Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Pomodoro di Pachino Dop - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri - Designazione 2025

Pomodoro di Pachino Dop - Controlli da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri - Designazione 2025

Pubblicato da disciplinare
Pomodoro di Pachino

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri, con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 23, è designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del  Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la IGP Pomodoro di Pachino, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003. 

 

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Designazione all’organismo denominato “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale  autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pomodoro di  Pachino”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003 con il quale l’Unione europea ha  provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Pomodoro di Pachino”;
Visto il Regolamento (UE) n. 2302 della Commissione dell’8 dicembre 2016 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti  dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il  quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti  agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai  controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli  alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante  nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità  competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di  controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell’agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza; 
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero  dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non  generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.  288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale al  dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della  prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato centrale  della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 180051 del 21 aprile 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,  della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.  Mirri” è stato designato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Pomodoro di Pachino”,  registrato in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 29 aprile 2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione del 31 marzo 2025, con la quale il Consorzio di tutela Pomodoro di Pachino ha  confermato l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” quale struttura di controllo della  indicazione geografica protetta “Pomodoro di Pachino”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dall’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Pomodoro di Pachino”;

D E C R E T A


Articolo 1
(Designazione)
L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, con sede in Palermo, Via Gino Marinuzzi n. 23, è  designato quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del  Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Pomodoro di Pachino”, registrata in  ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 617 della Commissione del 4 aprile 2003. 


Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, per tutta la durata del periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale  competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 29 aprile 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell’articolo  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente, l’intenzione di  confermare l’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” o proporre un nuovo soggetto da  scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o  l’autorità pubblica da designare.


Articolo 4
(Vigilanza)
L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Siciliana, ai sensi  dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” comunica in forma telematica al Dipartimento  dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” trasmetterà i dati relativi alle quantità di  prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della  Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. L’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte dell’“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A. Mirri”, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione di
cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il Direttore Generale Stefano Vaccari (firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag Pomodoro di Pachino igp, Pomodoro di Pachino, pachino, pomodoro, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Mirri, designazione



Nella stessa categoria