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Grappa del Trentino o Grappa trentina IG

Pubblicato da disciplinare
Grappa del Trentino o Grappa trentina

La produzione della Grappa del Trentino o Grappa trentina e' per tradizione effettuata mediante  distillazione diretta delle vinacce ed e' legata strettamente al territorio di origine. Il metodo di distillazione discontinuo utilizzato e' quello messo a punto dal trentino Tullio Zadra, maestro nella  costruzione degli alambicchi, che negli anni cinquanta e sessanta, perfezionò appunto il "metodo bagnomaria discontinuo" che ancora oggi porta il suo nome.

SCHEDA TECNICA INDICAZIONE GEOGRAFICA "GRAPPA DEL TRENTINO" O "GRAPPA TRENTINA" 

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: "Grappa del Trentino" o  "Grappa trentina"
Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Acquavite di vinaccia
La denominazione "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" e' riservata esclusivamente  all'acquavite di vinaccia ottenuta dalla distillazione di materie prime in ottimo stato di  conservazione ricavate da uve prodotte e vinificate nel territorio della Provincia Autonoma di  Trento, distillata e imbottigliata in impianti situati nel Trentino.
2. Descrizione della bevanda spiritosa:
a) Caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria
e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua;
alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita' di fecce non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate;
la quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo'
superare il 35 % della quantita' totale di alcole nel prodotto finito;
la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno di 86 % vol.;
e' autorizzata la ridistillazione alla stessa gradazione alcolica;
ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl
di alcole a 100 % vol.;
non deve essere addizionata di alcole etilico, diluito o non diluito;
non e' aromatizzata; cio' non esclude i metodi di produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d);
puo' contenere caramello aggiunto solo come colorante per la
"Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" sottoposta ad
invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti.
b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto
alla categoria cui appartiene
un titolo alcolometrico non inferiore a 40% e non superiore a 60% in volume;
un tenore di 2-butan-1-olo non superiore a 100 g/hl di alcole a 100% vol.;
un tenore di acidi volatili (espressi in acido acetico) non
superiori a 50 g/hl di alcole per le grappe non invecchiate e 100
g/hl per le grappe invecchiate, stravecchie e riserva;
tenore di rame non superiore a 5 mg/l.
c) Zona geografica interessata
L'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento.
d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa
La "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" e' ottenuta per
distillazione con impianto discontinuo (messo a punto dal trentino
Tullio Zadra), direttamente mediante vapore acqueo oppure con
l'aggiunta di acqua nell'alambicco, di vinacce fermentate o
semifermentate. Nella produzione della grappa e' consentito l'impiego
di fecce liquide naturali di vino nella misura massima di 25 kg per
100 kg di vinacce utilizzate. La quantita' di alcole proveniente
dalle fecce non puo' superare il 35 per cento della quantita' totale
di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle fecce liquide naturali
di vino puo' avvenire mediante aggiunta delle fecce alle vinacce
prima del passaggio in distillazione, o mediante disalcolazione in
parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla distillazione
della miscela delle due flemme, o mediante disalcolazione separata
delle vinacce e delle flemme e successivo invio diretto alla
distillazione. Dette operazioni devono essere effettuate nella
medesima distilleria di produzione. La distillazione delle vinacce
fermentate o semifermentate, in impianto continuo o discontinuo, deve
essere effettuata a meno di 86 per cento in volume. Entro tale limite
e' consentita la ridistillazione del prodotto. L'osservanza dei
limiti previsti deve risultare dalla tenuta di appositi registri in
cui sono riportati giornalmente i quantitativi e il tenore alcolico
delle vinacce, delle fecce liquide naturali di vino avviate alla
distillazione, nonche' delle flemme, nel caso in cui l'avvio di
queste ultime alla distillazione sia effettuato successivamente alla
loro produzione.
Nella preparazione della grappa "Grappa del Trentino" o "Grappa
trentina" e' consentita l'aggiunta di:
piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o loro parti
secondo i metodi di produzione tradizionali; Le indicazioni devono
essere riportate nella denominazione di vendita della "Grappa del
Trentino" o "Grappa trentina";
zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per litro, espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008;
caramello, solo per la grappa sottoposta ad invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie e
nazionali vigenti.
La "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" puo' essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini ed altri recipienti di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini "vecchia" o "invecchiata" per la "Grappa del Trentino" o
"Grappa trentina" sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di
legno non verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a
dodici mesi in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati
nel Trentino. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione
del legno dei recipienti. E' consentito, altresi', l'uso dei termini
"riserva" o "stravecchia" per la "Grappa del Trentino" o "Grappa
trentina" invecchiata almeno 18 mesi. Puo' essere specificata la
durata dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in
mesi.
e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico
o con l'origine geografica
La produzione della "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina",
cosi' come documentato in numerose testimonianze storiche, e' per
tradizione effettuata mediante distillazione diretta delle vinacce ed
e' legata strettamente al territorio di origine. Il metodo di
distillazione discontinuo utilizzato e' quello messo a punto dal
trentino Tullio Zadra, maestro nella costruzione degli alambicchi,
che negli anni cinquanta e sessanta, perfeziono' appunto il "metodo
bagnomaria discontinuo" che ancora oggi porta il suo nome.
La produzione della "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina",
risponde alla vocazione vitivinicola del territorio provinciale in
relazione anche alla grande variabilita' ambientale e varietale. E'
consolidata l'attivita' di distillazione dei prodotti della
vinificazione in modo particolare per quanto riguarda l'ottenimento
di grappe monovarietali, da varieta' aromatiche, o da varieta'
autoctone del Trentino. Le cantine ove si ottengono le vinacce
fresche e fermentate si trovano nelle vicinanze delle distillerie,
cio' consente di condizionare le vinacce in breve tempo prima che a
carico delle stesse avvengono fenomeni di degradazione qualitativa e
di mantenere quindi le caratteristiche sensoriali delle uve. Tale
elemento e' di fondamentale importanza per l'estrazione dei profumi e
dei composti che conferiscono il carattere organolettico della Grappa
Trentina.
L'origine delle materie prime risulta dai documenti di
accompagnamento e dai registri dei distillatori.
f) Disposizioni da rispettare in forza di disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali
D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297; Circolari del Ministero
dell'Industria del commercio e dell'artigianato n. 163 del 20
novembre 1998 e n. 166 del 12 marzo 2001.
g) Termini aggiuntivi all'indicazione geografica e norme
specifiche in materia di etichettatura
La "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina", deve essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi:
Il termine "Grappa del Trentino" o "Grappa trentina" puo' essere
completato dal riferimento:
a) al nome di un vitigno, qualora sia stata ottenuta in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa una tolleranza di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso;
b) ai nomi di non piu' di due vitigni, qualora sia stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione di uve ottenute dalla coltivazione di tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in etichetta in ordine
ponderale decrescente. Non e' consentita l'indicazione di vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. L'indicazione dei
vitigni in etichetta deve avvenire con lo stesso carattere ed
evidenza tipografica;
c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino; in tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso;
d) al metodo di distillazione, continuo o discontinuo, e al
tipo di alambicco.
Per le grappe che rispondono contemporaneamente a piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita.
h) Nome e indirizzo del richiedente
Istituto Tutela della Grappa del Trentino - Via Suffragio, 3 -
38100 Trento TN.

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