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Garda Doc - Modifica del decreto 24 settembre 2025

Pubblicato da disciplinare
Garda

Modifica del decreto 24 settembre 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di  produzione della denominazione di origine controllata dei vini Garda

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 16 dicembre 2025  

Modifica del decreto 24 settembre 2025, recante approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di  produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Garda». (25A06865)

(GU n.299 del 27-12-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il decreto del dirigente della PQA I della Direzione generale
per la promozione della qualita' agroalimentare 24 settembre 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, concernente «Approvazione di
una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini "Garda"»;
Vista la nota Ares(2025)10716551 - 4 dicembre 2025 della
Commissione europea, Direzione generale agricoltura e sviluppo rurale
relativa alla comunicazione di una modifica ordinaria del
disciplinare del «Garda» (PDO-IT-A1320-AM03) a norma del regolamento
(UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile
2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande
spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita'
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per
i prodotti agricoli;
Considerato che la modifica riguardante il confezionamento comporta
una modifica del documento unico ai sensi dell'art. 95, paragrafo 1,
lettera k) del regolamento (UE) 1308/2023 e che, ai sensi dell'art.
50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1143 il
documento unico comprende, tra l'altro, le norme specifiche
applicabili al confezionamento e all'etichettatura;
Ritenuto per le ragioni sopra esposte di dover pubblicare la parte
del documento unico consolidato interessata dalla modifica, ai sensi
dell'art. 12, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di esecuzione
(UE) 2025/2026;

Decreta:

Art. 1

1. La sezione «Ulteriori requisiti applicabili» dell'allegato B
(documento unico) del decreto del dirigente della PQA I della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare 24
settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 234 dell'8 ottobre 2025, e' sostituito
dal testo di seguito riportato:

Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Vinificazione
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
Le operazioni di vinificazione delle uve, tenuto conto delle
situazioni tradizionali di produzione, sono consentite entro l'intero
territorio delle Province di Brescia, Mantova e Verona. Tali
operazioni solo altresi' consentite anche in cantine aziendali o
associate site nei Comuni di Gambellara e Montecchio Maggiore.

Titolo del requisito / della deroga
Elaborazione dei vini spumanti e frizzanti
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti e frizzanti,
comprese le pratiche enologiche di presa di spuma, stabilizzazione e
dolcificazione ove ammessa, possono essere effettuate nell'intero
territorio amministrativo delle Regioni Lombardia, Veneto e loro
confinanti.

Titolo del requisito / della deroga
Menzione qualificata «Cremant»
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Le tipologie di vino «Garda» Spumante metodo classico Bianco e
Rose', possono essere immesse al consumo anche con la menzione
qualificata «Cremant» qualora in possesso delle specifiche
caratteristiche previste dalla normativa vigente.

Titolo del requisito / della deroga
Disposizioni per il confezionamento
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Per il confezionamento e' stato normato l'uso di tutti i
contenitori previsti dalla normativa dell'UE e nazionale, fatta
eccezione per la tipologia spumante e passito che obbligano l'uso
della bottiglia in vetro fino a 18 litri.
Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi.
Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme
comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia.
Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e'
consentito anche l'uso del tappo a vite.

Art. 2

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 16 dicembre 2025

Il dirigente: Gasparri

 

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