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Orvieto Doc - Modifica al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Orvieto

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto  del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica  24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DECRETO 12 ottobre 1992  

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto".

(GU n.248 del 21-10-1992)
 
 

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata del vino "Orvieto" ed e' stato approvato il relativo
desciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13
ottobre 1982, 18 novembre 1987 e 17 aprile 1990, con i quali sono
state apportate modifiche al disciplinare di produzione del vino in
questione;
Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione sopra citato;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la
proposta di modificazione del disciplinare di produzione del vino
"Orvieto" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 9 giugno 1992;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge,
concernenti modalita' procedurali, prevedono che i disciplinari di
produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste;
Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni
transitorie;


Decreta:


Art. 1.
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata del vino "Orvieto", approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1971 e modificato con decreti del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982, 18
novembre 1987 e 17 aprile 1990, e' sostituito per intero con il testo
annesso al presente decreto che entra in vigore il 1 novembre 1992.

Art. 2.
In via transitoria, fino al 31 ottobre 1995, in deroga a quanto
previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, possono
continuare ad essere iscritti all'albo dei vigneti, previsto
dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti conformi
all'art. 2 del precedente disciplinare di produzione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971 e
successivamente modificato con i predetti decreti del Presidente
della Repubblica.
I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla
vendemmia 1992 il vino "Orvieto" proveniente da vigneti non ancora
iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso
disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi
terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.
Limitatamente alle nuove iscrizioni all'albo dei vigneti della
D.O.C. "Orvieto", in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito
disciplinare, e fino al compimento di tre anni a partire dalla data
di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere
iscritti, a titolo transitorio, i vigneti in cui siano presenti anche
viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2,
purche' esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione del vino "Orvieto".
Allo scadere del suddetto periodo transitorio i vigneti di cui al
precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro
composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera'
a segnalare alla competente camera di commercio le variazioni
apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 1992
Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Orvieto"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Orvieto" e' riservata al
vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino "Orvieto" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai
vigneti composti, nell'ambito aziendale, dai vitigni seguenti, nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
Trebbiano toscano (Procanico): dal 40 al 60%;
Verdello: dal 15 al 25%;
Grechetto, Cannaiolo bianco (localmente chiamato Drupeggio),
Malvasia toscana presi globalmente per la restante parte, purche' la
Malvasia toscana non superi il 20% del totale;
possono concorrere, nella percentuale massima del 15%, altri
vitigni a bacca bianca non aromatici, purche' gli stessi siano
raccomandati o autorizzati sia nella provincia di Terni che in quella
di Viterbo.

Art. 3.
a) Le uve destinate alla produzione del vino "Orvieto" devono
essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i
territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona,
Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea,
Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Castiglione
in Teverina, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio e
Porano.
Tale zona e' cosi' delimitata:
sulla strada che da Castel Viscardo conduce a Monte Rubiaglio,
poco prima del centro abitato di quest'ultimo ed all'altezza dello
stabilimento termale, il limite segue in direzione ovest la variante
a valle dell'abitato fino all'incrocio della strada che porta al
podere Stabbione, segue quindi la medesima sino ad incontrare il
fosso Pisciatello che discende in direzione nord sino alla confluenza
con il T. Paglia in prossimita' della q. 164. Dal punto di confluenza
in linea retta raggiunge il podere Molino e da podere Molino prende
in direzione nord-est, la strada che porta alla borgata Stazione,
percorrendola fino ad incrociare il fosso Ripuglie.
Risale tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende
il sentiero che conduce alla localita' Pratale (q. 360) e,
proseguendo, incontra la provinciale per Allerona, prosegue sulla
medesima fino al centro abitato ed alla uscita del medesimo segue la
strada che, in direzione nord-est, passa per podere Fontalone e
prosegue su detta strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q.
280) che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge
il fosso Rivarcale; discende lungo il medesimo ed all'altezza di q.
240 segue in direzione est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo
raggiunge e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa
per podere Mostarda (q. 335), podere Alvenella (q. 275), prosegue
quindi fino a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea
retta in direzione est fino a q. 222 in prossimita' di un corso
d'acqua che discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in
prossimita' della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le
Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242. Da q.
242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q. 324, S.C.
Marco, procede sempre verso nord lungo tale sentiero, costeggiando le
quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castelrosso) e 387, raggiunge la
strada che porta a Fabro. Su questa via procede per Poggio della Fame
da dove seguendo la strada in direzione nord incrocia a q. 252 la
strada che da Salci conduce a Fabro.
Lungo tale strada supera il bivio per Fabro e procede verso sud-
est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240, 245
(S. Lazzaro); da qui procede sulla strada statale Umbro-Casentinese
fino alla frazione di Santa Maria; superato il centro abitato di
Santa Maria segue la vecchia strada statale Umbro-Casentinese
incrociando in prossimita' del Poderocchio il confine delle province
Perugia e Terni, procede lungo tale confine in direzione nord-est
sino ad incontrare al chilometro 72 la strada statale Umbro-
Casentinese (n. 71); lungo la medesima discende verso sud per un
breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce al C.
Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la q.
427, da dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po
Giorgione e raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue
fino a tale centro abitato e prosegue verso Monte Giove sino ad
incontrare in localita' Ceppete il R. della Fonte dell'Olimpia,
affluente di destra del T. Sorre. Segue questo corso d'acqua sino al
T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il
T. Chiani e quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi
del Fosso della Volpaia (q. 202). In prossimita' della confluenza
sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso
sud e passa per la Casella (q. 230), S.C. Gregorio (q. 290); e quindi
in direzione ovest prosegue per il sentiero che lambisce la Macchia
dei Passacci e Poggio Tonolo ed infine incrocia un corso d'acqua
affluente del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto il suo
corso in direzione nord ed alla confluenza con il R. di Poreale,
risale quest'ultimo sino ad incrociare a q. 484 il sentiero che porta
a C.se Mealla. Segue tale sentiero in direzione ovest, fino ad
incontrare a q. 544 la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) e in
direzione sud-ovest discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.
All'uscita del centro abitato di Bagni segue il sentiero che in
direzione nord-est, passando per il podere Santa Maria arriva al T.
Chiani, lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia
il T. Chiani, attraversa il R. Secco, il fosso della Chiericciola,
prosegue attraversando la contrada Mazzocchino e giunge a Marrano
Nuovo. Segue poi la strada che conduce a San Faustino e prima di
giungervi, all'altezza di Villa Laura, segue la via che conduce, in
direzione sud-est, a S. Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il
sentiero che passa per Casone, C. Mova, C. dei Frati fino al fosso
della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.
Costeggiando il fosso della Capretta, il Borro Fontanelle e la
strada vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo,
si congiunge a q. 322 con la strada che porta all'Osteria della
Padella e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio,
prende la strada statale Orvietana (n. 79-bis), in direzione est ed
in prossimita del km 10 a q. 550 prende la via che attraversa Quercia
Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Pod.e Grotte
Bandrilli raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada
che lambendo la localita' Prati ed attraverso il podere Ischia,
raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla
confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume. In
prossimita' del fosso Pianicello prende in direzione nord il sentiero
che attraversa la localita' Piantatella, passa per la q. 245,
costeggia ad ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al
podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e
390) e quindi piegando verso est raggiunge q. 457 dove segue la
strada che porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende
lungo la strada verso sud, fino a raggiungere il limite di confine
della provincia che segue nella stessa direzione fino al Tevere;
risale il Tevere fino ad incontrare il Fosso Pasquarella, in
prossimita' della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che,
in direzione sud-ovest, passa per le q. 304 398, 460, 467, 494,
attraversa la valle Spinosa e raggiunge l'edicola dedicata a S.
Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
Prosegue quindi verso sud lungo la strada che porta al ponte
dell'Argentario, superato di poco il ponte a q. 308, prende il
sentiero che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e
le localita' S. Giorgio, Campo della Macchia, Piano della Fornace
sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada
che conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e
superatolo prosegue per la via che conduce a S. Angelo, lo supera
sino ad incrociare il fosso della Bandita che discende sino ad
incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie. Da
Tenaglie segue la strada che conduce a Guardea, superato questo
centro abitato e passando per il P.te della Stretta segue, sempre
verso sud, la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S. Biagio,
sino ad incrociare il fosso Porcianese, discende lungo il medesimo e
successivamente lungo il fosso Pescara fino alla sua confluenza nel
Tevere, risale il Tevere fino alla confluenza del fosso di
Montecalvello. Risale quindi questo fosso sino al suo incrocio con la
strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale strada che
attraversa Graffignano e Tardane sino ad incrociare quella che con-
duce a Civitella d'Agliano prosegue lungo quest'ultima in direzione
di Civitella d'Agliano e superato il km 24 prende verso nord-ovest il
sentiero che passa tra le localita' Morro della Chiesa e Torriti.
Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e prosegue
per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimita' del km 8 la
strada che da San Michele in Teverina porta a Civitella d'Agliano. Su
tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di S. Michele in
Teverina e quindi prosegue e attraversa Vetriolo, Ponzano per
raggiungere Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre sulla stessa
strada raggiunge in direzione nord Porano. Passando al di fuori del
centro abitato di Porano prosegue per tale strada verso nord fino a
raggiungere la strada statale Umbro-Casentinese (n. 71) in
prossimita' delle C.se Buonviaggio. Segue la strada statale n. 71
sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui in linea retta verso ovest passa
per le quote 482 (Graticello), 500 (S. Giovanni) fino a q. 530 sulla
strada che attraverso Pian Rosato porta a S. Quirico, segue tale
strada fino a q. 521 per poi prendere il sentiero che, in direzione
ovest, porta a la Ceppa, la supera e all'incrocio del sentiero con il
fosso del Piscino segue, in direzione nord-ovest, il limite di con-
fine tra Castel Giorgio ed Orvieto, fino al fosso della Vena, risale
quindi questo corso d'acqua sino ad incrociare il sentiero (q. 510)
lungo il quale prosegue passando per le quote 516 e 514 fino a
raggiungere C. Acquaviva. Da qui prende il sentiero verso nord,
attraversa il fosso di S. Antonio e prosegue su tale sentiero fino a
raggiungere la strada per podere Molare 2 , prima di giungere a
questo segue il corso d'acqua che incrocia sino alla sua confluenza
in prossimita' della cosi' detta Ripa che limita l'altopiano della
piana di Orvieto. Il limite prosegue in direzione nord per la Ripa
per poi seguire la strada che porta a Castel Viscardo che supera
passando al di fuori del centro abitato; prosegue poi per la strada
di monte Rubiaglio fino alla variante a valle dell'abitato.
b) Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata "Orvieto" designabile con la menzione "Classico",
devono essere prodotte nella zona di origine piu' antica appresso
indicata.
Tale zona, come da decreto ministeriale 23 ottobre 1931 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, e' cosi'
delimitata:
sulla destra del torrente Paglia: partendo dalla stazione di
Allerona, il confine segue dapprima la linea ferroviaria Chiusi-Orte,
poi il corso del torrente Paglia e di un suo piccolo affluente di
destra, fino ad incontrare la strada che sale a Castel Viscardo.
Questa strada segna il confine fino al punto in cui incontra la cosi'
detta Ripa, che limita l'altopiano vulcanico sovrastante (lato sud-
ovest) alla Piana di Orvieto.
La Ripa segna il confine sino al ponte del Marchese e di qui,
seguendo la strada che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le
province di Terni e Viterbo, seguendo questo confine sino
all'incrocio con fosso Funcello a nord di Castiglione in Teverina,
mantenendosi sempre sull'altipiano, torna verso nord scendendo a
valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco
dopo la confluenza del Paglia.
Sulla sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del
torrente Ritorto (a valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la
stazione di Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta al
Castello Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da
qui tocca Pian della Casa e scende al torrente Chiani in contrada S.
Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca
Pogliano e Osteria, incontra in contrada Capretta la strada Orvieto-
Prodo, raggiunge Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara, traversa
il fosso del Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al Tevere di
fronte a Salviano. Da Salviano il confine e' segnato dal bosco che
riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da qui, per il
fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che il fosso di
Carnano non si getta nel torrente Paglia, bensi' nel Tevere, da tale
confluenza il confine risale il Tevere fino ad incontrare la
delimitazione descritta per la zona a destra del torrente Paglia).

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino "Orvieto" devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le
specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
giacitura ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo
valle, umidi, e non sufficientemente soleggiati. L'altitudine dei
terreni deve comunque essere compresa fra i cento ed i cinquecento
metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' possibile comunque l'introduzione di sesti di impianto e forme
di allevamento che tendono al miglioramento della qualita'.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Orvieto" non deve essere superiore a q.li 110 di uva per ettaro di
coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino "Orvieto" devono
assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo dell'11%.

Art. 5.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del vino a denominazione di origine controllata "Orvieto" devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata
all'art. 3, lettera a).
E' inoltre facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, su richiesta degli interessati, di consentire, ai fini della
rivendicazione della D.O.C. "Orvieto", la vinificazione al di fuori
della zona di origine a condizione che si tratti di casi preesistenti
di aziende singole e/o associate che gia' vinifichino al momento
dell'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di
produzione.
Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione
del vino a D.O.C. "Orvieto Classico" devono essere effettuate
nell'ambito della zona di produzione delimitata all'art. 3, lettera
b), e nell'ambito dell'intero territorio dei comuni compresi anche
parzialmente in tale zona.
E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
consentire, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, la
vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'"Orvieto
Classico" a quelle aziende produttrici singole e/o associate site al
di fuori della predetta zona di vinificazione, purche' dimostrino di
aver vinificato con continuita' le uve provenienti dalla zona di
produzione dell'"Orvieto Classico" nei cinque anni precedenti
l'entrata in vigore della presente modifica al disciplinare di
produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
consentite dalle normative vigenti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
65%.
Qualora la resa massima uva-vino superi detto limite l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 6.
Il vino "Orvieto" all'atto dell'immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: bianco paglierino piu' o meno carico;
odore: delicato e gradevole;
sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo, oppure abboccato o
amabile o dolce, fine, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
e l'estratto secco netto.

Art. 7.
Nella designazione e presentazione della denominazione di origine
controllata "Orvieto" la menzione geografica "Classico" e' riservata
al vino proveniente dalle uve prodotte nella zona delimitata all'art.
3, lettera b) e vinificate nell'ambito della relativa zona di
vinificazione specificata all'art. 5 del presente disciplinare.
In sede di designazione la menzione geografica "Classico" deve
altresi' figurare in etichetta alla stessa altezza del nome
geografico "Orvieto" oppure al di sotto della dicitura "denominazione
di origine controllata" e pertanto non puo' essere intercalata tra
quest'ultima dicitura ed il nome "Orvieto".
In ogni caso la menzione "Classico" deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione "Orvieto", della stessa evidenza e riportati sulla
medesima base colorimetrica.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Orvieto" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"superiore", "riserva", "scelto", "selezionato" e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita'
amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22
aprile 1992.

Art 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Orvieto",
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e
31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

 

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