Montefalco Doc - proposta modifica del disciplinare di produzione - 1992
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montefalco", riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 19 aprile 1980), propone la modifica del disciplinare medesimo
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Montefalco".
(GU n.280 del 27-11-1992)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Montefalco",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre
1979 (Gazzetta Ufficiale n. 108 del 19 aprile 1980), propone la
modifica del disciplinare medesimo secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola - entro sessanta giorni dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Montefalco"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Montefalco" e' riservata
ai vini bianco e rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Montefalco",
obbligatoriamente seguita dalla specificazione "bianco" o "rosso", e'
riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
"Montefalco" bianco:
Grechetto: non inferiore al 50%;
Trebbiano toscano: dal 20% al 35%;
Chardonnay, Pinot bianco, Trebbiano spoletino, congiuntamente o
disgiuntamente: dal 15% al 20%.
Possono concorrere altre uve a bacca bianca, tra quelle
raccomandate o autorizzate per la provincia di Perugia, sino al
limite massimo del 15%.
"Montefalco" rosso:
Sangiovese: dal 60% al 70%;
Sagrantino: dal 10% al 15%;
Merlot, Montepulciano e Barbera, congiuntamente o disgiuntamente:
dal 10% al 15%.
Possono concorrere altre uve a bacca rossa, tra quelle
raccomandate o autorizzate per la provincia di Perugia, sino ad un
limite del 20%.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Montefalco" bianco e "Montefalco" rosso devono
essere prodotte nella zona di produzione, appresso indicata, che
comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Montefalco
e parte del territorio dei comuni di Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel
Ritaldi, Giano dell'Umbria, in provincia di Perugia.
Tale zone e' cosi' delimitata:
da una linea che, partendo dal punto di incontro del confine
comunale di Montefalco con il torrente Teverone a nord-ovest di q.
206, prosegue, in direzione sud, lungo il confine del territorio
comunale fino a Mercatello. Da Mercatello, la linea di delimitazione,
percorre, in direzione sud-est la strada fino a Bruna dove incrocia
la strada per S. Vito che percorre fino a q. 250. Da qui la linea di
delimitazione prosegue risalendo un fossatello e toccando
successivamente le quote 254 e 276; indi prosegue oltre detto
fossatello seguendo una carrareccia esistente che passando per q. 351
in prossimita' Le Fosse imbocca, in direzione sud-ovest, la strada
Castel Ritaldi-Francocci fino ad incontrare il confine comunale di
Castel Ritaldi. Segue detto confine comunale in direzione C.
Lombricchio e prosegue su detto confine, passando per Fosso
Rovicciano, quote 452, 445, 488 raggiungendo q. 436 nei pressi di C.
Mazzoccanti. Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione nord-ovest in comune di Giano dell'Umbria, inizialmente
lungo una carrareccia ivi esistente: indi seguendo un fossato e
toccando le quote 389 e 377, raggiunge la q. 360 in prossimita' di
Passo della Puglia. Di qui la linea di delimitazione segue la
carrareccia per il Seggiano passando per q. 411, q. 424 e q. 455. Di
qui seguendo sempre la carrareccia e poi un tratto di spartiacque,
raggiunge q. 495 e sempre sul crinale, aggira il centro abitato di
Giano dell'Umbria, indi prosegue su una carrareccia che tocca q. 530,
q. 552, q. 549 (C. Mancini), q. 546. Continua in direzione C. Casali
(q. 549) e di frazione Castagnola e poco prima della frazione stessa
imbocca il sentiero esistente che porta a q. 406.
Di qui la linea di delimitazione percorre in direzione nord-ovest
(Tamagnino), la carrareccia esitente, toccando successivamente le
quote 415, 409. Prosegue poi in direzione sud-ovest (Montecchio)
toccando le quote 419, 427, 454 e percorrendo sempre detta
carrareccia fino ad incontrare il confine comunale di Giano
dell'Umbria che segue in direzione nord lungo il fosso del Peccato
fino a q. 341 in prossimita' di C. Regnicolo. Da questo punto la
linea di delimitazione segue un fossatello esistente e toccando q.
436, q. 389 raggiunge la carreggiabile per Le Torri toccando
successivamente le quote 422, 431 e 435. Da localita' Le Torri, la
linea di delimitazione continua lungo la carreggiabile per S.
Terenziano che percorre in direzione nord-ovest fino in prossimita'
di q. 528. Di qui raggiunge la polla d'acqua in prossimita' di q. 524
e segue il fossatello esistente, in direzione nord, passando per q.
322 e piu' oltre lungo il fosso di Sagrano, proseguendo sempre in
direzione nord, risale a q. 344, raggiunge localita' Il Casino e di
qui imbocca una carrareccia che passando per q. 448 raggiunge q. 453.
Di qui, la linea di delimitazione procede verso nord, in direzione Il
Mulinaccio seguendo il fosso Malvano che discende fino a q. 254 da
dove devia in direzione est lungo il fosso tra C. Vignale e C. S.
Angelo fino a raggiungere la carrareccia per C. Antica. Segue tale
carrareccia toccando successivamente q. 491, C. Antica, q. 479, q.
451 in prossimita' di C. Azzolina e prosegue oltre, sempre su detta
carrareccia, in direzione sud-est passando per S. Maria, Case Mattia,
Castello e Sant'Andrea. Raggiunge quindi, q. 320, punto di incontro
con la carreggiabile per Ponte di Ferro, che segue in direzione sud,
toccando successivamente le quote 343, 350, 382 e, poco oltre,
imbocca la carrareccia che raggiunge, a q. 415, la carreggiabile per
C. Bordoni che segue per breve tratto, indi riprende la carrareccia
che scende a q. 372 e 315. Di qui, la linea di delimitazione continua
in direzione sud-est discendendo l'impluvio e toccando
successivamente le quote 293, 290, 279 fino a raggiungere la
confluenza del torrente del Molino con il torrente Puglia. Risale
quindi il torrente del Molino fino a q. 287 (Bastardo).
Da Bastardo la linea di delimitazione segue la carreggiabile per
Ponte di Ferro in direzione nord-est, fino in prossimita' di q. 294,
indi, in direzione nord-ovest, raggiunge Ponte di Ferro, lo supera
passando per le quote 257, 251, 247, 246, costeggia podere Romita, C.
Castellani, C. Orazio, Poderetto e raggiunge q. 209, in prossimita'
di Madonna della Puglia. Da questo punto, la linea di delimitazione
segue, in direzione nord, il fosso Rubbiantino toccando le quote 221,
226, 228 e, poco oltre, devia in direzione est risalendo il fossato
esistente fino a raggiungere la carrareccia per podere Torre Pomonte,
in prossimita' di q. 316, che segue per breve tratto. Quindi risale
l'impluvio esistente che passa per le quote 279, 299, 370 e 436. Da
q. 436, la linea di delimitazione imbocca la carrareccia esistente in
direzione sud-est e la percorre toccando successivamente q. 427, q.
435 Casemarco, C. La Botte, Podere. La Romita, q. 395, C. Piccini
fino a raggiungere il fosso Castellara, in prossimita' della q. 470.
Discende tale fosso fino ad incontrare una carrareccia che costeggia
ad ovest la localita' Le Macchie fino a raggiungere la q. 326 laddove
incrocia il fosso che costeggia a nord la localita' Bentino, lungo il
quale risale, toccando q. 378, fino a raggiungere la q. 550. Sempre
lungo il corso d'acqua, la linea di delimitazione risale verso nord
per circa 300 metri fino ad incontrare la carrareccia esistente che
segue percorrendola in direzione est fino a raggiungere q. 590 e poi,
in direzione nord costeggiando C. Puccini e raggiunge, superata q.
626, il fosso esistente, in prossimita' di q. 647. Ridiscende tale
fossato in direzione nord-est fino alla q. 304 dopo aver superato C.
Figarelli. Da q. 304, la linea di delimitazione raggiunge la
carreggiabile esistente e la percorre in direzione ovest fino in
prossimita' della q. 455. Di qui segue la carrareccia che costeggia a
sud-ovest Colle del Pino e raggiunge il fosso di Nasso, lo segue in
direzione nord fino alla confluenza di questi con il rio dell'Acqua
Rossa che risale in direzione nord-ovest fino in prossimita' di C.
Bollena. Attraversa la strada per tale cascina e prosegue per
l'impluvio che in direzione nord raggiunge il fosso di Castelbuono,
lo percorre in direzione nord-est fino ad incontrare la carrareccia
per la localita' il Collaccio.
La percorre in direzione nord fino a q. 338 ove raggiunge il fosso
Rapace. Segue il fosso Rapace, in direzione nord, fino in prossimita'
di Limigiano, punto di confluenza con il fosso Casco dell'Acqua.
Risale quest'ultimo fino a q. 276 e quindi imbocca la carrareccia
che, in direzione nord-est raggiunge la strada per Cannara sul con-
fine comunale di Bevagna. Segue per il confine comunale di Bevagna in
direzione nord-est fino in prossimita' di C. Pesci ove incontra la
via Ducale che percorre fino a q. 198, poco oltre Ponte dell'Isola.
Segue quindi la carreggiabile che costeggia ad est il convento
dell'Annunziata e a q. 213, in prossimita' di Capro, riprende la via
Ducale che percorre fino a Bevagna e piu' esattamente fino in
corrispondenza di q. 204 ove detta strada raggiunge il torrente
Teverone. Da qui la linea di delimitazione segue il torrente Teverone
fino a raggiungere il punto di incontro del torrente con il confine
comunale di Montefalco, a nord-ovest di q. 206 ove la delimitazione
ha avuto inizio.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivati le specifiche caratteristiche.
Sono, pertanto, da considerarsi idonei tutti i vigneti di
giacitura ed esposizioni adeguate con esclusione dei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco non deve
essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso non deve
essere superiore a q.li 110 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva
superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.
La resa massima delle uve in vini non deve essere superiore al 72%
per il "Montefalco" bianco ed al 70% per il "Montefalco" rosso.
Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato la
eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Umbria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'intero ambito territoriale dei comuni
compresi, anche se solo parzialmente, nella zona di produzione di cui
all'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e'
consentito che tali operazioni siano effettuate al di fuori del
territorio dei comuni di cui all'art. 3 a condizione che si tratti di
casi preesistenti di aziende, singole o associate, che prima
dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione gia'
le effettuavano nell'ambito territoriale dei comuni di Foligno,
Spoleto e, per il solo invecchiamento, nell'ambito del comune di
Marsciano in provincia di Perugia.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Montefalco" bianco un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di 10,50 vol. %, al vino "Montefalco" rosso un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 11.50 vol. %.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche,
leali e costanti, atte a conferire ai vini di cui sopra le loro
specifiche caratteristiche.
Il vino a denominazione di origine controllata "Montefalco" rosso
non puo' essere immesso al consumo se non dopo aver subito un periodo
di invecchiamento obbligatorio di almeno 18 mesi a decorrere dal 1
novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco
e "Montefalco" rosso all'atto dell'immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Montefalco" bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: leggermente vinoso, fruttato;
sapore: secco, leggermente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol. %;
acidita' totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Montefalco" rosso:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso caratteristico, delicato;
sapore: armonico, asciutto di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 vol. %;
acidita' totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidita'
totale e l'estratto secco.
Art. 7.
Qualora il vino a denominazione di origine controllata
"Montefalco" rosso abbia un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di gradi 12,50 e venga sottoposto ad un invecchiamento minimo
di almeno 30 mesi, di cui 12 in botti di legno, con decorrenza dal 1
novembre dell'anno di produzione delle uve, puo' fregiarsi della
menzione "Riserva".
Sulle bottiglie di vino a denominazione di origine controllata
"Montefalco" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
E' vietato usare, assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone, localita', comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
Art. 8.
I vini a denominazione di origine controllata "Montefalco" bianco,
"Montefalco" rosso e "Montefalco" rosso "Riserva" per l'immissione al
consumo devono essere confezionati in bottiglie di vetro aventi un
volume non superiore a 5 litri, chiuse con tappo di sughero e, per
quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai
tradizionali caratteri di un vino di pregio.
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