Gabiano Doc - Proposta di modifica ordinaria 2025

Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - DOC) dei vini «Gabiano».
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - DOC) dei vini «Gabiano». (25A02568)
(GU n.102 del 5-5-2025)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari,
in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del regolamento
delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di
esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del
regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42
del 13 febbraio 1984, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul
sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20
dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare
della denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato, da ultimo, aggiornato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Gabiano»;
Esaminata la documentata domanda, presentata del Consorzio
Colline del Monferrato Casalese, con sede in via Mameli n. 10 - 15033
Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Gabiano», nel rispetto della procedura di cui al citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo
preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Considerato che per l'esame della predetta domanda e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 6
dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei
disciplinari e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025, che ha
formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;
Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'annessa
proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano».
Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica
ordinaria del disciplinare di produzione, in regola con le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modificzioni ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di
Posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente comunicato.
Annesso
Proposta di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine
controllata - DOC) dei vini «Gabiano»
La proposta di modifica integrale e' pubblicata sul sito internet
del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:
Qualita' → Vini DOP e IGP → Domande protezione e modifica
disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2B. Domande
"modifiche ordinarie" disciplinari → Procedura nazionale preliminare
- pubblicazione in G.U. delle proposte di modifica ordinarie dei
disciplinari,
ovvero al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPag
ina/22762
seguendo il percorso:
2B. Domande "modifiche ordinarie" disciplinari → Procedura
nazionale preliminare - pubblicazione in G.U. delle proposte di
modifica ordinarie dei disciplinari.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLE SOVRANITA’ ALIMENTARE E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
UFFICIO PQA I ANNESSO
PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI“GABIANO”
(N.B.: rispetto al disciplinare vigente, le cancellazioni sono evidenziate in carattere barrato e le aggiunte in carattere grassetto)
Articolo 1 Denominazione
La denominazione di origine controllata "Gabiano" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
- Gabiano;
- Gabiano Riserva.
Articolo 2 Base ampelografia
La DOC "Gabiano" è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
- Barbera dal 90 al 95%
- Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. da soli o congiuntamente dal 5% fino ad un massimo del al 10%.
Articolo 3 Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC "Gabiano" comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei comuni di Gabiano e Moncestino in provincia di Alessandria. Articolo 4 Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC "Gabiano" di cui all’articolo 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell’iscrizione allo schedario viticolo della denominazione di origine unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argillosa –calcarea o calcarea argillosa.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
- Densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari
delle uve e del vino. I nuovi impianti ed i reimpianti dal momento dell’entrata in vigore del
presente disciplinare dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000;
- Forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente;
- Sistemi di potatura:: il Guyot tradizionale, il Cordone speronato basso e/o altre forme
comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La produzione di uva ammessa per il vino DOC "Gabiano", nei vigneti in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8,00 tonnellate/ettaro.
- La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei
vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
- Tipologie - Resa uva t/ha
- Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol.
- Gabiano 8 12 %
- Gabiano Riserva 8 12,5%
A tale limite di resa uva/ha, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Articolo 5 Norme di vinificazione
Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni di Gabiano e Moncestino, in provincia di Alessandria. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia
della DOC “Gabiano”. Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Gabiano”; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I vini di cui all’art. 1 non potranno essere immessi al consumo prima delle seguenti date:
- Gabiano, dopo il 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia.
I vini con La menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di mesi 24 (ventiquattro), di cui almeno 18 (diciotto) in contenitori di legno, a partire dal 1° Gennaio successivo all’anno di raccolta delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Il vino destinato alla Denominazione di Origine Controllata di cui all’art. 1 può essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso, “Piemonte” rosso, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore della partita agli organi competenti.
Articolo 6 Caratteristiche al consumo
Il vinoi a DOC "Gabiano" di cui all’articolo 1, all’atto dell’immissione al consumo deveono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Gabiano”:
- colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l’invecchiamento;
- profumo odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna matura;
- sapore: asciutto, armonico di giusto corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Il vino a DOC “Gabiano” riserva: all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino intenso con riflessi granata con l’invecchiamento;
- profumo odore: caratteristico, intenso, etereo intenso, caratteristico, con sentori speziati;
- sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,00 23,00g/l.
I vini a denominazione di origine controllata “Gabiano”, eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali di modificare, con proprio
decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.
Articolo 7 Designazione e presentazione
Il vino a DOC "Gabiano" ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol. qualora venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di almeno due
anni a decorrere dal 1° Gennaio successivo all’annata di produzione delle uve, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva "riserva".
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è E’ obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Alle tipologie di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “Vigna”. L’uso della menzione “Vigna” seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 8 Confezionamento
Alla DOC "Gabiano" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata “Gabiano” e “Gabiano” Riserva per la commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge vigente e con esclusione della bottiglia da due litri.
Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po in provincia di Alessandria. Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera (dal 90 al 95%) fino al 95% e Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. per la rimanente parte. Di colore rosso rubino di media intensità,al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente speziato. I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno forme di allevamento a Guyot. Viene prodotto in limitate quantità in quanto l'area di produzione è assai piccola contenuta
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Il colore è rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla miscela dell’uva Barbera con colore carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro. Le caratteristiche dei terreni fanno si che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino e i profumi del Freisa e degli altri vitigni complementari quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N.. Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l’invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Gabiano e Moncestino sono posti in una zona con origini celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguriromani più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il grignolino e la Freisa e degli altri vitigni indicati quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N.. Dalla 5 mescolanza di culture diverse, di storie diverse, di razze diverse e' nato un vino che ha voluto per cosi' dire, sintetizzare le due diversita' ma tenendole sempre distinte.
Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 00187 - ROMA Tel. +3906-45437975 mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l’attività regolamentata: Corte Zerbo, 27 15066 - Gavi (AL)
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica
annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par.
1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.
L’organismo delegato, designato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di
produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell’apposito elenco pubblicato sul sito
internet del Ministero (www.masaf.gov.it) – sezione Controlli.
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