Finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp - Controlli da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria - 2025
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l., con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la Igp Finocchio di Isola Capo Rizzuto, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 1416 della Commissione del 16 agosto 2022.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Designazione all’organismo denominato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione
geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile
2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli,
nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti
agricoli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1416 della Commissione del 16 agosto 2022 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola
Capo Rizzuto”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali,
sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte
delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con
il quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 594673 del 21 novembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è stato designato ad effettuare i controlli per la
indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrato in ambito Unione
europea;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 21 novembre 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 3 novembre 2025, con la quale il “Consorzio di Tutela e Valorizzazione IGP
Finocchio di Isola Capo Rizzuto” ha confermato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare
dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale struttura di controllo della indicazione geografica protetta
“Finocchio di Isola Capo Rizzuto”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, approvati dalla Direzione Generale per il
riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, risultano
tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
indicazione geografica protetta “Finocchio di Isola Capo Rizzuto”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, con sede in Frazione Pantalla
– Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta
“Finocchio di Isola Capo Rizzuto”, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n.
1416 della Commissione del 16 agosto 2022.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, per tutta la durata del
periodo di validità della designazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, sottopone ad approvazione
le variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la
composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita
nota senza modifica del presente decreto.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 21 novembre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc.
cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 4
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposta alla vigilanza
esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione
Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica in forma
telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste e alle Regioni competenti per territorio, le quantità di prodotto certificate nell’anno con
cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi
alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela,
ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza
annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuta ad adempiere agli
obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”,
delle disposizioni del presente decreto, può comportare la sospensione o la revoca della
designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
« Ciauscolo Igp - controlli di IFCQ Certificazioni srl - Autorizzazione 2025
Patata del Fucino Igp - Controlli da Omnia Qualità Srl - 2025 »
