Disciplinare.it - Olio evo https://www.disciplinare.it/olio-evo.html it Disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti tutelati Sat, 02 Dec 2023 11:44:00 +0100 PluXml Lucca Dop - Modifica disciplinare di produzione 2023 https://www.disciplinare.it/lucca-dop-modifica-disciplinare-di-produzione-2023.html https://www.disciplinare.it/lucca-dop-modifica-disciplinare-di-produzione-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/olio%20oliva%20evo.tb.jpg" alt="" title="" /><p>Il disciplinare di produzione dell'olio evo Lucca Dop e'&nbsp; modificato all'art. 6 nella parte relativa agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e&nbsp; linolenico.</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 20 novembre 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Lucca&raquo;, registrata in&nbsp; qualita' di denominazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22 ottobre 2004. (23A06497)</p> <p>(GU n.278 del 28-11-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQA IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2 del regolamento (UE) n.<br />1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal<br />regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito<br />dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da<br />parte delle autorita' pubbliche; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013<br />che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio, in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento<br />temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di<br />autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie<br />o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni<br />meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'<br />competenti; <br />Visto il regolamento (CE) n. 1845/2004 della Commissione del 22<br />ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<br />n. L 322 del 23 ottobre 2004, con il quale e' stata iscritta nel<br />registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni<br />geografiche protette la denominazione di origine protetta &laquo;Lucca&raquo;; <br />Vista la delibera regionale n. 1274 del 6 novembre 2023 della<br />Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per<br />l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti<br />dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico,<br />oleico, linoleico e linolenico; <br />Considerato che, dalla relazione allegata al provvedimento della<br />Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023<br />e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un<br />anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di<br />raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal<br />disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido<br />palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e linolenico; <br />Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede<br />dei valori relativi agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico,<br />linoleico e linolenico che se mantenuti impedirebbero la<br />certificazione di gran parte del prodotto creando un grosso danno<br />economico ai produttori; <br />Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle<br />caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine<br />&laquo;Lucca&raquo; DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni<br />non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali<br />restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei ranges<br />oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di<br />tipicita' della denominazione &laquo;Lucca&raquo; DOP; <br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP<br />&laquo;Lucca&raquo; ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art.<br />6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata<br />al disciplinare di produzione della DOP &laquo;Lucca&raquo; attualmente vigente,<br />affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano<br />accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; <br /><br />Decreta: <br /><br />Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta &laquo;Lucca&raquo;, pubblicato nella&nbsp; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 13 dicembre 2004, e'&nbsp; modificato all'art. 6 nella parte relativa agli acidi palmitico, palmitoleico, oleico, linoleico e&nbsp; linolenico come di seguito riportato:</p> <p><br />Art. 6. <br />acido palmitico 9-16% <br />acido palmitoleico 0,4-1,5% <br />acido oleico &gt; 70 <br />acido linoleico 5-10% <br />acido linolenico &lt; 1% <br />Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2023. <br />Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Lucca&raquo;, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.&nbsp;</p> <p><br />Roma, 20 novembre 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Sat, 02 Dec 2023 11:44:00 +0100 disciplinare Olio evo Toscano Igp - Modifica disciplinare 2023 https://www.disciplinare.it/olio-evo-toscano-igp-modifica-disciplinare-2023.html https://www.disciplinare.it/olio-evo-toscano-igp-modifica-disciplinare-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/toscano-igp.tb.png" alt="" title="" /><p>Vista la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della Regione Toscana, che ha ufficialmente&nbsp; riconosciuto la necessita' per l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti dal&nbsp; disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico, oleico, linoleico e linolenico e considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Toscana, emerge con&nbsp; chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno&nbsp; comportato un anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di raccolta con&nbsp; conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione ai valori&nbsp; dell'acido palmitico, oleico, linoleico e linolenico</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 24 ottobre 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica del disciplinare di produzione della denominazione ToscanoIGP registrata&nbsp; in forza al regolamento (CE) n. 644/98 della Commissione del 20&nbsp; marzo 1998. <br />(23A05988)</p> <p>(GU n.257 del 3-11-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto in particolare l'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE)<br />n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato<br />dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea<br />del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito<br />dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da<br />parte delle autorita' pubbliche; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013<br />che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento<br />temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di<br />autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie<br />o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni<br />metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'<br />competenti; <br />Visto il regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione del 20 marzo<br />1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L<br />87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel registro<br />delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni<br />geografiche protette la indicazione geografica protetta &laquo;Toscano&raquo;; <br />Visto la delibera regionale n. 1173 del 16 ottobre 2023 della<br />Regione Toscana, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per<br />l'annata 2023 di considerare parametri diversi da quelli stabiliti<br />dal disciplinare di produzione relativamente agli acidi palmitico,<br />oleico, linoleico e linolenico; <br />Considerato che, dalle relazioni allegate al provvedimento della<br />Regione Toscana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023<br />e' caratterizzato da medie termiche elevate che hanno comportato un<br />anticipo dell'epoca di maturazione dei frutti e quindi della fase di<br />raccolta con conseguente discostamento da quanto stabilito dal<br />disciplinare di produzione in relazione ai valori dell'acido<br />palmitico, oleico, linoleico e linolenico; <br />Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 prevede<br />dei valori relativi agli acidi palmitico, oleico, linoleico e<br />linolenico che se mantenuti impedirebbero la certificazione di gran<br />parte del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori; <br />Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle<br />caratteristiche che definiscono la tipicita' dell'olio extravergine<br />&laquo;Toscano&raquo; IGP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali<br />variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori<br />nutrizionali restano pressoche' gli stessi, e la lieve rettifica dei<br />ranges oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli<br />elementi di tipicita' della denominazione &laquo;Toscano&raquo; IGP; <br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva IGP<br />&laquo;Toscano&raquo; ai sensi del citato del regolamento (UE) n. 1151/2012 e<br />dell'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come<br />modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata<br />al disciplinare di produzione della IGP &laquo;Toscano&raquo; attualmente<br />vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento<br />siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio<br />nazionale; <br /><br />Decreta: <br /><br />Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta<br />&laquo;Toscano&raquo; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />italiana - Serie generale n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli<br />articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato: <br />Art. 6 <br />1&deg; Capoverso <br /><br />+-------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 16 % |<br />+-------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 83 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------+<br />|acido linoleico: &lt; 10 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------+<br />|acidolinolenico: &lt; 1,0 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------+<br /><br />3&deg; Capoverso <br /><br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 80 %&nbsp; |<br />+-----------------------------------------------------+<br /><br />4&deg; Capoverso <br /><br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 80 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido linoleico &lt; 9 %&nbsp; |<br />+-----------------------------------------------------+<br /><br />5&deg; Capoverso <br /><br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 81 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br /><br />6&deg; Capoverso <br /><br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 80 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br /><br />7&deg; Capoverso <br /><br />+-------------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 82 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------------+<br />|acido palmitoleico 0,45 - 1,5%&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------------+<br />|acido linoleico &lt; 9 % |<br />+-------------------------------------------------------+<br /><br />8&deg; Capoverso <br /><br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9 - 15,5 % |<br />+-----------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 83 %&nbsp; |<br />+-----------------------------------------------------+<br /><br />9&deg; Capoverso <br /><br />+-------------------------------------------------+<br />|acido palmitico 9-15,5 % |<br />+-------------------------------------------------+<br />|acido oleico 70 - 80 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------+<br />|acido linoleico: &lt; 9 %&nbsp; |<br />+-------------------------------------------------+<br /><br />Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2023. <br />Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della Igp&nbsp; Toscano, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del&nbsp; Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. <br />Roma, 24 ottobre 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Sun, 05 Nov 2023 16:53:00 +0100 disciplinare Val di Mazara Dop - Modifica temporanea disciplinare ottobre 2023 https://www.disciplinare.it/val-di-mazara-dop-modifica-temporanea-disciplinare-ottobre-2023.html https://www.disciplinare.it/val-di-mazara-dop-modifica-temporanea-disciplinare-ottobre-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/val-di-mazara-dop.tb.jpg" alt="" title="" /><p>L'olio di oliva evo Dop <strong>Val di Mazara</strong> all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; odore: di fruttato e a&nbsp; volte anche di mandorla; sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 25 ottobre 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Val di Mazara&raquo;,&nbsp; registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 138/2001&nbsp; della Commissione del 24 gennaio 2001. (23A05978)</p> <p>(GU n.255 del 31-10-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui&nbsp; regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; <br />Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del&nbsp; Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica&nbsp; temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di&nbsp; misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento&nbsp; (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile 2022 che stabilisce le&nbsp; procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da&nbsp; parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'&nbsp; naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle&nbsp; autorita' competenti; <br />Visto il regolamento (CE) 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella&nbsp; Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale e' stata iscritta&nbsp; nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Val di Mazara&raquo;; <br />Vista la richiesta, presentata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Val di Mazara, di modifica&nbsp; temporanea dell'art. 6 relativo alle caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione ed in particolare dei parametri relativi all'acido linolenico e linoleico; <br />Vista la determina direttoriale della Regione Siciliana - Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo&nbsp; della pesca mediterranea - UOS5.02 n. 169276 del 16 ottobre 2023 che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'anno 2023 di non considerare i parametri relativi agli acidi linoleico&nbsp; e linolenico; <br />Considerato che dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione. Siciliana, emerge con&nbsp; chiarezza che l'andamento climatico 2023 e' stato caratterizzato da medie termiche elevate e una diminuzione della piovosita', che ha determinato un forte anticipo della raccolta influenzando cosi'&nbsp; la composizione degli acidi grassi quali l'acido linoleico e l'acido linolenico, con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione a tali valori;&nbsp;<br />Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 punto 1 prevede tra le caratteristiche al&nbsp; consumo anche i valori entro cui devono rientrare l'acido linoleico e linolenico e che se mantenuti impedirebbero la certificazione della quasi totalita' del prodotto creando un grosso danno&nbsp; economico ai produttori;&nbsp;<br />Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono l'olio&nbsp; extravergine &laquo;Val di Mazara&raquo; DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoche' gli stessi, e che&nbsp; l'eliminazione dei parametri relativi all'acido linoleico e linolenico, oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicita' della denominazione &laquo;Val di Mazara&raquo; DOP;&nbsp;<br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio&nbsp; extravergine di oliva DOP &laquo;Val di Mazara&raquo; ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la&nbsp; modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP &laquo;Val di Mazara&raquo;&nbsp; attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili&nbsp; per informazione erga omnes sul territorio nazionale; <br /><br />Decreta: <br /><br />Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta &laquo;Val di Mazara&raquo; pubblicato&nbsp; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 e' modificato come di seguito riportato:</p> <p><br />&laquo;Art. 6. - 1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata &laquo;Val di Mazara&raquo;&nbsp; all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:&nbsp;<br />colore: giallo oro con sfumature di verde intenso; <br />odore: di fruttato e a volte anche di mandorla; <br />sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce; <br />punteggio minimo al panel test &gt;= 6,5; <br />acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100&nbsp; grammi di olio; <br />numero perossidi &lt;= 11,00 -K232 &lt;=-2,10 -K270 &lt;=0,15 -Delta K &lt;= 0,005&raquo;.</p> <p><br />La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP &laquo;Val di Mazara&raquo; e' temporanea e ha validita' per l'annata olivicola 2023.</p> <p><br />Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Val di Mazara&raquo;, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e&nbsp; delle foreste. <br />Roma, 25 ottobre 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Wed, 01 Nov 2023 18:18:00 +0100 disciplinare Terra d'Otranto Dop - Modifica disciplinare di produzione 2023 https://www.disciplinare.it/terra-dotranto-dop-modifica-disciplinare-di-produzione-2023.html https://www.disciplinare.it/terra-dotranto-dop-modifica-disciplinare-di-produzione-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/terra-d_otranto-dop-1.tb.jpg" alt="" title="" /><p>Modifica del disciplinare di produzione dell'olio di oliva extravergine Terra d'Otranto Dop agli articoli 2 (Varieta' di olivo) 4 (Caratteristiche di coltivazione) e 6 (Caratteristiche al consumo)</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 19 settembre 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica del disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Terra d'Otranto&raquo;, registrata come&nbsp; denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione&nbsp; del 20 marzo 1998. (23A05304)</p> <p>(GU n.228 del 29-9-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.<br />1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal<br />regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito<br />dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da<br />parte delle autorita' pubbliche; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013<br />che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento<br />temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di<br />autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie<br />o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni<br />metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'<br />competenti; <br />Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20<br />marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'<br />europee L 87 del 21 marzo 1998, con il quale e' stata iscritta nel<br />registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni<br />geografiche protette la denominazione di origine protetta &laquo;Terra<br />d'Otranto&raquo;; <br />Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione<br />contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti<br />(UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/CEE,<br />74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE<br />del Consiglio; <br />Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto<br />2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la<br />diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in<br />particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree<br />della zona infetta; MIPAAF - PQAI 04 - Prot. uscita n. 0447256 del 20<br />settembre 2022; <br />Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e<br />forestali n. 12639 del 6 aprile 2018 inerente al riconoscimento delle<br />cultivar di olivo &laquo;Leccino&raquo; e &laquo;FS 17&raquo; come resistenti a Xylella<br />fastidiosa sub specie &laquo;pauca&raquo;; <br />Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 &laquo;Norme per la<br />protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione<br />dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento<br />della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)<br />2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625&raquo;; <br />Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari<br />e forestali del 24 gennaio 2022 &laquo;Adozione del Piano di emergenza<br />nazionale per il contrasto di Xylella fastidiosa (Well et al.)&raquo;; <br />Vista la determinazione del dirigente della sezione osservatorio<br />fitosanitario n. 127 del 17 novembre 2022 di aggiornamento delle aree<br />delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi<br />del regolamento (UE) 2020/1201; <br />Vista la determinazione del dirigente della sezione Osservatorio<br />fitosanitario n. 75 del 3 agosto 2021 recante &laquo;Regolamento (UE)<br />2020/1201. Disposizioni per l'applicazione dell'art. 18 del<br />regolamento UE 2020/1201 &laquo;Autorizzazione dell'impianto di piante<br />specificate in zone infette&raquo; con la quale si autorizza, ai sensi<br />della lettera b) dell'art. 18 del regolamento UE 2020/1201,<br />l'impianto di piante specificate risultate immuni, resistenti,<br />tolleranti o a bassa suscettibilita' alla Xylella fastidiosa<br />sottospecie pauca, nelle zone infette... in particolare olivo:<br />varieta' Leccino e FS17; <br />Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1866<br />del 12 dicembre 2022 &laquo;Approvazione Piano d'azione per contrastare la<br />diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al) in Puglia. Biennio<br />2023-2024; <br />Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio D.O.P. &laquo;Terra<br />d'Otranto&raquo; in data 25 maggio 2023, con la quale e' stata richiesta la<br />modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. &laquo;Terra d'Otranto&raquo;;<br />e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della<br />D.O.P. &laquo;Terra d'Otranto&raquo; e' motivata dalla diffusione del batterio<br />della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione<br />olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare; <br />Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 356<br />del 30 agosto 2023, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita'<br />di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre<br />d'Otranto e la nota n. 14504 del 29 luglio 2022 della sezione<br />osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, nella quale si<br />evidenzia che la domanda inoltrata dal consorzio della DOP Terra<br />d'Otranto, trova fondamento nell'immutato scenario che caratterizza<br />l'epidemia causata dal batterio Xylella fastidiosa, agente<br />fitopatogeno responsabile di alterazioni sintomatologiche importanti<br />nelle varieta' di olivo, Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina,<br />presenti nel territorio di produzione della suddetta D.O.P. e<br />fortemente sensibili all'azione del batterio Xylella fastidiosa, e<br />che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione<br />sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze<br />scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al<br />batterio&raquo;; <br />Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla<br />produzione della D.O.P. &laquo;Terra d'Otranto&raquo; ricade nella zona infetta<br />di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento UE 2020/1201 e<br />all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della sezione<br />osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27<br />luglio 2021; <br />Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal<br />CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di<br />Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli<br />alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente<br />infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso<br />osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini<br />diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar<br />Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i<br />fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17; <br />Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio,<br />sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe<br />in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari<br />destinati a contrastare tale patogeno; <br />Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del<br />Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la<br />Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso<br />profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo<br />necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi<br />impianti di leccino e di FS-17; <br />Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo<br />delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di<br />espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di<br />olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17; <br />Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta<br />necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio<br />extravergine di oliva D.O.P. &laquo;Terra d'Otranto&raquo; a partire dalla<br />campagna olearia 2023/2024 e che il mantenimento dell'attuale<br />disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori; <br />Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la<br />domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. &laquo;Terra<br />d'Otranto&raquo;; <br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione della DOP &laquo;Terra d'Otranto&raquo; ai sensi del<br />citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art.<br />6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata<br />al disciplinare di produzione della DOP &laquo;Terra d'Otranto&raquo; attualmente<br />vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento<br />siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio<br />nazionale; <br />Tenuto conto che le modifiche apportate non influiscono sulle<br />caratteristiche essenziali del &laquo;Terra d'Otranto&raquo; DOP; <br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione del &laquo;Terra d'Otranto&raquo; ai sensi del citato<br />art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dall'art. 6 del<br />regolamento delegato (UE) n. 664/2014 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022, ed alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana, affinche' le disposizioni contenute nel predetto<br />documento siano accessibili per informazione erga omnes sul<br />territorio nazionale; <br /><br />Decreta: <br /><br /><strong>Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta &laquo;Terra d'Otranto&raquo; pubblicato&nbsp; nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 37 del 14 marzo 2014 e' modificato negli articoli 2, 4, 6 come di seguito riportato:</strong> <br /><br /><strong>Art. 2. </strong><br /><br />Varieta' di olivo <br /><br />La denominazione di origine controllata &laquo;Terra d'Otranto&raquo; e'<br />riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti<br />varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti:<br />Cellina di Nardo', Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese<br />o Salentina), Leccino e FS-17 (denominata Favolosa) per almeno il<br />60%. Possono, altresi' concorrere altre varieta' presenti negli<br />oliveti in misura non superiore al 40%. <br /><br /><strong>Art. 4. </strong><br /><br />Caratteristiche di coltivazione <br /><br />1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati<br />alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 e,<br />comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le<br />specifiche caratteristiche qualitative. Sono pertanto idonei gli<br />oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i<br />cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari<br />del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti<br />calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene,<br />appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi<br />alternati, poggianti su rocce calcaree. I sesti di impianto, le forme<br />di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli<br />tradizionalmente usati e quelli adatti alla coltivazione intensiva e<br />alta intensita' prevista per la varieta' Leccino e FS-17, comunque<br />atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. <br />E' consentita una densita' massima per gli oliveti tradizionali di<br />400 piante per ettaro e per gli oliveti intensivi e ad alta<br />intensita' di 1200 piante per ettaro. <br />2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1,<br />deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. <br />3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla<br />produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine<br />controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg. 12.000 per ettaro<br />per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non<br />puo' superare il 20%. <br />4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere<br />riportata attraverso accurata cernita purche' la produzione globale<br />non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. <br /><br /><strong>Art. 6. </strong><br /><br />Caratteristiche al consumo <br /><br />All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine controllata &laquo;Terra d'Otranto&raquo; deve<br />rispondere alle seguenti caratteristiche: <br />1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di<br />oliva a denominazione di origine controllata &laquo;Terra d'Otranto&raquo; deve<br />rispondere alle seguenti caratteristiche: <br />colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi; odore: di<br />fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e<br />6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di<br />foglia; sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i<br />valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di<br />maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a<br />seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori<br />superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell'epoca di<br />raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le<br />sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo<br />per l'Ogliarola, pomodoro/frutta di bosco per la Cellina, mandorla ed<br />erba appena sfalciata per il Leccino e mandorla/erba e sentori<br />floreali per l'FS17; <br />acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non<br />superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio; <br />numero di perossidi: &lt;= 14 Meq O2; <br />K232: &lt;= 2,20; <br />K270: &lt;= 0,170; <br />acido linoleico: &lt;= 13%; <br />acido linolenico: &lt;= 0,8; <br />acido oleico: &gt;= 70%; <br />valore del campesterolo: &lt;= 3,50; <br />trinoleina: &lt;= 0,30. <br />Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano<br />esclusivamente per l'annata olivicola 2023. <br />Il presente decreto, recante la modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Terra d'Otranto&raquo;, e'<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul<br />sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranita'<br />alimentare e delle foreste. <br />Roma, 19 settembre 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Mon, 02 Oct 2023 19:16:00 +0200 disciplinare Val di Mazara Dop - Modifica temporanea disciplinare 2023 https://www.disciplinare.it/nuovo-articoloval-di-mazara-dop-modifica-temporanea-disciplinare-2023.html https://www.disciplinare.it/nuovo-articoloval-di-mazara-dop-modifica-temporanea-disciplinare-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/val-di-mazara-dop.tb.jpg" alt="" title="" /><p>Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Val di Mazara&raquo;&nbsp; registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) 138/2001 della&nbsp; Commissione del 24 gennaio 2001</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 10 luglio 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione &laquo;Val di Mazara&raquo;&nbsp; registrata come denominazione di origine protetta dal regolamento (CE) 138/2001 della&nbsp; Commissione del 24 gennaio 2001. (23A04013)</p> <p>(GU n.166 del 18-7-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n.<br />1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, cosi' come modificato dal<br />regolamento (UE) n. 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito<br />dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da<br />parte delle autorita' pubbliche; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013<br />che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del<br />Consiglio in particolare l'art. 6 cosi' come modificato dal<br />regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1&deg; aprile<br />2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento<br />temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di<br />autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie<br />o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni<br />metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita'<br />competenti; <br />Visto il regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24<br />gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'<br />europee L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale e' stata iscritta nel<br />registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni<br />geografiche protette la denominazione di origine protetta &laquo;Val di<br />Mazara&raquo;; <br />Vista la richiesta, presentata dal Consorzio di tutela dell'Olio<br />DOP Val di Mazara, di modifica temporanea dell'art. 6 relativo alle<br />caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione ed in<br />particolare dei parametri relativi all'acido linolenico e linoleico; <br />Vista la determina direttoriale della Regione Siciliana -<br />Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo della pesca<br />mediterranea - UOS5.02 che ha ufficialmente riconosciuto la<br />necessita' per l'anno 2022 di non considerare i parametri relativi<br />agli acidi linoleico e linolenico; <br />Considerato che dalle relazioni allegate al provvedimento della<br />Regione Siciliana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico<br />2022 e' stato caratterizzato da medie termiche elevate e una<br />diminuzione della piovosita', che ha determinato un forte anticipo<br />della raccolta influenzando cosi' la composizione degli acidi grassi<br />quali l'acido linoleico e l'acido linolenico, con conseguente<br />discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in<br />relazione a tali valori; <br />Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6, punto 1<br />prevede tra le caratteristiche al consumo anche i valori entro cui<br />devono rientrare l'acido linoleico e linolenico e che se mantenuti<br />impedirebbero la certificazione della quasi totalita' del prodotto<br />creando un grosso danno economico ai produttori; <br />Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle<br />caratteristiche che definiscono l'olio extravergine &laquo;Val di Mazara&raquo;<br />DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non<br />cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano<br />pressoche' gli stessi, e che l'eliminazione dei parametri relativi<br />all'acido linoleico e linolenico, oggetto della modifica non<br />cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicita' della<br />denominazione &laquo;Val di Mazara&raquo; DOP; <br />Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP &laquo;Val<br />di Mazara&raquo; ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE)<br />n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n.<br />664/2014; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata<br />al disciplinare di produzione della DOP &laquo;Val di Mazara&raquo; attualmente<br />vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento<br />siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio<br />nazionale; <br /><br />Decreta: <br /><br />Il disciplinare di produzione della denominazione di origine<br />protetta &laquo;Val di Mazara&raquo; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana - Serie generale n. 73 del 28 marzo 2001 e' cosi'<br />modificato:</p> <p><img title="Val di Mazara" src="https://www.disciplinare.it/data/media/val-di-mazara.png" alt="Val di Mazara" /></p> <p><br />La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP &laquo;Val<br />di Mazara&raquo; e' temporanea e ha validita' per l'annata olivicola 2022. <br />Il presente decreto, recante la modifica temporanea del<br />disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta<br />&laquo;Val di Mazara&raquo;, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero<br />dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste. <br />Roma, 10 luglio 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Fri, 21 Jul 2023 16:58:00 +0200 disciplinare Olio di Calabria Igp - Approvazione modifiche ordinarie al disciplinare di produzione 2023 https://www.disciplinare.it/olio-di-calabria-igp-approvazione-modifiche-ordinarie-al-disciplinare-di-produzione-2023.html https://www.disciplinare.it/olio-di-calabria-igp-approvazione-modifiche-ordinarie-al-disciplinare-di-produzione-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/olio-di-calabria.tb.jpg" alt="" title="" /><p>Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della IGP Olio di Calabria di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023.&nbsp;</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 3 luglio 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;.</strong> (23A03940)</p> <p>(GU n.164 del 15-7-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.<br />1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti<br />agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,<br />la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione<br />delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati<br />e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore<br />dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione<br />del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del<br />Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei<br />simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le<br />indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali<br />garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune<br />norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della<br />Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione<br />del 1&deg; aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.<br />664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli<br />dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni<br />geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con<br />riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme<br />procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione<br />del 1&deg; aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.<br />668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2301 della Commissione<br />del 8 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione<br />europea L 345 del 20 dicembre 2016, con il quale e' stata registrata<br />la indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; ed approvato il<br />relativo disciplinare di produzione; <br />Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali<br />per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'<br />dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie<br />generale - n. 251 del 25 ottobre 2013; <br />Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata dal<br />Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva<br />Olio di Calabria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF<br />del 14 ottobre 2013; <br />Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria<br />competente per territorio ai sensi del sopra citato decreto 14<br />ottobre 2013, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di<br />che trattasi; <br />Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle<br />modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento<br />(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117; <br />Visto che la modifica ordinaria in argomento modifica il documento<br />unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 304<br />del 20 agosto 2016; <br />Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17<br />maggio 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di<br />modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; ai fini della presentazione di<br />opposizioni; <br />Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre<br />2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica<br />di che trattasi; <br />Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta<br />procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)<br />2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente<br />decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di<br />modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;; <br />Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del<br />presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del<br />disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento<br />unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)<br />n. 2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche<br />ordinarie alla Commissione europea; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,<br />lettera d); <br />Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della<br />Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e<br />dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i<br />titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i<br />rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli<br />atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di<br />competenza; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della indicazione geografica&nbsp; protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2023.&nbsp;<br />2. Il disciplinare di produzione consolidato della indicazione geografica protetta &laquo;Olio di&nbsp; Calabria&raquo;, ed il relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegato A e B del&nbsp; presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il<br />giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<br />della Repubblica italiana. <br />2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate,<br />entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla<br />Commissione europea. <br />3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui<br />all'art. 1 della indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;<br />saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura,<br />della sovranita' alimentare e delle foreste. <br />Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana. <br /><br />Roma, 3 luglio 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato A <br /><br /><strong>Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; </strong><br /><br />Art. 1 <br /><br />Denominazione <br /><br />L'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; e' riservata<br />all'olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte nel<br />territorio della Regione Calabria rispondenti alle condizioni ed ai<br />requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. </p> <p>Art. 2 <br /><br />Caratteristiche al consumo <br /><br />All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva<br />ad indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; deve rispondere<br />ai parametri specifici per come di seguito indicati. <br />Caratteristiche organolettiche: <br />colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica<br />nel tempo. <br />Caratteristiche olfatto/gustative: <br />descrittore mediana fruttato di oliva 2 - 8*; <br />nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale; <br />&ge; 2- &le; 8; <br />amaro; <br />3- 6; <br />piccante; <br />4- 6. <br />*CVr% minore o uguale a 20 <br />Caratteristiche chimico-fisiche: <br />acido oleico (%): &ge;70 Acidita' (%): &le; 0,50; <br />numero perossidi (meq O2/kg): &le; 12 meq O2/kg; Spettrofotometria<br />UV K232: &le; 2,20; <br />spettrofotometria UV K270: &le; 0,20; <br />fenoli - polifenoli totali: &ge; 200 ppm. <br />I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni<br />caso conformi alla vigente normativa U. E. per gli oli extravergine<br />di oliva. </p> <p>Art. 3 <br /><br />Zona di produzione <br /><br />La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad<br />indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; comprende l'intero<br />territorio amministrativo della Regione Calabria. </p> <p>Art. 4 <br /><br />Prova dell'origine <br /><br />Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando<br />per ognuna gli input e gli output. <br />In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei<br />produttori, dei trasformatori, degli stoccatori, e dei confezionatori<br />in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta<br />di registri di produzione, di stoccaggio e di confezionamento nonche'<br />attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo<br />delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilità e la<br />rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o<br />giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al<br />controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto<br />disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di<br />controllo. </p> <p>Art. 5 <br /><br />Metodo di ottenimento <br /><br />L'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; e' riservata<br />all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle<br />seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio<br />regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin.:<br />Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace<br />(Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella),<br />Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano<br />(Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o<br />congiuntamente, in misura non inferiore al 90%. Il restante 10% puo'<br />provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione:<br />Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello,<br />Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di<br />Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.<br />Sono accettate, in virtu' della loro funzione di impollinatori, le<br />altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3%. <br />I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura<br />e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione<br />dell'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria IGP&raquo; di cui<br />all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni<br />modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e<br />dell'olio. I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento<br />massimo di 416 piante per ettaro. Per cio' che attiene alle forme di<br />allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche<br />dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico,<br />cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale. <br />La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento<br />massimo di 150 piante per ettaro, deve essere effettuata con<br />periodicita' almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con<br />investimento da 51 a 416 piante per ettaro, e' d'obbligo l'intervento<br />di potatura annuale. <br />L'irrigazione degli oliveti e' consentita in tutti gli impianti,<br />con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione<br />integrata della Regione Calabria. Gli apporti annui complessivi di<br />fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di<br />produzione integrata della Regione Calabria. <br />La difesa antiparassitaria degli oliveti e' eseguita nel rispetto<br />delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel<br />territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di<br />produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i<br />trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o disseccanti durante<br />il periodo di maturazione delle olive. E' d'obbligo la raccolta delle<br />olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per<br />il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori,<br />mentre e' vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul<br />terreno e sulle reti permanenti. E' vietato l'uso di prodotti chimici<br />che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti). <br />La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio<br />extravergine d'oliva ad indicazione geografica protetta &laquo;Olio di<br />Calabria&raquo; deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15<br />settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia. Le<br />olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette,<br />cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione. E'<br />vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle<br />olive presso i frantoi deve avvenire in strati sottili in cassette,<br />cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'areazione,<br />evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive<br />raccolte devono essere conservate in frantoio fino alla fase di<br />molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le ventiquattro ore<br />successive alla raccolta. Le olive raccolte devono presentarsi: sane,<br />indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione<br />inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potra'<br />essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massimo in olio e'<br />fissata nel 20%. <br />Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva<br />ad indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 devono essere<br />sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua. Ogni altro<br />trattamento e' vietato. I processi di trasformazione consentiti per<br />la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'Art. 1 sono<br />esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema<br />di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento<br />diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e<br />dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita<br />in frantoio e' di 30&deg; C. Dopo l'estrazione, l'olio deve essere<br />conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo<br />alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di<br />detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di<br />temperatura compresi tra i 12&deg; C ed i 20&deg; C per la conservazione<br />ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare<br />variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed<br />organolettiche tipiche del prodotto. Prima del confezionamento l'olio<br />deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro<br />mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di<br />lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo<br />stoccaggio nei contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti. </p> <p>Art. 6 <br /><br />Legame con l'ambiente geografico <br /><br />Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la<br />produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;, il clima e' caratterizzato da una<br />stagione rigida ed umida, da dicembre a febbraio, con temperature<br />minime che possono scendere sotto gli 8&deg; C, seguita da un periodo<br />estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che<br />superano frequentemente i 32&deg; C nel periodo di luglio-agosto, al<br />quale corrispondono lunghi periodi di siccita', attestati dalla bassa<br />percentuale di piovosita', non superiore al 10%, del totale annuo<br />delle precipitazioni (in media 600 mm). Si tratta di un clima<br />temperato ad estate secca, generalmente denominato &laquo;mediterraneo&raquo;.<br />Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente<br />morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e<br />tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura<br />costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline,<br />denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di<br />crosta oceanica e continentale. <br />Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccita' estiva,<br />rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella<br />determinazione di alcuni indici di qualita' del prodotto, quali il<br />contenuto fenolico e la composizione acidica, con particolare<br />riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificita'<br />al prodotto. L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar<br />utilizzabili, con una soglia minima del 90% della composizione<br />varietale, costituisce elemento di specificita' del prodotto finale.<br />Questo in virtu' del fatto che, come attestato da numerose fonti<br />bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone<br />calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare<br />di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche<br />singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali,<br />conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala &laquo;Olive<br />Germoplas - The coltivation,table olive and olive oil industry in<br />Italy&raquo; edited bay I. Muzzalupo, edition INTECH books, ISBN 978-<br />953-51-0883-2, november 2012). <br />L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti<br />l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali<br />omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un<br />profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le &laquo;particolarita'<br />sensoriali&raquo; dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; vi sono in primo luogo il fruttato di<br />oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo,<br />accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, foglia,<br />e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'&laquo;Olio di Calabria&raquo;, si fa<br />apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo<br />rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa<br />riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto. <br />Per quanto riguarda la denominazione &laquo;Olio di Calabria&raquo;, merita<br />particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica<br />l'esistenza e la registrazione, presso l'allora &laquo;Ministero<br />dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti&raquo;<br />del nome &laquo;Olio di Calabria&raquo; come titolo identificativo attribuito<br />all'olio regionale. Ulteriore documentazione relativa alla<br />commercializzazione dell'oli, in cui e' nuovamente riportata la<br />dicitura Olio di Calabria, e' costituita dalle numerose fatture<br />relative al periodo 1975 - 2014. Inoltre, documentazione relativa<br />allo scambio commerciale di olio di Calabria, attestante la qualita'<br />riconosciuta del prodotto, si puo' desumere da ulteriore<br />documentazione risalente al 1865, dalla quale si evince come alcune<br />aree geografiche della Regione Calabria, erano fornitrici della Real<br />Casa Borbonica. <br />La volonta' di migliorare la qualita' dell'olio di Calabria e di<br />tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto<br />sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che già nel lontano<br />1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ....&laquo;un frantoio<br />sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva&raquo;...(&laquo;L'Olio<br />Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione&raquo; - di<br />Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002 pp 141-143). Quanto<br />richiamato in forma documentale dimostra come il binomio<br />Olio-Calabria, e' gia' in essere da lungo tempo. <br />Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio- prodotto<br />ha assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei<br />produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio<br />extravergine di oliva di qualita', che fosse anche capace di<br />coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi<br />riconosciuti e ampiamente premiati nei vari concorsi nazionali ed<br />internazionali. <br />Concorsi e premi internazionali - 1&deg; classificato nelle edizioni<br />IX-XII-XIV-XIX ( dal 2001 al 2011) del Premio naz.le olio<br />extravergine d'oliva di qualita' &laquo;Ercole Oliario&raquo; - 2&deg; classificato<br />nella XVII edizione del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di<br />qualita' &laquo;Ercole Olivario&raquo; del 2009 - Gold medal Los Angeles county<br />fair olive oils of the world nelle edizioni del 2004- 2006-2009<br />- premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno<br />L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualita'<br />accertata- nelle edizioni 2005-2009 - 2010 - 2&deg; posto primo<br />campionato del mondo Shanghai Expo nell'edizione del 2010 - 3&deg;<br />classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009 - Gold Prestige<br />TERRAOLIVO nelle edizioni 2011 - 2012. I numerosi riconoscimenti<br />hanno negli ultimi anni contribuito ad accrescere e consolidare la<br />reputazione tra gli operatori e tra i consumatori dell'Olio di<br />Calabria legata ad un olio che in se' porta delle specificita' ben<br />definite, e che con il riconoscimento vedrebbe la giusta tutela, la<br />giusta promozione, ed il necessario controllo. </p> <p>Art. 7 <br /><br />Controllo <br /><br />Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'<br />svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto<br />stabilito dal regolamento (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo<br />incaricato e' Suolo e salute - con sede in via Paolo Borsellino,<br />12/B - 61032 Fano (PU) Italia tel. +39 0721 860543 - fax +39 0721<br />869679 - e-mail: info@suoloesalute.it </p> <p>Art. 8 <br /><br />Designazione e presentazione <br /><br />All'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; e' vietata<br />l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal<br />presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:<br />&laquo;fine&raquo;, &laquo;scelto&raquo;, &laquo;selezionato&raquo;, &laquo;superiore&raquo;. Sono ammessi i<br />riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato<br />dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali:<br />&laquo;monovarietale&raquo; seguito dal nome della varieta' utilizzata, &laquo;raccolto<br />meccanicamente&raquo;, ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di<br />controllo. <br />E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi<br />privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali<br />da trarre in inganno il consumatore. <br />Il nome dell'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;<br />deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo<br />da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che<br />compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il<br />logotipo descritto nel presente art. 8 ed il simbolo europeo della<br />IGP. <br />L'olio extravergine d'oliva a indicazione geografica protetta<br />&laquo;Olio di Calabria&raquo; deve essere immesso al consumo in recipienti<br />idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata<br />o recipienti in banda stagnata di capacita' non superiore a litri 5<br />sigillati e provvisti di etichetta. <br />In etichetta e' obbligatorio indicare l'annata di produzione<br />delle olive. L'etichetta dovra' riportare il logo della IGP &laquo;Olio di<br />Calabria&raquo; come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine<br />di oliva IGP &laquo;Olio di Calabria&raquo; Il logo presenta l'immagine di un<br />albero di ulivo il cui tronco, formato da cinque linee (riferite alle<br />provincie calabresi), si dispone in modo da formare il disegno<br />stilizzato della Calabria. Le linee diventano corteccia e sostengono<br />il fogliame portatore di frutti e di attivita'. <br />Il font utilizzato per la realizzazione del logo sono Narziss<br />Drop per la dicitura &laquo;Olio di Calabria IGP&raquo;. Il payoff aggiunto al<br />logo (calabrese in ogni goccia) e' legato al concetto di cooperazione<br />tra parti e alla relativa capacita' di costruire un futuro solido<br />partendo da tradizioni e abitudini comuni, preziose e consolidate. <br /><br />Parte di provvedimento in formato grafico</p> <p>Allegato B <br /><br />DOCUMENTO UNICO <br /><br />&laquo;OLIO DI CALABRIA&raquo; <br /><br />DOP ( ) IGP (X) <br /><br />1. Denominazione (Denominazioni) [della DOP o IGP] <br /><br />&laquo;Olio di Calabria&raquo; <br /><br />2. Stato membro o Paese terzo <br /><br />Italia <br /><br />3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare <br /><br />3.1. Tipo di prodotto <br />Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) <br /><br />3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di<br />cui al punto 1 <br />All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva<br />ad indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; deve rispondere<br />ai parametri specifici per come di seguito indicati. <br />Caratteristiche organolettiche: <br />colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica<br />nel tempo. <br />Caratteristiche olfatto/gustative: <br /><br />=====================================================================<br />| Descrittore | Mediana |<br />+=====================================================+=============+<br />|Fruttato di oliva | 2 - 8(*) |<br />+-----------------------------------------------------+-------------+<br />|Nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo | |<br />|e/o floreale | &gt; 2 - &le; 8 |<br />+-----------------------------------------------------+-------------+<br />|Amaro | 3 - 6 |<br />+-----------------------------------------------------+-------------+<br />|Piccante | 4 - 6 |<br />+-----------------------------------------------------+-------------+<br /><br />*) CVR% minore o uguale a 20 <br /><br />Caratteristiche chimico-fisiche: <br />acido oleico (%): &ge; 70; <br />acidita' (%): &le; 0,50; <br />numero perossidi (meq O2/kg): &le; 12 meq O2/kg; <br />spettrofotometria UV K232: &le; 2,20; <br />spettrofotometria UV K270: &le; 0,20; <br />fenoli - Polifenoli totali: &ge; 200 ppm. <br />I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni<br />caso conformi alla vigente normativa UE per gli oli extravergine di<br />oliva. <br /><br />3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime<br />(solo per i prodotti trasformati) <br />L'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; e' riservata<br />all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive provenienti dalle<br />seguenti cultivar autoctone, a prevalente diffusione sul territorio<br />regionale (cultivar prevalenti): Carolea, Dolce di Rossano (Sin. :<br />Rossanese), Sinopolese (Sin. : Chianota, Coccitana), Grossa di Gerace<br />(Sin. : Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin. : Roggianella),<br />Ottobratica (Sinonimo: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano<br />(Sin. : Cassanese), Tonda di Strongoli, presenti da sole o<br />congiuntamente, in misura non inferiore al 90 %. Il restante 10 %<br />puo' provenire da cultivar di olive autoctone di minore diffusione:<br />Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello,<br />Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filocaso, Tonda di<br />Filadelfia, Borgese, Pennu lara, Mafra, Vraja, Agristigna, Corniola.<br />Sono accettate, in virtu' della loro funzione di impollinatori, le<br />altre cultivar nazionali, in misura non superiore al 3 %. <br /><br />3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella<br />zona geografica delimitata <br />Tutte le fasi del processo di produzione: coltivazione, raccolta,<br />oleificazione devono avvenire nella zona geografica delimitata. <br /><br />3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,<br />confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione<br />registrata <br />Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di<br />acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione<br />dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati<br />in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra<br />i 12 &deg;C ed i 20 &deg;C per la conservazione ottimale dell'olio<br />extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate<br />delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del<br />prodotto. Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a<br />decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico<br />idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie,<br />acque di vegetazione). Per cio' che riguarda lo stoccaggio nei<br />contenitori, e' possibile utilizzare gas inerti. L'indicazione<br />geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; deve essere immesso al consumo<br />in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e<br />terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacita' non<br />superiore a l 5 e provvisti di etichetta. <br /><br />3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si<br />riferisce la denominazione registrata. <br />All'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; e' vietata<br />l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressa mente prevista<br />dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi:<br />&laquo;fine&raquo;, &laquo;scelto&raquo;, &laquo;selezionato&raquo;, &laquo;superiore&raquo;. Sono ammessi i<br />riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato<br />dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali:<br />&laquo;monovarietale&raquo; seguito dal nome della varieta' utilizzata, &laquo;raccolto<br />meccanicamente&raquo; ecc., preventivamente autorizzati dall'organismo di<br />controllo. <br />E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi<br />privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali<br />da trarre in inganno il consumatore. <br />Il nome dell'indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;<br />deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo<br />da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che<br />compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il<br />logotipo di seguito riportato. In etichetta e' obbligatorio indicare<br />l'annata di produzione delle olive. E' consentito il riferimento<br />all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica. <br /><br />Parte di provvedimento in formato grafico<br /><br />3. Delimitazione concisa della zona geografica <br /><br />La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad<br />indicazione geografica protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; con prende<br />l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria. <br /><br />4. Legame con la zona geografica <br /><br />Nelle aree interessate alla coltivazione dell'olivo per la<br />produzione dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo;, il clima e' caratterizzato da una<br />stagione rigida e umida, da dicembre a febbraio, con temperature<br />minime che possono scendere sotto gli 8 &deg;C, seguita da un periodo<br />estivo caldo e asciutto, da maggio a settembre, con temperature che<br />superano frequentemente i 32 &deg;C nel periodo di luglio-agosto, al<br />quale corrispondono lunghi periodi di siccita', attestati dalla bassa<br />percentuale di piovosita', non superiore al 10 %, del totale annuo<br />delle precipitazioni (in media 600 mm). <br />Si tratta di un clima temperato ad estate secca, generalmente<br />denominato &laquo;mediterraneo&raquo;. <br />Inoltre i terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente<br />morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e<br />tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura<br />costituita essenzialmente da una serie di falde cristalline,<br />denominata nell'insieme Arco calabro, derivante dalla deformazione di<br />crosta oceanica e continentale. <br />Le alte temperature, ed i prolungati periodi di siccita' estiva,<br />rappresentano un importante fattore ambientale che interviene nella<br />determinazione di alcuni indici di qualita' del prodotto, quali il<br />contenuto fenolico e la composi zione acidica, con particolare<br />riferimento ai valori dell'acido oleico che assicurano specificita'<br />al prodotto. <br />L'esclusiva provenienza autoctona delle cultivar utilizzabili,<br />con una soglia minima del 90 % della composizione varietale,<br />costituisce elemento di specificita' del prodotto finale. Questo in<br />virtu' del fatto che, come attestato da numerose fonti<br />bibliografiche, gli oli provenienti dalle cultivar autoctone<br />calabresi di maggior impatto quantitativo presenti nel disciplinare<br />di produzione come cultivar prevalenti, presentano, anche<br />singolarmente, caratteristiche fisiche, chimiche e sensoriali,<br />conformi alle specifiche indicate. (fra tutte si segnala Olive<br />Germoplas - The coltivation, table olive and olive oil industry in<br />Italy edito da I. Muzzalupo, edition INTECH books, ISBN<br />978-953-51-0883-2, novembre 2012) <br />L'utilizzo delle cultivar prevalenti permette infatti<br />l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali<br />omogenee e specifiche, ben individuabili che ne definiscono un<br />profilo ben riconoscibile dal consumatore. Tra le &laquo;particolarita'<br />sensoriali&raquo; dell'olio extravergine d'oliva ad indicazione geografica<br />protetta &laquo;Olio di Calabria&raquo; vi sono in primo luogo il fruttato di<br />oliva verde o appena invaiata, le note floreali e di carciofo,<br />accompagnate da persi stenti sentori di erba appena sfalciata,<br />foglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto, l'&laquo;Olio di Calabria&raquo;, si<br />fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo<br />rendono mediamente dotato di amaro e piccante, caratteristica questa<br />riconducibile al contenuto fenolico, medio-alto. <br />Per quanto riguarda la denominazione &laquo;Olio di Calabria&raquo;, merita<br />particolare attenzione un documento risalente al 1992, che certifica<br />l'esistenza e la registrazione, presso l'allora &laquo;Ministero<br />dell'industria del commercio e dell'artigianato - ufficio brevetti&raquo;<br />del nome &laquo;Olio di Calabria&raquo; come titolo identificativo attribuito<br />all'olio regionale. <br />Ulteriore documentazione relativa alla commercializzazione<br />dell'oli, in cui e' nuovamente riportata la dicitura Olio di<br />Calabria, e' costituita dalle numerose fatture relative al periodo<br />1975-2014. <br />Inoltre, documentazione relativa allo scambio commerciale di olio<br />di Calabria, attestante la qualita' riconosciuta del prodotto, si<br />puo' desumere da ulteriore documentazione risalente al 1865, dalla<br />quale si evince come alcune aree geografiche della regione Calabria,<br />erano fornitrici della Real Casa Borbonica. <br />La volonta' di migliorare la qualita' dell'olio di Calabria e di<br />tutelarne la produzione con lo scopo di commercializzare un prodotto<br />sempre migliore, viene testimoniata dal fatto che gia' nel lontano<br />1888 con regio decreto venne istituito in Palmi (RC) ...&laquo;un frantoio<br />sperimentale per il miglioramento dell'olio di oliva&raquo;...(&laquo;L'Olio<br />Vergine di Oliva - un approccio alla valorizzazione&raquo; - di<br />Sciancalepore Vito - Hoepli edizioni - anno 2002, pagg. 141-143). <br />Quanto richiamato in forma documentale dimostra come il binomio<br />Olio-Calabria, e' gia' in essere da lungo tempo. <br />Inoltre, il binomio Olio-Calabria, quindi, territorio-prodotto ha<br />assunto una fondamentale importanza anche grazie agli sforzi dei<br />produttori calabresi finalizzati all'ottenimento di un prodotto olio<br />extravergine di oliva di qualita', che fosse anche capace di<br />coniugare le condizioni ambientali e la tradizione produttiva. Sforzi<br />riconosciuti e ampia mente premiati nei vari concorsi nazionali ed<br />internazionali. <br />Concorsi e premi internazionali: <br />1&deg; classificato nelle edizioni IX-XII-XIV-XIX (dal 2001 al<br />2011) del Premio naz.le olio extravergine d'oliva di Qualita' &laquo;Ercole<br />Oliario&raquo;; <br />2&deg; classificato nella XVII edizione del Premio naz.le olio<br />extravergine d'oliva di qualita' &laquo;Ercole Olivario&raquo; del 2009; <br />Gold medal Los Angeles county fair olive oils of the world<br />nelle edizioni del 2004-2006-2009; <br />Premio migliore olio extravergine d'oliva biologico dell'anno<br />L'Extravergine - Guida ai migliori oli del mondo di qualita'<br />accertata - nelle edizioni 2005-2009-2010; <br />2&deg; posto nel Primo campionato del mondo Shanghai Expo<br />nell'edizione del 2010; <br />3&deg; classificato Premio Montiferru nell'edizione del 2009; <br />Gold Prestige TERRAOLIVO nelle edizioni 2011-2012. <br />I numerosi riconoscimenti hanno negli ultimi anni contribuito ad<br />accrescere e consolidare la reputazione tra gli operatori e tra i<br />consumatori dell'Olio di Calabria legata ad un olio che in se porta<br />delle specificita' ben definite, e che con il riconoscimento vedrebbe<br />la giusta tutela, la giusta promozione, ed il necessario controllo.</p> Tue, 18 Jul 2023 15:46:00 +0200 disciplinare Riviera Ligure Dop - Registrazione della modifica del disciplinare 2023 https://www.disciplinare.it/riviera-ligure-dop-registrazione-della-modifica-del-disciplinare-2023.html https://www.disciplinare.it/riviera-ligure-dop-registrazione-della-modifica-del-disciplinare-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/qrcode/riviera-ligure-dop.tb.png" alt="" title="" /><p>Disciplinare di produzione della DOP &laquo;Riviera Ligure&raquo; nella stesura&nbsp; risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160&nbsp; del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del&nbsp; 19 giugno 2023.&nbsp;</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />PROVVEDIMENTO 6 luglio 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p>Registrazione della modifica del disciplinare della <strong>DOP Riviera Ligure</strong> ai sensi del regolamento&nbsp; (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di&nbsp; qualita' dei prodotti agricoli e alimentari. (23A03981)</p> <p>(GU n.165 del 17-7-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive<br />modifiche ed integrazioni, recante &laquo;Norme generali sull'ordinamento<br />del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni&raquo; ed in<br />particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17; <br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160<br />del 26 giugno 2023 e' stato pubblicato il regolamento di esecuzione<br />(UE) 2023/1224 della Commissione del 19 giugno 2023, recante<br />approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome<br />iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle<br />indicazioni geografiche protette &laquo;Riviera Ligure&raquo;; <br />Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana il relativo disciplinare di<br />produzione affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento<br />siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio<br />nazionale; <br /><br />Provvede: <br /><br />Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP &laquo;Riviera Ligure&raquo; nella stesura&nbsp; risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 160&nbsp; del 26 giugno 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1224 della Commissione del&nbsp; 19 giugno 2023. I produttori che intendono porre in commercio la DOP &laquo;Riviera Ligure&raquo; sono&nbsp; tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla&nbsp; normativa vigente in materia. <br />Roma, 6 luglio 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato <br /><br /><strong>Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Riviera Ligure DOP </strong><br /><br />Art. 1. <br /><br />Denominazione <br /><br />La denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo; e'<br />riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni<br />ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. </p> <p>Art. 2. <br /><br />Varieta' di olivo <br /><br />L'olio extravergine di oliva &laquo;Riviera Ligure&raquo;, facoltativamente<br />accompagnato da una delle menzioni geografiche aggiuntive, deve<br />essere ottenuto dalle seguenti varieta' locali e relativi sinonimi<br />(dei quali tra parentesi vengono indicati a titolo non esaustivo i<br />piu' comuni) di olive presenti da sole o congiuntamente negli oliveti<br />del territorio indicato all'art. 3: Arnasca, Carparina, Castelnovina,<br />Colombaia, Cozzanina, Cozzanone, Fiandola, Frantoio, Finalina,<br />Lantesca (o Mattea, Pertegara), Lavagnina, Leccino, Liccione (o<br />Lizzone, Olivastrone), Merlina, Mortellina, Mortina, Negrea,<br />Nostrale, Olivella, Olivotto, Pignola, Prempesa (o Principina),<br />Razzola, Rondino, Rossese, Taggiasca (o Gentile, Giuggiolina),<br />Taggiasca di Feglino, Toso. </p> <p>Art. 3. <br /><br />Zona di produzione <br /><br />1. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio<br />extravergine di oliva &laquo;Riviera Ligure&raquo; comprende i territori olivati<br />di tutti i comuni citati ai successivi punti 2, 3, 4 del presente<br />articolo. <br />2. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Riviera<br />Ligure&raquo; accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva &laquo;Riviera<br />dei Fiori&raquo; comprende, nella Provincia di Imperia, l'intero territorio<br />amministrativo dei seguenti Comuni: Cervo, Ranzo, Caravonica,<br />Lucinasco, Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo,<br />Ventimiglia, Taggia, Costarainera, Pontedassio, Civezza, San<br />Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna, Pornassio,<br />Vessalico, Molini di Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia,<br />Diano Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro, Dolceacqua,<br />Cesio, Chiusanico, Airole, Montalto Carpasio, Castelvittorio,<br />Isolabona, Vallebona, Sanremo, Bajardo, Diano Arentino, Badalucco,<br />Ceriana, Perinaldo, Prela', Pigna, Apricale, Villa Faraldi,<br />Vallecrosia, San Biagio della Cima, Bordighera, Soldano, Ospedaletti,<br />Seborga, Olivetta San Michele, Rocchetta Nervina, San Lorenzo al<br />Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, Aquila<br />d'Arroscia, Armo, Rezzo, Cosio di Arroscia, Montegrosso Pian Latte,<br />Mendatica, Triora. <br />3. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;,<br />accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva &laquo;Riviera del<br />Ponente Savonese&raquo;, comprende nella Provincia di Savona l'intero<br />territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Orco Feglino, Finale<br />Ligure, Quiliano, Vendone, Andora, Boissano, Calice Ligure, Noli,<br />Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo San Giacomo, Alassio, Testico,<br />Casanova Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva,<br />Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure, Laigueglia,<br />Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure, Garlenda,<br />Albisola Superiore, Castelbianco, Savona, Albisola Marina, Borghetto<br />Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio di Rocca<br />Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio,<br />Stella, Zuccarello, Calizzano, Osiglia. <br />4. La zona di produzione delle olive e di oleificazione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Riviera<br />Ligure&raquo;, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva &laquo;Riviera<br />di Levante&raquo;, comprende, nelle Province di Genova e La Spezia,<br />l'intero territorio amministrativo, dei seguenti Comuni: Provincia di<br />Genova: Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco,<br />Lavagna, Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli, Recco, Chiavari,<br />Bogliasco, Castiglione Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza<br />Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno,<br />Pieve Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna,<br />Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi,<br />Neirone, Tribogna, Uscio, Mele, Sant'Olcese, Davagna; Provincia di La<br />Spezia: Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo, Vezzano<br />Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone, Borghetto di<br />Vara, Luni, Castelnuovo Magra, Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto,<br />Santo Stefano di Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore,<br />Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo, Brugnato, Carro, Carrodano,<br />Maissano, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Zignago. </p> <p>Art. 4. <br /><br />Origine del prodotto <br /><br />1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata<br />documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e<br />attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei<br />trasformatori, degli intermediari e dei confezionatori in appositi<br />elenchi gestiti dalla struttura di controllo e' garantita la<br />tracciabilita' e rintracciabilita' del prodotto. <br />2. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi<br />elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di<br />controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e<br />dal relativo piano di controllo. </p> <p>Art. 5. <br /><br />Caratteristiche di coltivazione <br /><br />1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati<br />alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1<br />devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e,<br />comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le<br />specifiche caratteristiche qualitative. <br />2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di<br />potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque,<br />atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli<br />destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. <br />3. Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo; sono da<br />considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione<br />descritta ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 3, i cui terreni, situati<br />prevalentemente in pendenza con disposizione a terrazze, derivano da<br />disgregazione di roccia madre di origine calcarea o<br />scistosa-arenacea, che ha dato origine nel tempo a suoli di medio<br />impasto tendenzialmente piu' sciolti alle quote piu' elevate o nelle<br />parti prossime alle zone costiere. <br />4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1<br />deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. <br />5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla<br />produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine<br />protetta di cui all'art. 1 non puo' superare Kg. 9000 per ettaro. La<br />resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. </p> <p>Art. 6. <br /><br />Modalita' di oleificazione <br /><br />1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;, priva di una<br />delle tre menzioni geografiche aggiuntive, comprende l'intero<br />territorio amministrativo di tutti i comuni facenti parte dell'area<br />di produzione definita dall'insieme delle tre menzioni geografiche<br />aggiuntive. <br />2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;, accompagnata<br />dalla menzione geografica &laquo;Riviera dei Fiori&raquo;, comprende l'intero<br />territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3. <br />3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;, accompagnata<br />dalla menzione geografica &laquo;Riviera del Ponente Savonese&raquo;, comprende<br />l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3<br />dell'art. 3. <br />4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;, accompagnata<br />dalla menzione geografica &laquo;Riviera di Levante&raquo;, comprende l'intero<br />territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3. <br />5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio<br />extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1<br />deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici. <br />6. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui<br />all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a<br />garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle<br />caratteristiche qualitative contenute nel frutto. </p> <p>Art. 7. <br /><br />Caratteristiche al consumo <br /><br />1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di<br />oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo; deve<br />rispondere alle seguenti caratteristiche: <br />descrittori per la valutazione organolettica (COI/T.20/Doc.22); <br />nella valutazione organolettica la mediana del difetto deve<br />essere = 0; <br />fruttato: mediana &ge; 3,0; <br />piccante: mediana &le; 5,0; <br />amaro: mediana &le; 4,5; <br />dolce: mediana &ge; 2,0; <br />acidita' massima totale espressa in acido oleico in peso non<br />superiore a grammi 0,50 per 100 grammi di olio; <br />numero perossidi &le; 17 MeqO2/Kg; <br />K232 &le; 2,30; <br />K270 &le; 0,16. <br />2. Altri parametri non espressamente citati devono essere<br />conformi alla normativa UE. </p> <p>Art. 8. <br /><br />Legame con l'ambiente <br /><br />Il &laquo;Riviera Ligure&raquo; deve le sue caratteristiche alle particolari<br />condizioni pedoclimatiche del territorio. <br />La Liguria si presenta con una forma ad arco aperto verso<br />mezzogiorno, stretta tra una dorsale montuosa che la ripara dai venti<br />e dalle temperature rigide del Nord e un mare apportatore di<br />condizioni atmosferiche favorevoli, soprattutto in termini di<br />temperatura e umidita'. Il clima di tipo mediterraneo, unitamente<br />alla situazione pedologica caratterizzata in gran parte da terreni in<br />pendenza di medio impasto, ha creato le condizioni ottimali per la<br />crescita dell'ulivo, la cui distribuzione e' avvenuta su quasi tutto<br />il territorio fino ad una altitudine di circa 800 m s.l.m. anche se<br />in prevalenza lungo la fascia della Riviera di Ponente. <br />L'uomo ha contribuito in maniera importante allo sviluppo delle<br />condizioni favorevoli all'olivicoltura ligure attraverso una intensa<br />attivita' manuale di costruzione di terrazzamenti sostenuti da muri<br />in pietra a secco, che impediscono l'erosione del terreno, lo<br />arieggiano e ne gestiscono i carichi idrici. Si tratta di un'opera<br />secolare, che ha dato un'impronta specifica al suolo coltivato e ha<br />contribuito a rendere unico il paesaggio ligure nel panorama<br />internazionale. Anche le pratiche colturali olivicole liguri sono il<br />frutto di secoli di esperienze. Esse vanno dalla forma di allevamento<br />delle piante, che tradizionalmente asseconda lo sviluppo naturale<br />dell'albero verso l'alto e puo' anche presentarsi con sesti di<br />impianto molto stretti perche' legati alla carenza di terreno, alla<br />pratica della raccolta scalare, che sconta un periodo prolungato di<br />operazioni a vantaggio della giusta maturazione dell'oliva. <br />Storicamente si ritiene che furono i monaci benedettini (IX<br />secolo) a introdurre l'ulivo in Liguria. Il ceppo iniziale prese il<br />nome di &laquo;taggiasca&raquo; da Taggia, localita' mercantile dalla quale le<br />olive venivano spedite e commercializzate. <br />La derivazione dell'olivicoltura ligure da un ceppo comune e'<br />testimoniata fin dai primi anni dell'Ottocento dal piu' grande<br />botanico italiano, Giorgio Gallesio, il quale verifico' l'esistenza<br />di un'unica tipologia di pianta di ulivo, che ha progressivamente<br />caratterizzato tutto il territorio assumendo nomi diversi a seconda<br />delle localita' interessate (Pomona italiana, 1817). Questa<br />situazione e' stata rilevata anche in tempi recenti da studi e<br />ricerche specialistiche, che hanno confermato come l'olivicoltura<br />ligure sia rappresentata prevalentemente dalla varieta' storica<br />&laquo;taggiasca&raquo;, tuttora presente con tale nome nelle Provincie di<br />Imperia e Savona, e da varieta' da esse derivate, conosciute con i<br />nomi Lavagnina nella Provincia di Genova e Razzola nella Provincia di<br />La Spezia. E' accaduto infatti che con gli anni i cloni antichi nel<br />loro complesso si sono perfettamente adattati agli ambienti nei quali<br />si sono insediati, dando vita a differenze di minore importanza<br />percepibili solo a livello locale (Regione Liguria. R. Barichello Le<br />varieta' di olivo liguri, 2017). <br />L'olio &laquo;Riviera Ligure&raquo; e' molto apprezzato dal consumatore per<br />il suo equilibrio, gli alti valori di acido oleico e la sensazione<br />particolare di dolce che offre all'assaggio. Queste caratteristiche<br />distintive dipendono tutte dai fattori naturali e umani dell'ambiente<br />di origine. L'ottenimento di un prodotto &laquo;equilibrato&raquo;, in<br />particolare fra le sensazioni gustative di amaro e/o piccante da una<br />parte e quella di fruttato dall'altra, e' infatti il risultato delle<br />condizioni pedoclimatiche favorevoli come pure della scelta del<br />giusto momento di maturazione delle olive attraverso la pratica della<br />raccolta scalare. Sul livello elevato di acido oleico incide<br />principalmente la presenza preponderante della &laquo;taggiasca&raquo; e delle<br />altre varieta' aventi con questa una stretta vicinanza genetica. La<br />sensazione specifica di &laquo;dolce&raquo;, ricercata da un segmento importante<br />di consumatori, e' influenzata dalla tendenza, non riscontrabile<br />nelle altre regioni italiane, di prolungare la raccolta fino a<br />stagione inoltrata. Infine, non va dimenticato che le caratteristiche<br />del &laquo;Riviera Ligure&raquo; sono da ascrivere anche alla secolare dedizione<br />regionale alla produzione e al commercio dell'olio d'oliva, che fa<br />leva sia sulla cura dedicata ai terreni e sia su quel &laquo;saper fare&raquo;<br />riscontrabile tanto nella gestione degli oliveti quanto negli<br />impianti di trasformazione, il cui numero elevato appare un segno<br />inequivocabile di una professionalita' ampiamente diffusa. </p> <p>Art. 9. <br /><br />Designazione e presentazione <br /><br />1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'<br />vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente<br />prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli<br />aggettivi: &laquo;fine&raquo;, &laquo;scelto&raquo;, &laquo;selezionato&raquo;, &laquo;superiore&raquo;. L'attributo<br />&laquo;dolce&raquo; si puo' inserire in etichetta solo nel caso in cui la mediana<br />dell'attributo &laquo;amaro&raquo; e quella dell'attributo &laquo;piccante&raquo; sono<br />inferiori o uguali a 2,0. <br />2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi<br />privati tali da non trarre in inganno il consumatore. <br />3. L'uso contestuale di nomi di aziende agricole, tenute,<br />fattorie e loro localizzazione territoriale e' consentito solo se il<br />prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli<br />oliveti facenti parte dell'azienda, della tenuta o della fattoria<br />interessata. <br />4. La zona di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo; comprende l'intero<br />territorio amministrativo dei comuni facenti parte dell'area di<br />produzione definita all'art. 3, comma 1. <br />5. La denominazione &laquo;Riviera Ligure&raquo; puo' essere accompagnata da<br />una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: &laquo;Riviera dei<br />Fiori&raquo;, &laquo;Riviera del Ponente Savonese&raquo;, &laquo;Riviera di Levante&raquo;, cosi'<br />come delimitate all'art. 3. Tali menzioni geografiche aggiuntive, se<br />utilizzate, devono essere riportate con dimensione non superiore<br />rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la<br />denominazione di origine protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;. <br />6. E' consentita l'indicazione in etichetta delle varieta'<br />utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine<br />protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo; purche' la corrispondenza varietale sia<br />tracciata. E' inoltre consentita l'indicazione monovarietale con il<br />nome della cultivar utilizzata, purche' anche in questo caso la<br />corrispondenza varietale sia tracciata. L'indicazione delle varieta'<br />utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in<br />etichetta con caratteri di dimensione non superiore a quella dei<br />caratteri con i quali viene indicata la denominazione di origine<br />protetta &laquo;Riviera Ligure&raquo;. <br />7. L'uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni,<br />frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve<br />essere riportato in caratteri non superiori alla meta' di quelli<br />utilizzati per la designazione della denominazione di origine di cui<br />all'art. 1. <br />8. Il nome della denominazione di origine protetta di cui<br />all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed<br />indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore<br />dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal<br />complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione<br />deve altresi' rispettare le norme di etichettatura previste dalla<br />vigente legislazione. <br />9. I recipienti in cui e' confezionato l'olio extra vergine di<br />oliva &laquo;Riviera Ligure&raquo; ai fini dell'immissione al consumo possono<br />essere tutti quelli consentiti dalla normativa vigente di capacita'<br />non superiore a 5 litri. <br />10. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione<br />delle olive da cui l'olio e' ottenuto.</p> Tue, 18 Jul 2023 15:04:00 +0200 disciplinare Olio di oliva Dop Garda - modifica ordinaria 2023 https://www.disciplinare.it/olio-di-oliva-dop-garda-modifica-ordinaria-2023.html https://www.disciplinare.it/olio-di-oliva-dop-garda-modifica-ordinaria-2023.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/olio-garda-dop.tb.png" alt="" title="" /><p><strong>Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della dop Garda di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023</strong>.</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 6 luglio 2023&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;.</strong> (23A03980)</p> <p>(GU n.165 del 17-7-2023)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n.<br />1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti<br />agricoli, e (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione,<br />la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione<br />delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati<br />e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore<br />dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione<br />del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del<br />Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei<br />simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le<br />indicazioni geografiche protette e le specialita' tradizionali<br />garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune<br />norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della<br />Commissione del 13 giugno 2014 recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del<br />1&deg; aprile 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) n.<br />664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli<br />dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni<br />geografiche protette e le specialita' tradizionali garantite e con<br />riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme<br />procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione<br />del 1&ordm; aprile 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n.<br />668/2014 della Commissione recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; <br />Visto il regolamento (CE) 2325 del 24 novembre 1997, pubblicato<br />nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 322 del 25<br />novembre 1997, con il quale e' stata registrata la denominazione di<br />origine protetta &laquo;Garda&raquo; ed approvato il relativo disciplinare di<br />produzione; <br />Visto il decreto 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali<br />per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita'<br />dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG,<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie<br />generale n. 251 del 25 ottobre 2013; <br />Vista la domanda di modifica del disciplinare, presentata da<br />Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, ai sensi<br />dell'art. 13, comma 1 del decreto MIPAAF del 14 ottobre 2013; <br />Visto il parere favorevole espresso dalle Regioni Lombardia e<br />Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento competenti per territorio<br />ai sensi del sopra citato decreto 14 ottobre 2013, in merito alla<br />domanda di modifica del disciplinare di che trattasi; <br />Visto che la domanda di modifica rientra nell'ambito delle<br />modifiche ordinarie cosi' come stabilito dall'art. 53 del regolamento<br />(UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; <br />Visto che la modifica riguarda il disciplinare di una DOP<br />registrata, per cui il documento unico pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale dell'Unione europea C 131 del 14 aprile 2016 e' stato<br />modificato; <br />Visto il comunicato del Ministero, pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 131 del 7<br />giugno 2023 con il quale e' stata resa pubblica la proposta di<br />modifica del disciplinare di produzione della denominazione di<br />origine protetta &laquo;Garda&raquo; ai fini della presentazione di opposizioni,<br />come previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012; <br />Considerato che entro il termine previsto dal decreto 14 ottobre<br />2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica<br />di che trattasi; <br />Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta<br />procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 53 del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)<br />2021/2117, sussistono i requisiti per approvare con il presente<br />decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di<br />modifica del disciplinare di produzione della denominazione di<br />origine protetta &laquo;Garda&raquo;; <br />Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del<br />presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del<br />disciplinare di produzione in questione, e del relativo documento<br />unico consolidato, come prescritto dal regolamento dall'art. 53 del<br />regolamento (UE) n. 1151/2012, come modificato dal regolamento (UE)<br />2021/2117, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche<br />ordinarie alla Commissione europea; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,<br />lettera d); <br />Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della<br />Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e<br />dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i<br />titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i<br />rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli<br />atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di<br />competenza; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />1. Sono approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di&nbsp; origine protetta &laquo;Garda&raquo; di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 131 del 7 giugno 2023. <br />2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;, ed il&nbsp; relativo documento unico figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il<br />giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale<br />della Repubblica italiana. <br />2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro<br />trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione<br />europea. <br />3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato di cui<br />all'art. 1 della denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; saranno<br />pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della<br />sovranita' alimentare e delle foreste. <br />Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana. <br />Roma, 6 luglio 2023 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato A <br /><br /><strong>Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; </strong><br /><br />Art. 1. <br /><br />Denominazione <br /><br />La denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;, facoltativamente accompagnata da una delle&nbsp; seguenti menzioni geografiche aggiuntive:<br />&laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Orientale&raquo;, &laquo;Trentino&raquo;, e' riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle&nbsp; condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. </p> <p>Art. 2. <br /><br />Caratteristiche del prodotto <br /><br />L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; presenta le seguenti&nbsp; caratteristiche: <br />colore dal verde al giallo piu' o meno intensi; <br />odore fruttato medio o leggero; <br />sapore fruttato note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla. <br />All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine&nbsp; protetta &laquo;Garda&raquo; deve rispondere alle seguenti caratteristiche: <br />valutazione organolettica (metodo COI): <br />intervallo di mediana <br /><br />=====================================================================<br />| &nbsp; | &nbsp;Min | &nbsp;Max |<br />+===============================================+=========+=========+<br />|Fruttato Verde / maturo | &gt; 0 | &nbsp;&le; 6 |<br />+-----------------------------------------------+---------+---------+<br />|Mandorla | &gt; 0 | &nbsp;&le; 5 |<br />+-----------------------------------------------+---------+---------+<br />|Amaro | &gt; 0 | &nbsp;&le; 5 |<br />+-----------------------------------------------+---------+---------+<br />|Piccante | &gt; 0 | &nbsp;&le; 6 |<br />+-----------------------------------------------+---------+---------+<br /><br />Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere uguale a zero. <br />Valutazione chimica: <br />acidita' massima totale espressa in acido oleico: max 0,5%; <br />numero perossidi: &lt;= 14 Meq O2 /kg. </p> <p>Art. 3. <br /><br />Zona di produzione <br /><br />a) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; comprende i territori olivati, atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione,&nbsp; situati nei territori amministrativi delle Province di Brescia, Verona, Mantova e Trento&nbsp; corrispondenti alle successive zone b), c) e d). <br />b) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;, accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva &laquo;<strong>Bresciano</strong>&raquo; comprende, in Provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti&nbsp; Comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano,&nbsp; Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe&nbsp; sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roe' Volciano, Salo',&nbsp; San Felice del Benaco, Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine,&nbsp; Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini&nbsp; amministrativi dei comuni sopraccitati. <br />c) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva&nbsp; &laquo;<strong>Orientale</strong>&raquo; comprende: in Provincia di Verona, l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda,&nbsp; Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli&nbsp; Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio&nbsp; sul&nbsp; Mincio; in Provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul&nbsp; Mincio, Solferino, Volta Mantovana. <br />Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni&nbsp; sopraccitati. <br />d) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a&nbsp; denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva&nbsp; &laquo;<strong>Trentino</strong>&raquo; comprende, in Provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti&nbsp; Comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del&nbsp; Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e' delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati, ad esclusione dei Comuni di Lasino, Padergnone e&nbsp; Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in localita' S.&nbsp; Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza. </p> <p>Art. 4. <br /><br />Prova dell'origine <br /><br />Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando<br />per ognuna, gli input e gli output. <br />In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei<br />produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi<br />elenchi gestiti dalla struttura di controllo e' garantita la<br />tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto. Tutte le persone,<br />fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate<br />al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto<br />disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano dei<br />controlli. </p> <p>Art. 5. <br /><br />Metodo di ottenimento <br /><br />5.1. Varieta' di olivo <br />La denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; e' riservata<br />all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di<br />olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva,<br />Frantoio e Leccino per almeno il 55%; possono, altresi', concorrere<br />altre varieta' presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%. <br />La denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; accompagnata da una<br />delle menzioni geografiche aggiuntive &laquo;Bresciano&raquo; o &laquo;Orientale&raquo;, e'<br />riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto con la stessa<br />composizione varietale della denominazione &laquo;Garda&raquo;. <br />La denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; accompagnata dalla<br />menzione geografica aggiuntiva &laquo;Trentino&raquo; e' riservata all'olio extra<br />vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti<br />da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva e Frantoio per<br />almeno l'80%; possono, altresi', concorrere altre varieta' presenti<br />negli oliveti in misura non superiore al 20%. <br />5.2. Caratteristiche di coltivazione <br />Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, le tecniche<br />di gestione del suolo, i sesti di impianto, le forme di allevamento<br />ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati<br />o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e<br />degli oli destinati alla denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;.<br />Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedo-collinari<br />dell'anfiteatro morenico del Garda. <br />5.3. Raccolta e rese <br />La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra<br />vergine di oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; deve<br />essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno. <br />La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla<br />produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di<br />origine protetta &laquo;Garda&raquo; non puo' superare i kg 7.500 per ettaro<br />coltivato a oliveto. <br />Nelle annate di carica si accetta una tolleranza del 20% di<br />produzione in piu'. <br />La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 25%. <br />La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extra<br />vergine di oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;,<br />eventualmente accompagnato da una delle menzioni geografiche<br />aggiuntive, deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con<br />mezzi meccanici. <br />5.4. Modalita' di oleificazione <br />La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; comprende tutti i territori<br />amministrativi elencati all'art. 3 lettera a). <br />La zona di oleificazione dell'olio extra vergine di oliva a<br />denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;, accompagnata da una delle<br />tre menzioni geografiche aggiuntive &laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Orientale&raquo; o<br />&laquo;Trentino&raquo;, deve essere effettuata all'interno delle rispettive zone<br />b) c) e d) dell'art. 3. <br />Per l'estrazione dell'olio extra vergine a denominazione di<br />origine protetta &laquo;Garda&raquo; sono ammessi soltanto i processi meccanici e<br />fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione<br />delle caratteristiche qualitative del frutto. <br />Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque<br />giorni dalla raccolta delle olive. </p> <p>Art. 6. <br /><br />Legame con l'ambiente <br /><br />6.1 Fattori ambientali <br />L'olivo del Garda e' coltivato in un anfiteatro di colline<br />moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica,<br />il lago di Garda e delimitano sul lato nord, la catena delle Alpi. I<br />terreni esposti verso il lago o verso sud ospitano quasi<br />esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette<br />una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e<br />particolarmente in primavera e autunno. <br />In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente<br />sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della<br />protezione data dalla catena montuosa, e' caratterizzato da estati<br />calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso e' cosi'<br />mite da essere definito &laquo;mediterraneo-mitigato&raquo; con la presenza di<br />alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del Garda<br />infatti e' la zona piu' a nord al mondo per quanto riguarda la<br />coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione<br />termica notte-giorno. <br />6.2 Fattori umani e storici <br />Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda,<br />risalgono gia' dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha<br />contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario<br />e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare<br />i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie<br />costruzioni &laquo;a terrazze&raquo; affacciate sul lago di Garda, adatte alla<br />coltivazione degli oliveti. <br />La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della<br />vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale,<br />come viene descritto in numerosi documenti. <br />Gli oliveti sono ubicati nelle zone pedecollinari e collinari,<br />anche su terrazzamenti, sia gia' esistenti che creati dall'uomo, che<br />permettono di individuare in un modo molto originale il paesaggio,<br />contribuendo cosi' alla valorizzazione dell'ambiente, anche dal punto<br />di vista turistico. E' infatti grazie alla presenza degli uliveti che<br />la zona e' divenuta molto interessante per il turismo e viene<br />chiamata, gia' dal 1968 &laquo;Riviera degli Ulivi&raquo;, mentre il prestigio e<br />la tradizione della buona qualita' dell'olio prodotto ha ugualmente<br />attribuito il titolo di &laquo;Champagne dell'olio di oliva&raquo;. <br />Il lago di Garda si trova alla confluenza di tre regioni che<br />hanno una posizione specifica, sia storicamente che in termini di<br />tradizioni umane; per questo, in base all'area di produzione, e'<br />consuetudine sia nei consumatori che fra i produttori, l'uso<br />tradizionale di tre menzioni geografiche aggiuntive, ovvero<br />Bresciano, Trentino, Orientale, aventi il fine di meglio identificare<br />certi territori molto importanti a livello della tradizione umana e<br />amministrativa. <br />Da sempre presente nella zona del lago di Garda, l'olivo inizia a<br />svolgere un ruolo chiave nel VII sec. d.C. come testimonia un editto<br />del 643 che applica sanzioni pecuniarie a coloro che venivano<br />sorpresi a danneggiare le piante di olivo nei villaggi attorno al<br />Garda. <br />Gia' nel medioevo l'olio del Garda si distingueva per l'alta<br />qualita' e per l'alto valore economico rispetto agli oli di altre<br />provenienze ed era utilizzato, con risultati eccellenti sia<br />nell'alimentazione che in medicina. L'uso alimentare era destinato a<br />pochi, dato che nell'alto medioevo &laquo;4-6 Kg di olio gardesano valevano<br />quanto un maiale molto grande&raquo;. L'alto prezzo che l'olio del Garda<br />riusciva a spuntare, rispetto agli altri oli, fece sentire la<br />necessita' di un controllo, di una protezione dalle frodi. <br />Gia' nel 1200 esistevano infatti i bollini/contrassegni chiamati<br />Sigillum Comunis Veronae che dovevano accompagnare l'olio nelle<br />esportazioni ed esistevano gli incaricati dal &laquo;Podesta'&raquo; e dal<br />capitano del popolo, una specie di organismo di controllo, che<br />dovevano controllare e registrare per iscritto ogni anno i<br />quantitativi di olive e di olio posseduti da ogni persona e da ogni<br />comunita' gardesana. La vendita inoltre, era controllata da un<br />funzionario appositamente designato, il Superstes oley, il<br />sovraintendente dell'olio. <br />In virtu' delle sue qualita' per le quali e' da lungo tempo<br />apprezzato, riconosciuto e utilizzato, l'olio extra vergine di oliva<br />&laquo;Garda&raquo; e' tutelato dalla denominazione di origine protetta fin dal<br />1997 (regolamento CE n. 2325 del 24 novembre 1997) e rientra oggi fra<br />le prime 6 realta' olivicole italiane DOP. </p> <p>Art. 7. <br /><br />Etichettatura e confezionamento <br /><br />1. Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in<br />caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le<br />altre scritte, la dicitura &laquo;Garda&raquo;. <br />2. E' permesso riportare in etichetta, l'indicazione di una delle<br />tradizionali menzioni geografiche aggiuntive Bresciano, Orientale e<br />Trentino qualora siano rispettati i requisiti previsti all'art. 5 e<br />siano riportate con caratteri non superiori alla meta' di quelli<br />utilizzati per la denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;. <br />3. Nella designazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi<br />qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare<br />di produzione ivi compresi gli aggettivi: &laquo;fine&raquo;, &laquo;scelto&raquo;,<br />&laquo;selezionato&raquo;, &laquo;superiore&raquo;. <br />E' ammessa l'indicazione &laquo;monovarietale&raquo; o &laquo;monocultivar&raquo; seguita<br />dal nome della varieta' utilizzata. <br />4. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi<br />privati purche' non abbiano significato laudativo o non siano tali da<br />trarre in inganno il consumatore. <br />5. E' possibile indicare in etichetta la localizzazione<br />territoriale degli oliveti solo se il prodotto e' stato ottenuto<br />esclusivamente con olive raccolte negli oliveti citati e se in<br />etichetta viene riportata la menzione geografica aggiuntiva. La<br />localizzazione territoriale degli oliveti deve essere inserita con<br />caratteri non superiori alla meta' di quelli utilizzati per la<br />menzione geografica aggiuntiva. <br />6. Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di<br />oliva a denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; devono avvenire<br />nell'ambito della zona geografica delimitata all'art. 3, lettera a).<br />In caso di utilizzo delle menzioni geografiche aggiuntive, le<br />operazioni di confezionamento devono avvenire nell'ambito della<br />rispettiva zona geografica delimitata all'art. 3, lettere b), c), d). <br />7. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine<br />protetta &laquo;Garda&raquo;, eventualmente accompagnato da una delle menzioni<br />geografiche aggiuntive, deve essere immesso al consumo in recipienti<br />di capacita' non superiore a litri 5. <br />8. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione<br />delle olive da cui l'olio e' ottenuto. <br />9. Il logo della denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; e'<br />costituito da un quadrato nero all'interno del quale campeggia in<br />bianco la scritta &laquo;olio Garda D.O.P.&raquo; (famiglia font: Helvetica Neue,<br />sottotipi: Roman, Medium e Light). Sopra al quadrato nero e alle<br />scritte e' posizionata la silhouette in giallo/verde del lago di<br />Garda, che sborda leggermente nella parte inferiore sinistra del<br />quadrato. <br />La silhouette e' in giallo/verde, il codice Pantone e': 103U<br />mentre le forze della quadricromia sono: <br />Cyan 28%, Magenta 29%, Yellow 94% e Black 11%. <br />10. Il logo della denominazione e' obbligatorio. <br /><br /><img title="Garda Dop" src="https://www.disciplinare.it/data/media/olio-garda-dop.png" alt="Garda Dop" /></p> <p>Art. 8. <br /><br />Riferimenti relativi alle strutture di controllo <br /><br />Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e'<br />svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto<br />stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012. <br />L'organismo di controllo incaricato e' CSQA Certificazioni Srl -<br />via S. Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - tel: +39 0445 313011, fax<br />+39 0445 313070, e-mail: csqa@csqa.it</p> <p>Allegato B <br /><br />&laquo;Garda&raquo; <br /><br />n. UE: [esclusivamente per uso UE] <br /><br />]DOP (X) IGP ( ) <br /><br />1. Denominazione (Denominazioni) [della DOP O IGP] <br />&laquo;Garda&raquo; <br />2. Stato membro o paese terzo <br />Italia <br />3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare <br />3.1 Tipo di prodotto [cfr. allegato XI] <br />Classe 1.5 - Oli e Grassi <br />3.2 Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di<br />cui al punto 1 <br />La denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo;, facoltativamente<br />accompagnata da una delle menzioni geografiche aggiuntive<br />&laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Orientale&raquo; o &laquo;Trentino&raquo;, e' riservata all'olio extra<br />vergine di oliva avente le seguenti caratteristiche: <br />un colore dal verde al giallo piu' o meno intenso; <br />un odore fruttato medio o leggero; <br />un sapore fruttato; <br />note di dolce e un retrogusto tipico di mandorla. <br />Valutazione chimica: <br />acidita' (espressa in acido oleico): max 0,5%; <br />numero di perossidi max: &lt;= 14 Meq O2 /kg. <br />Valutazione organolettica (metodo COI): <br />intervallo di mediana <br /><br />=====================================================================<br />| &nbsp; | Min&nbsp;&nbsp; | Max&nbsp; |<br />+================================================+==========+=======+<br />|&nbsp;Fruttato Verde / Maturo | &nbsp;&gt; 0 | &nbsp;&le; 6 |<br />+------------------------------------------------+----------+-------+<br />|&nbsp;Mandorla | &nbsp;&gt; 0 | &nbsp;&le; 5 |<br />+------------------------------------------------+----------+-------+<br />|&nbsp;Amaro | &nbsp;&gt; 0 | &nbsp;&le; 5 |<br />+------------------------------------------------+----------+-------+<br />|&nbsp;Piccante | &nbsp;&gt; 0 | &nbsp;&le; 6 |<br />+------------------------------------------------+----------+-------+<br /><br />Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere<br />uguale a zero. <br />3.3 Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie<br />prime (solo per i prodotti trasformati) <br />L'olio extra vergine di oliva della denominazione &laquo;Garda&raquo;,<br />eventualmente accompagnata da una delle menzioni geografiche<br />aggiuntive &laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Orientale&raquo;, &laquo;Trentino&raquo;, e' ottenuto dalle<br />seguenti varieta' di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli<br />oliveti, con le seguenti specifiche: <br />Casaliva, Frantoio, Leccino per almeno il 55 % e altre varieta'<br />presenti negli oliveti in misura non superiore al 45 % per la<br />denominazione &laquo;Garda&raquo;, &laquo;Garda Bresciano&raquo; e &laquo;Garda Orientale&raquo;; <br />Casaliva e Frantoio per almeno l'80 % e altre varieta' presenti<br />negli oliveti in misura non superiore al 20 % per il &laquo;Garda<br />Trentino&raquo;. <br />3.4 Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella<br />zona geografica delimitata <br />Tutte le fasi del processo produttivo (coltivazione e raccolta<br />delle olive e oleificazione) devono avvenire nella zona geografica<br />delimitata. <br />3.5 Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura,<br />confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione<br />registrata <br />Al fine di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto<br />in tutte le fasi e garantire il rispetto della filiera qualitativa,<br />il confezionamento dell'olio &laquo;Garda&raquo; deve da sempre essere effettuato<br />all'interno della zona prevista all'art. 4. <br />I produttori della zona, infatti, conoscono esattamente il<br />comportamento dell'olio nella fase di preconfezionamento e<br />confezionamento, come, ad esempio, i tempi e le modalita' di<br />filtratura e decantazione e la temperatura di condizionamento; tale<br />confezionamento nella zona alla fine del processo di produzione<br />permette inoltre di garantire il mantenimento delle caratteristiche<br />organolettiche che altrimenti, a contatto con l'ossigeno, verrebbero<br />rapidamente alterate. <br />L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta<br />&laquo;Garda&raquo; deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non<br />superiore a litri 5. <br />3.6 Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui<br />si riferisce la denominazione registrata <br />Il prodotto confezionato deve riportare in etichetta, in<br />caratteri chiari, indelebili e di dimensioni maggiori di tutte le<br />altre scritte, la dicitura: &laquo;Garda&raquo;. <br />Tale dicitura puo' eventualmente essere accompagnata in etichetta<br />da una delle menzioni geografiche aggiuntive &laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Trentino&raquo;,<br />&laquo;Orientale&raquo;, solo qualora l'olio sia prodotto interamente con olive<br />provenienti dalla zona stessa e le operazioni di molitura e<br />confezionamento, siano attuate nella zona relativa alla menzione<br />stessa. <br />E' possibile indicare in etichetta la localizzazione territoriale<br />degli oliveti qualora il prodotto sia ottenuto esclusivamente con<br />olive raccolte negli oliveti citati e se in etichetta viene riportata<br />la menzione geografica aggiuntiva. <br />E' ammessa, l'indicazione &laquo;monovarietale&raquo; o &laquo;monocultivar&raquo;<br />seguita dal nome della varieta' utilizzata. <br />Alla denominazione di origine protetta &laquo;Garda&raquo; e' vietata<br />l'aggiunta degli aggettivi qualificanti come &laquo;fine&raquo;, &laquo;scelto&raquo;,<br />&laquo;selezionato&raquo;, &laquo;superiore&raquo;. E' consentito l'uso di nomi, ragioni<br />sociali, marchi privati purche' non abbiano significato laudativo o<br />non siano tali da trarre in inganno il consumatore. <br />E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione<br />delle olive da cui l'olio e' ottenuto. <br />Il logo della denominazione e' obbligatorio. <br />4. Delimitazione concisa della zona geografica <br />La zona di produzione dell'olio DOP Garda e' situata nelle<br />Provincie di Brescia, Verona, Mantova e Trento e comprende i<br />territori prospicienti al bacino del lago di Garda. <br />5. Legame con la zona geografica <br />Specificita' della zona geografica <br />Fattori ambientali <br />L'olivo del Garda e' coltivato in un anfiteatro di colline<br />moreniche di origine glaciale che circondano, in forma concentrica,<br />il lago di Garda e delimitano sul lato nord la catena delle Alpi. <br />I terreni esposti verso il lago o verso sud ospitano quasi<br />esclusivamente oliveti e vigneti. La vicinanza alle montagne permette<br />una buona distribuzione delle piogge durante tutto l'anno e<br />particolarmente in primavera e autunno. <br />In linea generale, il clima della zona, che risente fortemente<br />sia della presenza della gran massa d'acqua del lago, sia della<br />protezione data dalla catena montuosa, e' caratterizzato da estati<br />calde ma non afose e inverni solo relativamente freddi; esso e' cosi'<br />mite da essere definito &laquo;mediterraneo-mitigato&raquo; con la presenza di<br />alcuni microclimi locali. La zona di produzione delle olive del<br />Garda, infatti, e' la zona piu' a nord al mondo per quanto riguarda<br />la coltivazione dell'olivo. La presenza del lago mitiga l'escursione<br />termica notte-giorno. <br />Fattori umani e storici <br />La tradizione olivicola nel comprensorio del Garda fa parte della<br />vita della gente, nei costumi gastronomici e nel reddito aziendale,<br />come viene descritto in numerosi documenti. <br />Testimonianze del savoir faire dell'uomo sugli oliveti del Garda<br />risalgono gia' dal Rinascimento quando l'opera dell'uomo ha<br />contribuito a delineare i tratti caratteristici del paesaggio agrario<br />e generale del lago di Garda. In questa epoca si inizia a ridisegnare<br />i pendii con sistemazioni elaborate, che divengono vere e proprie<br />costruzioni &laquo;a terrazze&raquo; affacciate sul lago di Garda, adatte alla<br />coltivazione degli oliveti e cosi' tipiche da rendere la zona famosa<br />e chiamata, gia' dal 1968, &laquo;Riviera degli ulivi&raquo;. <br />In termini di tradizioni umane, e' consuetudine sia nei<br />consumatori che fra i produttori l'uso tradizionale di una delle tre<br />menzioni geografiche aggiuntive &laquo;Bresciano&raquo;, &laquo;Trentino&raquo;, &laquo;Orientale&raquo;,<br />aventi il fine di meglio identificare &laquo;certi territori molto<br />importanti a livello della tradizione umana e amministrativa&raquo;, come<br />riportato nei documenti originari. <br />Specificita' del prodotto <br />L'olio del Garda e le olive da cui e' prodotto sono<br />caratterizzati da sapori e profumi meno intensi e piu' delicati di<br />quelli degli oli ottenuti in altre zone piu' meridionali e piu' calde<br />tipiche dell'olivo. <br />In particolare e' apprezzato dai consumatori per il gusto<br />delicato, equilibrato e armonico e per un leggero e tipico retrogusto<br />di mandorla che lo rendono unico nel suo genere e facilmente<br />riconoscibile tra altri oli d'Italia DOP. <br />Per queste sue caratteristiche uniche e' utilizzato in molte<br />ricette in quanto il suo sapore delicato non invade il gusto delle<br />pietanze, ma le esalta. Ottimo per piatti a base di pesce, carni<br />bianche, verdure crude e cotte, legumi, formaggi freschi o<br />semi-stagionati, carne in carpaccio, &laquo;carne salada&raquo; e ottimo per la<br />preparazione anche di dolci. <br />Legame causale tra la zona geografica e la qualita' o le<br />caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualita' specifica,<br />la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP) <br />La presenza della catena montuosa a nord e del maggiore lago<br />italiano, rendono il clima simile a quello mediterraneo e mitigano<br />gli effetti dell'ambiente che, alla latitudine della zona del Garda,<br />sarebbero ostili allo sviluppo degli olivi. Le piogge, ben<br />distribuite durante tutto l'anno, salvaguardano gli olivi da stress<br />idrici ed evitano il formarsi di ristagni che sarebbero dannosi sia<br />alla pianta, sia alla qualita' dell'olio. I terreni collinari verso<br />il lago e verso sud si riscaldano facilmente a fine inverno,<br />permettendo la rapida ripresa dello stato vegetativo degli olivi;<br />tali terreni, insieme alle condizioni meteo-climatiche della zona del<br />Garda di tipo &laquo;mediterraneo-mitigato&raquo;, permettono di ottenere, nelle<br />olive e nell'olio del Garda, sapori e profumi meno intensi e piu'<br />delicati di quelli ottenuti in condizioni ambientali tipiche delle<br />zone calde piu' meridionali. <br />Tali caratteristiche climatiche e ambientali contribuiscono a<br />conferire all'olio la peculiarita' di un fruttato medio o leggero con<br />un retrogusto di mandorla che lo rende unico nel suo genere e<br />facilmente riconoscibile ai consumatori tra altri oli d'Italia DOP. <br />Inoltre, nelle diverse zone attorno al Garda, che vanno dalla<br />pianura fino alle pendici dei monti, esistono particolari microclimi<br />che, pur mantenendo l'uniformita' delle caratteristiche peculiari<br />dell'olio per tutta la denominazione Garda, permettono l'espressione<br />di &laquo;differenze organolettiche che solo degli esperti possono<br />percepire&raquo;. <br />Il savoir faire dei produttori nell'ambito dell'intera filiera,<br />dalla preparazione dei terreni anche nei tradizionali terrazzamenti,<br />alla coltivazione, al confezionamento, permette di mantenere e<br />salvaguardare le specificita' del prodotto, quali la sua dolcezza e<br />il tipico retrogusto di mandorla. <br />Riferimento alla pubblicazione del disciplinare <br />(art. 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento).</p> Tue, 18 Jul 2023 14:54:00 +0200 disciplinare