Salame Piacentino Dop - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione - 2025
E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2025.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 26 novembre 2025
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Salame Piacentino». (25A06493)
(GU n.284 del 6-12-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025, con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479,
registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025,
con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari
degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza
con le priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro
29 gennaio 2025, n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4
marzo 2025, n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1°
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee - serie L 163 del 2 luglio 1996, con il quale e' stata
registrata la denominazione di origine protetta «Salame Piacentino»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei Salumi
Piacentini DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma
1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Salame Piacentino»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia-Romagna,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2025, con
il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Salame Piacentino» ai fini della presentazione di opposizioni e che,
entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono
pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui
trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Salame Piacentino»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Salame Piacentino», di cui
alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 235 del 9 ottobre 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «Salame Piacentino» figura all'allegato del presente
decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Salame Piacentino» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 26 novembre 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Salame Piacentino» DOP
Art. 1.
Denominazione
La denominazione d'origine protetta «Salame Piacentino» e'
riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Zona di produzione
Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione del Salame
Piacentino debbono essere situati nel territorio delle Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna.
I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette
Regioni sono conformi alle prescrizioni di seguito descritte.
Caratteristiche genetiche.
La materia prima da utilizzare e' costituita da carni che devono
provenire da suini figli di:
a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana,
Landrace Italiana e Duroc Italiana cosi' come migliorate dal Libro
genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe
delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in
purezza o tra loro incrociate;
b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e
scrofe meticce o di altri tipi genetici purche' questi provengano da
schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e
Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del Libro
genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
c) verri e scrofe di altri tipi genetici purche' questi
provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White,
Landrace e Duroc attuati con finalita' compatibili con quelle del
Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;
d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e
scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).
Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra
espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non
consentite:
Parte di provvedimento in formato grafico
V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d)
sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI =
Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D =
Duroc; DI = Duroc Italiana.
La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente
aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Non possono essere utilizzate le carni provenienti da:
verri e scrofe;
suini portatori di caratteri antitetici, con particolare
riferimento alla sensibilita' agli stress (PSS - Porcine Stress
Sindrome).
Allevamento e alimentazione.
Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le
loro quantita' e modalita' di impiego sono finalizzate a ottenere un
suino pesante.
Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:
allattamento;
svezzamento;
magronaggio;
ingrasso.
Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto
fino ad almeno ventotto giorni di eta', fatto salvo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa
fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale
sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente.
Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in
allattamento e' altresi' possibile iniziare a somministrare le
materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in
materia di alimentazione animale. E' ammessa l'integrazione
vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego
di additivi nel rispetto della normativa vigente.
In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita,
l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su
entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a
inchiostro, con le seguenti indicazioni.
Parte di provvedimento in formato grafico
Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con
caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo
precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello
specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia
dove e' ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui
i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di
identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la
lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della
lettera «H».
La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere
identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il
tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:
Parte di provvedimento in formato grafico
In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di
origine sara' consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo
identificativo validato dall'Organismo di controllo che assicuri e
garantisca la tracciabilita' e la rintracciabilita' del Salame
Piacentino.
Ai fini del presente disciplinare l'eta' dei suini in mesi e'
data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la
determinazione dell'eta' e il mese di nascita ed e' accertata sulla
base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di
cui sopra.
Svezzamento: e' la fase successiva all'allattamento, che puo'
prolungarsi fino a tre mesi di eta' dell'animale. Il suino in questo
stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e,
allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti
possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa
vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento puo' essere
presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua
e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. E'
ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica
dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della
normativa vigente.
Magronaggio: e' la fase successiva allo svezzamento, che puo'
prolungarsi fino a cinque mesi di eta' dell'animale. Il suino
raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono
consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate
nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre
tener conto delle seguenti specifiche:
sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con
vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa
vigente;
l'alimento puo' essere presentato sia in forma liquida (broda)
mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello,
che in forma secca;
e' consentita una presenza massima di acido linoleico pari al
2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;
la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere
inferiore al 45% di quella totale.
Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su
base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui
all'art. 2, primo capoverso.
Ingrasso: e' l'ultima fase dell'allevamento, interviene a
magronaggio completato e prosegue fino all'eta' della macellazione
che deve essere di almeno nove mesi. In questa fase sono consentiti
gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella tabella
delle materie prime ammesse nelle quantita' indicate, a esclusione
della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di
pesce. L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre
tener conto di tutte le specifiche gia' previste per la fase di
magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca
da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.
Alla fine della fase di ingrasso dovra' essere ottenuto un suino
pesante che avra' raggiunto in fase di macellazione il peso della
carcassa descritto nel successivo paragrafo «Macellazione e
sezionamento».
Macellazione e sezionamento.
L'eta' minima del suino alla macellazione e' di nove mesi; viene
accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore
entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del
dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.
Il computo dell'eta' in mesi e' dato dalla differenza tra il mese
in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.
Le carni da utilizzare devono provenire solo da carcasse
classificate H Heavy ai sensi della vigente normativa dell'Unione
europea, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1
chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi.
Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al
momento della macellazione.
Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere
eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di
controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli
animali, operanti nella zona di produzione di cui all'art. 2, primo
capoverso del disciplinare.
La zona di elaborazione del Salame Piacentino comprende l'intero
territorio della Provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad
altitudine inferiore ai 900 metri slm, a motivo delle particolari
condizioni climatiche.
Art. 3.
Materie prime
Il Salame Piacentino deriva da materie prime appartenenti a suini
che corrispondono alle caratteristiche dell'art. 2. La percentuale di
grasso utilizzabile va dal 10 al 30% in funzione della parte magra
utilizzata. Per la parte magra sono esclusi i tagli di carne
provenienti dallo spolpo di testa, mentre per la parte grassa puo'
essere utilizzato, lardo, gola e parti di pancetta prive di grasso
molle.
Art. 4.
Metodo di elaborazione
Le carni suine magre e le parti grasse, sono ridotte in
pezzettini e successivamente passati al tritacarne con stampo a fori
larghi superiori a 10 mm di diametro.
La pasta di salame cosi' ottenuta viene poi condita a secco con
la seguente miscela:
dosi per 100 Kg di carne fresca:
cloruro di sodio: min 1,5 Kg - max 3,5 Kg;
nitrato di potassio (E252): max 15 gr;
nitrito di sodio: max 10 gr;
pepe nero o bianco in grani e/o spezzato: min. 30 - max 50
gr;
infuso di aglio e vino: max 500 gr; aglio (da 5 a 20 gr),
vino (da 0,1 a 0,5 litri);
zuccheri, quali destrosio, glucosio, fruttosio, saccarosio:
max 1,5 Kg;
sodio L-ascorbato (E301) e/o acido L-ascorbico (E300): max
200 gr;
noce moscata: max 30 gr.
Possono inoltre essere impiegate colture di avviamento alla
fermentazione.
Seguono poi l'impastamento e l'insaccamento in budello di suino.
Il calibro dell'insaccato fresco non deve superare i 70 mm:
trattandosi di budelli di suino e' ammessa una tolleranza del ± 5%.
Infine il Salame, legato con spago, o con rete di spaghi elastici
pre legati per quello destinato ad affettamento, viene
successivamente forato e sottoposto ad asciugamento in ambienti
aventi una temperatura compresa tra 15° e 25°C ed umidita' relativa
compresa tra il 40 ed il 90%.
Art. 5.
Stagionatura
La stagionatura dei Salami Piacentini avviene in ambienti aventi
una temperatura compresa tra 12 e 19°C ed un'umidita' relativa di
70-90%, con una tolleranza di +10%, per un periodo non inferiore a
quarantacinque giorni dalla data di salatura. Durante la stagionatura
e' consentita la ventilazione, l'esposizione alla luce ed alla
umidita' naturale, tenuto conto dei fattori climatici presenti nelle
valli piacentine.
Art. 6.
Caratteristiche
Il Salame Piacentino, all'atto della immissione al consumo,
presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimico-fisiche:
Caratteristiche organolettiche:
aspetto esterno: forma cilindrica con peso variabile non
superiore ad 1 kg e non inferiore a 400 gr. Per il prodotto destinato
all'affettamento, a stagionatura ultimata, il peso non deve superare
i 2 Kg;
aspetto al taglio: colore rosso vivo con lenticelle di grasso
di colore bianco rosato;
aroma e sapore: sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e
caratteristico, strettamente condizionato dal periodo di
stagionatura.
Caratteristiche chimico-fisiche:
=========================================
| | min | max |
+===================+=========+=========+
| Umidita' (%) | 27 | 50 |
+-------------------+---------+---------+
| Proteine (%) | 23,5 | 33,5 |
+-------------------+---------+---------+
| Grassi (%) | 16 | 35 |
+-------------------+---------+---------+
| Sale (%) | 3 | 5 |
+-------------------+---------+---------+
| Ceneri (%) | 1,5 | 6,5 |
+-------------------+---------+---------+
| Collagene (%) | 0,5 | 4 |
+-------------------+---------+---------+
| pH | 5,2 | 6,5 |
+-------------------+---------+---------+
Il Salame Piacentino puo' essere commercializzato sfuso ovvero
confezionato sottovuoto o in atmosfera modificata, intero, in tranci
o affettato. Le operazioni di confezionamento, affettamento e
porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di
controllo, esclusivamente nella zona di trasformazione indicata
all'art. 2.
Per garantire il mantenimento delle caratteristiche originali e
peculiari del prodotto e' necessario che le operazioni di
confezionamento, affettamento e porzionamento vengano svolte
nell'area geografica di produzione dal personale con specifica
conoscenza del prodotto. Il contatto con l'aria e l'esposizione del
prodotto affettato o porzionato privo del budello a condizioni
ambientali non note rischia di determinare l'ossidazione e il
conseguente imbrunimento delle fette o della superficie esposta al
taglio, con perdita del caratteristico colore rosso vivo della parte
magra, irrancidimento della parte grassa e conseguente alterazione
dell'aroma.
Art. 7.
Legame
La produzione del «Salame Piacentino» risale all'epoca romana e
si e' tramandata nel tempo concentrandosi nell'area geografica della
Provincia di Piacenza.
L'importanza della zona di produzione del Salame Piacentino va
riportata all'evoluzione di una tipica cultura rurale comune a tutta
la Padania, dal cui territorio deriva la materia prima
(Emilia-Romagna e Lombardia). Nell'area di approvvigionamento della
materia prima, l'evoluzione della zootecnia e' legata alla larga
presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione
dell'industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno
determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.
Nella Provincia di Piacenza si e' sviluppata e tramandata
un'abilita' specifica dei produttori locali nella selezione dei tagli
di carne e nella lavorazione delle parti magre e grasse. Inoltre, la
presenza di vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a
vegetazione boschiva si riflettono positivamente sulle condizioni dei
locali di stagionatura.
I requisiti caratteristici del «Salame Piacentino» dipendono
dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In
particolare, la caratterizzazione della materia prima e' strettamente
legata alla zona geografica delimitata di approvvigionamento,
all'interno della quale si sono sviluppate tecniche di allevamento
del suino pesante italiano determinanti per la qualita' dei tagli di
carne utilizzati per la produzione del «Salame Piacentino».
Inoltre, la lavorazione del «Salame Piacentino» localizzata
nell'area della Provincia di Piacenza e' legata agli operatori locali
che nel tempo hanno sviluppato conoscenze specifiche nella selezione
dei tagli magri e nella loro miscelazione con le componenti grasse e
le spezie. Le competenze tecniche dei produttori sulla lavorazione e
sulla macinatura delle carni unite alla padronanza nella gestione
delle fasi di stagionatura del Salame Piacentino testimoniano
ulteriormente il legame del Salame Piacentino con il suo territorio
di produzione.
I fattori ambientali sono strettamente legati alle
caratteristiche dell'area di produzione ed in particolare lo e' il
clima, che incide in modo determinante sulle caratteristiche del
prodotto finito, contribuendo al buon esito delle fasi di
stagionatura del prodotto.
L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» si collega
quindi all'evoluzione socio-economica specifica dell'area
interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.
Art. 8.
Designazione e presentazione
La designazione del «Salame Piacentino» deve essere indicata in
caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra
scritta, che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita
dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» o
dall'abbreviazione «DOP», accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione
europea.
Tali indicazioni possono essere abbinate al logo della
denominazione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno
l'acquirente, nonche' l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti il prodotto deriva, purche' la materia prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.
Art. 9.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti
in uscita) deve essere monitorata e documentata.
In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi
elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e
riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, elaboratori,
stagionatori, confezionatori, porzionatori e affettatori, nonche'
attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo
delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita' (da monte a valle della filiera di produzione) del
prodotto.
Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi
elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.
« Speck Alto Adige Igp - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - Dicembre 2025
Pancetta Piacentina Dop - Modifica disciplinare di produzione ottobre 2025 »
