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Latte fieno di Capra Stg - Controllo di BIOAGRICERT srl unipersonale - Autorizzazione Novembre 2025

Pubblicato da disciplinare
Latte fieno capra

L’organismo denominato BIOAGRICERT srl unipersonale, con sede a Casalecchio di Reno (BO), via dei  Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto  Regolamento (UE) 2024/1143, per il prodotto Stg Latte fieno di capra, registrato in  ambito Unione europea Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2019 della Commissione del 19 marzo 2019.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo di controllo “BIOAGRICERT srl unipersonale” ad effettuare i controlli sulla  specialità tradizionale garantita “Latte fieno di capra” registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti
agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i
prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE)
1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto Regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2019 della Commissione del 19 marzo 2019 con il
quale è stata iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite, la denominazione «ZiegenHeumilch»/ «Goat's Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno
de cabra» (STG);
Vista la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai
sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari pubblicato su
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. 396 del 30 settembre 2021;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 71/2022 della Commissione del 12 gennaio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione
registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite la denominazione «ZiegenHeumilch»/ «Goat's Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno
de cabra» (STG);
Visto l’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143 relativo alla verifica del rispetto
del disciplinare;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo
2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire
l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul
benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati
vigilanza;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in
particolare l’articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto n. 50739 del 3 febbraio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con il quale è stato approvato il piano di controllo
relativo alla specialità tradizionale garantita “Latte fieno di capra”;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici
dirigenziali non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294,
con il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della
Direzione Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 600653 del 23 novembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “BIOAGRICERT srl
unipersonale” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la specialità tradizionale garantita
“Latte fieno di capra”, registrata in ambito Unione europea;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 dicembre
2022, come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la comunicazione del 30 ottobre 2025 (prot. ingresso n. 0584188 del 30 ottobre 2025),
con la quale “BIOAGRICERT srl unipersonale” ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione ad
effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita “Latte fieno di capra”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “BIOAGRICERT srl
unipersonale” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di
controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dall’articolo 72 del predetto Regolamento
(UE) 2024/1143, per la specialità tradizionale garantita “ Latte fieno di capra”;


DECRETA


Articolo 1
(Autorizzazione)
L’organismo denominato “BIOAGRICERT srl unipersonale”, con sede a Casalecchio di Reno
(BO), via dei Macabraccia, 8/3-4-5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste
dall’articolo 72 del predetto Regolamento (UE) 2024/1143, per il prodotto specialità
tradizionali garantita “Latte fieno di capra”, registrato in ambito Unione europea Regolamento
di esecuzione (UE) n. 487/2019 della Commissione del 19 marzo 2019.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “BIOAGRICERT srl unipersonale” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari
che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “BIOAGRICERT srl unipersonale” non può modificare la compagine sociale e lo statuto
senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza
modifica del presente decreto.
4. “BIOAGRICERT srl unipersonale” comunica all’Amministrazione le modifiche relative alla
documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1.L’autorizzazione di cui all’art 1 ha durata triennale e decorre dal 2 dicembre 2025.
2. Alla scadenza del terzo anno l’autorizzazione di cui al comma precedente è rinnovabile su
richiesta di “BIOAGRICERT srl unipersonale”.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “BIOAGRICERT srl unipersonale” resterà
iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione
nel predetto elenco.


Articolo 4
(Obblighi di comunicazione)
1. “BIOAGRICERT srl unipersonale” comunica, in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
– ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alla
Regione e/o Provincia Autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione
della specialità tradizionale garantita controllata, le quantità di prodotto certificate nell’anno
con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2 “BIOAGRICERT srl unipersonale” è tenuta ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e
7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n.271.


Articolo 5
(Vigilanza)
“BIOAGRICERT srl unipersonale” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione e/o Provincia
autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l’azienda di produzione della specialità
tradizionale garantita controllata, ai sensi dell’articolo 14, comma 12, della legge 21 dicembre
1999, n.526.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “BIOAGRICERT srl unipersonale”, delle disposizioni del presente
decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai
sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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