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Grana Padano Dop - Estensione alla tipologia grattugiato - 1992

Pubblicato da disciplinare
Grana Padano

La denominazione di origine del formaggio Grana Padano e' estesa alla tipologia grattugiato, ottenuta  esclusivamente da formaggio intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi, a condizione che  le operazioni di grattugia siano effettuate nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il  confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e senza aggiunta di sostanze atte a  modificare la conservabilita' e le caratteristiche organolettiche originarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 novembre 1991 

Estensione della denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" alla tipologia "grattugiato".

(GU n.83 del 8-4-1992)
 
 

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;
Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 5, recante modificazioni agli
articoli 3 e 14 della suddetta legge n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n.
667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata
legge n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955,
n. 1269, ed in particolare l'art. 1 con il quale e' riconosciuta la
denominazione di origine del formaggio "Grana Padano";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981
concernente la commercializzazione di formaggi a denominazione di
origine e tipici in parti preconfezionate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1987
concernente modificazioni del disciplinare di produzione del
formaggio a denominazione di origine "Grana Padano";
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del
formaggio Grana Padano intesa ad ottenere, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sopra citata, una
integrazione al disciplinare di produzione del formaggio "Grana
Padano" approvato con il citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, relativamente alla estensione
della denominazione di origine medesima alla tipologia grattugiato;
Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine e tipiche dei formaggi espresso nella
riunione del 4 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
41 del 18 febbraio 1991;
Esaminate le istanze e controdeduzioni avverso l'avviso del
comitato nazionale tutela delle denominazioni di origine e tipiche
dei formaggi di cui al predetto comma, presentate da una associazione
di categoria e da una ditta privata, anche attraverso una ulteriore
consultazione del comitato medesimo il quale ha confermato peraltro
il proprio precedente parere;
Considerato che la tipologia di formaggio grattugiato risponde a
precise esigenze di mercato e che nel formaggio grattugiato medesimo
ottenuto con appropriate operazioni di grattugia dal formaggio avente
diritto alla denominazione di origine "Grana Padano" permangono le
caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche di detto
prodotto;
Considerato che nella richiesta di cui sopra e' prevista
l'effettuazione delle operazioni di grattugia nella stessa zona di
produzione del formaggio "Grana Padano", per cui possono ritenersi
non interrotte le metodologie di produzione tradizionali e connesse
alla zona medesima;
Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti la domanda di cui
trattasi;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;


Decreta:


Art. 1.
La denominazione di origine del formaggio "Grana Padano" e' estesa
alla tipologia grattugiato, ottenuta esclusivamente da formaggio
intero avente diritto alla denominazione di origine di cui trattasi,
a condizione che le operazioni di grattugia siano effettuate
nell'ambito della zona di produzione del formaggio medesimo e che il
confezionamento avvenga immediatamente senza nessun trattamento e
senza aggiunta di sostanze atte a modificare la conservabilita' e le
caratteristiche organolettiche originarie.

Art. 2.
La tipologia della denominazione in parola e' riservata al
formaggio grattugiato avente i parametri tecnici e tecnologici
sottospecificati:
presenza di grassi sulla sostanza secca: non inferiore al 32%;
eta': non inferiore a nove mesi ed entro i limiti fissati dallo
standard di produzione;
additivi: secondo legge;
cararatteri organolettici: conformi alle definizioni stabilite
dallo standard di produzione;
umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%;
aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro
inferiore a 0,5 mm non superiori al 25%;
quantita' di crosta: non superiore al 18%;
composizione amminoacida: specifica del "Grana Padano".


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 1991
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BODRATO
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 64

 

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