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Peste suina - contenimento della popolazione di cinghiali selvatici - 2025

Pubblicato da disciplinare
Categoria : News Argomenti : Peste suina, contenimento, cinghiali, PSA
Peste suina

L'ordinanza definisce le misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono  essere applicate in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE)  2023/594 come di seguito riportate:
a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione attraverso il  rafforzamento delle barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori barriere;
b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell'eradicazione della malattia;
c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.

MINISTERO DELLA SALUTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 14 luglio 2025  

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana.
(Ordinanza n. 3/2025). (25A04025)

(GU n.162 del 15-7-2025)
 
 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla peste suina africana

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure
urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)»
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e
modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come
modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in
legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art.
2, comma 1 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la
peste suina africana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8
agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario
straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio
2025;
Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel
cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario
straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;
Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le
limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati
nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per
i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa
in materia di sanita' animale», come integrato dal regolamento di
esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la
peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi,
non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata
richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo
di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che
dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in
animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9,
paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689,
l'autorita' competente puo' stabilire una zona infetta al fine di
prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della
Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di
controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il
regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta
l'elenco delle zone soggette a restrizione;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante
attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l),
n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e
raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e
controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali
o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante
«Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico,
pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della
salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la
peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla
Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del
regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati,
nonche' il manuale delle emergenze da peste suina africana in
popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il manuale operativo
delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;
Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento
dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione
dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina
africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni,
predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di
cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella
seduta del 6 settembre 2023 (rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre
2023);
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18
dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul
controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione
(«orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18
maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione
della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione
dei suini detenuti per finalita' diverse dagli usi zootecnici e dalla
produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti
di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale
del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unita' centrale di crisi
(UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della
salute;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree
protette»;
Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante
"Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale"»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, recante «Adozione del
piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna
selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n.
152;
Vista la Convenzione stipulata con l'Ente nazionale cinofilia
italiana in data 20 maggio 2025 per il rafforzamento dell'attivita'
di ricerca delle carcasse di cinghiale con l'ausilio di unita'
cinofile;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato
decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA,
nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine
di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni
eccezionali, puo' adottare con atto motivato provvedimenti
contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e del principio di proporzionalita' tra misure
adottate e finalita' perseguite;
Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della
peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione
dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della
malattia, nonche' la sua rimodulazione, anche coerentemente con le
azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della
DG-Sante della Commissione europea;
Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare le misure
contenute nell'ordinanza commissariale n. 5/2024, prorogata in data
31 marzo 2025, 30 aprile 2025 e 12 giugno 2025;
Preso atto di quanto espresso dal Centro di referenza nazionale per
le pesti (CEREP), dal Centro operativo veterinario per
l'epidemiologia, programmazione, informazione e analisi del rischio
(COVEPI) e dagli esperti del Gruppo operativo degli esperti
nell'ambito della consultazione a mezzo mail del 18 giugno 2025;

Dispone:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione e
sorveglianza della peste suina africana (PSA) che devono essere
applicate in conformita' al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al
regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 come di seguito riportate:
a) contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle
zone soggette a restrizione attraverso il rafforzamento delle
barriere stradali e autostradali o eventuale costruzione di ulteriori
barriere;
b) depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini
dell'eradicazione della malattia;
c) sorveglianza epidemiologica nei suini domestici e nei
cinghiali selvatici;
d) misure di biosicurezza negli stabilimenti.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano l'applicazione delle misure di cui alla presente ordinanza
tenendo conto della loro situazione epidemiologica e
dell'organizzazione territoriale sotto il coordinamento del
Commissario straordinario e del Ministero della salute.

Art. 2

Contenimento della circolazione virale
attraverso l'utilizzo di barriere

1. Al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del
cinghiale selvatico, limitare la diffusione della PSA verso territori
attualmente indenni e garantire l'applicazione delle misure della
presente ordinanza, il Commissario straordinario, sentito il Gruppo
operativo degli esperti (di seguito GOE), in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina il
potenziamento delle barriere autostradali esistenti, attuato dalle
societa' concessionarie autostradali e, se del caso, dagli enti
proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti
di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e
sotto il solido autostradale, la relativa manutenzione, nonche' la
costruzione di ulteriori barriere fisiche.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonche'
gli altri enti locali assicurano il necessario supporto anche
amministrativo al Commissario straordinario al fine di attuare quanto
previsto al comma 1.
3. In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della
rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza,
prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria
competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario
straordinario alla PSA ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022,
n. 9.
4. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle
opere di cui al comma 3, e' a carico della regione o della provincia
autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta'
della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale ulteriore
trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di
rispettiva competenza. Analogamente le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano sono tenute alla gestione e al mantenimento delle
opere precedentemente realizzate dal Commissario straordinario alla
PSA ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, la cui
consegna e' da ritenersi effettiva.
5. Per la realizzazione delle barriere di cui al presente articolo
nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone infette,
il Commissario straordinario opera in conformita' a quanto previsto
dall'art. 2, commi 1-bis, 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9. Nell'ambito della procedura per la messa in posa
delle barriere, l'approvazione da parte del Commissario straordinario
del progetto d'intervento e del relativo quadro di spesa vale quale
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione di pubblica utilita' di cui al decreto del
presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237 e qualora le
predette recinzioni debbano essere installata su terreni di
proprieta' privata, il Commissario straordinario autorizza con
provvedimento motivato l'occupazione di urgenza in deroga al citato
testo unico.
6. I reparti territoriali del CUFAA vigilano sul rafforzamento
delle barriere fisiche autostradali, provvedendo alla verifica
dell'integrita' delle barriere gia' posizionate e informando il
Commissario straordinario in caso di manomissione che infici
l'integrita' della barriera. A cadenza mensile, i suddetti reparti
territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla
PSA sugli esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della
presente ordinanza.

Art. 3

Zona di Controllo dell'espansione virale - Zona CEV

1. A ridosso delle barriere stradali e autostradali o altre
barriere fisiche, o altrove, in funzione dell'analisi del rischio e
dell'andamento della situazione epidemiologica, e' individuata una
zona di controllo dell'espansione virale (di seguito zona CEV) di
dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei
cinghiali, per la costituzione di una «zona bianca», allo scopo di
arrestare la diffusione della PSA in combinazione con altre misure.
2. Nella zona CEV e' vietata l'attivita' venatoria e di controllo
faunistico (nelle diverse forme collettive) verso la specie cinghiale
indipendentemente dalle zone soggette a restrizione ricadenti nella
zona CEV. Sono di regola consentite le attivita' di depopolamento
attuate tramite trappolaggio e tiro selettivo. L'attivita' venatoria
e il controllo faunistico sono invece consentiti verso le altre
specie, sulla base delle regole vigenti, anche nelle zone soggette a
restrizione di cui ai successivi articoli della presente ordinanza e
nel rispetto dei protocolli di biosicurezza.
3. Nella zona CEV il Commissario straordinario alla PSA, sulla base
dell'analisi dei dati di sorveglianza e della valutazione della
situazione epidemiologica, sentito il GOE, puo' autorizzare il
depopolamento dei cinghiali selvatici con metodi ulteriori in deroga
a quanto presente ai commi 2 e 4.
4. L'attivita' di depopolamento di cui al presente articolo e'
affidata alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che
informano il Commissario straordinario garantendone
l'implementazione. Il depopolamento puo' essere svolto da ditte
specializzate appositamente incaricate, Forze armate come indicato
nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024, polizia provinciale,
operatori abilitati al controllo faunistico residenti nelle
rispettive zone soggette a restrizione, nonche' da altre figure
appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario
alla PSA. Tutte le figure incaricate di svolgere tali attivita'
devono essere adeguatamente formate dall'autorita' competente locale,
di seguito ACL, in materia di biosicurezza.
5. L'attivita' di abbattimento dei cinghiali mediante tiro
selettivo puo' essere attuata anche con le trappole e il metodo alla
«cerca» con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per
la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging
termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo
dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purche' fermo, e
tale da consentire all'operatore una postazione stabile e
adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL
assicura che tale attivita' avvenga nel rispetto delle specifiche
misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.
6. L'elenco dei comuni ricadenti nella zona CEV e' reso pubblico
attraverso il bollettino epidemiologico sul portale vetinfo.it

Art. 4

Depopolamento dei cinghiali

1. Nelle zone infette e nelle zone soggette a restrizione II e III
di cui al regolamento di esecuzione (UE) 594/2023, non ricadenti
nella zona CEV, e' vietata l'attivita' venatoria collettiva (caccia
collettiva effettuata con piu' di tre operatori e con piu' di tre
cani in totale) verso qualsiasi specie e l'attivita' venatoria nei
confronti della specie cinghiale di qualsiasi tipologia, comprese le
gare, le prove cinofile e l'attivita' di addestramento cani nei
confronti della specie cinghiale. Indipendentemente dalla
classificazione faunistica del territorio interessato, sono
autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 157/1992, utilizzando le trappole, il
tiro selettivo e la girata con tre cani e un massimo di quindici
persone per unita' di gestione del cinghiale (es. distretti, zone
caccia al cinghiale) al giorno. Sono vietate le girate condotte in
parallelo con altre squadre nella medesima unita' di gestione del
cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario
straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati
di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di
esecuzione 2023/594, non ricadenti nella zona CEV, e' permesso il
controllo faunistico ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 in
tutte le sue forme. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal
Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della
disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della
situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare
ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. I
capi abbattuti in attivita' venatoria, nel rispetto di specifiche
misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente
ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati
negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli
altri test previsti dalla norma. L'ACL puo' autorizzare cacciatori
formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della
procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto
delle misure di biosicurezza dell'allegato 1, della tracciabilita'
dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari.
3. Le attivita' di controllo faunistico di cui al presente articolo
sono coordinate dal Commissario straordinario e sono svolte da: ditte
specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale,
operatori abilitati al controllo faunistico residenti nelle
rispettive zone soggette in restrizione e altre figure appositamente
individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA.
Tutto il personale che svolge attivita' di depopolamento nelle zone
soggette a restrizione e zona CEV, deve possedere apposita formazione
in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici
tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attivita'
nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere
attivita' venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I,
nella zona CEV e nelle zone indenni. L'attivita' di abbattimento dei
cinghiali selvatici puo' essere attuata anche con il metodo alla
«cerca» con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per
la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging
termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo
dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purche' fermo e tale
da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente
sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale
attivita' avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza
di cui all'allegato 1.
4. I capi abbattuti in attivita' di controllo faunistico nelle zone
soggette a restrizione potranno essere lasciati nella disponibilita'
dei singoli operatori abilitati al controllo faunistico. Ai fini
della manipolazione e movimentazione dal punto di stoccaggio, i capi
dovranno risultare negativi ai test di laboratorio per ricerca del
virus PSA e gestiti secondo quanto riportato nell'allegato 1.
5. Solo per il cluster del nord-ovest dal 1º settembre 2025 la
gestione del depopolamento nelle zone infette e nelle zone soggette a
restrizione II e III di cui al regolamento di esecuzione (UE)
594/2023 non ricadenti nella zona CEV, si effettua attraverso un
sistema di valutazione integrato basato sull'analisi della situazione
epidemiologica e del livello della sorveglianza delle zone di
territorio regionale assegnate alle squadre di caccia al cinghiale,
definite Unita' di gestione dei cinghiali (UDG), e degli istituti
faunistici. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con
zone soggette a restrizione devono trasmettere alla struttura
commissariare gli shapefile relativi alle UDG, ove esistenti, e agli
istituti faunistici.
6. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 5 la
comunicazione delle UDG e degli istituti faunistici deve riguardare
almeno le aree soggette a restrizione. Le indicazioni per la
trasmissione degli shapefile di cui al presente articolo saranno
trasmesse con nota del Commissario straordinario alla PSA.
7. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui
negli ultimi quattro mesi sia stato riscontrato anche un solo caso
positivo di PSA sono autorizzate esclusivamente le forme di controllo
faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n.
157/1992, utilizzando le trappole, il tiro selettivo, inclusa la
cerca con veicolo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal
Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della
disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della
situazione epidemiologica.
8. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui
negli ultimi quattro mesi non siano stati riscontrati casi positivi
alla PSA e dove il livello di sorveglianza non consente di escludere
la presenza della malattia e' consentito effettuare il controllo
della popolazione tramite i metodi di cui al comma 7 e, in aggiunta,
con la girata con un massimo di tre cani e quindici persone per UDG.
Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario
straordinario sulla base delle caratteristiche territoriali e della
situazione epidemiologica. Eventuali deroghe potranno essere concesse
dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della
disponibilita' dei dati di sorveglianza e della valutazione della
situazione epidemiologica.
9. Nelle UDG e negli istituti faunistici di cui al comma 5 in cui
negli ultimi quattro mesi non siano stati riscontrati casi positivi e
dove il livello di sorveglianza consente di escludere la presenza
della malattia e' consentito il controllo della popolazione oltre che
tramite tutti i metodi di cui ai commi 7 e 8, con metodi di controllo
collettivi senza limitazione di numero di cani e di persone e anche
attraverso operatori abilitati con la residenza venatoria nella UDG
stessa a condizione che si rinunci ad effettuare attivita' venatoria
e controllo faunistico al cinghiale in zona 1, zona CEV e zone
indenni. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario
straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilita' dei dati
di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.
10. I capi abbattuti in attivita' di controllo faunistico nelle
zone soggette a restrizione potranno essere lasciati nella
disponibilita' dei singoli operatori abilitati al controllo
faunistico. Ai fini della manipolazione e movimentazione dal punto di
stoccaggio, i capi dovranno risultare negativi ai test di laboratorio
per ricerca del virus PSA e gestiti secondo quanto riportato
nell'allegato 1.
11. L'allestimento di dispositivi di cattura e la loro gestione
deve avvenire secondo le indicazioni tecniche del Commissario
straordinario per il tramite dei GOT sentito il GOE. Le procedure per
la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e
applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti.
12. L'attivita' di controllo faunistico del cinghiale nelle zone
soggette a restrizione deve essere svolta anche nelle aree protette e
negli istituti faunistici di ogni tipo ai fini dell'eradicazione
della PSA. Gli interventi di depopolamento nei parchi regionali,
nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla legge n.
394/1991 possono essere svolti anche dai soggetti di cui al
precedente comma 3, coordinati dal Commissario straordinario in
accordo con l'ente gestore senza ulteriori obblighi formativi. Ove
l'ente gestore, anche dell'area naturale protetta regionale o
nazionale, o il concessionario dell'area privata sia inadempiente
rispetto alla predisposizione e attuazione dei progetti pluriennali
di controllo del cinghiale, il Commissario straordinario provvede
all'adozione in via sostitutiva dei provvedimenti di autorizzazione
degli interventi di controllo e di depopolamento del cinghiale
utilizzando ditte specializzate appositamente incaricate, Forze
armate come indicato nel decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 e la
polizia provinciale e soggetti di cui al precedente comma 3 senza
ulteriori obblighi formativi.
13. E' vietata la movimentazione al di fuori delle zone soggette a
restrizione I, II e III, incluse la zona CEV, di carne, di prodotti a
base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini
selvatici abbattuti in tali zone.
14. In deroga al punto 13, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, la
movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti durante le
attivita' di depopolamento, a seguito di esito negativo al test di
laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto
delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento
di esecuzione (UE) 2023/594, direttamente verso uno stabilimento di
trasformazione, oppure prima in un centro di lavorazione di carni di
selvaggina descrivendo nella richiesta una procedura canalizzata che
garantisce la separazione con altri prodotti, per poi essere
sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui
all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687.
15. E' vietata la movimentazione dei capi catturati nelle zone
soggette a restrizione se non finalizzata all'abbattimento o
macellazione immediata all'interno delle zone stesse.
16. Ai fini della riduzione della popolazione di cinghiali nei
territori non ricadenti nelle zone soggette a restrizione e nella
zona CEV le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
attraverso i piani regionali interventi urgenti» (PRIU) attuano il
«Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei
cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per
l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da
peste suina africana (PSA) 2023-2028 e successive modificazioni ed
integrazioni i cui target numerici sono rimodulati annualmente a
seguito dell'analisi degli anni precedenti a cura di ISPRA.
17. Ai fini della eradicazione della PSA le attivita' previste dai
PRIU si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in
deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone
boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco.
I PRIU non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a
valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio
nazionale, ivi incluse le aree protette.

Art. 5

Zona di riduzione della densita' di cinghiale
per il cluster del nord Italia

1. A partire dal bordo esterno della zona CEV, o della ZR I se
esterna alla zona CEV, e' individuata un'ulteriore zona di riduzione
della densita' del cinghiale di circa 10 km. In quest'area il
depopolamento deve avvenire con tutte le modalita' gia' previste per
le zone indenni incluso il controllo faunistico.
2. Il Commissario straordinario stabilisce target di abbattimento
per le singole UDG ricadenti nella zona di riduzione della densita'.
Laddove non sono presenti UDG (es. zone pianeggianti) la zonizzazione
corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e il target di
depopolamento corrisponde ad una densita' obiettivo zero.
3. Le regioni e province autonome supervisionano le azioni di
depopolamento e mettono in atto incentivi per il raggiungimento dei
target prestabiliti.
4. Il territorio ricadente nella zona di riduzione della densita'
del cinghiale verra' rimodulato in base alla situazione
epidemiologica e reso pubblico attraverso il bollettino
epidemiologico sul portale vetinfo.it
7. Gli animali abbattuti nella zona di riduzione della densita' del
cinghiale devono essere sottoposti a test per la ricerca del virus
della PSA. L'ACL puo' autorizzare cacciatori formati ad effettuare i
campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e
di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilita' dei
campioni, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e
rintracciabilita' delle carni.

Art. 6

Sorveglianza sui cinghiali

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9, in tutto il territorio nazionale, chiunque
rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve
segnalarlo immediatamente alle ACL e deve astenersi dal toccare,
manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione
dell'autorita' competente stessa.
2. In tutto il territorio nazionale, su ogni singolo cinghiale
trovato morto o moribondo (compresi gli investiti), ivi inclusi i
resti di carcassa, si dovra' garantire il controllo virologico con
particolare riguardo nei casi associati ad un sospetto di malattia
(es. mortalita' aumentata, sintomatologia riferibile a PSA,
collegamento epidemiologico). Le carcasse degli animali morti, ivi
inclusi i resti di carcassa, devono essere rimosse e smaltite secondo
il regolamento (CE) 2009/1069.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
individuano modalita' semplificate per facilitare l'adempimento
dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1 e assicurano, sul
proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della
popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della
malattia attraverso il fattore umano.
4. Fermo restando quanto indicato nei commi 1 e 2, nelle zone
soggette a restrizione le regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano con il coordinamento del Commissario straordinario effettuano
la ricerca rinforzata delle carcasse di suini selvatici, dando
priorita' alle zone CEV in particolare dove non sono ancora state
riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui
al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina
africana in Italia per il 2024 e le indicazioni tecniche delle
struttura commissariale, sentito il GOE.
5. La ricerca rinforzata di cui al comma 4 deve essere svolta in
modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta
densita' di cinghiali, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi
di personale appositamente dedicato, delle Forze armate, e
coinvolgendo le associazioni venatorie e di volontariato attive sul
territorio previa adeguata formazione.
6. Ogni singolo cinghiale catturato e abbattuto nelle zone soggette
a restrizione, nella zona CEV, deve essere testato per PSA. I capi
catturati e abbattuti devono essere gestiti secondo la presente
ordinanza nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza di
cui all'allegato 1. Qualora le condizioni geologiche lo consentano,
previa autorizzazione dell'ACL, e' consentito l'interramento in loco
dei capi ritrovati morti.
7. In caso di segnalazione di cinghiale malato o moribondo i Centri
di recupero animali selvatici (CRAS) devono contattare immediatamente
l'ACL ai fini dell'abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici
e dello smaltimento delle carcasse ai sensi del regolamento (CE)
2009/1069.

Art. 7

Ricerca con cani

1. Al fine di incrementare l'efficacia della sorveglianza passiva
nonche' per integrare le attivita' di monitoraggio sul territorio, e'
disposto in collaborazione con l'Ente nazionale cinofilia italiana
(di seguito ENCI) l'utilizzo di unita' cinofile specializzate nella
ricerca di resti e carcasse, ovvero binomi cane-conduttore
appositamente formati alla ricerca e segnalazione di resti e carcasse
di cinghiale e in possesso di specifica abilitazione (superamento del
«Test ENCI per unita' cinofile per la ricerca e segnalazione di resti
e carcasse di cinghiale», di validita' biennale) nell'ambito della
Convenzione appositamente stipulata tra ENCI e il Commissario
straordinario alla PSA.
2. I cani impiegati nelle missioni hanno conseguito il «brevetto di
monitoraggio» a seguito del superamento del «Test ENCI per unita'
cinofile per la ricerca e segnalazione delle carcasse di cinghiale».
3. Le unita' cinofile operano secondo quanto previsto dalle linee
guida «Modalita' operative intervento unita' cinofile» di cui alla
Convenzione sopra citata e nel rispetto di specifiche procedure di
biosicurezza, e con il supporto di dispositivi elettronici
(localizzatore palmare e collare con localizzazione combinata GPS,
GSM, palmare, smartphone) predisposti appositamente per l'attivita'
di ricerca.
4. Ogni missione si svolge nelle zone e relative celle proposte dai
referenti regionali alla sorveglianza secondo una pianificazione
almeno settimanale. Sulla base di valutazioni epidemiologiche o in
casi di necessita' di interventi particolari con caratteristiche di
urgenza, il Commissario straordinario puo' richiedere una modifica
delle zone proposte attraverso una pianificazione a risposta rapida.
5. Successivamente ad ogni uscita, il personale tecnico ENCI
provvede alla predisposizione di una relazione sullo «sforzo di
monitoraggio» e sui risultati ottenuti in termini di numero di unita'
cinofile impiegate, transetti effettuati, tempi effettivi di ricerca
e reperti segnalati.

Art. 8

Sorveglianza sui suini domestici

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL sulla base
della situazione verificata in loco anche con il supporto delle Forze
dell'ordine, aggiorna la situazione in BDN di tutti gli stabilimenti
che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi inclusi
geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi presenti e
dei morti.
2. L'ACL esegue il prelievo di campioni per il test diagnostico nei
confronti della PSA di tutti i casi sospetti, come definiti dall'art.
9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. L'ACL campiona - in assenza di sospetto - nelle zone soggette a
restrizione I, II e III, in ciascun allevamento da ingrasso ogni
settimana i primi due suini morti di eta' superiore a sessanta giorni
o, in mancanza di questi, qualsiasi suino morto superiore ai 20 kg in
ciascuna unita' epidemiologica. In aggiunta, negli stabilimenti da
riproduzione dovranno essere campionati tutti i verri e le scrofe
trovati morti. Inoltre devono essere campionati tutti i suini trovati
morti o moribondi al di fuori di un contesto aziendale, ivi inclusi i
resti di carcassa.
4. L'ACL identifica come sospetta la carcassa di cinghiale e di
maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalita' o
lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA.

Art. 9

Misure di biosicurezza e di controllo negli stabilimenti
di suini domestici siti in zone di restrizione

1. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III, l'ACL effettua la
verifica delle condizioni di biosicurezza strutturali e funzionali e
aggiorna le check list di biosicurezza in tutti gli stabilimenti
commerciali, con particolare riferimento a quelli della tipologia
«semibradi» valutando anche il rispetto dei requisiti di biosicurezza
rafforzata di cui al regolamento di esecuzione 2023/594 entro il 31
dicembre 2025, dando priorita' alle aree maggiormente a rischio tra
le zone soggette a restrizione e comunque prima del rilascio di
deroghe per movimentazione e/o accasamento dei suini, o entro un mese
dall'istituzione della zona soggetta a restrizione, anche con il
supporto di personale di altri territori. In particolare, l'ACL deve
verificare la netta separazione fisica e funzionale fra la zona
pulita e quella sporca dell'allevamento e gli aspetti gestionali. I
suddetti controlli devono essere registrati nel sistema informativo
Classyfarm.it immediatamente e comunque entro novantasei ore
dall'esecuzione degli stessi. Al fine delle verifiche di cui sopra,
sono considerati validi i controlli eseguiti nei novanta giorni
precedenti l'emanazione della presente ordinanza, ferma restando la
necessita' di effettuare tutti i controlli di follow up e ogni altro
ulteriore controllo periodico che l'ACL ritenga di dover effettuare
per la verifica del mantenimento dei requisiti di biosicurezza.
2. Negli stabilimenti di cui al comma 1 in cui sia accertato uno
stato di carenza strutturale o gestionale dei requisiti di
biosicurezza non sanabile entro un periodo massimo di quindici giorni
l'ACL dispone il blocco ai fini dello svuotamento secondo un
programma di macellazione o, in alternativa, di abbattimento. Nel
caso in cui lo svuotamento venga effettuato tramite abbattimento
degli animali non sara' dato seguito all'indennizzo ai sensi della
legge n. 218/1988 a causa delle gravi carenze di biosicurezza
riscontrate e non sanabili. Il ripopolamento dei suddetti allevamenti
sara' consentito solo a seguito di adozione e verifica da parte
dell'ACL delle condizioni di biosicurezza rafforzate ai sensi del
regolamento di esecuzione 2023/594 e previa valutazione della
situazione epidemiologica e della sussistenza di macelli designati
verso cui movimentare i capi detenuti.
3. L'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti
all'interno di stabilimenti familiari, e ne dispone il divieto di
ripopolamento. Il ripopolamento e' subordinato alla verifica
dell'adozione delle misure di biosicurezza di cui al decreto del
Ministro della salute 28 giugno 2022 ed alla valutazione della
situazione epidemiologica da parte dell'ACL. Il Commissario
straordinario sulla base di motivate richieste delle regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano puo' concedere deroghe alle
disposizioni di cui al presente comma.

Art. 10

Misure di biosicurezza e di controllo nelle zone
soggette a restrizione nel periodo a maggior rischio

1. A far data dall'emissione della presente ordinanza e fino al 15
ottobre 2025, individuato come periodo a maggior rischio di infezione
negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione,
devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza
finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del
virus PSA.
2. Nelle zone soggette a restrizione II e III, e' vietato l'accesso
all'area pulita degli stabilimenti di suini a personale non
strettamente necessario per la gestione degli animali e per le
attivita' di verifica da parte dell'ACL.
3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III e' vietato
l'ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per
attivita' non direttamente collegate alla gestione dell'allevamento.
Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all'area pulita, cio'
e' consentito solo nel rispetto delle condizioni di biosicurezza
previste dalla normativa vigente e previa informazione all'ACL. Le
attivita' non direttamente connesse alla gestione dell'allevamento
che comportino ingressi ripetuti o prolungati nel tempo nella zona
pulita devono essere programmate in altro periodo.
4. Il personale che opera in stabilimenti di suini ubicati nelle
zone soggette a restrizione I, II e III deve rispettare un periodo di
inattivita' minimo di quarantotto ore prima di recarsi in
stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone.
5. In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la
separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a persone
e mezzi, tra stabilimenti di suini da riproduzione e da ingrasso,
anche qualora appartengano alla medesima filiera. In tali
stabilimenti deve essere assicurato l'impiego esclusivo di mezzi
dedicati alla specifica zona di restrizione.
6. In caso di focolaio di PSA in stabilimenti di suini e'
immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da zone
soggette a restrizione II e III della regione in cui si verifica il
focolaio, ferme restando le misure gia' previste per le zone di
protezione e sorveglianza. Una volta effettuata l'indagine
epidemiologica, con dispositivi del Ministero della salute saranno
disciplinate le deroghe al divieto di movimentazione di cui al
presente comma.
7. L'ACR, in funzione della fase del ciclo produttivo, sentito
l'OEV e l'UCR programma la macellazione o l'abbattimento preventivo
ai sensi del reg. 2020/687 dei suini presenti negli stabilimenti che
ricadono nel raggio di 1 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa
di cinghiale positiva alla PSA.

Art. 11

Ulteriori misure di controllo nelle
zone soggette a restrizione

1. L'ACL, in base alla evoluzione della situazione epidemiologica
della malattia sentito anche l'Osservatorio epidemiologico
veterinario di riferimento, puo' vietare l'accasamento di suini negli
allevamenti a carattere familiare, in tutto i territori delle
provincie con aree ricomprese in zone di restrizione;
2. A far data dall'emissione della presente ordinanza e fino al 15
ottobre 2025, divieto di ripopolamento negli allevamenti suini siti
in zona di restrizione ad eccezione degli allevamenti che alla data
dell'emanazione della presente ordinanza risultano attivi con capi
per i quali il proseguimento dell'attivita' e' consentito nel
rispetto dei requisiti di biosicurezza rafforzata previsti dal
regolamento di esecuzione 2023/594 e verificati secondo quanto
disposto dall'art. 9, comma 1.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per
consentire la ripresa dell'attivita' degli stabilimenti di cui al
comma 2 rilasciano specifica deroga alle movimentazioni verificano il
rispetto dei requisiti previsto dall'art. 9 e 10 della presente
ordinanza.
4. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal
dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022,
garantendo che siano rispettate la numerosita' massima consentita e
adeguate condizioni di biosicurezza. In caso di riscontro di non
conformita' e mancata risoluzione delle stesse verificata entro un
tempo massimo di quindici giorni, l'ACL procedera' alla contestazione
dell'illecito ai sensi dell'art. 23, comma 3 del decreto legislativo
n. 136/2022.
5. L'ACL coordina l'affissione di apposita segnaletica di avviso di
accesso nelle zone soggette a restrizione. I segnali, forniti
dall'ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada
di ingresso alle zone soggette a restrizione e all'ingresso dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare.
6. Nelle zone soggette a restrizione II e III le attivita'
all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita' umane
ludico-ricreative e sportive individuate nell'allegato 2 alla
presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono
essere preventivamente autorizzate dalle autorita' comunali a seguito
di parere favorevole espresso dalla ACL volto a verificare
l'idoneita' alle norme di biosicurezza dell'evento/manifestazione.
Qualora la verifica di conformita' rispetto alle norme di
biosicurezza dia esito negativo, la ACL prescrive le dovute
integrazioni ritenute necessarie al fine di prevenire la diffusione
della PSA e dare attuazione alle misure contenute nella presente
ordinanza.
7. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a
restrizione I, II e III e' consentito, a condizione che sia
assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di escludere
qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere
destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su
autorizzazione del servizio veterinario ufficiale competente sul
luogo di partenza e destinazione, ad aziende che allevano animali
diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini.
Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo' essere consentito
previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno
e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita
l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di trattamento in
grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente.
8. Nelle zone soggette a restrizione II, III e' consentito il
pascolo vagante purche' le greggi non escano dalle stesse zone (non
e' consentito alcuno spostamento tra le diverse zone soggette a
restrizione) e applicando quanto previsto dall'allegato 2. Per la
movimentazione verso l'esterno delle zone soggette a restrizione II,
III, i responsabili delle greggi devono richiedere specifica deroga
all'ACL competente sui comuni di partenza e destinazione. La
movimentazione sara' autorizzata solo dopo il parere favorevole
dell'ACL e applicando specifiche misure di riduzione del rischio
indicate dall'ACL.
9. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini
non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA.
10. E' vietata la movimentazione di suini detenuti, di carni
fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di
partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal medesimo
regolamento.
11. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unita'
centrale di crisi, puo' individuare, sulla base della valutazione
della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la
concessione delle deroghe di cui al precedente comma o valutare la
necessita' di non concedere le deroghe per un determinato periodo di
tempo.
12. L'ACL garantisce il rafforzamento della vigilanza sulle
movimentazioni dei suini anche attraverso l'inserimento del blocco
condizionato in BDN dei documenti di accompagno (DDA - ex mod. 4).
13. Sono in capo all'ACL, in quanto riferiti ad attivita' di
sanita' pubblica veterinaria, i costi sostenuti per:
il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative
necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi
moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione;
la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti anche
dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone
soggette a restrizione;
le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo
faunistico (abbattimenti) se attuate tramite ditte specializzate,
previste nelle zone soggette a restrizione.
14. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui
insistono le zone soggette a restrizione possono individuare nei
territori di propria competenza non interessati dalla malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre le misure previste per
le zone soggette a restrizione. Ulteriori eventuali misure possono
essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale
di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.
15. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali o ibridi
maialexcinghiale non indentificati per i quali sia impossibile
risalire al proprietario, oppure suidi detenuti illegalmente, l'ACL
dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali
dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti
necessari.

Art. 12

Misure di biosicurezza e controllo sul territorio
nazionale non interessato dalla malattia

1. L'ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti di
cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, n. 173,
dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la
compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel
sistema Classyfarm.it tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni dall'esecuzione del controllo. In caso di non conformita' si
applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di
cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n.
136 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ACL sulla base della situazione verificata in loco anche con
il supporto delle forze dell'ordine aggiorna la situazione in BDN di
tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi
inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi
presenti e dei morti. Detta attivita' deve comprendere anche
l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che
detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o
suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti.
3. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal
dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022. In
caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto non
costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e successive modificazioni
ed integrazioni.
4. La movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di
interventi di controllo deve essere finalizzata esclusivamente alla
macellazione degli stessi animali e autorizzata dall'ACL, secondo
procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento
e di Bolzano che devono garantire la tracciabilita' dei suddetti
animali.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana
in Italia per il 2024, il controllo virologico dei suini sospetti
come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE)
2020/689 e di tutti i suini morti negli stabilimenti familiari e, per
gli stabilimenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20
kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una
valutazione del rischio.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare
riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi
negli eventuali focolai domestici.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
supportano i sindaci al fine di assicurare l'adozione di misure
necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei cinghiali, impedendo
l'accesso alle fonti di cibo inclusi rifiuti domestici e quelli
situati nei luoghi pubblici, comprese le aree protette nonche' gli
alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. A questo scopo
adottano specifiche campagne di sensibilizzazione, formazione e
informazione.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano la sensibilizzazione degli enti competenti al fine di
rafforzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare
raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con
particolare riferimento alle aree protette, alle aree verdi e alle
piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo
svuotamento dei cestini con frequenza superiore.

Art. 13

Deroga al divieto di circolazione stradale

1. In caso di focolai di PSA in suini domestici, in deroga al
divieto di cui al decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti stradale, e' consentita la
circolazione fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altri
giorni particolari, ai veicoli anche di massa superiore a 7,5
tonnellate utilizzati per il trasporto delle carcasse, per le
operazioni di abbattimento, disinfezione, ed ogni altra attivita'
connessa alla gestione dei focolai che si renda necessaria per
ragioni sanitarie.
2. A tal fine, su richiesta dell'operatore o trasportatore, la ACL
territorialmente competente in base al luogo di partenza, rilascia
idonea documentazione comprovante la necessita' del viaggio in
relazione all'emergenza epidemica e contenente le altre informazioni
necessarie alla gestione del rischio legato al trasporto (targa del
veicolo, luogo di partenza e di destinazione, tragitto da percorrere,
etc.).
3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma del decreto
12 dicembre 2024 i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I mezzi di
trasporto che viaggiano in deroga devono essere muniti di idonea
documentazione rilasciata dall'ACL.
4. Nei luoghi di destinazione i mezzi di trasporto di cui al
presente articolo devono essere puliti e disinfettati secondo le
procedure previste per i focolai di PSA con la supervisione del
personale della ACL localmente competente.

Art. 14

Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega

1. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia'
individuate all'interno delle UCC e delle Unita' di crisi regionali e
locali, il prefetto in accordo con il Commissario straordinario alla
PSA, puo' istituire una Cabina di regia per l'attuazione, in maniera
coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle
misure previste dalla presente ordinanza.
2. L'ACL, sentita la regione o la provincia autonoma di
appartenenza, puo' delegare espressamente specifici compiti a
veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi
professionisti) specificamente formati.
3. Per l'attuazione delle misure della presente ordinanza, ad
esclusione delle attivita' di competenza prettamente sanitaria, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono,
previo accordo con i Ministeri di appartenenza di personale delle
Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e
provinciale, delle associazioni venatorie e di volontariato nonche'
di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate
posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture
necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso,
provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.

Art. 15

Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione

1. Ove necessario al fine di definire o revisionare le zone
soggette a restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, il Commissario
straordinario alla PSA e le regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano interessate, comunica alla Commissione europea la proposta
contenente l'individuazione delle zone soggette a restrizione. Per
l'elaborazione della proposta devono essere considerate le
caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree
urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della
sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato
quanto riportato nel manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
cinghiali e le linee guida dell'EFSA «ASF Exit Strategy: Providing
cumulative evidence of the absence of African swine fever virus
circulation in wild boar populations using standard surveillance
measures».

Art. 16

Flussi informativi

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite dell'ACL, provvedono alla verifica tempestiva della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe con
particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro
quarantotto ore per le zone soggette a restrizione ed entro sette
giorni per il resto del territorio nazionale nonche' i dati relativi
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei
rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e
SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. L'ACL identifica come sospetta una carcassa di cinghiale
selvatico o maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della
mortalita' o di lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA,
provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi
informativi SINVSA e SIMAN.
3. Le positivita' nel selvatico e nel domestico rilevate dal
laboratorio territorialmente competente nelle zone soggette a
restrizione II e III non necessita conferma da parte del CEREP. In
caso di positivita', l'ACL procede direttamente alla conferma di caso
o di focolaio di PSA. Viceversa per le positivita' nelle zone
indenni, nelle zone soggette a restrizione I e nelle province in cui
il virus viene rilevato per la prima volta nel selvatico o per la
prima volta nel domestico, la conferma ufficiale deve essere eseguita
dal CEREP (indipendentemente dalla eventuale precedente inclusione o
meno della provincia in zone soggette a restrizione). In caso di
sospetto in queste ultime zone il campione deve essere inviato
direttamente al CEREP senza eseguire il test di prima istanza presso
i laboratori territoriali competenti. La positivita' viene comunicata
all'ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in SIMAN e
l'esito diagnostico finale viene registrato in SINVSA.
4. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il
campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA,
utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza
passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS
competenti per territorio. In caso di positivita', i campioni devono
essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della
conferma del CEREP, l'ACL provvede ad assicurare l'alimentazione dei
sistemi informativi, notificando il sospetto sul SIMAN e dando
comunicazione del sospetto secondo il flusso previsto dal decreto
legislativo n. 136/2022.
5. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale in avanzato
stato di decomposizione positive alla PSA al test di prima istanza in
una zona soggetta a restrizione in cui non si rilevano positivita' da
piu' di sei mesi oppure in una zona in cui sono state revocate le
restrizioni, prima di notificare il focolaio in SIMAN i campioni
devono essere inviati al CEREP per ulteriori valutazioni al fine
della conferma del focolaio.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella
zona CEV, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca rafforzata
delle carcasse alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e
successive modificazioni ed integrazioni e nella zona CEV, al fine di
consentire ai reparti territoriali del Comando unita' forestali,
ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a
campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo
modalita' da definirsi, i seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le
modalita' operative e il personale coinvolto;
b) rendicontazione settimanale delle attivita' di cui al punto
a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il
controllo.
8. Nelle zone di restrizione ai sensi del regolamento n. 595/2023
sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sul, rispetto
del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad eccezione del
foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo selettivo o in
attivita' di controllo, come disposto dalla normativa di settore,
della movimentazione di carni dei cinghiali abbattuti nonche' degli
altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente a
cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del CUFAA
relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti
dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente
ordinanza.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le
finalita' dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario
straordinario alla PSA i dati riguardanti le attivita' di
depopolamento dei cinghiali selvatici attraverso l'apposita
funzionalita' a disposizione delle regioni all'interno del Portale
del Sistema informativo veterinario nazionale https://www.vetinfo.it
L'utente regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso
all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle
Catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando
mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico. Tutti gli
abbattimenti di cinghiale avvenuti su tutti i territori regionali,
indipendentemente dal tipo di classificazione, devono essere
georeferenziati e raccolti per il tramite di applicativi informativi
in ogni singola regione.
10. Con la stessa cadenza dovranno essere trasmessi al Commissario
straordinario alla PSA la documentazione sulla regolarita' delle
procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di
smaltimento delle carcasse di suini, nonche' le procedure di
disinfezione svolte sotto il controllo delle ACL di competenza.

Art. 17

Provvedimenti regionali

1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente
ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di
riferimento, il Commissario straordinario, su proposta delle singole
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' emanare
provvedimenti di carattere regionale per individuare modalita' e
procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente
ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti
e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i
soggetti attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di
dettaglio regionali in materia di PSA possono essere emanati
esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del
Commissario straordinario.

Art. 18

Gruppi operativi territoriali - GOT

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale
tecnico afferente alle autorita' competenti locali e alle Direzioni
regionali della Sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e
dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie
provinciali alle guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli
enti parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente
individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL
per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.
2. I GOT regionali danno supporto alle attivita' di coordinamento
del Commissario straordinario per le finalita' di contenimento della
popolazione di cinghiali e individuano all'interno degli stessi un
responsabile di riferimento regionale per tali attivita'.

Art. 19

Sanzioni

1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - e 500 - diffusione di una malattia
delle piante e degli animali - e 650 - inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita', del codice penale, chiunque venga sorpreso a
utilizzare il foraggiamento anche attrattivo nei confronti del
cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o
alle attivita' di controllo, come disposto dalla normativa di
settore, o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio
delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il
depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a restrizione
individuate ai fini dell'eradicazione della PSA, ivi comprese quelle
di messa in opera delle barriere, nonche' manomissione delle barriere
stesse, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme
generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione
degli obblighi di segnalazione.

Art. 20

Interdizione temporanea di aree
soggette ad operazioni di cattura

1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente allestite
strutture di cattura, l'autorita' competente locale, d'intesa con i
sindaci, puo' interdire l'area alla frequentazione abituale al fine
di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di
prevenire la propagazione del virus.

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza
pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, nonche' con le eventuali risorse aggiuntive che
saranno messe a disposizione dal legislatore.

Art. 22

Abrogazioni e disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9.
2. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.
La presente ordinanza si applica a decorrere dal 16 luglio 2025 e
fino al 28 marzo 2026 ed e' immediatamente comunicata alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2025

Il Commissario straordinario: Filippini

Allegato 1
Linee guida per misure di biosicurezza per gli abbattimenti di
cinghiali selvatici nelle zone soggette a restrizione per peste
suina africana e nella zona CEV.
Premessa
L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle
zone soggette a restrizione e nelle zone CEV e' quello di contribuire
alla riduzione della popolazione. In queste zone l'attivita' di
abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio
di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato
tra le diverse tipologie di zone.
Ogni istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria o
altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attivita' di
prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale in tali
zone, deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con
l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e
mezzi, ivi inclusi i cacciatori, gli operatori abilitati al controllo
faunistico e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le
attivita' di abbattimento del cinghiale in tali zone sono vincolate
all'approvazione, da parte dell'ACL, del piano di gestione della
biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida
riportate nel presente allegato. Tale piano deve essere redatto da
ogni istituto faunistico, o altro soggetto pubblico o privato
responsabile dell'attivita' di prelievo, trasmesso all'ACL per
approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei
contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori
autorizzati ad operare e (ii) delle strutture designate per il
conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di
seguito descritte. Anche il personale diverso dai cacciatori e
operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovra'
adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono
essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che
detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali
condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai
soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.
Formazione
Tutto il personale deve ricevere una formazione preliminare
riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei
rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da
applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti
informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'ACL in
collaborazione con l'autorita' sanitaria regionale previa richiesta
degli istituti faunistici o altri soggetti pubblici o privati
ricompresi in tali aree.
Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura
identificata
E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare
gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si
ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata
utilizzando presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione
ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. La
carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente
in una struttura identificata all'interno della stessa zona in cui
l'animale e' stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse,
centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di
caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del
sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in
recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di
sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le
carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente
accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per
il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in
detti recipienti, il recupero puo' avvenire con tale strumentazione
ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando
idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione
utilizzata.
Campionamento
Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali
selvatici abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura
individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola
carcassa. Il campione per il test milza e in subordine altri organi
target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal
veterinario ufficiale oppure da personale formato su incarico e
supervisione dell'ACL, e inviato all'IZS competente del territorio,
per il tramite dell'ACL, per ottemperare ai flussi informativi
preposti.
Gestione delle carcasse
Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali selvatici abbattuti fino
all'esito negativo del test per PSA. Nessuna parte dei cinghiali
selvatici puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito
negativo dei test di laboratorio. Immediatamente dopo l'abbattimento
e prima delle operazioni di eviscerazione il cinghiale deve essere
identificato individualmente, una volta campionato ed eviscerato deve
essere stoccato all'interno della cella
frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea
all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del
campione devono essere considerate come un unico lotto e
liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del
risultato del test di tutte le carcasse. In caso di esito positivo
anche di una sola carcassa tutto il lotto deve essere distrutto. In
ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere
pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.
Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attivita' di manipolazione
e gestione delle carcasse deve:
indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente
disinfettabili;
utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente
puliti e disinfettati;
riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e
provvedere al corretto smaltimento;
utilizzare esclusivamente presidi medico-chirurgici
(PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale operativo per le
pesti suine nei suini detenuti pubblicato sul sito istituzionale del
Ministero della salute.
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature
In ogni istituto faunistico o altro soggetto pubblico o privato
interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per
ricevere le carcasse di cinghiali selvatici abbattuti che deve essere
facilmente raggiungibile dall'Autorita' competente locale (ACL) e
disporre dei seguenti requisiti:
disinfettanti per ambienti e attrezzature;
acqua corrente ed elettricita';
cella frigo/frigorifero o congelatore;
pavimenti e pareti lavabili;
un'area dedicata per le attivita' di eviscerazione e
scuoiamento;
barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del
vestiario;
contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine
animale destinati allo smaltimento;
barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di
disinfettante).
Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in
contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere
sistematicamente inviati, con le modalita' previste dal regolamento
(CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali selvatici positivi alla
PSA e relativi visceri.
In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura
viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri
vengono avviate allo smaltimento a cura dell'ACL.
Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio,
tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle
frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la
supervisione dell'Autorita' competente locale (ACL). Gli addetti alle
operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica
formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al
momento e utilizzata secondo modalita' e tempistiche riportate dalla
ditta produttrice. I prodotti da impiegare sono presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti.

Allegato 2
Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle
attivita' con numero superiore alle venti persone.
Trekking
a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative e' consentita
esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica
regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonche' nelle pertinenze
degli edifici;
b) l'accesso ai sentieri e' consentito esclusivamente applicando
le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; e'
raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche
al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di
utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
c) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche' praticare
ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del sentiero stesso,
fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento
delle attivita' sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole
decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attivita' di
pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di
roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attivita' di balneazione
in fiumi e bacini dove tali attivita' siano autorizzabili ai sensi
delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le
aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza
delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la
presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza;
d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od
altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e'
vietato campeggiare o bivaccare;
e) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera'
provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle
biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle
stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione
ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o
su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari
allo svolgimento di attivita' agropastorali, soccorso, antincendio;
g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza
accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di
venti persone;
h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non
delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
i) al termine dell'attivita' e' necessario provvedere al cambio
delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate
durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando
le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione
con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima
del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti, nonche'
provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Biking
Nell'ambito di questa attivita' occorre:
a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette
con disinfettanti;
b) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da
versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini
detenuti, nonche' provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attivita' di
biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di
accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i
contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando
la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.
Pesca dilettantistica
La pesca dilettantistica potra' essere effettuata esclusivamente
nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:
a) e' vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonche'
praticare ogni tipo di attivita' che implichi l'abbandono del
sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le
attivita' di pesca dilettantistica;
b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od
altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, e'
vietato campeggiare o bivaccare;
c) e' obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo dell'attivita' di pesca; in particolare
occorrera' provvedere al lavaggio delle suole delle calzature
utilizzate per l'attivita' di pesca e alla disinfezione delle stesse
con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima
del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per
approssimarsi al luogo di effettuazione delle attivita' devono essere
parcheggiati esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o
su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza
della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di
disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle
misure di biosicurezza.; e' vietato parcheggiare nei prati o in aree
dove sia presente la vegetazione;
e) al termine dell'attivita' provvedere al cambio delle
calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto
di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature
utilizzate durante l'attivita' di pesca con acqua calda e sapone fino
a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da
versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini
detenuti;
g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Competizioni di pesca sportiva
L'effettuazione delle competizioni di pesca potra' essere
effettuata nel rispetto delle seguenti misure:
a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di
vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a
parcheggio);
b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della
cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la
presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza sara' anche presente un
distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti
efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio degli
stivali utilizzati per la pesca;
c) sara' vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal
settore e poi rientrarvi;
d) sara' proibito l'accesso a visitatori o altre persone non
direttamente coinvolte nella competizione.
Attivita' agrosilvocolturali
I criteri di concessione delle deroghe per le attivita' del
presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di
restrizione I ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594:
a) l'area di cantiere di attivita' selvicolturale e delle
strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante
la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area
di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali
selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna
all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le
strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovra' essere
preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiali
selvatici nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso;
in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiali selvatici, parti di
esse o cinghiali selvatici in evidente stato di difficolta', dovra'
esserne data immediata comunicazione all'ACL per territorio;
b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario
da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimita'
dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la
viabilita' ordinaria, mediante disinfezione con presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti.
Monitoraggio ambientale e faunistico
a) al termine dell'attivita' di ricerca provvedere al cambio
delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto
sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate
durante l'attivita' di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando
le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione
con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima
del manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) e' necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza
e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrera' provvedere
al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi
utilizzati e alla disinfezione delle stesse con presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione delle attivita' devono essere parcheggiati
preferenzialmente in prossimita' delle strade asfaltate, salvo
evidente necessita' legate allo svolgimento delle attivita'.
Ricerca di funghi [e tartufi]
Per le attivita' di ricerca di funghi dovranno essere assicurate
le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di
diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi
(cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il
disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.
Nello specifico, durante le attivita' di ricerca, le persone
interessate dovranno:
a) munirsi di presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da
versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini
detenuti e di attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e
strumentazione che dovra' avere luogo prima di addentrarsi nelle zone
di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori
risultano indispensabili);
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da
pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente
raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati
nelle quarantotto ore successive all'attivita' di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute,
calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovra' essere inserito
un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un
contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi
residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di
alimenti portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire
e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attivita'.
Manifestazioni religiose e associazionistiche
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per le Manifestazioni, le strade di accesso laddove sterrate, siano
ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile,
pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la
settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al
fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno
dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre
verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di
cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto
esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del
santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di
accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di
carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in
evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata
comunicazione all'ACL per territorio;
b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in
prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al
santuario con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di
presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del
manuale operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
c) che l'accesso alla zona interessata dalla manifestazione sia
consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso
(strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di
utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il
tracciamento del percorso;
d) e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani
liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo
ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da
regolamentazioni specifiche;
e) che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei
sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi
l'abbandono del sentiero stesso;
f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa
e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza;
g) che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;
h) rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi
residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;
i) che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di
calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa
(In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere
informati);
j) in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle
gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla
disinfezione delle stesse con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi
come da versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei
suini detenuti;
k) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati
esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree
appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
l) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni
campestri;
m) che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le
calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone
fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla
disinfezione con presidi medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da
versione ultima del manuale operativo per le pesti suine nei suini
detenuti;
n) che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;
o) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali
rifiuti abbondonati.
Si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il
tramite di associazioni, pro loco e/o protezione civile.
Attivita' di campeggio nei boschi
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate
per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano
ispezionate giornalmente, da parte di personale (protezione civile,
pro loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la
settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di
cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E'
necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di
recente presenza di cinghiali selvatici, comprendendo nell'ispezione
una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del
campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di
accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di
carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in
evidente stato di difficolta', dovra' esserne data immediata
comunicazione all'ACL per territorio. Al termine di ogni battuta
dovra' esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome
dell'operatore ed il percorso fatto;
b) procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in
prossimita' dell'innesto delle strade sterrate di accesso al
campeggio con la viabilita' ordinaria attraverso l'utilizzo di
disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
c) che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente
lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero
tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di
autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
d) e' raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani
liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo
ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da
regolamentazioni specifiche;
e) che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e
che non si pratichi alcun tipo di attivita' che implichi l'abbandono
del sentiero stesso;
f) che il comune individui le aree di parcheggio e i percorsi
di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa
e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di
disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul
rispetto delle misure di biosicurezza;
g) che si rispetti il divieto di consumazione e/o
somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalita';
h) che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla
partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno
preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle
suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto
eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
i) che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al
luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati
esclusivamente in prossimita' delle strade asfaltate o su aree
appositamente dedicate a parcheggio (e' vietato parcheggiare nei
prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli
necessari allo svolgimento di attivita' soccorso e/o antincendio;
j) che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni
campestri;
k) che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda:
a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la
processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non
risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
al lavaggio degli indumenti utilizzati;
l) che il comune provveda alla raccolta immediata di eventuali
rifiuti abbondonati.
m) si precisa, infine, che sara' cura del comune assicurare il
rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il
tramite della polizia municipale.
Aree picnic
Qualora l'area picnic sia gestita dal comune, ente parco o da
privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul
posto, e' possibile la fruizione dell'area nel rispetto tassativo
delle seguenti prescrizioni:
a) che le aree di sosta degli autoveicoli, le aree antistanti
l'area picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano
ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte
del gestore dell'area al fine di verificare l'assenza di carcasse di
cinghiale o animali malati e moribondi all'interno dell'area di sosta
e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza
di segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50
metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso
(strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di
cinghiale, parti di esse o cinghiali selvatici in evidente stato di
difficolta', dovra' esserne data immediata comunicazione all'ACL per
territorio. Al termine di ogni giornata dovra' esser predisposta
apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il
percorso fatto;
b) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente
lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o
sterrate);
c) che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente
con cane a guinzaglio; di conseguenza e' tassativamente vietato
lasciare i cani liberi;
d) che il pubblico partecipante non esca all'area picnic o dal
tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attivita'
che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
e) che il comune/ente parco/privato individui le aree di
parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della
cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i
rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della
giornata;
f) obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti
alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il piu'
rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata.
Spetta al sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in
caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede
all'inibizione dell'utilizzo dell'area picnic.
Transumanza/alpeggio
Spetta al sindaco, quale autorita' sanitaria, far rispettare ed
adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, e' obbligatorio:
a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei
capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il
governo degli animali, mediante disinfezione con presidi
medico-chirurgici (PMC)/biocidi come da versione ultima del manuale
operativo per le pesti suine nei suini detenuti;
b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante
la settimana precedente all'inizio delle attivita', al fine di
verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area
pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali selvatici,
comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di
50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni
giornata lavorativa dovra' prevedere una verifica dell'assenza di
carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso. In caso di
rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali
malati o moribondi, dovra' esserne data immediata comunicazione
all'ACL per territorio.
Spetta al servizio veterinario di partenza ed a quello di destino
verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario,
con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere
edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del
virus della PSA.
Procedura: l'allevatore dovra' effettuare istanza indicando la
sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo
georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari
accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare
il servizio veterinario di destino.
Nel corso delle attivita', inoltre, si rammenta che dovra' essere
segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di
carcasse di cinghiale (o cinghiali selvatici in evidente stato di
difficolta').
Altre attivita' all'aperto
Per qualsiasi altra attivita' all'aperto/manifestazione per la
quale viene richiesta l'autorizzazione non gia' prevista nei punti
precedenti sara' cura dell'ACL verificarne i necessari requisiti di
biosicurezza.

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