Morellino di Scansano Docg - approvazione modifica disciplinare 2026
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini Morellino di Scansano, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2025, e' approvata.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 28 gennaio 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano». (26A00532)
(GU n.32 del 9-2-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi'
come modificato con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, n. 180158;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
generale della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024, reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data
del decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio
1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 92 del 4 aprile 1978, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Morellino di Scansano» ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto del direttore generale della qualita' dei prodotti
agroalimentari del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 278 del 29
novembre 2006, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto del 2 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 19
marzo 2021, con il quale e' stato da ultimo modificato il
disciplinare della denominazione di origine protetta dei vini
«Morellino di Scansano»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio a tutela
del vino Morellino di Scansano, acquisita al prot. ingresso n.
0251026 del 5 giugno 2025, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Morellino di Scansano», nel rispetto della procedura di cui
al sopra citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio a tutela del vino Morellino di
Scansano e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino
di Scansano»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025,
nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.G.
dei vini «Morellino di Scansano»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 299 del 27 dicembre 2025, a fini di opposizione a
livello nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo
del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e garantita dei vini «Morellino di Scansano», che comporta una
modifica del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda,
conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre
2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino
di Scansano», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 299 del 27
dicembre 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», consolidato
con la modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed
il relativo documento unico consolidato modificato figurano
rispettivamente nell'allegato A e nell'allegato B al presente
decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione della modifica ordinaria di cui al
comma 1 del presente articolo e' pubblicata dalla Commissione europea
nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione, ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27.
Art. 4
Aggiornamento codici SIAN
1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano» consolidato
con la modifica ordinaria di cui al comma 1 dell'art. 1 e' pubblicato
nella sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste ed e' consultabile al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24
070
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 28 gennaio 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Morellino
di Scansano», anche nelle tipologie con la menzione «Riserva» e
«Superiore», e' riservata ai vini rossi che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» e «Morellino di Scansano» con la menzione
superiore devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino, fino ad un massimo del 15%.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» con la menzione riserva deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal
vitigno Sangiovese: minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a
bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per
uve da vino, fino ad un massimo del 10%.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere
prodotte all'interno della zona comprendente la fascia collinare
della Provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna, che
include l'intero territorio amministrativo del Comune di Scansano e
parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana,
Grosseto, Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna, nella Provincia di
Grosseto. Tale zona e' cosi' delimitata: dall'incrocio dei confini
comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna, il limite segue verso
Nord il torrente Fiascone fino alla Fattoria degli Usi, continua
lungo la strada interna del podere Marrucheta nei pressi del Podere
Montecchio, prosegue lungo la strada di valle Zuccaia, raggiunge il
fiume Albegna lo attraversa e continua sulla strada comunale
Fibbianello in Comune di Semproniano a quota 470. Da qui volge ad
Est, incontra la strada provinciale della Follonata, continua per
detta strada fino al Santarello, quindi scende a Sud e si inoltra nel
Comune di Manciano seguendo la vecchia strada fino all'abitato di
Poggio Capanne. Da questa localita' la linea di delimitazione scende
ancora a Sud lungo la strada per Bagni di Saturnia, fino ad
incontrare nuovamente la strada provinciale della Follonata che segue
fino al fosso Stellata. Risale il corso di detto fosso fino a quota
151, continua a Sud per la strada Camporeccia fino all'abitato di
Poderi di Montemerano, attraversa la Strada Statale n. 323, continua,
deviando a Sud-Ovest, lungo la vecchia strada Dogana e raggiunge la
fattoria Cavallini. Per la strada dei Laschi arriva nuovamente al
fiume Albegna in corrispondenza della confluenza del fosso Vivaio. A
questo punto detta linea di delimitazione segue il corso del fiume
Albegna fino al guado della Mariannaccia e, deviando ad Ovest, entra
nel Comune di Magliano in Toscana, percorre la strada di Colle di
Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Ovest per la strada di S.
Andrea al Civilesco, ridiscende verso Sud per la strada Magliano in
Toscana-Barca del Grazi devia ad Ovest per la strada dell'Osa e
prosegue lungo il limite comunale di Magliano in Toscana fino ad
incrociare la strada statale n. 1 Aurelia. Entrando nel Comune di
Grosseto, la linea di delimitazione si identifica con detta strada
statale Aurelia fino al bivio di Scansano in localita' Spadino,
prosegue per la strada Scansanese fino ad incontrare il limite
amministrativo del Comune di Scansano in localita' Maiano seguendolo
fino ad incontrare la strada Cinigianese; continua lungo detta strada
interessando il Comune di Campagnatico, fino alla Fattoria del
Granaione; prosegue quindi ad Est lungo la strada poderale del
Coppaio e Camposasso e si collega al limite comunale di Scansano in
prossimita' del podere Repenti in agro di Baccinello, seguendolo fino
all'incrocio dei limiti comunali di Scansano, Manciano e Roccalbegna
ove la linea di delimitazione ha avuto inizio.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Morellino di Scansano» devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le
specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i terreni collinari di buona esposizione con
esclusione di quelli di fondo valle.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (a spalliera, ad
alberello e similari) ed i sistemi di potatura debbono essere quelli
tradizionalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
3. La densita' di impianto e reimpianto dei vigneti messi a
dimora successivamente al 14 novembre 2006 (data di riconoscimento
della DOCG Morellino di Scansano) non deve essere inferiore ai 4000
ceppi ad ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
5. Le rese massime di uva ammesse dei vigneti per la produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» devono essere rispettivamente le seguenti:
=================================
| |Resa uva |
| Vini | t/ha |
+=====================+=========+
|«Morellino di | |
|Scansano» | 9 |
+---------------------+---------+
|«Morellino di | |
|Scansano» superiore e| |
|riserva | 8 |
+---------------------+---------+
La resa per ceppo non deve essere superiore a 3 kg.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, anche la resa
per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
6. In annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non
superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti uva/vino
per i quantitativi di cui trattasi. La resa massima delle uve in vino
finito non deve esser superiore al 70%.
Art. 5.
Norme per la vinificazione e l'imbottigliamento
1. Le rese massime dell'uva in vino finito per la produzione dei
vini a denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere
rispettivamente i seguenti:
=========================================================
| | | Titolo alcol. |
| | Resa uva/vino | vol. min. |
| Vini | massima | naturale |
+===================+=================+=================+
|Morellino di | | |
|Scansano | 70% | 12,00% vol. |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Morellino di | | |
|Scansano riserva | 70% | 12,50% vol. |
+-------------------+-----------------+-----------------+
|Morellino di | | |
|Scansano superiore | 70% | 12,50% vol. |
+-------------------+-----------------+-----------------+
La resa massima delle uve in vino finito non deve esser superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma
non oltre il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale
decade il diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita per tutta la partita.
2. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono
essere effettuate nell'ambito della zona di produzione, delimitata al
precedente art. 3. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione
europea, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo
nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la
qualita' e la reputazione e garantire l'origine.
3. E' tuttavia autorizzata la vinificazione fuori zona in
strutture situate in prossimita' del confine della zona di
produzione, purche' entro 2000 metri in linea d'aria, ed appartenenti
ad aziende che abbiano vinificato il vino «Morellino di Scansano» da
almeno cinque anni alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 23 luglio 2010. Tale autorizzazione dovra' essere
richiesta e rilasciata dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, a
salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che
tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.
5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano», se destinato ad essere qualificato con la
menzione Riserva, deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento non inferiore ad anni due, di cui almeno uno in botte
di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all'annata di produzione delle uve.
6. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» con la menzione superiore l'immissione al
consumo e' consentita soltanto a partire dal 1° gennaio del secondo
anno successivo alla vendemmia.
7. Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano», l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dal 1° marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
Tuttavia, qualora si verificassero particolari condizioni climatiche
o di mercato, fermo restando che il vino «Morellino di Scansano»,
sopra indicato abbia raggiunto le caratteristiche minime
chimico-fisiche ed organolettiche previste al successivo art. 6, la
Regione Toscana, sentite le organizzazioni professionali di categoria
e le organizzazioni professionali della regione, su richiesta
documentata del consorzio di tutela, puo' autorizzare l'immissione al
consumo antecedentemente al 1° marzo dell'anno successivo alla
vendemmia e comunque nel limite massimo di due mesi.
Art. 6.
Caratteristiche del vino al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Morellino di Scansano» di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione
al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Morellino di Scansano:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Morellino di Scansano riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Morellino di Scansano superiore:
colore: rosso rubino, tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: etereo, intenso, gradevole, fine;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
In relazione alla conservazione in recipienti di legno, si puo'
rilevare sentore di legno.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini
«Morellino di Scansano» e' vietata qualsiasi qualificazione
aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» o simili.
2. E' altresi' vietato l'uso, in aggiunta alla denominazione di
origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano», di
indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree e localita' comprese nella zona delimitata di
cui al precedente art. 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno
l'acquirente.
3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Morellino di Scansano» di cui all'art. 1
puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la
vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti
separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle
uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri
nell'apposito elenco regionale.
4. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Toscana, ai sensi
dell'art. 29, comma 6, della legge n. 238/2016.
Il nome geografico piu' ampio Toscana deve seguire la
denominazione Morellino di Scansano ed essere riportato al di sotto
della menzione specifica tradizionale denominazione di origine
controllata e garantita oppure dell'espressione dell'Unione europea
denominazione di origine protetta secondo la successione di seguito
indicata:
Morellino di Scansano;
denominazione di origine controllata e garantita o
denominazione di origine protetta (oppure l'acronimo DOCG o
D.O.C.G.);
Toscana.
I caratteri del nome Toscana devono avere un'altezza inferiore a
quella dei caratteri che compongono la denominazione Morellino di
Scansano e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile,
spaziatura, evidenza, colore e intensita' colorimetrica.
Tutte le indicazioni elencate al secondo paragrafo devono
figurare su uno sfondo uniforme.
5. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Morellino di
Scansano» di cui all'art. 1 deve figurare l'annata di produzione
delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti di vetro del tipo «bordolese» con volume
nominale fino a 6 litri.
L'uso di altri formati speciali da litri 9, 12 e 15 e' limitato a
finalita' promozionali e non commerciali.
2. I sistemi di chiusura consentiti sono quelli previsti dalle
norme unionali e nazionali in vigore, ad esclusione del tappo a
corona.
L'utilizzo del tappo a vite e' ammesso solo per i contenitori di
vetro con capacita' pari o inferiori a 0,750 litri, ad esclusione del
vino Morellino di Scansano riserva.
Art. 9.
Marchio
1. La denominazione di origine controllata e garantita Morellino
di Scansano e' contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal
marchio n. 736629 (allegato n. 1) registrato dal Consorzio di tutela
del vino Morellino di Scansano in data 15 dicembre 1997 nella forma
grafica e letterale allegata al presente disciplinare di produzione,
in abbinamento inscindibile con la denominazione Morellino di
Scansano.
L'utilizzo del marchio Morellino di Scansano e' curato
direttamente dal Consorzio tutela del vino Morellino di Scansano, che
deve distribuirlo anche ai non associati alle medesime condizioni
economiche e di utilizzo riservate ai propri associati.
Art. 10.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazione sulla zona geografica.
1. Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica delimitata comprende la zona collinare a
Sud-Est della Provincia di Grosseto, tra i fiumi Ombrone e Albegna,
che include l'intero territorio del Comune di Scansano, buona parte
di quello di Magliano in Toscana e parte minore dei territori
comunali di Manciano, Grosseto, Campagnatico, Semproniano e
Roccalbegna. La zona interessata comprende una fascia collinare e
pedecollinare, che da Nord e da Est degrada a Sud verso la pianura di
Albinia e ad Ovest verso il litorale tirreno e la pianura Grossetana.
La temperatura media oscilla intorno ai +15.0°, con + 7.0° e +
24,0° rispettivamente per i mesi invernali e i mesi estivi.
La piovosita' media e' di circa 620 mm. Le precipitazioni sono
concentrate nei mesi autunno-invernali dove sono frequenti rovesci
temporaleschi con primavere ed estati molto aride. Il clima della
zona e' caldo-arido e la siccita' ricorrente rappresentano il
principale fattore limitante delle produzioni agricole. La piovosita'
si concentra nei mesi da novembre ad aprile, con tendenziale
concentrazione sulle zone orientali.
Morfologicamente la zona e' caratterizzata da rilievi collinari
che hanno prevalenza su altipiani di limitata estensione. I rilievi
maggiori sono nella parte Nord del comprensorio e costituiscono il
crinale principale di spartiacque dei bacini Ombrone ed Osa-Albegna.
La media prevalente dell'altitudine e' di 250 metri s.l.m.,
limitandosi in alcune zone marginali delle aree piu' basse ai 30 - 40
metri. L'altitudine massima e' di 566 metri s.l.m.
Da Poggioferro a Scansano la giacitura del terreno, degradando
verso il litorale Tirreno, a parte il rilievo di Montebottigli,
diventa sempre meno accidentata e tormentata fino a terminare con
alture di scarso rilievo o pianure mediamente ondulate.
La geologia della zona mostra caratteri di maggiore uniformita'
nel settore occidentale dove prevalgono rilievi arenacei di tipo
macigno o pietraforte, mentre nella parte orientale, in
corrispondenza delle formazioni calcaree e argilloscistose appare
piu' articolato e tormentato. I suoli sono a tessitura franco-limosa
o franco-sabbiosa nella parte occidentale derivata dal macigno, dove
la reazione e' generalmente sub-acida ad alcalina, mentre sono a
tessitura franco-argillosa a franco-limosa nella parte orientale
derivata dalle formazioni calcaree dove la reazione e'
tendenzialmente alcalina.
I suoli sono in generale non molto profondi, con un substrato
roccioso in vari casi affiorante.
2. Fattori umani rilevanti per il legame.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio
di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad
ottenere il vino «Morellino di Scansano».
La coltivazione della vite in Scansano e zone limitrofe ha
origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci porta agli
Etruschi, dimostrata dai ritrovamenti di attrezzi agricoli per la
potatura e raccolta delle uve presso il sito archeologico di
Ghiaccioforte.
Nel periodo medioevale interessanti citazioni di studiosi e
ricercatori esaltano l'eccellenza delle condizioni pedo-climatiche
che l'area Scansanese offre per la preziosa coltura della vite.
Governanti e feudatari nel medio evo riconobbero la necessita' di
concedere, distinguendole, terre adatte per questa coltura, che ebbe
particolare protezione con apposite norme statutarie.
In occasione delle lottizzazioni di terreni feudali e comunali,
erano infatti indicate esplicitamente le concessioni di terre in zone
a vocazione viticola: negli statuti della Comunita' del Cotone, in
quello di Montorgiali ed in quello di Scansano le norme stabilite per
la protezione delle viti e dell'uva erano molto severe, tanto che
stabilivano una multa per i possessori di animali che provocavano
danno alle vigne.
Le prime notizie dettagliate o scientificamente ordinate sulla
produzione risalgono al 1813, quando il «Maire della Comune di
Scansano» in una lettera inviata al vice Prefetto del circondario di
Grosseto comunicava che nell'anno precedente nella zona di Scansano
venivano prodotti 5540 ettolitri di vino in gran parte di qualita'
superiore.
Luigi Villafranchi-Giorgini in una memoria letta nel 1847 alla
societa' Agraria Grossetana, affermava che all'Orto botanico di Pisa
esisteva un tronco di vite alto cinque braccia - metri 2,92 - e della
circonferenza di quattro - metri 2,36 -, proveniente da «Castagneta
Valle», in Comune di Scansano.
Nel 1884 in uno studio sullo sviluppo dell'agricoltura,
dell'industria e del commercio nella Provincia di Grosseto, Giacomo
Barabino riporta l'alta qualita' dei vini di Magliano, di Pereta e di
Scansano.
Il 21 dicembre del 1884 il socio ordinario dell'Accademia dei
Georgofili Vannuccio Vannuccini tiene in Scansano una conferenza per
sostenere la necessita' di una cantina sociale.
Inoltre in materia di notizie di carattere storico sulla
viticoltura Scansanese, Luigi Vannuccini, nel 1887 pubblico' una
monografia sulla «Coltivazione della vite a basso ceppo con sostegni
ad un solo sperone o tralcio a frutto nel territorio scansanese in
relazione alle viti ad alberello o a cornetto senza sostegno».
A dimostrazione del radicamento della tradizione vitivinicola nel
territorio, si tiene a Scansano dal 1969 la «Festa dell'Uva»,
festeggiamenti legati al periodo della vendemmia, nelle decine di
cantine medievali del paese, a loro volta testimonianza della diffusa
consuetudine popolare della produzione per consumo familiare e
vendita.
Una pubblicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura
di Grosseto sulla «Viticoltura Grossetana», edita nel 1972,
riportando i risultati di una ricerca storica sulle origini e sulla
espansione della vite nelle zone collinari della provincia, conferma
la preminente importanza dei vini dello Scansanese, noti da oltre un
secolo per l'eccellente qualita' e serbevolezza.
La coltivazione della vite e la produzione del vino a Scansano
hanno quindi raggiunto il riconoscimento della denominazione di
origine controllata nel 1978, e nel 2006 la denominazione di origine
controllata e garantita.
L'incidenza dei fattori umani si esplica nella puntuale
definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi che costituiscono
parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: il vitigno principale idoneo
alla produzione dei vini Morellino di Scansano, e Morellino di
Scansano Riserva e Morellino di Scansano Superiore, e da sempre
coltivato nell'area geografica considerata, e' il Sangiovese;
le forme di allevamento, i sesti di impianto e i sistemi di
potatura, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali
da ottenere la migliore e razionale disposizione sulla superficie
delle viti, sia per consentire la razionale gestione della chioma
consentendo di ottenere un'adeguata superficie fogliare ben esposta,
anche mediante pratiche di potatura verde e diradamento delle uve, e
procedendo cosi' al contenimento delle rese di produzione di uva
entro i limiti fissati dal disciplinare, 9000 kg per ettaro per il
Morellino di Scansano e 8000 kg per ettaro per il Morellino di
Scansano Riserva e il Morellino di Scansano Superiore, con resa
massima per ceppo di 3 kg;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini che sono quelle
tradizionalmente consolidate nella zona per la vinificazione in rosso
dei vini tranquilli, adeguatamente differenziate per la tipologia di
base, e per la tipologia Riserva e per la tipologia Superiore. La
tipologia riserva e' riferita a vini rossi maggiormente strutturati,
la cui elaborazione comporta un obbligatorio periodo minimo di
invecchiamento in legno.
La tipologia Superiore e' riferita a vini rossi con minor resa di
uva ad ettaro e un piu' elevato titolo alcolometrico volumico minimo
la cui elaborazione comporta un piu' lungo periodo di affinamento
prima di essere immessi al consumo.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
La denominazione di origine controllata e garantita Morellino di
Scansano e' riferita alle tipologie base, Riserva e Superiore, le
quali, dal punto di vista analitico ed organolettico, presentano
caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del
disciplinare di produzione, che ne consentono una chiara
individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico. In
particolare tutte le tipologie presentano un modesto tenore di
acidita'. Il colore e' rosso rubino che, nella tipologia riserva,
evolve verso il granato. Il profumo e' intenso, vinoso ed ampio, che
ricorda la frutta rossa di bosco; nella tipologia riserva si
rafforzano i sentori di legno e si riscontrano anche note speziate e
di frutta piu' matura. Al sapore la tipologia base si presenta
asciutta, calda e leggermente tannica; componenti presenti anche
nella tipologia Riserva, nella quale si registra una persistenza
maggiore.
La tipologia Superiore si caratterizza per un maggior tenore
alcolico e una maggior permanenza in cantina prima dell'immissione al
consumo che affina maggiormente il prodotto.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'orografia collinare e pedecollinare del territorio di
produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad Est
Sud Est, localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione
della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente
ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento di tutte le funzioni
vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i
terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita',
con esclusione dei terreni di fondovalle.
La millenaria storia vitivinicola della regione, dal periodo
Etrusco, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi
documenti, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed
interazione esistente tra i fattori umani e la qualita' e le
peculiari caratteristiche del vino «Morellino di Scansano».
Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel
particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le
tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le
quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed
affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico,
fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.
La DOCG «Morellino di Scansano» e' stata riconosciuta con decreto
ministeriale del 14 novembre 2006.
Art. 11.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione controlli.
Allegato 1
Marchio della denominazione 
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione di origine e indicazioni geografiche del vino
'Morellino di Scansano'
Numero di riferimento UE: DRAFT-PDO-IT-A1260-AMD-STD MSD - -
Parte di provvedimento in formato grafico
Prosciutto di Sauris IGP - Proposta di modifica disciplinare di produzione - 2026 »
