Lessona Doc - Approvazione modifica ordinaria del disciplinare di produzione 2026
La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini Lessona, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2026, e' approvata
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 marzo 2026
Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lessona».
(26A01664)
(GU n.79 del 4-4-2026)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio
2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e
sulla gestione per il 2026;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141, in data 2
marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 0106153 del 4 marzo
2026 registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6
marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli
uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare, gli obiettivi e le
risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorita' politiche
individuate nella direttiva del Ministro, nonche' dalla direttiva
dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58
del 2 marzo 1977, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione
di origine controllata dei vini «Lessona» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sito
internet del Ministero sezione Qualita' - Vini DOP e IGP con il quale
e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Lessona»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela
Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Lessona», nel rispetto della procedura di cui al sopra
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela Nebbioli Alto Piemonte e'
riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre
2016, n. 238 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste
dall'art. 41, commi 1 e 4, della predetta legge per la denominazione
di origine controllata dei vini «Lessona»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Lessona»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lessona», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Lessona», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2026, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lessona», consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento
unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli
allegati A e B al presente decreto.
Art. 2
Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, si applica nel territorio
nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3
Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione
1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.
Art. 4
Pubblicazione
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Lessona» consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Indicazioni geografiche e specialita' tradizionali
garantite» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 marzo 2026
Il dirigente: Gasparri
Allegato A
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata dei vini «Lessona»
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata «Lessona» e' riservata
al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e
menzioni:
«Lessona»;
«Lessona» riserva.
Articolo 2
Base ampelografica dei vigneti
1. I vini a denominazione di origine controllata «Lessona» devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo (Spanna) dall'85% al 100%.
Possono concorrere, singolarmente o congiuntamente, le uve
provenienti dai vitigni Vespolina e Uva Rara fino ad un massimo del
15%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l'intero
territorio del Comune di Lessona.
Articolo 4
Norme per la viticoltura, rese
e caratteristiche qualitative delle uve
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini «Lessona» debbono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le loro determinate e specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: sabbiosi, limosi, argillosi e loro eventuali
combinazioni;
giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di
fondovalle, umidi, non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a
metri 500 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti
oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti
da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non
inferiore a 3.000;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere
quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini;
e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i
titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve
destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le
seguenti:
===============================================================
| | Resa uva | Titolo alcolometrico |
| Vini | t/ha | volumico naturale minimo |
+=====================+===========+===========================+
| «Lessona» | 8,00 | 12,00% vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
| «Lessona» riserva | 7,20 | 12,00% vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
Il vino a denominazione di origine controllata «Lessona» nelle
sue tipologie, puo' essere accompagnato dalla menzione «vigna»,
seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, purche' il
relativo vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno tre anni.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione del vino «Lessona» nelle sue
tipologie, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:
=====================================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| Vini | Resa uva t/ha |volumico naturale minimo|
+======================+===================+========================+
| «Lessona» e «Lessona»| 8,00 dal 3° anno | |
| vigna | d'impianto | 12,00% vol. |
+----------------------+-------------------+------------------------+
| «Lessona» riserva e | | |
| «Lessona» riserva | 7,20 dal 7° anno | |
| vigna | d'impianto | 12,00% vol. |
+----------------------+-------------------+------------------------+
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Lessona» devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui
trattasi.
Articolo 5
Norme per la vinificazione, imbottigliamento
in zona delimitata e invecchiamento
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio
e di imbottigliamento del vino «Lessona» e «Lessona» riserva devono
essere effettuate nell'intero territorio del Comune di Lessona.
Tuttavia, tali operazioni sono consentite anche in cantine
ubicate al di fuori del suddetto territorio purche' situate nei
seguenti comuni della Provincia di Biella:
Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno;
e nei seguenti comuni della Provincia di Vercelli:
Roasio, Lozzolo.
Conformemente alla normativa dell'Unione e nazionale vigente,
l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o
la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei
controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti
che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori
dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni
individuali alle condizioni della normativa nazionale vigente.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere
superiore a:
===================================================================
| Vino | Resa uva/vino | Produzione max di vino |
+=====================+=================+=========================+
| «Lessona» | 70% | 5.600 litri |
+---------------------+-----------------+-------------------------+
| «Lessona» riserva | 70% | 5.040 litri |
+---------------------+-----------------+-------------------------+
Relativamente al vino «Lessona» nelle sue tipologie per l'impiego
della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima
uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino
l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui
all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non
oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite
di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per
tutta la partita.
3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:
=====================================================================
| | | Di cui | |
| Tipologia | Durata mesi |in legno | Decorrenza |
+====================+==============+=========+=====================+
| | | |1° novembre dell'anno|
| «Lessona» | 22 | 12 | di raccolta uve |
+--------------------+--------------+---------+---------------------+
| | | | 1° novembre |
| | | |dell'anno di raccolta|
| «Lessona» riserva | 42 | 30 | uve |
+--------------------+--------------+---------+---------------------+
4. E' ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata
conservato in altri recipienti di qualsiasi tipologia, per non piu'
del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento
obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita
soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito
indicata:
=====================================================================
| Tipologia | Data |
+======================+============================================+
| | 1° Settembre del secondo anno successivo a |
| «Lessona» | quello della raccolta dell'uva |
+----------------------+--------------------------------------------+
| | 1° maggio del quarto anno successivo a |
| «Lessona» riserva | quello della raccolta dell'uva |
+----------------------+--------------------------------------------+
6. Per i vini «Lessona» la scelta vendemmiale e' consentita, ove
ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione
«Coste della Sesia» rosso e «Coste della Sesia» Nebbiolo (o Spanna).
7. I vini «Lessona» possono essere classificati, con la
denominazione di origine controllata «Coste della Sesia» rosso e
«Coste della Sesia» Nebbiolo purche' corrisponda alle condizioni ed
ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione
del detentore agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini «Lessona» nelle tipologie previste, all'atto
dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso granato, con sfumature arancioni con
l'invecchiamento;
odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed
intenso;
sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica
sapidita' e piacevole, persistente retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol anche
per «Lessona» riserva con menzione vigna.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine «Lessona» nelle sue tipologie e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,
naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi
significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il
consumatore.
2. Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la
denominazione di origine puo' essere accompagnata della menzione
«vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
della normativa vigente;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino
«Lessona» riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine
con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve
e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella
denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere
usato per la denominazione di origine.
3. Nella designazione e presentazione del vino «Lessona» e
«Lessona» riserva, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento e presentazione
1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino di cui
all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro,
munite di tappo raso bocca.
2. La capacita' delle bottiglie deve essere quella consentita
dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e non
superiore a 1.500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl e
della dama da 500 cl.
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Lessona e' situata nell'Alto Piemonte e ne costituisce la parte
occidentale. Nella definizione del quadro aromatico, i terroir di
Lessona caratterizzano notevolmente il vitigno Nebbiolo. Il complesso
aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralita'
rugginosa, che dona a questi vini una sapidita' minerale spiccata e
nitida. Il vitigno nebbiolo si esprime con una particolare levita' ed
eleganza, con tannini perfettamente amalgamati sin da giovani grazie
alle esperienze di coltivazione.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Da un punto di vista geologico Lessona e' una lingua di sedimenti
marini che poggia su di una roccia porfirica profonda. Suoli
alluvionali dunque abbastanza sciolti, sabbie molto acide, rossicce e
ricche di minerali. Le altitudini medie sono attorno ai 350 m. slm ed
il clima e' abbastanza mite, perche' anche qui la vicinanza del Monte
Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche e le vigne
dell'Alto Piemonte godono di una buona escursione termica. I terreni,
come si e' detto, sono ricchi di minerali: ferro, potassio e
magnesio, con una componente magmatica data dai porfidi e dai
graniti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui
alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Il vino era gia' famoso nel '600 e numerose sono le testimonianze
storiche relative alle potenzialita' del territorio. L'archivio di
Stato della citta' di Biella nei tanti riferimenti alla viticoltura,
gia' nel 1436 registra l'acquisto di una vigna.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.
Allegato B
DOCUMENTO UNICO
Denominazione/denominazioni
'Lessona'
Tipo di indicazione geografica
Parte di provvedimento in formato grafico
Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al
codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole;
mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII, parte
II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Vino
Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Lessona anche con menzione riserva
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore: rosso granato, con sfumature arancioni con
l'invecchiamento.
Aroma
Odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed
intenso.
Sapore
Sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica
sapidita' e piacevole, persistente retrogusto.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
all'odore e/o al sapore si puo' rilevare lieve sentore di legno.
Caratteristiche analitiche
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico totale | |
|massimo (in % vol): |- |
+---------------------------------+-------------------+
|Titolo alcolometrico effettivo | |
|minimo (in % vol): |- |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' totale minima: |5,0 |
+---------------------------------+-------------------+
| |in grammi per litro|
| |espresso in acido |
|Unita' di acidita' totale minima:|tartarico |
+---------------------------------+-------------------+
|Acidita' volatile massima (in | |
|milliequivalenti per litro): |- |
+---------------------------------+-------------------+
|Tenore massimo di anidride | |
|solforosa totale (in milligrammi | |
|per litro): |- |
+---------------------------------+-------------------+
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol anche per
«Lessona» riserva con menzione vigna.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Parte di provvedimento in formato grafico
Pratiche di vinificazione
Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del
vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta
elaborazione
Pratica di vinificazione
Invecchiamento in legno
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
invecchiamento:
Lessona: 22 mesi di cui 12 in legno
Lessona riserva: 42 mesi di cui 30 in legno
Pratica di vinificazione
Immissione al consumo
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Lessona: 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della
raccolta dell'uva.
Lessona riserva: 1° maggio del quarto anno successivo a quello
della raccolta dell'uva.
Rese massime
Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
Lessona
Resa massima:
+-----------------+-----------------------+
|Resa massima: |8000 |
+-----------------+-----------------------+
|Unita' di resa |chilogrammi di uve per |
|massima: |ettaro |
+-----------------+-----------------------+
Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
Lessona riserva
Resa massima:
+-----------------+-----------------------+
|Resa massima: |7200 |
+-----------------+-----------------------+
|Unita' di resa |chilogrammi di uve per |
|massima: |ettaro |
+-----------------+-----------------------+
Indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i vini
sono ottenuti
- Nebbiolo N. - Spanna
- Uva rara N.
- Vespolina N. - Ughetta
Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a
denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l'intero
territorio del comune di Lessona.
Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
La zona di produzione del Lessona e' situata nell'Alto Piemonte e
ne costituisce la parte occidentale, Profonde le radici storiche gia'
testimoniate con atti ufficiali registrati nel 1436.Il territorio si
trova su una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia
porfirica profonda. Suoli alluvionali abbastanza sciolti, sabbie
molto acide, rossicce e ricche di minerali. La vicinanza del Monte
Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche ad un clima
abbastanza mite. I terroir di Lessona trovano un grande dialogo con
il nobile carattere del nebbiolo, il complesso aromatico del vitigno
si impreziosisce di una tipica mineralita' rugginosa, una sapidita'
minerale spiccata e nitida
Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Utilizzo menzione "Vigna"
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la
denominazione di origine puo' essere accompagnata della menzione
«vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purche':
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi
della normativa vigente;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Lessona»
riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la
menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e
l'imbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella
denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere
usato per la denominazione di origine.
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