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Gabiano Doc - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2025

Pubblicato da disciplinare
Gabiano

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini Gabiano

 

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 31 luglio 2025  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta dei vini «Gabiano». (25A04496)

(GU n.187 del 13-8-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42
del 13 febbraio 1984, con il quale e' stata riconosciuta la
denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della
denominazione di origine controllata dei vini «Gabiano»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con
il quale e' stato, da ultimo, aggiornato il disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Gabiano»;
Esaminata la documentata domanda, presentata del Consorzio Colline
del Monferrato Casalese, con sede in Via Mameli, 10 - 15033 Casale
Monferrato (AL), intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica di
categoria ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Gabiano», nel rispetto
della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre
2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7
novembre 2012;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 17 aprile 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Gabiano»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 102 del 5 maggio 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Gabiano», che comporta una modifica del documento unico,
richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art. 4,
paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata) «Gabiano», di cui alla proposta
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 102 del 5 maggio 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Gabiano», consolidato con la modifica ordinaria di cui
al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento unico
consolidato modificato sono riportati rispettivamente nei documenti
contraddistinti dalle lettere A) e B), che costituiscono parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea ed applicazione nel territorio
dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie C, ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Gabiano», consolidato con la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1 del presente decreto e' pubblicato nella sezione
«Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e modifica
disciplinari - Procedura nazionale» del sito internet del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato, altresi', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato A

Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
(menzione tradizionale italiana denominazione di origine
controllata - D.O.C.) Gabiano.

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Gabiano» e' riservata al
vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Gabiano;
Gabiano Riserva.

Art. 2.

Base ampelografia

La DOC «Gabiano» e' riservata al vino rosso ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Barbera dal 90 al 95%;
Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. da
soli o congiuntamente dal 5% fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a DOC «Gabiano» comprende i
territori collinari idonei alla coltura della vite nei Comuni di
Gabiano e Moncestino in Provincia di Alessandria.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOC «Gabiano» di cui all'art. 2, devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche
di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione allo
schedario viticolo della denominazione di origine unicamente i
vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni
siano di natura argillosa-calcarea o calcarea argillosa.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non
sufficientemente soleggiati:
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione
delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I nuovi
impianti ed i reimpianti dal momento dell'entrata in vigore del
presente disciplinare dovranno avere un numero di ceppi per ettaro
non inferiore a 4.000;
forme di allevamento: controspalliera con vegetazione
assurgente;
sistemi di potatura:: il Guyot tradizionale, il Cordone
speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in
negativo la qualita' delle uve.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i
titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve
destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le
seguenti:

===========================================================
| | | Titolo alcolometrico |
| |Resa uva |volumico naturale minimo % |
| Tipologie | t/ha | vol. |
+===================+=========+===========================+
|Gabiano | 8 | 12% |
+-------------------+---------+---------------------------+
|Gabiano Riserva | 8 | 12,5% |
+-------------------+---------+---------------------------+

A tale limite di resa uva/ha, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso
un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non
superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

Norme di vinificazione

Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei
Comuni di Gabiano e Moncestino, in Provincia di Alessandria.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per qualsiasi tipologia della DOC «Gabiano». Qualora tale resa superi
detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto
alla denominazione di origine controllata «Gabiano»; oltre il 75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
I vini di cui all'art. 1 non potranno essere immessi al consumo
prima delle seguenti date:
Gabiano, dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini con la menzione Riserva devono essere sottoposti ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di mesi ventiquattro, di cui
almeno diciotto in contenitori di legno, a partire dal 1° gennaio
successivo all'anno di raccolta delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le
proprie peculiari caratteristiche.
Il vino destinato alla denominazione di origine controllata di
cui all'art. 1 puo' essere esclusivamente riclassificato con la
denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Piemonte»
rosso, purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti
dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore della
partita agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gabiano»:
colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con
l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna
matura;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Gabiano» riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
odore: intenso, caratteristico, con sentori speziati;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano»,
eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti
di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e'
obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Alle tipologie di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la
denominazione di origine puo' essere accompagnata dalla menzione
«Vigna». L'uso della menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo
e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.

Confezionamento

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione
di origine controllata «Gabiano» e «Gabiano» riserva per la
commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore
tradizionale, di capacita' consentita dalla legge vigente e con
esclusione della bottiglia da due litri.
Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente, con
esclusione del tappo a corona

Art. 9.

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del
Monferrato che scendono verso il Po in Provincia di Alessandria.
Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera
fino al 95% e Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o
Dolcetto N. per la rimanente parte. Di colore rosso rubino di media
intensita', al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente
speziato. I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno
forme di allevamento a Guyot. Viene prodotto in limitate quantita' in
quanto l'area di produzione e' assai contenuta
B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente
geografico
Il colore e' rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla
miscela dell'uva Barbera con colore carico e del Grignolino che
invece ha una colorazione granato chiaro. Le caratteristiche dei
terreni fanno si' che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo
zucchero che la contraddistingue mantenendola pero' leggera al palato
ma con la vivacita' del Grignolino e i profumi del Freisa e degli
altri vitigni complementari quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Al
colore rosso rubino intenso che tende al granato con
l'invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed
il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina
rustica e saporita.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla
lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
Gabiano e Moncestino sono posti in una zona con origini
celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di
origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a
coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti
frutti, mentre i piu' raffinati celto-liguri-romani piu' avanzati
anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni piu' difficili, ostici,
bizzarri come il grignolino e la Freisa e degli altri vitigni
indicati quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Dalla mescolanza di
culture diverse, di storie diverse, di razze diverse e' nato un vino
che ha voluto per cosi' dire, sintetizzare le due diversita' ma
tenendole sempre distinte.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero (www.masaf.gov.it) -
sezione Controlli.

Allegato B

Documento unico

1. Denominazione/denominazioni
Gabiano
2. Tipo di indicazione geografica

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce
e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti
d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009.
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all'allegato VII,
parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Vino.
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Gabiano
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con
l'invecchiamento;
Aroma
odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna
matura;
Sapore: asciutto, armonico;
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano»,
eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti
di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Caratteristiche analitiche

+-----------------------------------+-------------------------------+
|Acidita' totale minima: |5,0 |
+-----------------------------------+-------------------------------+
| |in grammi per litro espresso in|
|Unita' di acidita' totale minima: |acido tartarico |
+-----------------------------------+-------------------------------+

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
1. titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
2. estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
Prodotto vitivinicolo
Gabiano» riserva
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata
Aroma
odore: intenso, caratteristico, con sentori speziati
Sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano»,
eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti
di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Caratteristiche analitiche

+-----------------------------------+-------------------------------+
|Acidita' totale minima: |5,0 |
+-----------------------------------+-------------------------------+
| |in grammi per litro espresso in|
|Unita' di acidita' totale minima: |acido tartarico |
+-----------------------------------+-------------------------------+

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
estratto non riduttore minimo: 23,00g/l.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione
del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta
elaborazione
-
Non applicabile
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
Gabiano e Gabiano riserva con o senza menzione Vigna.
Resa massima:

+-----------------------------+-------------------------------------+
|Resa massima: |8000 |
+-----------------------------+-------------------------------------+
|Unita' di resa massima: |chilogrammi di uve per ettaro |
+-----------------------------+-------------------------------------+

8. Indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i
vini sono ottenuti
Italia - Grignolino N.
Italia - Freisa N.
Italia - Barbera N.
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione del vino a DOP «Gabiano» comprende i
territori collinari idonei alla coltura della vite nei Comuni di
Gabiano e Moncestino in Provincia di Alessandria.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del
Monferrato che scendono verso il Po, in Provincia di Alessandria. Si
tratta di un territorio con clima temperato-caldo, con piovosita'
media scarsa. Le caratteristiche dei terreni, di tipo calcareo, poco
profondi, fanno si' che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo
zucchero che lo contraddistingue, ma con la vivacita' del Grignolino
e del Freisa
11. Ulteriori requisiti applicabili
-
Non applicabile.

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