Ficodindia dell'Etna Dop - Modifica del disciplinare di produzione - 2025
E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della dop Ficodindia dell'Etna, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 27 agosto 2025
Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Ficodindia dell'Etna». (25A04820)
(GU n.204 del 3-9-2025)
IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025 n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata
all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228,
con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici
dirigenziali di livello non generale della direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29
gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo
2025 n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 1491/2003 della Commissione del 25
agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 214 del 26 agosto 2003 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;
Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal
regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela del
ficodindia dell'Etna DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art.
13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere
la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Ficodindia dell'Etna»;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025, con il
quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare
di produzione della denominazione di origine protetta «Ficodindia
dell'Etna» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i
termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute
opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del
regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le
modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Ficodindia dell'Etna»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 170 del 24 luglio 2025.
2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di
origine protetta «Ficodindia dell'Etna» figura all'allegato del
presente decreto.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla
Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» saranno
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
Roma, 27 agosto 2025
Il dirigente: Gasparri
Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Ficodindia dell'Etna»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Ficodindia dell'Etna» e'
riservata ai frutti del Ficodindia che devono rispondere alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2024/1143
ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
Le cultivar della «Opuntia ficus-indica» dell'area considerata
sono: Gialla detta anche «Sulfarina» o «Nostrale», Rossa detta anche
«Sanguigna», Bianca detta anche «Muscaredda» o «Sciannarina». E'
ammessa una percentuale non superiore al 5% di altri ecotipi. Sono
considerati varianti di pregio le selezioni «Trunzara» o
«Pannittera», delle cultivar Bianca, Rossa e Gialla.
I frutti vengono distinti in ordine al periodo di maturazione:
«Agostani» o «Latini» (primo fiore);
«Scozzolati» (seconda fioritura).
Cultivar: Gialla, Rossa, Bianca.
I «Fichidindia dell'Etna» all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle comuni norme di qualita' e alle seguenti
caratteristiche:
Peso frutto: non inferiore a 90 g;
Percentuale di polpa non inferiore al 60% del peso fresco
dell'intero frutto;
Frutti esenti da malformazioni;
Colore e forma, caratteristici della cultivar (sono ammessi
frutti raccolti nella fase di invaiatura);
Grado rifrattrometrico non inferiore al 11%.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione del «Ficodindia dell'Etna», che va dai 150
ai 750 m. s.l.m., ricade nel territorio dei Comuni di Bronte, Adrano,
Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna, Camporotondo, Belpasso
e Paterno'. In particolare i confini sono cosi' individuati:
BRONTE: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con la strada
Bronte-Cesaro', ad est con la quota 750 m. s.l.m., a sud con il
territorio del Comune di Adrano;
ADRANO: ad ovest lungo il fiume Simeto, a nord con il
territorio del Comune di Bronte, ad est con la quota 750 m. s.l.m. ed
il territorio del Comune di Biancavilla, a sud con il territorio del
Comune di Biancavilla;
BIANCA VILLA: ad ovest lungo il fiume Simeto ed il territorio
del Comune di Adrano, a nord con il territorio del Comune di Adrano e
la quota 750 m. s.l.m., ad est con il Comune di S. Maria di Licodia,
a sud lungo il fiume Simeto;
SANTA MARIA DI LICODIA: ad ovest con il Comune di Biancavilla,
a nord con la quota 750 m. s.l.m. e il territorio del Comune di
Ragalna, a est con il Comune di Ragalna, a sud con la strada SS 575
(Schettino) ed il territorio del Comune di Paterno';
RAGALNA: ad ovest con il territorio di S. Maria di Licodia, a
nord con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con il territorio del
Comune di Belpasso, a sud con il territorio del Comune di Paterno';
PATERNO': ad ovest lungo la SP 137 fino al Simeto e lungo la
strada Rocca di Pietralunga e di Contrada Buffa sino alla SS 575, a
nord con il territorio dei Comuni di S. Maria di Licodia e Ragalna,
ad est con il territorio del Comune di Belpasso, a sud con la strada
ferrata Circumetnea;
BELPASSO: ad ovest con i Comuni di Ragalna e Paterno', a nord
con la strada Nicolosi-Ragalna, ad est con la strada Belpasso-Etna e
Belpasso-Camporotondo sino al confine del territorio comunale, a sud
con il confine del territorio comunale lungo la strada
Camporotondo-Valcorrente SS. 121;
CAMPOROTONDO ETNEO: ad ovest con il territorio del Comune di
Belpasso e la lava del 1669, a nord con il centro abitato, ad est con
la strada Camporotondo-Misterbianco fino al bivio per Piano Tavola e
alla SS 121.
Art. 4.
Origine del prodotto
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
produzione, dei produttori, dei confezionatori nonche' attraverso la
denuncia alla struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al
controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto
disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di
controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
(Terreni)
I terreni, di origine vulcanica o no, destinati alla coltura,
dovranno essere ubicati nella zona di produzione di cui al precedente
Art. 3 e possedere i seguenti requisiti:
tessitura media o grossolana per evitare ristagni d' acqua (e'
ammessa la presenza di roccia affiorante).
(Preparazione dei terreni)
Nei nuovi impianti, nella preparazione dei terreni, devono essere
previsti il livellamento delle superfici, per facilitare il drenaggio
delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni.
(Impianti)
Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati e la
densita' di piantagione massima ammessa, in dipendenza della
tipologia di impianto, e' di 600 piante per ettaro per un massimo di
35 tonnellate di prodotto ad ettaro.
In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante
(«vaso libero» o «a cespuglio»), e' ammesso altro tipo di
allevamento, per agevolare la raccolta e le operazioni colturali.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionali.
Sono consentite negli impianti, a sostegno del nuovo flusso
vegeto - produttivo, le operazioni di concimazione, di irrigazione
dopo la «scozzolatura» (che consiste nell'asportare fiori, frutticini
appena allegati e giovani cladodi).
(Tecniche colturali)
Le tecniche colturali del terreno non devono danneggiare
l'apparato radicale delle piante che si espande in superficie.
La scozzolatura viene eseguita da maggio a giugno, in relazione
alle zone di produzione e alle condizioni climatiche.
(Raccolta)
Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e
all'andamento climatico, si svolgono da agosto per i frutti di prima
fioritura («Agostani»), da settembre a dicembre per i frutti di
seconda fioritura («Scozzolati» o «Bastardoni»).
I frutti dopo la raccolta devono essere immagazzinati in locali
idonei ventilati e asciutti. Successivamente il prodotto puo' essere
frigoconservato. Le operazioni di raccolta vanno iniziate
all'invaiatura eseguendo il prelievo in modo tale che una sottile
porzione di cladodio rimanga alla base del fratto. Successivamente
alla raccolta i frutti debbono essere sottoposti al processo di
despinatura, per essere commercializzati con la qualifica di
despinati.
(Immagazzinamento e lavorazione)
Le operazioni di immagazzinamento e prima lavorazione, per
l'acquisizione delle caratteristiche organolettiche previste per
l'immissione al consumo di cui al successivo art. 5, devono essere
effettuate esclusivamente nel territorio ricadente nell'area
delimitata con il presente disciplinare. Le tecnologie di gestione
post - raccolta prevedono l'omogeneita' del prodotto e la
despinatura.
Art. 6.
Legame
Lo storico Denis Mark Smith in History of Sicily - Medieval
Sicily 800 - 1713: «alla fine del sedicesimo secolo in Sicilia, gli
Spagnoli introdussero alcune nuove e importanti piante come il
pomodoro dal Peru', mais e tabacco dal Messico. Quello piu'
comunemente usato era il ficodindia proveniente dall'America
Tropicale (Indie occidentali, secondo C. Colombo). I fichidindia
(Indian fig. - prickly pear cactus) trasformeranno le campagne della
Sicilia, capaci di sopportare lunghe siccita' e di propagarsi
facilmente nelle spaccature delle rocce, infatti venivano di
proposito piantati per frantumare la lava nei fertili pendii del
monte Etna. Questa ammirevole pianta a siepi con i suoi frutti ha
contribuito alla dieta di ricchi e di poveri nella vita quotidiana
dei siciliani». W.H. Barlett nelle Pictures from Sicily (1853): «ma
di tutte le produzioni di vegetali della parte bassa dell'Etna il
ficodindia, e' forse quella che meglio si sviluppa e si riproduce con
sorprendente rapidita'». Riferimenti sul ficodindia (fichi opunzia)
nella «zona coltivata dell'Etna», cosi' definita ai tempi di
Spallanzani (1792), si trovano anche nelle opere di P. Bembo,
Borelli, Stoppani, Brydone etc. Coppoler S., «Del ficodindia, sua
coltivazione in Sicilia e modo di ottenere i frutti tardivi
(«scuzzulari»)». Saggio storico - agrario (1827). Il Mortillaro
riporta su «Notizie economico - statistiche», ricavate dai catasti di
Sicilia (1853), le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA». «Atti
della Giunta per l'inchiesta Agraria» ~ Jacini (1884): vengono
riportate le superfici destinate a «FICHETI D'INDIA» in Sicilia.
(Legame con l'ambiente geografico)
Nel versante Sud-Occidentale, delle pendici dell'Etna, il
Ficodindia ha trovato le condizioni ideali per divenire un elemento
caratterizzante del paesaggio.
Le condizioni ambientali per la coltura devono essere quelle
tradizionali e caratteristiche della zona etnea.
La zona di produzione, risulta caratterizzata da un clima
mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e
siccitose, piovosita' concentrata nel periodo autunnale ed invernale
e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.
I terreni di origine vulcanica, i venti dominanti, l'umidita' ed
in particolare la lunga esposizione ai raggi solari, conferiscono al
frutto caratteristiche di qualita' (colore, serbevolezza e
consistenza) difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione
e nello stesso massiccio Etneo.
Art. 7.
Controlli
Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 2024/1143.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Il prodotto, lavorato e despinato, va immesso al consumo in
imballaggi nuovi di diversa tipologia, conformi alla normativa
vigente, in legno, cartone e plastica. Sono ammesse le confezioni di
servizio destinate a contenere prodotti sfusi.
E' ammesso, secondo le tradizioni la presenza, nello stesso
contenitore, delle tre diverse cultivar. Il «Ficodindia dell'Etna»
puo' essere immesso al consumo con il simbolo europeo della
DENOMINAZIONE di ORIGINE PROTETTA figurante su ogni confezione.
Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e
nettamente distinguibili da ogni altra scritta, il logo della
denominazione «Ficodindia dell'Etna». E' consentita l'utilizzo della
dicitura «Prickly Pear from Etna».
Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome,
ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso lordo
all'origine, nonche' l'eventuale nome delle aziende da cui provengono
i frutti. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta
del prodotto ed i termini «Agostani» o «Latini» e «Scozzolati» o
«Bastardoni» riferiti all' epoca di maturazione.
Il logo della denominazione e' rappresentato dalla scritta D.O.P.
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA, dalla sottostante raffigurazione
del vulcano Etna, da due cladodi con quattro frutti e sottostante
scritta «Ficodindia dell'Etna», con a destra il logo D.O.P. 
Font: Adobe Garamond Pro Bold.
Pantone colore:
blu: Pantone Reflex Blue U:
verde: Pantone 362 U;
quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0;
quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0.
E' consentito l'utilizzo della variante monocromatica bianca o
nera.
La vendita del prodotto sfuso deve avvenire mediante l'utilizzo
di un bollino adesivo recante il logo della denominazione, come di
seguito riportato, da applicare obbligatoriamente sul almeno il 70%
dei frutti presenti nella confezione di servizio. Le dimensioni del
bollino devono essere di almeno 2 cm x 2 cm. 
Font: Adobe Garamond Pro Bold.
Pantone colore:
blu: Pantone Reflex Blue U;
verde: Pantone 362 U;
quadricromia blu: C100 M100 Y0 K0;
quadricromia verde: C100 M0 Y100 K0.
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