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Garda Doc - Approvazione di una modifica del disciplinare di produzione 2025

Pubblicato da disciplinare
Garda

Il disciplinare di produzione della doc dei vini Garda, cosi' come da ultimo  aggiornato con regolamento di esecuzione 2024/2615 della Commissione UE del 30 settembre 2024 richiamato  in premessa, e' modificato come risulta dal testo allegato al presente decreto.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 24 settembre 2025  

Approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata  dei vini «Garda». (25A05369)

(GU n.234 del 8-10-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Vista la direttiva del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare prot. n. 112479 dell'11
marzo 2025, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste al n. 228 in data 16 marzo 2025, con la quale sono stati
assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non
generale della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella direttiva del
Ministro, nonche' dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Visto il decreto dell'8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 262 dell'8
novembre 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di
origine controllata dei vini «Garda» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Visto il regolamento di esecuzione 2024/2615 della Commissione UE
del 30 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea serie L del 7 ottobre 2024, con il quale e' stato
da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine
protetta dei vini «Garda»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio Garda
D.O.C. per il tramite della Regione Veneto (acquisita al prot.
ingresso n. 0666811 del 30 dicembre 2022) e della Regione Lombardia
(acquisita al prot. ingresso n. 0663571 del 28 dicembre 2022) e della
successiva nota integrativa acquisita al prot. ingresso n. 0018042
del 16 gennaio 2025 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Garda», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato decreto
ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio Garda D.O.C. e' riconosciuto ai sensi
dell'articolo 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dall'articolo 41, commi 1
e 4, della predetta legge per la denominazione di origine controllata
dei vini «Garda»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'articolo 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto;
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Lombardia;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 15 luglio 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della D.O.C.
dei vini «Garda»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 184 del 9 agosto 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'articolo 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Vista la nota del Consorzio Garda D.O.C. del 1° settembre 2025
(prot. n. 404886), con cui si chiede di riportare il titolo
alcolometrico minimo naturale delle uve per la DOP «Garda» Garganega
da 9,00% vol. a 8,50% vol., come originariamente proposto, e
informato il Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP;
Vista la nota del 15 settembre 2025 del Consorzio Garda D.O.C.,
acquisita al prot. Ingresso n. 455557 del 16 settembre 2025,
concernente la richiesta per rendere applicabili le disposizioni di
cui alla proposta di modifica del disciplinare di produzione
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 184 del 9 agosto 2025, dalla campagna vitivinicola
2025/2026;
Viste le note del 19 settembre 2025 (prot. n. 467971 del 19
settembre 2025) e del 23 settembre 2025 (prot. n. 483280 del 24
settembre 2025), rispettivamente della Regione Veneto e della Regione
Lombardia, con le quali si dichiara di concordare con la richiesta
del Consorzio di rendere applicabili le disposizioni di cui alle
modifiche inserite nel disciplinare di produzione della D.O.C.
«Garda» dalla campagna vitivinicola 2025/2026;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Garda», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'articolo 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'articolo 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto di dover aggiornare l'elenco dei codici previsto
dall'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 25 febbraio 2022,
sopra richiamato, in relazione alla modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Garda» approvata con il presente decreto;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'articolo
13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla
pubblicazione del presente decreto di approvazione, contenente il
disciplinare di produzione consolidato modificato ed il relativo
documento unico consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste,
nonche' di dover procedere, entro un mese dalla data di pubblicazione
del presente decreto di approvazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, alla comunicazione dell'approvazione della
modifica ordinaria in questione alla Commissione europea, tramite il
sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, dall'articolo 12 del regolamento
di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'articolo 13, comma 8, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Garda», cosi' come da ultimo aggiornato con
regolamento di esecuzione 2024/2615 della Commissione UE del 30
settembre 2024 richiamato in premessa, e' modificato come risulta dal
testo allegato al presente decreto.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Garda», consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento
unico consolidato modificato figurano, rispettivamente, negli
allegati A e B al presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'articolo 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'articolo 1, comma 1, del presente decreto si applica nel
territorio nazionale dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. Inoltre, e' fatto salvo lo smaltimento nei riguardi delle
giacenze di vino atte a produrre la D.O.C. «Garda», provenienti dalle
campagne vitivinicole 2024 e precedenti, a condizione che le relative
partite siano in possesso dei requisiti stabiliti dal disciplinare di
produzione cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di
esecuzione 2024/2615 della Commissione UE del 30 settembre 2024
richiamato in premessa, per le relative tipologie, e che ne sia
verificata la rispondenza da parte del competente organismo di
controllo.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e
dell'articolo 13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
richiamati nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'articolo
1 del presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite
il sistema digitale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
regolamento (UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento
delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a
decorrere dalla data in cui la comunicazione di approvazione della
modifica ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il
documento unico consolidato modificato sono pubblicati dalla
Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
Serie C, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento
delegato (UE) 2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'articolo 7, comma 3, del
decreto ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Garda» consolidato con la modifica ordinaria di
cui al comma 1 del presente articolo e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
https://www.politicheagricole.it
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 24 settembre 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «GARDA»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Garda» e' riservata
ai vini che rispondo alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco;
bianco spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di
qualita');
bianco frizzante;
bianco passito (categoria Vino);
rosso;
rosso passito (categoria Vino);
rosato o rose' spumante (categoria Vino spumante e Vino
spumante di qualita');
rosato o rose' frizzante;
Garganega;
Garganega frizzante anche con la specificazione bi-varietale in
combinazione con Chardonnay e Pinot grigio o Pinot grigio rosato o
Pinot grigio ramato;
Garganega spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di
qualita');
Pinot bianco;
Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato;
Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato
frizzante anche con la specificazione bi-varietale in combinazione
con Garganega e Chardonnay;
Pinot grigio o Pinot grigio rosato o Pinot grigio ramato
spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di qualita')
Chardonnay;
Chardonnay frizzante anche con la specificazione bi-varietale
in combinazione con Garganega e Pinot grigio;
Chardonnay spumante (categoria Vino spumante e Vino spumante di
qualita');
Müller Thurgau;
Müller Thurgau frizzante;
Müller Thurgau spumante (categoria Vino spumante e Vino
spumante di qualita');
Riesling;
Sauvignon;
Cortese;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Corvina Corvina rosato o rose' frizzante;
Corvina rosato o rose' spumante (categoria Vino spumante e vino
spumante di qualita');
Pinot nero;
Marzemino;
Rebo.
2. La denominazione di origine controllata «Garda» e' altresi'
riservata ai vini designati con la specificazione di due vitigni a
bacca di colore analogo quali: Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio,
Chardonnay, Müller Thurgau, Riesling, Sauvignon, Cortese, Cabernet,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Corvina, Pinot nero e Marzemino nelle
loro combinazioni, ad eccezione del Pinot grigio che puo' essere
vinificato in bianco e in rosato, cosi come regolamentata
all'articolo 5.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Garda», con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Garganega;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Chardonnay;
Riesling (Riesling Italico e/o Riesling Renano);
Cortese;
Sauvignon;
Müller Thurgau;
Cabernet (Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Carmenere);
Cabernet Sauvignon;
Merlot;
Pinot nero;
Marzemino;
Corvina;
Rebo;
e' riservata ai vini ottenuti in ambito aziendale dalle uve dei
vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve
provenienti da altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona,
fino a un massimo del 15%.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Garda» bianco
(anche in versione spumante, frizzante e passito) sono ottenuti dalle
uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica: Garganega e/o Trebbiano (Trebbiano di
Soave e/o Trebbiano Toscano) e/o Chardonnay e/o Pinot grigio e/o
Cortese (Bianca Fernanda) e/o Tocai friulano, da soli o
congiuntamente per almeno il 50%. Per la rimanente parte possono
concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatici e/o bacca nera vinificati in bianco, idonei alla
coltivazione nella Regione Lombardia e nella provincia di Verona.
3. I vini a denominazione di origine controllata «Garda», rosso e
rosato o rose' sono ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Corvina
e/o Corvinone e/o Merlot e/o Cabernet sauvignon e/o Cabernet franc
e/o Carmenere e/o Pinot nero, da soli o congiuntamente per almeno il
50%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di
detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera non aromatici
e a bacca bianca non aromatici, quest'ultimi fino ad un massimo del
15%, idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia e nella
provincia di Verona.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Garda» e' cosi' delimitata:
Provincia di Verona, comprende l'intero territorio dei Comuni
di: Bardolino, Castelnuovo del Garda, Cazzano di Tramigna, Garda,
lllasi, Lazise, Mezzane, Montecchia di Crosara, Ronca', Sant'Ambrogio
Valpolicella, S. Giovanni Ilarione, San Pietro in Cariano, Tregnago,
e in parte il territorio dei Comuni di: Affi, Badia, Calavena,
Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Cerro,
Cavaion, Colognola ai Colli, Costermano, Dolce', Fumane, Grezzana,
Lavagno, Marano, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina,
Peschiera, Rivoli, San Bonifacio, San Martino B.A., San Mauro di
Saline, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri dei Benaco, Valeggio sul
Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca. Tate zona e' cosi'
delimitata: partendo da sud dei Lago di Garda al confine del Comune
di Peschiera con la Provincia di Brescia la delimitazione segue verso
sud detto confine sino a raggiungere quello della Provincia di
Mantova segue quindi verso est sino alta congiunzione dei fiume
Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino a incontrare il
ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto
perseguire il confine di provincia sino a rincontrare il fiume Mincio
che discende sino alla localita' Burino. Piega, quindi, verso sud
ovest e poi a sud sempre seguendo il limite di provincia in destra
Mincio sino ad congiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino
al ponte Visconteo di Borghetto. Attraversa il ponte Visconteo verso
Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino atta carreggiabile
che porta a Ca' Buse. Segue quindi verso nord la strada comunale sino
ad arrivare all'abitato di Valeggio. Prosegue verso est immettendosi
sulla strada provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a
incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e
Ca' Delta, quindi prosegue seguendo verso nord la strada passando per
Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per
Villafranca che segue per breve tratto sino a incontrare il canale
del consorzio di bonifica Alto Veronese che segue verso nord est sino
all'abitato di Sommacampagna. Prosegue quindi verso nord sulla strada
per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia
Milano Venezia sino a raggiungere il confine del Comune di Bussolengo
presso la localita' Civile. Prosegue lungo il confine comunale di
Bussolengo verso nord fino a incontrare l'autostrada del Brennero.
Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla
strada comunale dei Cristo che segue sino a incontrare la strada
provinciale Verona lago nei pressi di quota 135. Segue per breve
tratto verso est la strada Verona lago e poi la strada interna di
Bussolengo sino al ponte sul canale dell'Enel che attraversa
immettendosi sulla strada per Poi e la Sega sino a raggiungere il
fiume Adige che risate verso nord sino atta frazione di Volargne in
prossimita' delle Fornaci Tosadori. La delimitazione scende quindi
verso sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a
congiungersi con la statale n. 12 passa la localita' Paganella che
segue verso sud sino a incontrare la stazione ferroviaria di
Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria dei Brennero che
segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la
statale 12 sino a incontrare la strada che porta a Quinzano che segue
sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla
localita' S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada
comunale per Avesa che risale per breve tratto sino a incontrare la
carrareccia che verso est raggiunge S. Mattia e verso nord quota 283
piega quindi verso sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad
arrivare a Castel S.Felice da dove per il sentiero che porta a Villa
Policanta scende sino alta strada della Valpantena in prossimita' di
villa Beatrice. Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso sud
lungo la strada provinciale della Valpantena sino a incontrare la
carrareccia che verso est passando per Ca' dell' Olmo e Bongiovanna,
giunge a Villa Cometti per scendere quindi a sud per Corte Paroncini
e giungere sulla strada per Montorio che scende toccando Morin e Olmo
sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S.
Martino B.A. sino alla localita' Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio
sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso est la
statale n. 11 sino a toccare la localita' S. Pietro al km 48 e
piegare quindi verso sud per la strada di Caldiero e quindi con
quella che delimita a sud in monte Rocca per risalire quindi sino
alla strada per terme e da queste ritornare sulla statale11 che segue
sempre verso est sino al ponte sul torrente Alpone dei quale segue
risalendo il corso sino a incontrare autostrada Serenissima che ne
delimita sud est il comprensorio, sino a incontrare il confine della
Provincia di Vicenza. La delimitazione sale quindi verso nord lungo
il confine dei Vicentino incontrando, dopo il territorio dei Comune
di Monteforte, quello di Montecchia, Ronca', S. Giovanni Ilarione e
quello di Vestenanova sino alla localita' Bacchi, dove piegando a
ovest peri strada comunale, tocca le localita' Alberomatto e Siveri
sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero,
attraversa il confine del Comune di Badia Calavana e prosegue sino al
centro abitato toccando te localita' Costalunga Rosati e Nicolai,
sale per breve tratto sino alla localita' Fornai e discende quindi
verso sud ovest per la strada comunale toccando la localita' Riva,
Tessari, Antonelli, Mastini, Canovi e Bettola alla congiunzione tra i
Comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline. Dalla localita' Bettola il
limite scende per breve tratto a sud lungo il confine tra i Comuni di
Tregnago e S. Mauro di Saline sino a incontrare il vaio dell'Obbligo
che segue sino alla congiunzione dei progno di Mezzane che discende
per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso ovest che
risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che
passa per Casette, Roccolo e la Costa si interseca con il vaio
Bruscara che risale sino a incontrare il confine del Comune di
Grezzana, che segue e piegando verso nord sino al vaio Orsaro che
risale sino sull' abitato di Azzago a quota 621. Di qui prosegue per
la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai
per i Vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada
comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e
Osate per veto Salsone sino alle locarita' S. Benedetto, scende
quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di
livello di quota 500 intorno a monte Tondo passando per le localita'
Righi, Montecchio, la Bassa ove imbocca verso nord la strade comunale
sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a ovest di casa Antolini,
attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e [a
Conca, quota 580 e Case Prael, piega a ovest lungo la strada per
Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa
localita' con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e
poi il vaio dei Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il
vaioi Pra' il Molino da Pra'. Da questa localita' il confine prosegue
sulla strada che verso ovest porta alla localita' S. Cristina da dove
prosegue verso sud ovest passando per la Ca' Fava, Ca' Nonni, Vaialta
di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco,
risaie verso nord lungo la strada comunale sino al tornante in
prossimita' di monte Per e ridiscendere verso ovest per Ca' Camporai
e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue
sino al progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Ca'
Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per monte Cartello
(quota 676) a nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Ca' Torre sino al
confine di S. Ambrogio. Da qui la delimitazione passa a nord di M.
Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa
sopra i caseggiati di Monte e raggiunge casa Fontana e finisce sullo
strapiombo sull'Adige di fronte a monte Rocco ove incontra il limite
del Comune di Dolce' e sotto la strada statale n.12. la delimitazione
della zona prosegue verso nord lungo la statale dell' Abetone e del
Brennero passando per Ceraino, la Fomace, Ca' Soman e subito dopo il
km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino a
incontrare il confine della Provincia di Trento passando per le
localita' Ca' del Maso, Cava del Prete a monte di Peri e di Ossenigo,
e seguire quindi il limite di demarcazione di provincia, attraversare
l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino
a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a sud in Comune di
Brentino Belluno sino a incontrare il territorio di Rivoli da dove
prosegue sino alla localita' Canal. Da qui la linea di confine
riprende a salire verso nord lungo il confine del Comune di Caprino
Veronese sino alla localita' Pozza Galletto, attraversa il torrente
Tasso e raggiunge localita' Vezzane e Renzon, attraversa il vaio
delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette
delle Pozze, Ca' Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e
costeggiando il monte Pesina In quota arriva al confine di
Costermano. La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da
Roncola e attraversando il vaio Baione raggiunta la strada che da
Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada
verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri dei
Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla
linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia.
2. Provincia di Mantova, comprende in toto il territorio dei
Comuni di:
Monzambano, Ponti sul Mincio, e in parte il territorio dei
Comuni di:
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Solferino e Volta
Mantovana.
Tale zona e' cosi' delimitata:
il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio
con il confine detta Provincia di Mantova in localita' Villa (Ponti
sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino
all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto
canale fino alla localita' Molini della Volta.
Dalla suddetta localita' il limite piega a ovest lungo la
rotabile per Sci Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo
la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da
dove segue prima verso sud e poi verso nord ovest la strada che
circoscrive la valle e che passa a sud ovest di Santa Maria Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana Cavriana (strada
comunale detta Malvasia).Il limite segue ora verso nord ovest la
suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di
Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva
Bianca (quota 90) e proseguendo netta stessa direzione fino al ponte
sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove
immettendosi sul canale del Alto Mantovano, risale lo stesso passando
per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finche' a sud di Esenta
(quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite
di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord e ancora verso est,
il limite di provincia fino alta localita' Villa, punto di partenza.
3. Provincia di Brescia, comprende l'intero territorio dei Comuni
di:
Limone sul Garda, Tremosine, Tignale, Gargnano, Vobarno,
Toscolano Maderno, Gardone Riviera, Salo', Roe' Volciano, Villanuova
sul Clisi, Gavardo, S. Felice del Benaco, Puegnago, Muscoline,
Manerba del Garda, Polpenazze, Moniga del Garda, Soiano del lago,
Calvagese della Riviera, Padenghe sul Garda, Bedizzole, Lonato,
Desenzano del Garda, Pozzolengo e Sirmione e parte del territorio
comunale di Castenedolo cosi delimitato: partendo dalla localita'
«Ponte della Lupa» all'estremo orientale della collina, viene
delimitato dalla bretella di collegamento SP236, prosegue sulla
strada vicinale del Molino della Razzica fino ad incrociare via
Matteotti, prosegue a Nord ed incrocia via tenente Olivari che
percorre proseguendo su via Volta fino ad incrociare il raccordo
autostradale A21 ed incontrando i confini amministrativi del Comune
di Castenedolo. Si procede sul tracciato tutelato dal Plis verso
Fontana Prandoni e salendo fino alla Palazzina Tabladini. Si prosegue
su via S. Angela Merici e si scende lungo il torrente Garza fino ad
incontrare via Risorgimento. Si prosegue su via Risorgimento verso
Est da Cascina Vitali e si continua sul tratto di strada vicinale di
prosecuzione di via Risorgimento che confluisce in via Mameli.
Superata via Matteotti si prosegue su via Dante, via Bruno Boni e via
Narciso Bronzetti fino a ricongiungersi al punto iniziale «Ponte
della Lupa».

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Garda» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Il sistema
d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono
essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva e del vino.
2. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
3. La produzione massima di uva per ettaro di coltura
specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei
vini a denominazione di origine controllata «Garda» di cui all'art. 1
ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono
essere i seguenti:

=============================================================
|  Vino |  Uva/ha (t) |  % vol. |
+=============================+===============+=============+
| Garganega | 18 | 8,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Pinot Bianco | 13 |  10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Pinot Grigio | 15 |  10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Chardonnay | 15 | 10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Riesling | 12 |  10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Cortese | 16 | 10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Sauvignon | 12 | 10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Müller-Thurgau | 16 | 10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Cabernet | 15 | 10,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Cabernet Sauvignon | 15 | 10,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Merlot | 15 | 10,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Corvina | 15 |  9,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Pinot Nero | 15 |  10,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Marzemino | 13 |  10,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Bianco | 18 |  9,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Bianco spumante | 18 |   9,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Bianco frizzante | 18 | 9,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Rose' frizzante | 15 | 9,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Rose' spumante | 15 | 9,00 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Rosso | 15 | 9,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+
| Rebo | 15 | 10,50 |
+-----------------------------+---------------+-------------+

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da
destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20%
i limiti medesimi.
4. Per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Garda» bianco passito e rosso passito si dovra' attuare
la cernita delle uve in vigneti secondo gli usi tradizionali mettendo
a riposo un quantitativo di uve non superiore al 65% della produzione
massima ad ettaro. I rimanenti quantitativi di uva fino al
raggiungimento del limite massimo previsto potranno essere presi in
carico per la produzione dei vini corrispondenti alle tipologie
previste all'art. 1.
5. Le Regioni Lombardia e Veneto su proposta del Consorzio di
tutela della denominazione, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione con
propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono stabilire limiti, anche temporanei,
all'iscrizione delle superfici all'apposito schedario vitivinicolo.
Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni
adottate al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e
delle foreste.
6. Le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il competente Consorzio
nonche' le organizzazioni maggiormente rappresentative e le
organizzazioni professionali della regione, in annate climaticamente
sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite
sino al limite reale dell'annata.
7. Le Regioni Lombardia e Veneto, su proposta del Consorzio di
tutela della denominazione, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione,
prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi possono, per
ragioni di mercato, stabilire un limite di uva rivendicabile per
ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Garda» anche per singola tipologia inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare. Le regioni sono tenute a dare
comunicazione delle disposizioni adottate al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ed al
competente organismo di controllo. I rimanenti quantitativi, fino al
raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in
carico per la produzione di vino con o senza indicazione geografica.
8. In annate particolarmente favorevoli, le Regioni Lombardia e
Veneto, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative e le organizzazioni
professionali della regione prima della vendemmia, con propri
provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento la resa massima ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi della normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 3, oltre il
quale non e' consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei predetti
mosti e dei vini e' regolamentato secondo quanto previsto al
successivo art. 5.
Le regioni sono tenute a dare comunicazione delle disposizioni
adottate al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste ed al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve di cui all'articolo
2, ivi comprese le operazioni di appassimento delle uve devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3. Tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni possano essere
effettuate entro l'intero territorio delle Province di Brescia,
Mantova e Verona. Tali operazioni possono altresi' essere effettuate
anche in cantine aziendali o associate site nei Comuni di Gambellara
e Montecchio Maggiore, sempreche' alla data di approvazione del
presente disciplinare dimostrino al competente Organismo di controllo
di aver vinificato le uve provenienti da vigneti idonei a produrre
vini di cui alla presente denominazione.
2. Le operazioni di elaborazione dei vini spumante e frizzante,
incluse le pratiche enologiche per la presa di spuma, per la
stabilizzazione e la dolcificazione nelle tipologie ove ammessa,
possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle
Regioni Lombardia, Veneto e regioni loro confinanti. Le tipologie
frizzante e spumante devono essere elaborate attuando esclusivamente
il processo della fermentazione naturale.
3. E' consentita nell'elaborazione dei vini di cui all'articolo
1, seguiti dalla specificazione di vitigno, l'aggiunta di mosti o
vino dello stesso colore della tipologia bianco, rosso e rosato
appartenenti alla medesima denominazione «Garda» anche di annate
diverse nel limite massimo del 15% a condizione che il vigneto dal
quale provengono le uve del vitigno designato, impiegate nella
vinificazione, sia coltivato in purezza varietale o che la presenza
delle uve delle varieta' complementari non superi complessivamente
tale percentuale.
4. La denominazione di origine controllata «Garda» con la
specificazione di due vitigni a bacca di colore analogo compresi fra
quelli di cui all'articolo 1, e' consentita a condizione che: il vino
derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole
fare riferimento; l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenuti
e in caratteri della stessa dimensione e colore; il quantitativo di
uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere
comunque superiore al 15% del totale.
5. La resa massima dell'uva in vino finito per le tipologie:
Garganega e bianco non deve essere superiore al 75%; Pinot bianco,
Pinot grigio, Chardonnay, Müller-Thurgau, Sauvignon, Cortese,
Riesling, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemino, Pinot
nero, Corvina, Rebo, rosso e rosato/rose', non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa superi le percentuali sopra indicate, ma non
oltre l'80%, l'eccedenza non avra' diritto alla predetta
denominazione di origine controllata. Se la resa, infine, supera
anche l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
6. La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia
bianco passito e rosso passito non deve essere superiore al 50%.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine
controllata per tutta la partita.
7. L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e
puo' essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento
ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle
riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento
escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con
l'ausilio del calore.
8. Le uve messe ad appassire per ottenere il vino bianco e rosso
passito non possono essere vinificate prima del 15 novembre. Tuttavia
qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano
necessario le Regioni Lombardia e Veneto su richiesta documentata del
Consorzio di tutela - con propri provvedimenti, da adottare di
concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi - possono
autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al
15 novembre. Le uve, al termine dell'appassimento, devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,00% vol.
9. Le tipologie a denominazione di origine controllata «Garda»
bianco e rosso passito, possono essere immesse al consumo solo dopo
il 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
10. I mosti e i vini ottenuti dai quantitativi di uva eccedente
la resa di cui all'articolo 4 sono bloccati sfusi e non possono
essere utilizzati prima del provvedimento regionale.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Garda» all'atto
dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:
«Garda» Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, tendente
talvolta al giallo verdolino;
odore: delicato, fine, con profumi di fiori bianchi e/o frutta
a polpa bianca;
sapore: da secco ad abboccato, armonico, pieno, di frutta a
polpa bianca talvolta abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Garda» Garganega:
colore: giallo paglierino, talvolta tendente al giallo
verdolino;
odore: fine, con sentori di frutta a polpa bianca;
sapore: fresco, armonico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.;
acidita' totale minima:4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:14,00 g/l.
«Garda» Pinot Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; -
odore: gradevole, con sentori di frutta a polpa bianca,
talvolta anche di erbe aromatiche;
sapore: fresco, sapido, armonico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot grigio ramato:
colore: giallo paglierino, talvolta ramato o leggermente rosa;
odore: gradevole, fine, con sentori di frutta a polpa bianca;
sapore: fresco, armonico da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, con sentore di fiori bianchi e frutta
esotica;
sapore: fresco, sapido, armonico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, fine, con sentori agrumati, talvolta anche di
erbe aromatiche;
sapore: fresco, armonico, persistente, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Cortese:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, con sentori di frutta a polpa bianca;
sapore: fresco, equilibrato, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: intenso, sapido, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Müller-Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato lievemente aromatico, fruttato;
sapore: da secco ad abboccato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Garda» Bianco Passito:
colore: giallo dorato, piu' o meno intenso;
odore: intenso, con sentori di frutta bianca essiccata
caratteristici del parziale appassimento;
sapore: da secco a dolce, armonico, persistente, talvolta
leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui
almeno svolto 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
«Garda» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumi di confettura di frutti rossi;
sapore: armonico, moderatamente acidulo, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Garda» Cabernet:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, con profumi di frutti a polpa rossa, talvolta
leggermente erbaceo;
sapore: armonico, talvolta leggermente tannico, da secco ad
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Garda» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, con profumi di frutti a polpa rossa, talvolta
leggermente speziato con
possibili note vegetali;
sapore: armonico, talvolta leggermente tannico, da secco ad
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Garda» Merlot:
colore: rosso rubino talvolta intenso;
odore: vinoso, con profumi di confetture di frutti rossi;
sapore: pieno, armonico, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Garda» Rebo:
colore: da rosso a rosso rubino, talvolta con riflessi
violacei;
odore: fine, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Garda» Pinot Nero
colore: rosso rubino, talvolta scarico, con possibili tonalita'
aranciate;
odore: fine, con profumi di piccoli frutti di bosco, talvolta
anche speziato;
sapore: secco, armonico e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Garda» Marzemino:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: intenso, con profumi di confetture di frutti rossi,
talvolta anche speziato;
sapore: armonico, persistente, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Garda» Corvina:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: delicato, con profumi di confettura di frutti rossi;
sapore: armonico ed equilibrato, da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
«Garda» Rosso Passito:
colore: rosso rubino talvolta con riflessi granati;
odore: intenso, con sentori caratteristici di frutta rossa
essiccata talvolta speziato;
sapore: da secco a dolce, piacevole, vellutato, armonico e di
corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui
svolto almeno 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l.
«Garda» Bianco spumante:
spuma: fine e persistente; colore: giallo paglierino piu' o
meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;
odore: fragrante, con sentori fruttati di mela/pera quando e'
spumantizzato col metodo Charmat;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot grigio ramato
spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino, talvolta ramato o leggermente rosa;
odore: fine, ampio, persistente;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Rose' spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: delicato con sentori talvolta agrumati e di piccoli
frutti rossi;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Bianco spumante di qualita' (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, fine,
ampio e persistente;
sapore: da brut nature a extra dry, sapido, di buona struttura,
fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Pinot Grigio spumante di qualita' (metodo classico):
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino, talvolta ramato o leggermente rosa;
odore: proprio della fermentazione in bottiglia, fine, ampio,
persistente;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Rose' spumante di qualita' (metodo classico):
spuma: fine e persistente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: bouquet fine, ampio, caratteristico della fermentazione
in bottiglia;
sapore: da brut nature a extra dry, sapido, di buona struttura
e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Bianco frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, tendente
talvolta al giallo verdolino;
odore: fine, con sentori di frutta esotica e talvolta a polpa
bianca;
sapore: da secco ad amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Garganega frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, tendente
talvolta al giallo verdolino;
odore: fine, con sentori di frutta esotica;
sapore: da secco ad amabile, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Garganega spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot grigio ramato
frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino, talvolta ramato o leggermente rosa;
odore: fine, con sentori di fiori bianchi;
sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Chardonnay spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Chardonnay frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, con sentori di fiori bianchi e frutta a polpa
bianca;
sapore: da secco ad amabile, fresco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Garda» Müller-Thurgau frizzante:
spuma: fine, evanescente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, lievemente aromatico;
sapore: da secco ad amabile, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,00 g/l.
«Garda» Müller-Thurgau spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Garda» Corvina frizzante rosato o rose':
spuma, fine, evanescente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, fruttato, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
«Garda» Corvina rose' spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: da rosa tenue a rosato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato con sentori fruttati;
sapore: da brut nature a demi-sec, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volume totale minimo: 11,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
«Garda» Rose' frizzante
spuma: fine, evanescente;
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fine, con sentori di piccoli frutti rossi;
sapore: da secco ad amabile, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10.50% vol. di cui
svolto almeno 10,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
2. Per le caratteristiche al consumo delle tipologie derivate
bi-varietali, si fa riferimento ai parametri descritti per le
tipologie monovarietali e, in particolare, alla varieta' presente in
maggiore quantita'.
3. In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il
sapore dei vini puo' rilevare sentore di legno.
4. Nelle tipologie frizzante e spumante prodotte per
fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura.
In tal caso e' obbligatorio riportare in etichetta la dicitura
«rifermentazione in bottiglia».

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata «Garda» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi e gli attributi,
«extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
2. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con l'esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
4. Nell'etichettatura e presentazione del vino «Garda» bianco
spumante di cui all'art.1 e' fatto obbligo di omettere il riferimento
al colore «bianco». L'uso del termine «millesimato» deve
obbligatoriamente essere accompagnato dall'anno di produzione delle
uve.
5. Nella designazione dei vini «Garda» puo' essere utilizzata la
menzione «vigna», alle condizioni di cui alla normativa vigente.
6. Per il vino Pinot grigio anche spumante e frizzante, puo'
essere indicato il riferimento al colore rosato o suoi sinonimi
(Blush, ramato, ecc).
7. Le tipologie a denominazione di origine controllata «Garda»
Spumante bianco metodo classico (Vino spumante di qualita') e a
denominazione di origine controllata «Garda» Spumante rose' metodo
classico (Vino spumante di qualita'), possono essere immesse al
consumo con il riferimento in etichetta alla menzione qualificata
«Cremant».

Art. 8.
Confezionamento ed imbottigliamento

1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1, ad
esclusione della tipologia spumante e passito, sono consentiti tutti
i contenitori previsti dalla normativa dell'Unione europea e
nazionale.
2. Per i vini a denominazione di origine controllata «Garda», ad
esclusione della tipologia spumante e passito, e' consentito l'uso di
contenitori alternativi al vetro con volumi nominali previsti dalla
legge.
3. Le tipologie Garda bianco, rosso e rosato possono essere
immesse al consumo anche in fusti della capacita' fino a trenta
litri.
4. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi.
5 Il vino a denominazione di origine controllata «Garda» nelle
tipologie spumante deve essere immesso al consumo solo nelle
bottiglie di vetro fino a 18 litri.
6. Per la tappatura dei vini spumanti si applicano le norme
comunitarie e nazionali che disciplinano la specifica materia.
Tuttavia per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,200 e'
consentito anche l'uso del tappo a vite.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica Fattori naturali rilevanti per
il legame
Il lago di Garda, o Benaco e' il maggiore lago italiano, con una
superficie di circa 370 km². Cerniera fra tre regioni, Lombardia
(Provincia di Brescia), Veneto (Provincia di Verona) e Trentino-Alto
Adige (Provincia di Trento), e' posto in parallelo all'Adige, da cui
e' diviso dal massiccio del monte Baldo. A settentrione si presenta
stretto a imbuto mentre a meridione si allarga, circondato da
colline. Il lago di Garda fa parte di quell'ampia zona climatica che
comprende la Pianura Padana e le prime valli alpine e che denota un
clima temperato-continentale, ma che localmente manifesta condizioni
notevolmente mitigate dalla massa d'acqua: questo clima puo'
definirsi sub-mediterraneo. Il luogo con le temperature piu' miti e'
Malcesine, mentre quello con temperature piu' rigide e un clima piu'
continentale e' Peschiera del Garda. La primavera e l'autunno sono le
stagioni piu' piovose, mentre l'estate e' di tipo mediterraneo,
quindi asciutta, ma interrotta da intensi temporali, specialmente nel
mese di agosto. In inverno le temperature sono meno rigide rispetto
alle zone circostanti e le precipitazioni sono piuttosto scarse,
mentre le nebbie solo in poche occasione riescono a invadere il basso
lago. Sulle rive non si presentano quasi mai condizioni di gelo, che
si verificano solo eccezionalmente: l'ultima e' avvenuta nel 1706, in
un periodo di freddo generale che gli storici chiamano piccola era
glaciale. Il Garda e' un lago orientato da nord a sud verso la
Pianura Padana, quindi molti venti tipici del Garda sono il risultato
di una differenza di condizioni atmosferiche tra basso e alto lago, a
causa delle quali si generano venti che scendono dai monti verso la
pianura al mattino e che risalgono verso i monti il pomeriggio. La
strettoia formata dal bacino lacustre condiziona lo spirare dei
venti, molti dei quali sono periodici o perfino giornalieri. Questi
prendono nomi dialettali, quindi un singolo vento puo' avere nomi
diversi. Il vento piu' noto e' il Sover (o Sauar,o Soar,o Vent de'
Sora, da «sopra»), in quanto spesso piuttosto teso e in ragione di
questo ricercato dagli appassionati di navigazione a vela. E' un
vento discendente che interessa praticamente tutto il lago, anche se
e' molto piu' intenso nell'alto e medio Garda, in quanto dopo Torri
del Benaco il lago si allarga facendo perdere forza al vento. Soffia
dalle prime ore della notte, ma si rafforza con il sorgere del sole,
a causa dell'aumento della temperatura, e spira fino a circa
mezzogiorno. Altre brezze di monte sono il Montis (o Montes), che
spira dal monte Baldo verso Bardolino e Peschiera, e il Traersu', che
scende invece dalle prealpi bresciane verso Moniga e Manerba. Altri
venti importanti, in questo caso ascendenti, sono l'Ora, una brezza
di valle che spira da sud poco dopo la caduta del Sover fino al
tramonto. Interessa specialmente il medio e alto Garda, dove acquista
velocita' a causa dell'effetto Venturi, dovuto alla conformazione a
forma di imbuto del lago e delle montagne circostanti, e l'Ander, che
investe tutta la parte inferiore del Garda.Un vento freddo periodico
che soffia in genere in primavera o autunno, e dalla durata media di
tre giorni, e' il Bali': si tratta del vento piu' violento che
colpisce il lago, nasce nelle Alpi ma viene incanalato verso sud dal
lago.Tra gli altri venti periodici vi sono il Vinessa (o Vinezza,o
Vicentina) che soffia umido e fresco da sud-est.Altri venti periodici
ma meno frequenti sono il Toscano (o Tosca'), il Pezzochero, il
Gardesana, il Boarno e l'Avreser. Fattori umani rilevanti per il
legame
In epoca romana il lago era conosciuto come Benaco, mentre oggi
e' meglio noto come lago di Garda, toponimo attestato fin dal
Medioevo e di origine germanica, derivante da quello dell'omonima
cittadina sulla sponda veronese del lago, la quale, insieme a
un'altra localita' celebre del lago, Gardone Riviera, e altre meno
conosciute, come Gardola, Gardoncino, Gardoni, Guardola e Le Garde,
testimonia la presenza germanica che va dal VI al VIII secolo, in
particolare quella longobarda. Il toponimo Garda, con il quale e'
chiamato il lago gia' in alcuni documenti dell'VIII secolo, e'
l'evoluzione della voce germanica warda, ovvero «luogo di guardia» o
«luogo di osservazione». Il toponimo classico del lago, ovvero
Benacus lacus (Benaco), e' quasi sicuramente di origine celtica,
precedente quindi al dominio romano, e dovrebbe derivare da bennacus,
confrontabile con l'irlandese bennach, e significherebbe «cornuto»,
ovvero dai molti promontori. La traduzione «cornuto» viene anche
interpretata in riferimento alla penisola di Sirmione. La versione
italiana dell'accento tonico rimane fedele all'accentazione latina,
quindi va pronunciato con l'accento sulla «a». Gli abitanti del lago,
in particolar modo quelli della sponda veronese, pronunciano il nome
Benaco con l'accento sulla «e», ovvero Benaco. Resta oscuro il motivo
per cui i nativi delle zone del lago tendono ad utilizzare la
versione con l'accento sdrucciolo del nome. Non si e' a conoscenza
ne' di chi abbia introdotto la vite in questo ambiente ne' quando, ma
alcune testimonianze riportano che gia' nel I secolo il vino
gardesano era ben noto e si poteva facilmente trovare nei banchetti
degli antichi romani con il nome di Vino Retico. Il Retico fu uno dei
vini preferiti dell'imperatore Augusto, per lo meno secondo quello
che ci riporta Svetonio, e pure Plinio loda le viti e l'uva retica,
affermando che era piuttosto in voga a Roma.
L'integrazione tra Romani e Cenomani, i quali controllavano la
zona gardesana, inizio' probabilmente nel 225 a.C., quando vi fu un
trattato di alleanza tra Cenomani, Veneti e Romani, anche se
l'effettiva romanizzazione del territorio avvenne tra il II e il I
secolo a.C., tanto che nell'89 a.C. vennero concessi i diritti gia'
delle citta' latine per volonta' del console romano Gneo Pompeo
Strabone e una quarantina di anni dopo fu concessa la cittadinanza
romana a Brescia (che comprendeva la sponda occidentale e
settentrionale del Benaco) e a Verona (che comprendeva invece la
sponda orientale). Un secolo strategico fu il I d.C. in quanto
vennero realizzate strade di notevole importanza, come la via
Gallica, che collegava Verona con Milano passando da Peschiera
(l'antica Arilica), ela via Claudia Augusta, che collegava la pianura
con il passo di Resia e quindi i territori piu' settentrionali, oltre
ad alcune strade di minore importanza che collegavano la val d'Adige
con il Garda, la via Benacensis (all'altezza di Torri del Benaco) e
la Campiona. Furono inoltre istituiti due pagi, ovvero circoscrizioni
territoriali rurali: quello dei Benacenses sul bresciano e il pagus
dei Claudienses sul veronese. Nel 268 si combatte' la battaglia del
lago Benaco tra l'esercito dell'Impero romano, comandato dal futuro
imperatore Claudio il Gotico, e la federazione germanica degli
Alemanni. La schiacciante vittoria ottenuta dai romani permise la
definitiva cacciata dall'Italia settentrionale degli Alemanni, a
causa delle gravissime perdite che subirono durante la battaglia.
Dopo il crollo dell'Impero romano la regione gardesana assistette al
passaggio di numerose popolazioni barbariche, ma la prima popolazione
germanica che vi si stanzio', dopo una lunga migrazione, fu quella
dei Longobardi. Le loro testimonianze sono presenti per lo piu' lungo
le sponde meridionale e orientale, preferite ad altre zone per via
dell'importanza strategica: da qui si poteva infatti controllare sia
le vie d'acqua del Garda e del Mincio, che la val d'Adige. Durante
l'egemonia longobarda vi fu una prima riorganizzazione, oltre che la
definitiva cristianizzazione dell'area, iniziata nei secoli
precedenti da San Vigilio e San Zeno. Il lago rimase al confine tra
tre potenti ducati longobardi, quelli di Verona, di Trento e di
Brescia, e fu al centro di un'importante rete di comunicazioni, sia
commerciali sia militari. Per tanto fin dalla Preistoria il
territorio gardesano ha conosciuto la presenza dell'uomo e del vino.
Sulle colline moreniche del Lago di Garda, e' stato ritrovato il piu'
antico aratro costruito dall'uomo che, cinquemila anni prima di
Cristo, conosceva la vite selvatica e probabilmente anche il vino.
Saranno pero' gli Etruschi, nel V secolo a.C. ad introdurre nel
bresciano la coltivazione della vite «addomesticata» soppiantando
quella selvatica.
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano,
dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto
evidenti e peculiari, descritte all'articolo 6, che ne permettono una
chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico
con l'interazione del vitigno. Le varieta' piu' intensamente
coltivate sono tre per le uve a bacca bianca quali: Garganega,
Chardonnay e Pinot grigio e tre per le uve a bacca nera quali:
Corvina, Merlot e Cabernet. In particolare per la categoria vino (1)
le tipologie bianco e rosso anche con la specificazione di vitigno,
presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate e
organolettiche tipicamente riconoscibili perche' legate alle
peculiarita' del microclima gardesano che si traducono in odori
intensi e prevalentemente floreali e sapori freschi, sapidi e
tradizionalmente morbidi. Sempre nella categoria vino, seguito dalla
specificazione di vitigno a bacca bianca si rileva che per la
Garganega le note sensoriali prevalenti sono legate alla consistenza
del sapore, per lo Chardonnay alla complessita' olfattiva e per il
Pinot grigio alla riconoscibilita' varietale. Per le specificazioni
di vitigno a bacca nera, si rileva che la Corvina ha note gusto
olfattive prevalentemente legate alle spezie dolci, i Cabernet note
vegetali e ricchezza di struttura e alcolicita', il Merlot note
intense floreali e fruttate che donano eleganza unitamente alla
morbidezza. Per la categoria di vino spumante (4) nelle tipologie
Garda bianco anche con la specificazione del vitigno Pinot grigio e
Garda rose' , ottenuti prevalentemente dall'elaborazione con il
metodo Charmat di vini base derivati dalla riclassificazione di altre
Doc di territorio e costituite principalmente da uve monovarietali,
si ottengono spumanti fruttati sapidi, di facile beva per loro
morbidezza di sapore. Per la categoria di vino spumante di qualita'
(5) nelle tipologie Garda bianco e Garda rose', ottenuta
prevalentemente dall'elaborazione con il metodo classico, si
utilizzano vini base solitamente vinificati dalla selezione di
diversi uvaggi assemblati in cuvee da cui si ottengono prodotti
ricchi, complessi, frutto di lunghe maturazioni sui lieviti. Per la
categoria di vini frizzanti (8) nelle tipologie Garda bianco anche
con la specificazione di alcuni vitigni quali Garganega, Pinot grigio
e Chardonnay e Garda rose', si ottengono vini frizzanti di pronta
beva, semplici, fruttati e freschi con caratteristiche organolettiche
riconoscibili nella particolarita' varietale. Nell'area gardesana i
vigneti sono parte integrante ed essenziale del paesaggio e
dell'ambiente. La storia ha segnato nei secoli l'evoluzione
vitivinicola dettata da generazioni di viticoltori che hanno fruito
delle specificita' del «terroir» per produrre vini che sono
caratterizzati dalla morbidezza dei sapori, frutto del clima
«mediterraneo» e dalla sapidita', frutto dell'evoluzione
geopedologica dell'areale morenico che circonda il lago di Garda.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Nell'area gardesana i vigneti sono parte integrante ed
essenziale del paesaggio e dell'ambiente di una delle zone a maggior
afflusso turistico d'Italia. L'ambiente agricolo vive un proprio
delicato, rispettoso e particolare equilibrio con il resto della
natura tanto da trasformarsi in ambiente «turistico», pronto ad
accogliere in ogni istante chi si inoltra nella campagna o fra le
colline alla ricerca di inaspettate e piacevoli sorprese, lontano dal
turismo chiassoso ma vicino alle meraviglie naturali del lago piu'
grande d'Italia e del suo entroterra. La parte settentrionale del
lago e' situata in una depressione che si insinua all'interno delle
Alpi, mentre la parte meridionale occupa un'area limitrofa dell'alta
Pianura Padana: si distinguono quindi un tratto vallivo ed uno
pedemontano, il primo di forma stretta e allungata, il secondo ampio
e semicircolare. Una caratteristica del Garda e' la dimensione
limitata del bacino idrografico (2290 km²) rispetto alla superficie
lacustre: ad una lunghezza di 52 km del lago corrispondono i 95 km
del bacino, mentre le rispettive larghezze sono di 16 e 42 km. Lo
spartiacque orientale del bacino idrografico benacense presenta una
direzione parallela all'asse del lago, mentre quello occidentale ha
un andamento piu' sinuoso. All'interno del bacino i rilievi maggiori
sono la cima Presanella (3556 m) e l'Adamello (3554 m), anche se la
maggior parte del territorio e' compreso tra i 65 ed i 1500 m.
Morfologicamente il bacino idrografico del Garda e' suddivisibile in
quattro aree: la pianura di circa 200 km², la superficie lacustre di
circa 370 km², la porzione occidentale di circa 500 km² e quella
orientale di circa 1040 km². A sud del lago di Garda, tra Verona,
Mantova e Brescia, si sviluppa un grande anfiteatro morenico,ovvero
un susseguirsi di cerchie collinari con interposte piccole aree
pianeggianti, in alcuni casipalustri, originatisi grazie all'azione
di trasporto e di deposito del grande ghiacciaio del Garda. Questi
depositi morenici si formarono durante le glaciazioni Günz, Mindel,
Riss e Würm: alle due piu' antiche, la Günz e la Mindel, sono
attribuiti depositi morenici molto limitati, mentre alla glaciazione
Riss sono attribuite le cerchie moreniche piu' esterne e alla
glaciazione Würm quelle interne. La morfologia delle colline e' dolce
e dalle linee delicate; dai punti piu' alti e' possibile avere la
percezione dei rapporti che legano le colline con le montagne oltre
che della forma circolare ad anfiteatro degli andamenti collinari, i
quali sembrano abbracciare la parte meridionale del lago. Queste
zone, abitate sin dalla preistoria, sono ambienti di grande pregio
naturalistico, con vegetazione tipica del clima mediterraneo come
l'olivo, la vite, le agavi e altre piante, che crescono rigogliose
grazie al microclima creato dal bacino del Garda, che rende l'inverno
particolarmente mite. Il livello medio delle acque del Garda, che si
trova a 65 metri sopra il livello del mare, subisce variazioni
stagionali piuttosto limitate, in particolare se rapportato agli
altri grandi laghi prealpini: le oscillazioni massime sono di 1-1,5
metri. La limitatezza di queste variazioni e' merito delle dimensioni
notevoli dell'invaso rispetto a quelle del bacino imbrifero che lo
alimenta. La temperatura media delle sue acque superficiali e' di 12
°C, che scende a 8 °C a 100 metri di profondita'. La temperatura
superficiale dell'acqua e' pero' soggetta a variazioni notevoli
nell'arco dell'anno: la temperatura minima a dicembre e' di 6 °C
mentre quella massima ad agosto e' di 27 °C. Uno dei fenomeni
caratteristici del lago e' quello delle sesse, ovvero un repentino
innalzamento del livello del lago, mediamente di 30 cm, collegato a
un calo improvviso della pressione atmosferica. Si tratta di un
evento che avviene in condizioni di lago calmo, che si manifesta
senza preavviso e la cui durata puo' variare da alcuni minuti fino ad
alcune ore, in casi eccezionali anche una giornata intera. Altro
fenomeno ricorrente e' quello delle correnti, che consiste nel
movimento di una massa d'acqua in una direzione diversa rispetto
all'acqua che la circonda. In genere sono correnti subacquee, ma
possono diventare visibili in superficie tramite una sorta di fiume
che scorre sulla superficie del lago dalla colorazione piu' chiara
rispetto a quella delle acque circostanti. Le correnti hanno
andamenti e velocita' piuttosto varie e si manifestano in luoghi e
momenti sempre diversi, anche se i luoghi in cui compaiono piu'
frequentemente sono nelle acque di fronte a Garda, Bardolino, Lazise,
tra Gargnano e la punta di San Vigilio, e a settentrione a Malcesine
e a Limone. Causa di questo fenomeno sono squilibri di temperatura.
Il paesaggio e' condizionato dalle caratteristiche litografiche delle
rocce, dalle strutture tettoniche e in parte anche dall'azione
antropica. L'importanza della struttura tettonica nella modellazione
del paesaggio lacustre e' particolarmente evidente sulla catena del
monte Baldo, la cui dorsale coincide con la culminazione di una piega
anticlinale. La depressione del lago, invece, deriva da una piega,
piu' specificatamente da una sinclinale fagliata poi scavata dalle
acque correnti e modellata dai ghiacciai. Altre forme sono state
definite da processi erosivi fluviali, glaciali e carsici. In
particolare l'erosione di tipo fluviale e' evidente nella zona
settentrionale del bacino, mentre l'erosione glaciale e' visibile in
tutta la zona: questo processo e' reso evidente soprattutto dal
grande anfiteatro morenico creato da centinaia di colline a sud del
lago, formate da massi giganti, ciottoli, sabbia e limi. L'azione di
avanzamento ed arretramento che ha subito nel tempo il ghiacciaio e'
visibile nell'alternanza di cerchie collinari. I processi carsici
sono presenti soprattutto sul monte Baldo, come dimostrano le
numerose doline e conche, e questi processi erosivi sono facilitati
dai calcari triassici del monte, facilmente fratturabili. Le rocce ed
i depositi morenici e fluvioglaciali affioranti nella zona del lago
si sono formati in un periodo di circa 200 milioni di anni. Le
formazioni piu' antiche sono del periodo Triassico superiore e, in
gran parte, si tratta di Dolomia Principale (spesso dolomie
biancastre o rosate). Le dolomie hanno uno spessore di qualche
centinaio di metri e danno vita ad una morfologia aspra, che diventa
evidente lungo la linea di vetta del monte Baldo (qui costituiscono
il nucleo dell'anticlinale) e in un'area piuttosto vasta tra il lago
di Garda ed il lago d'Idro. La presenza della dolomia identifica
questa come una vasta piattaforma marina: un fondale poco profondo,
con, principalmente, sedimenti carbonatici, aventi caratteristiche
che sono variate nel tempo da subcotidali, intercotidali e
sopracotidali. Le rocce che vanno dal periodo Giurassico a quello
Terziario hanno invece dato luogo, tra il lato occidentale e quello
orientale del lago, a sedimenti ben diversi: gli studiosi parlano in
questo caso di facies veneta e facies lombarda, la prima una
piattaforma carbonatica (cioe' un ambiente marino di sedimentazione
poco profondo e subsidente, con sedimentazione di carbonati), la
seconda un bacino (cioe' una profonda depressione sottomarina, con
sedimentazioni calcarei e calcarei-marnosi ricchi di selce). Le
differenze cosi' nette tra le serie stratigrafe venete e lombarde
hanno suscitato sostanzialmente tre ipotesi: una spiega la differenza
di facies come conseguenza di una traslazione verso nord (di circa 30
km) della zona veronese, che avrebbe portato a contatto ambienti
lontani e diversi. Un'altra ipotesi spiega le differenze in modo
diverso: la zona veronese e prealpina veneta (una fascia di circa 80
km) avrebbero fatto parte di un'area sopraelevata (ovvero una
piattaforma) rispetto ai due lati, le fosse lombarda e bellunese. In
questo caso, pero', le differenze tra le due sarebbero state piu'
graduali, senza i passaggi bruschi che si evidenziano, invece, nella
regione del lago di Garda. La terza ipotesi cita verosimilmente la
presenza di linee di faglia sinsedimentarie che separavano la
piattaforma dalle fosse: in tal modo il passaggio tra le due facies
sarebbe piu' brusco, proprio come viene riscontrato dai rilievi
eseguiti. Qui vi sono infatti le condizioni climatiche e il terreno
adatto per la crescita della vite che e' presente in particolare
nelle zone meridionali e centrali di entrambe le sponde di cui la
piu' intensamente coltivata in termini di superficie vitata e quella
veronese che comprende oltre a Doc Garda ben sette altre
denominazioni di origine.

Art. 10.
Riferimenti struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

Pdf Scarica documento su Garda Doc - Approvazione di una modifica del disciplinare di produzione 2025

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