciplinare di produzione del vino a doc Solopaca, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, propone la modifica del disciplinare medesimo

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