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Lambrusco di Sorbara Doc - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione - 1992

Pubblicato da disciplinare
Lambrusco di Sorbara

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del  decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare di produzione del vino a doc Lambrusco di  Sorbara, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1970, propone la modifica del  disciplinare medesimo

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al  disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara".

(GU n.143 del 19-6-1992)
 
 

Il comitato nazionale per la tutela delle donominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del
vino a denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara",
riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1› maggio
1970, propone la modifica del disciplinare medesimo secondo il testo
di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione
generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
_____________


Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOC "Lambrusco di Sorbara"


Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Lambrusco di Sorbara" e'
riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Il vino DOC "Lambrusco di Sorbara" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vitigni presenti nei vigneti nella proporzione
indicata a fianco di ciascuno di essi:
"Lambrusco di Sorbara" non meno del 60%;
"Lambrusco Salamino" fino al 40%.

Art. 3.
La zona di produzione del vino DOC "Lambrusco di Sorbara"
comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bastiglia,
Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Modena, Nonantola,
Ravarino, San Prospero, Soliera.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo da
localita' C. del Galletto, che si trova sul confine tra la provincia
di Modena e Bologna, in frazione di Redu', segue il detto confine
fino al paese di Camposanto, imbocca la strada provinciale per
Cavezzo e - dopo aver toccato le localita' di Balboni, La Marchesa,
Madonna del Bosco e seguito il confine tra i comuni di S. Prospero e
Medolla, toccando le localita' di C. Tusini, C. Cantarelli - arriva
in localita' "la Bassa", estremo limite settentrionale del comune di
San Prospero; qui la linea abbandona la strada provinciale e seguendo
i confini fra i comuni di San Prospero e Cavezzo, raggiunge la
localita' Villa di Motta, segue la riva sinistra del fiume Secchia
fino in localita' le Caselle, indi piega a sud lungo la via che dalle
Caselle arriva fino a Palazzo delle Lame, piega poi a est seguendo la
strada che da Palazzo delle Lame arriva a Ca Serraglio, quindi
ripiega verso sud seguendo la strada del Cavetto fino a Viazza e
prosegue oltre fino a Ca Martinelli, di qui ripiega ancora verso
ovest fino a Ca della Volta, per riprendere di nuovo in direzione sud
passando per via Scuola fino a raggiungere la provinciale Carpi s.s.
Abetone-Brennero, prende poi ripiegando ad ovest la prima strada che
con direzione sud conduce fino alla stazione di Soliera ed indi a
Ganaceto, da qui dopo aver toccato le localita' C. Federzoni, C.
Bulgarelli, C. Marchi, segue il cavo Lama fino al confine provinciale
che raggiunge in zona la Fornace. Da qui la delimitazione coincide
con il confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, che
costituisce il limite occidentale della zona tipica di produzione del
vino DOC "Lambrusco di Sorbara" fino in localita' Marzaglia.
Abbandonato il sopraddetto confine provinciale la linea di
delimitazione segue prima la strada ferrata delle FF.SS. e poi
l'autostrada del Sole fino ad incrociare il torrente Cerca subito
dopo aver superato la strada statale n. 12.
Da questo punto piega per breve tratto verso nord, seguendo il
corso del torrente Cerca, e successivamente verso est seguendo la
strada comunale che porta a Vaciglio toccando C. Conigliani e C.
Peschiera. Da Vaciglio segue la strada che passando per C. Righetti,
C. Pini, C. Mariani giunge al torrnte Tiepido nei pressi di C. Nava.
Discende detto torrente fino a San Damaso e piegando verso est la
linea di delimitazione segue la strada che passando per C. Mari e C.
Vaccari raggiunge il fiume Panaro nei pressi di Colonia.
Discende il corso del Panaro fino alla localita' Usiglio e da qui
seguendo il confine comunale tra Nonantola e Castelfranco E.,
raggiunge la localita' C. del Galletto.

Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino DOC "Lambrusco di Sorbara" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Lambrusco di Sorbara" non deve essere superiore ai q.li 140 per
ettaro di coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per ettaro
di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi tali limiti l'eccedenza non avra' diritto
alla DOC.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
"Lambrusco di Sorbara" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di gradi 9,50.

Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali leali e costanti, comprese quelle che riguardano la
tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le
sue peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del
territorio della provincia di Modena.
E' consentito l'arricchimento alle condizioni e con le modalita'
previste dalla normativa comunitaria e nazionale con mosti
concentrati provenienti da uve destinate alla produzione dei vini da
tavola ad indicazione geografica ottenuti nella provincia di Modena e
derivanti dal vitigno Lambrusco o con mosto concentrato rettificato.
La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
parzialmente fermentati, vini dolci, tutti provenienti da uve atte
alla produzione del vino DOC "Lambrusco di Sorbara", prodotte nella
zona delimitata dal precedente art. 3 o con mosto concentrato
rettificato e per quest'ultimo caso secondo le disposizioni di legge.
Il mosto concentrato e/o il mosto concentrato rettificato
proveniente da uve non destinate alla produzione del vino DOC
"Lambrusco di Sorbara" aggiunti nell'arricchimento e nella
dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino
"Lambrusco di Sorbara", la quale potra' essere presa in carico come
vino da tavola ad indicazione geografica.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di
consentire che le suddette operazioni di vinificazione siano
effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di
Reggio Emilia, Parma e Bologna, a condizione che in detti
stabilimenti le ditte interessate producano - da almeno dieci anni
prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - "Lambrusco di Sorbara"
utilizzando uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui
all'art. 3 del presente disciplinare, vinificati secondo le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio
previsto nel comma precedente.
In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare
sull'etichetta principale apposta sulla bottiglia la dizione
"vinificato fuori zona".

Art. 6.
Il vino DOC "Lambrusco di Sorbara" all'atto dell'immissione al
consumo, qualora confezionato in bottiglie o in altri recipienti a
tenuta di pressione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: vivace, frizzante, evanescente, acquisita attraverso
fermentazione naturale in bottiglia o altro recipiente chiuso;
colore: rosato, rosso rubino o granato di varia intensita';
odore: gradevole profumo che ricorda quello della violetta;
sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, di corpo, fresco,
sapido ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 per cento;
acidita' totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: nei limiti di legge.
E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.
E' vietata per il vino DOC "Lambrusco di Sorbara" la
gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Art. 8.
E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1
qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi
"superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e localita' - comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 - e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.

Art. 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lambrusco
di Sorbara" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione, e' punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.

 

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