Olio extra vergine di oliva e olio di oliva vergine - Circolare in materia di disposizioni sulla loro miscelazione
Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell'«olio extra vergine di oliva» con l'«olio di oliva vergine».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
CIRCOLARE 16 luglio 2026, n. 347821
Circolare in materia di disposizioni sulla miscelazione dell'«olio extra vergine di oliva» con l'«olio di oliva vergine». (26A03788)
(GU n.169 del 23-7-2026)
Vigente al: 23-7-2026
Alle organizzazioni professionali e associazioni di categoria delle filiere agricole registrate nell'elenco dei portatori di interesse del MASAF
Al fine di tutelare la qualita' dell'olio che viene
commercializzato in Italia, di garantire la trasparenza del mercato
ed il diritto dei consumatori ad un'informazione corretta e
veritiera, appare opportuno fornire chiarimenti in merito
all'etichettatura ed alla commercializzazione dei prodotti ottenuti
dalla miscelazione di oli di categorie diverse.
Invero, l'assenza di un quadro giuridico sufficientemente chiaro e
preciso a livello unionale relativamente a tali aspetti ha
determinato approcci diversi da parte degli Stati membri. Alcuni di
essi - pur in assenza di un divieto formale di miscelazione di oli di
categorie diverse - hanno tuttavia ritenuto opportuno fissare livelli
di tutela ulteriori sul piano della commercializzazione del prodotto
ottenuto dalla miscelazione, disponendo che una miscela di olio di
oliva vergine e di olio extra vergine di oliva non possa essere
commercializzata come olio extra vergine di oliva.
La questione e' stata di recente evidenziata anche dalla Corte dei
conti europea nella «Relazione Speciale 01/2026 (1) », la quale, al
punto 26, ha intravisto elementi di criticita' proprio nella
«mancanza di chiarimenti o orientamenti da parte della Commissione in
merito alla facolta' di miscelare oli di oliva extra vergini con oli
d'oliva vergini vendendoli come olio extra vergine - l'attuale quadro
giuridico non e' sufficientemente chiaro, in quanto gli Stati membri
hanno talvolta interpretato le norme dell'UE in modo diverso»
considerandoli «elementi in grado di influenzare la degradazione
dell'olio d'oliva nel tempo rispetto ai quali gli Stati membri hanno
approcci diversi (cfr. riquadro 3).»
Nel citato riquadro 3 la Corte ha altresi' precisato che «Secondo
le autorita' italiane, e' consentita la commercializzazione di una
miscela di olio d'oliva extra vergine e vergine come olio d'oliva
extra vergine. Cio' e' stato confermato da una sentenza pronunciata
nel 2023 dal Tribunale ordinario di Perugia, in assenza di un divieto
formale di miscelare oli di categorie diverse».
Gli elementi di criticita' evidenziati dalla Corte dei conti
europea, unitamente alla necessita' di tutela dei consumatori nel
rispetto delle pratiche leali di informazione previste dall'art. 7
del regolamento (UE) n. 1169/2011, rendono necessario un chiarimento
sul punto.
La disciplina unionale e' orientata al progressivo innalzamento
degli standard qualitativi delle produzioni olearie ma anche alla
tutela del consumatore mediante la garanzia di un'informazione
corretta, trasparente e non fuorviante. Da cio' deriva la particolare
attenzione alla corretta classificazione ed etichettatura dei
prodotti oleari quale strumento che consente di tutelare, al
contempo, la qualita' del prodotto e il diritto del consumatore.
Come noto, l'attuale quadro normativo di riferimento (2) non reca
un espresso divieto della pratica di miscelazione in esame, tuttavia,
e' evidente che la successiva classificazione e commercializzazione
del prodotto risultante dalla miscelazione con la denominazione di
«olio extra vergine di oliva», e dunque come olio di categoria
superiore, risulti fuorviante per il consumatore e sia in contrasto
con i principi di lealta' delle pratiche informative di cui al su
citato art. 7.
E' la stessa normativa europea, infatti, a differenziare la
qualita' tra le due tipologie di oli in esame a livello di
etichettatura. L'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
2104/2022 prevede, per ciascuna tipologia di olio vendibile al
consumatore finale, l'indicazione in etichetta di una specifica
informazione sulla categoria volta ad informare quest'ultimo
sull'esatta natura degli oli offerti.
In particolare, per l'«olio extra vergine di oliva» e' prevista la
dicitura «olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici»; per
l'«olio di oliva vergine», invece, «olio di oliva ottenuto
direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti
meccanici».
Dunque, l'informazione veicolata al consumatore punta l'accento
sulla superiorita' della categoria dell'«olio extra vergine» rispetto
a quella del «vergine».
Ne consegue che, a maggior ragione nel caso di miscelazione di oli
di categorie diverse, si impone la necessita', a tutela del
consumatore, di fornire una corretta informazione circa la qualita'
del prodotto ottenuto dalla miscelazione.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e nelle more di
eventuali chiarimenti da parte della Commissione europea sulla
questione, si ritiene che il prodotto ottenuto dalla miscelazione in
argomento non possa essere classificato nella categoria dell'«olio
extra vergine di oliva», ma debba essere classificato, e di
conseguenza etichettato, come prodotto appartenente alla categoria
inferiore.
Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente circolare, l'olio
ottenuto dalla pratica di miscelazione dell'«olio extra vergine» con
l'«olio di oliva vergine» dovra' in ogni caso essere classificato
quale «olio vergine di oliva».
Si precisa inoltre che l'olio ottenuto dalla miscelazione
effettuata anteriormente alla predetta data e dichiarato «olio extra
vergine»:
se gia' confezionato, potra' essere posto in commercio fino
all'esaurimento delle scorte
se sfuso, dovra' essere riclassificato come «olio di oliva
vergine» entro trenta giorni dalla data medesima e, in ogni caso,
prima della prima operazione di movimentazione/lavorazione che lo
riguardi.
Si richiama l'attenzione degli operatori sull'importanza del
rispetto dei suddetti adempimenti, evidenziando che la loro
inosservanza, fatti salvi eventuali profili di rilevanza penale,
configura una violazione dell'art. 7 del regolamento (UE) n.
1169/2011, sanzionata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.
231/2017.
Resta fermo l'obbligo della corretta tenuta del registro telematico
dell'olio, istituito con DM 10 novembre 2010 e DM 23 dicembre 2013,
nel senso sopra indicato, nelle more del suo adeguamento alle
presenti disposizioni.
Quanto sopra si rappresenta a codeste Associazioni ed
Organizzazioni di categoria affinche' provvedano ad informare i
propri associati, i produttori e i centri di assistenza agricola,
richiamando l'attenzione degli stessi sugli adempimenti di cui
trattasi.
Si chiede di voler dare la massima diffusione della presente
circolare che sara' altresi' pubblicata nell'area «Documentazione»
del «Portale dell'Olio d'Oliva» ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM
23 dicembre 2013 nonche' sul sito istituzionale del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Il Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale
Blasi
Il Capo Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica
Lupo
Il Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Assenza
(1) «Relazione Speciale 01/2026_I sistemi di controllo per l'olio di
oliva nell'UE. Un quadro completo, ma applicato in modo
disomogeneo».
(2) Allegato VII, parte VIII, del Reg. (UE) n.1308/2013, Reg. (UE)
2022/2104 e Reg. (UE) 2022/2105
« Asparago Bianco di Bassano Dop - Modifica del disciplinare di produzione 2026
