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Richieste di cancellazione delle igp Colli Aprutini Colli del Sangro Colline Frentane Colline Pescaresi Colline Teatine del Vastese / Histonium Terre di Chieti

Pubblicato da disciplinare
Colli Aprutini, Colli del Sangro, Colline Frentane, Colline Pescaresi, Colline Teatine, del Vastese / Histonium, Terre di Chieti

Trasmissione alla Commissione europea delle richieste di cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei vini Colli Aprutini (PGI-IT-A0884), Colli del Sangro (PGI-IT-A0744), Colline Frentane (PGI-IT-A0745), Colline Pescaresi (PGI-IT-A0887), Colline Teatine (PGI-ITA0891), del Vastese / Histonium (PGI-IT-A0893), Terre di Chieti (PGI-IT-A0901), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo le modalità stabilite dall’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste


DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL’IPPICA


DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I


Provvedimento concernente la trasmissione alla Commissione europea delle richieste di
cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei vini «Colli Aprutini» (PGI-IT-A0884),
«Colli del Sangro» (PGI-IT-A0744), «Colline Frentane» (PGI-IT-A0745), «Colline Pescaresi»
(PGI-IT-A0887), «Colline Teatine» (PGI-IT-A0891), «del Vastese» / «Histonium» (PGI-ITA0893), «Terre di Chieti» (PGI-IT-A0901), ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.


IL DIRIGENTE


VISTO il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024,
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento
(UE) n. 1151/2012;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato
dal regolamento (UE) 2024/1143;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle
indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande
di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare
di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione, così come da
ultimo modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione, del 30 ottobre 2024;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca
modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l’applicazione della protezione,
l’etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite,
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche
nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione
nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, così come da ultimo modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 2025/26;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto codice dell’amministrazione
digitale, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell’8 aprile 2022, avente ad
oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019
e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di
protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di
modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri
d, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del predetto decreto, ai sensi del quale le denominazioni
«Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni
«Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, che adotta il
regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio
2024, registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839
del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei Conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi
generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per il 2025, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del
4 marzo 2025, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l’attuazione degli obiettivi definiti
dalla “Direttiva recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno
2025”, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del
D.P.C.M. n. 178/2023;
VISTA la direttiva del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
prot. n. 112479 dell’11 marzo 2025, registrata dall’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale
sono stati assegnati, ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale
per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza
con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla Direttiva dipartimentale,
sopra citate;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, registrato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in data 10 gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei Conti in data 16
gennaio 2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per il periodo di
tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del D. lgs.
n. 165 del 2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo
Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato
decreto legislativo;
VISTO il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell’articolo
19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, e
dalla Corte dei Conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare
del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale
è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l’incarico di Direttore dell’Ufficio PQA I della Direzione
generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e
vitivinicoli e Affari generali della Direzione;
VISTO il decreto del Dirigente capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e
responsabile del procedimento 18 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 283 del 4 dicembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni
geografiche tipiche «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline Frentane», «Colline Pescaresi»,
«Colline Teatine», «del Vastese» / «Histonium», «Terre di Chieti», per i vini prodotti nel territorio della
regione Abruzzo e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
VISTO il decreto del Direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità 30 novembre 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 295 del 20 dicembre
2011, concernente approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le
modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all’articolo 118-
quater, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118-vicies , par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007;
VISTO il decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica 7
marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione
dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo di cui all’articolo 90 del Reg. UE 1306/2013, ai
sensi dell’art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello
nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari;
VISTI i decreti del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del
22 dicembre 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 10 del
14 gennaio 2015, con i quali, ai sensi dell’articolo 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento
(CE) n. 1234/2007, sono stati da ultimo modificati i disciplinari delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini «Colline Teatine», «Terre di Chieti» e «Colline Pescaresi»;
VISTI i decreti del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del
22 dicembre 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 11 del
15 gennaio 2015, con i quali, ai sensi dell’articolo 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento
(CE) n. 1234/2007, sono stati da ultimo modificati i disciplinari delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini «del Vastese» o «Histonium», «Colli del Sangro» e «Colline Frentane»;
VISTA la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie C 255 del 5 luglio 2019,
dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/33;
VISTA la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del
Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la protezione della IGP
dei vini «Terre Abruzzesi» o «Terre d’Abruzzo» in sostituzione delle seguenti n. 8 IGP: «Colline
Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium»,
«Terre di Chieti», «Terre Aquilane» o «Terre de L’Aquila», «Colli Aprutini»;
VISTA la documentata domanda presentata per il tramite della Regione Abruzzo, su istanza del
Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), intesa ad ottenere la modifica dei
disciplinari di produzione delle DOP dei vini «Abruzzo», «Montepulciano d’Abruzzo», «Trebbiano
d’Abruzzo», «Cerasuolo d’Abruzzo»;
VISTO il parere favorevole della Regione Abruzzo sulle sopra citate domande;
VISTI i decreti del Dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica del 19 gennaio 2023, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 30 del 6 febbraio 2023, di approvazione delle modifiche ordinarie ai
disciplinari di produzione delle DOP dei vini «Abruzzo», «Montepulciano d’Abruzzo», «Trebbiano
d’Abruzzo», «Cerasuolo d’Abruzzo», con i quali si è provveduto, tra l’altro, ad inserire i nomi geografici
«Terre di Chieti», «Colline Pescaresi» e «Terre Aquilane» o «Terre de L’Aquila» come sottozone nei
disciplinari di produzione delle predette DOP ed i nomi geografici «Colline Frentane o Frentania o
Frentano», «Colline del Sangro», «Colline Teatine o Teatino» e «Colline del Vastese o Hystonium»
come unità geografiche aggiuntive nei medesimi disciplinari di produzione;
VISTO il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 10
febbraio 2023 concernente la cancellazione delle IGP: «Colli Aprutini», «Colli del Sangro», «Colline
Frentane», «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «del Vastese o Histonium», «Terre Aquilane o Terre
de L’Aquila», «Terre di Chieti» a seguito del provvedimento di trasmissione alla Commissione europea
della richiesta di protezione della IGP «Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo»;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/219 della Commissione, del 3 gennaio 2024, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L del 10 gennaio 2024, che conferisce la protezione
di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome
«Terre Abruzzesi / Terre d’Abruzzo» IGP;
VISTA la nota prot. n. 110 del 29 maggio 2024 trasmessa dal Consorzio di tutela vini d’Abruzzo,
acquisita al protocollo d’ingresso MASAF-PQA I n. 0241721 del 30 maggio 2024, con la quale il
predetto consorzio di tutela, premettendo che «la cancellazione delle n. 8 IGT riconosciute per la regione
Abruzzo (TERRE DI CHIETI, COLLINE TEATINE, COLLINE FRETANE, COLLI DEL SANGRO, DEL
VASTESE O HISTONIUM, COLLINE PESCARESI, COLLI APRUTINI, TERRE AQUILANE O TERRE
DE L’AQUILA), come definito anche in sede di Comitato Vini, era subordinata all’approvazione della
IGP “TERRE ABRUZZESI” o “TERRE D’ABRUZZO”», ha trasmesso la documentazione prevista
dall’articolo 17, comma 3, lettere a) e b) del D.M. 6 dicembre 2021, sopra citato, relativa alle richieste
di cancellazione delle indicazioni geografiche protette «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline
Frentane», «Colli del Sangro», «del Vastese» o «Histonium», «Terre di Chieti», «Terre Aquilane» o
«Terre de L’Aquila», «Colli Aprutini», in particolare, la relazione contenente i motivi delle
cancellazioni, con informazioni dettagliate sui fatti, sulle prove e sugli elementi a sostegno della richiesta
medesima e nr. 8 moduli conformi all’allegato V del D.M. 21 dicembre 2021 (come modificato
dall’Allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio
2023), concernenti le richieste di cancellazione delle predette indicazioni geografiche protette;
DATO ATTO che il giorno 11 giugno 2024, presso il centro convegni AURUM, Sala Tosti, sito in Largo
Gardone Riviera, Pescara (PE), è stata effettuata la riunione di pubblico accertamento concernete la
cancellazione delle IGP dei vini: «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli
Aprutini», «Colli del Sangro», «del Vastese o Histonium», «Terre di Chieti», «Terre Aquilane o Terre
de L’Aquila»;
VISTO il successivo parere del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 9 agosto
2024, con il quale il medesimo Comitato ha confermato il proprio parere favorevole riguardo la
cancellazione delle IGP dei vini: «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli
Aprutini», «Colli del Sangro», «del Vastese o Histonium», «Terre di Chieti», «Terre Aquilane o Terre
de L’Aquila»;
VISTE le proposte di cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei vini «Colline Frentane»,
«Colli del Sangro» e «Colli Aprutini», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 225 del 25 settembre 2024;
VISTE le proposte di cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei vini «Terre di Chieti»,
«Colline Pescaresi» e «Colline Teatine», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 226 del 26 settembre 2024;
VISTE le proposte di cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei vini «del Vastese» o
«Histonium» e «Terre Aquilane» o «Terre de L’Aquila», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 27 settembre 2024;
VISTA l’opposizione alla proposta di cancellazione della I.G.T. «Terre Aquilane» o «Terre de
L’Aquila» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 27
settembre 2024, sopra citata, presentata in data 13 novembre 2024 dalla ditta individuale Vigna di More
di Tronca Adriana, in persona del l.r.p.t., acquisita al protocollo d’ingresso MASAF-PQA I n. 0598427
del 13 novembre 2024 e la successiva integrazione presentata in pari data, acquisita al protocollo
d’ingresso MASAF-PQA I n. 0598438 del 13 novembre 2024;
VISTA l’opposizione alla proposta di cancellazione della I.G.T. «Terre Aquilane» o «Terre de
L’Aquila» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 27
settembre 2024, sopra citata, presentata in data 25 novembre 2024 dall’Avvocato Marco Di Rito per
conto del Sig. Domenico Pasetti, l.r.p.t. della Società Agricola La Queglia di Pasetti Domenico e C. s.s.,
della Sig.ra Francesca Pasetti, l.r.p.t. della Società Agricola Domenico Pasetti s.s., della Sig.ra Adriana
Tronca, titolare della ditta individuale Azienda Agricola Vigna di More di Tronca Adriana, della Sig.ra
Francesca Di Nisio, titolare della ditta individuale Azienda Agricola Cantinarte di Francesca Di Nisio,
e del Sig. Carlo Mario Margiotta, titolare dell’omonima ditta individuale, giuste procure in calce al
predetto atto, acquisito al protocollo d’ingresso MASAF-PQA I n. 0621073 del 25 novembre 2024;
VISTE le note prot. MASAF-PQA I n. 0675154 e 0675157 del 23 dicembre 2024, con le quali il
Ministero ha trasmesso alla Regione Abruzzo ed al Consorzio di tutela vini d’Abruzzo le sopra indicate
opposizioni alla proposta di cancellazione della I.G.T. «Terre Aquilane» o «Terre de L’Aquila»,
invitando il predetto consorzio di tutela ad inviare le proprie controdeduzioni ai sensi dell’articolo 9,
comma 4, del D.M. 6 dicembre 2021;
VISTA la nota prot. n. 05 del 15 gennaio 2025 trasmessa dal Consorzio di tutela vini d’Abruzzo,
acquisita al protocollo d’ingresso MASAF-PQA I n. 0017019 del 15 gennaio 2025, con la quale il
predetto consorzio di tutela «rappresenta che a seguito della modifica statutaria approvata
dall’assemblea straordinaria del 02 agosto 2024, è stato modificato l’Art. 1 dello Statuto “…,
espungendo il riferimento a “TERRE DE L'AQUILA O TERRE AQUILANE” nella categoria IGT”. Per
tale motivo, avendo rinunciato volontariamente a svolgere le funzioni previste all’Art. 41 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 e s.m.i. per la IGT in parola, come decretato con il provvedimento del 29 agosto
2024, pubblicato sulla G. U. n. 223 del 23/09/2024, il Consorzio ritiene opportuno non intervenire nel
merito delle osservazioni di opposizione presentate»;
CONSIDERATO che il Consorzio di tutela vini d’Abruzzo, con sede in Ortona (CH), è riconosciuto ai
sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le
funzioni previste dall’articolo 41, commi 1 e 4, della predetta legge, tra l’altro, per le indicazioni
geografiche tipiche «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane» e «Terre di Chieti»,
nonché le funzioni previste dall’articolo 41, comma 1, della predetta legge per l’indicazione geografica
tipica «del Vastese» o «Histonium», in virtù del decreto del Direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualità 4 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 141 del 19 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni, confermato
dal successivo decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione generale per la promozione della
qualità agroalimentare e dell’ippica 8 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 194 del 20 agosto 2022, così come da ultimo modificato dal decreto del
Dirigente della PQA I della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare 29 agosto
2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 223 del 23
settembre 2024, con cui è stato revocato al predetto consorzio di tutela l’incarico a svolgere le funzioni
previste all'articolo 41, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la I.G.T. «Terre Aquilane o Terre de
L'Aquila»;
CONSIDERATO che, in ordine alle richieste di cancellazione delle indicazioni geografiche protette dei
vini «Colline Pescaresi», «Colline Teatine», «Colline Frentane», «Colli Aprutini», «Colli del Sangro»,
«del Vastese o Histonium» e «Terre di Chieti», non sono state sollevate obiezioni nel corso della riunione
di pubblico accertamento tenutasi a Pescara (PE) in data 11 giugno 2024, sopra citata, né sono pervenute
opposizioni a seguito delle pubblicazioni delle rispettive proposte di cancellazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sopra indicata;
CONSIDERATO che, in ottemperanza al disposto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2024/1143, le
sopra citate domande di cancellazione sono state esaminate nell’ambito della procedura nazionale
prevista dall’articolo 17 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
RITENUTO che, a seguito dell’esito positivo della suddetta procedura nazionale, risultano soddisfatti i
requisiti del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtù dello stesso;
RITENUTO pertanto, di dover trasmettere alla Commissione europea le richieste di cancellazione delle
indicazioni geografiche protette dei vini «Colli Aprutini» (PGI-IT-A0884), «Colli del Sangro» (PGI-ITA0744), «Colline Frentane» (PGI-IT-A0745), «Colline Pescaresi» (PGI-IT-A0887), «Colline Teatine»
(PGI-IT-A0891), «del Vastese» / «Histonium» (PGI-IT-A0893), «Terre di Chieti» (PGI-IT-A0901), ai
sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo le modalità stabilite
dall’articolo 14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;


RITENUTO altresì, di procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, paragrafo 7, e 25,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell’articolo 17, comma 1, del decreto ministeriale 6
dicembre 2021, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;


DISPONE
1) la trasmissione alla Commissione europea delle richieste di cancellazione delle indicazioni
geografiche protette dei vini «Colli Aprutini» (PGI-IT-A0884), «Colli del Sangro» (PGI-IT-A0744),
«Colline Frentane» (PGI-IT-A0745), «Colline Pescaresi» (PGI-IT-A0887), «Colline Teatine» (PGI-ITA0891), «del Vastese» / «Histonium» (PGI-IT-A0893), «Terre di Chieti» (PGI-IT-A0901), ai sensi
dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143, secondo le modalità stabilite dall’articolo
14, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
2) la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste (https://www.masaf.gov.it), ai sensi del combinato disposto degli
articoli 10, paragrafo 7, e 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143 e dell’articolo 17, comma
1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021.


IL DIRIGENTE
Pietro Gasparri
(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

 

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