Disciplinare.it - Legislazione https://www.disciplinare.it/legislazione.html it Disciplinari di produzione dei vini e degli alimenti tutelati Wed, 06 Mar 2024 19:48:00 +0100 PluXml Consorzio OP Blue Sea del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo - Riconoscimento https://www.disciplinare.it/consorzio-op-blue-sea-del-gambero-rosso-dimazzara-del-vallo-riconoscimento.html https://www.disciplinare.it/consorzio-op-blue-sea-del-gambero-rosso-dimazzara-del-vallo-riconoscimento.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/lex.tb.jpg" alt="" title="" /><p>E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n.&nbsp; 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di produttori del settore della pesca denominata Consorzio OP Blue Sea del Gambero Rosso di&nbsp; Mazzara del Vallo per la pesca delle specie ittiche Gambero rosso&nbsp; (Aristaeomorpha foliacea), Gambero rosa (Parapenaeus longirostris), Gambero viola (Aristeus&nbsp; anythennatus), Scampo (Nephrops norvegicus).</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 26 febbraio 2024&nbsp;&nbsp;</p> <p>Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della<br />pesca del &laquo;Consorzio OP Blue Sea del Gambero Rosso di Mazzara del<br />Vallo&raquo;, con sede a Mazara del Vallo. (24A01160)</p> <p>(GU n.54 del 5-3-2024)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRETTORE GENERALE <br />della pesca marittima e dell'acquicoltura <br /><br />Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive<br />modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione<br />del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante &laquo;Norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche&raquo;; <br />Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con<br />modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante<br />&laquo;Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei<br />Ministeri&raquo;, che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del<br />Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle<br />foreste (MASAF); <br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16<br />ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante<br />riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'<br />alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del<br />decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,<br />dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 21 dicembre 2023,<br />pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del<br />6 dicembre 2023; <br />Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del predetto decreto<br />del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'adozione dei<br />decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7,<br />comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<br />16 ottobre 2023, n. 178, ciascuna struttura ministeriale opere<br />avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze<br />attribuite alla previgente disciplina; <br />Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in<br />materia di continuita' dell'azione amministrativa; <br />Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, in<br />corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli<br />indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per<br />il 2024; <br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9<br />marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo<br />2023 e della Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il<br />quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico<br />di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima<br />e dell'acquacoltura; <br />Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per<br />l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia<br />alla Comunita' europea (Legge comunitaria per il 1990) ed in<br />particolare l'art. 4 comma 3; <br />Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali<br />sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione<br />della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come<br />modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.<br />115; <br />Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento<br />dell'Unione europea; <br />Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune<br />dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,<br />recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009<br />del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del<br />Consiglio; <br />Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14 del citato regolamento<br />(UE), relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle<br />organizzazioni di produttori del settore della pesca e<br />dell'acquacoltura; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della<br />Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle<br />organizzazioni di produttori; <br />Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla Politica comune della<br />pesca; <br />Vista l'istanza trasmessa a mezzo PEC il 15 novembre 2023 e<br />acquisita in pari data al prot. n. 0633741, con cui il Consorzio OP<br />Blue Sea del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo, con sede a Mazara<br />del Vallo (TP) in via G. Bessarione n. 172 - CAP 91026, ha richiesto<br />il riconoscimento come Organizzazione di produttori del settore della<br />pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 1379/2013, per la specie:<br />Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), Gambero rosa (Parapenaeus<br />longirostris), Gambero viola (Aristeus anythennatus), Scampo<br />(Nephrops norvegicus); <br />Considerato che il citato Consorzio, identificato con codice<br />fiscale e partita I.V.A. n. 02873550814 e REA n. TP-203007, risulta<br />essere regolarmente costituito innanzi al notaio Anna Giubilato,<br />iscritto nel Collegio notarile dei distretti riuniti di Trapani e<br />Marsala, con atto in data 18 luglio 2023, Repertorio n. 81.391,<br />Raccolta n. 31.048, registrato a Marsala il 24 luglio 2023 al n. 3001<br />serie 1T; <br />Considerato che il citato consorzio e' stato costituito dai<br />seguenti soci fondatori: Albamare di Giacalone Margherita - P.IVA<br />02601470814; Armenas S.r.l. - Partita I.V.A. n. 02551740810; De.Ma<br />S.r.l. - Partita I.V.A. n. 02622240816; M.C.V. Pesca S.r.l. - Partita<br />I.V.A. n. 01797190814; Aretusa Pesca di Gancitano Carmelo snc e<br />Company - Partita I.V.A. n. 01812210811; Fratelli Bono e Asaro snc -<br />Partita I.V.A. n. 01405040815; <br />Visto lo statuto della suddetta societa' allegato all'atto<br />costitutivo medesimo; <br />Visti gli atti da cui risulta che il citato consorzio persegue gli<br />obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto<br />previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e<br />corrisponde, altresi', ai requisiti per il riconoscimento fissati<br />dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal<br />regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013; <br />Viste le schede illustrative dei volumi e dei valori in termini di<br />fatturato prodotto dai soci della costituenda organizzazione di<br />produttori nell'ultimo triennio, vale a dire negli anni 2020, 2021 e<br />2022 relativamente alla pesca delle specie per le quali e' richiesto<br />il riconoscimento come organizzazione di produttori; <br />Acquisita agli atti la nota prot. n. 0017545 del 15 gennaio 2024,<br />con la quale la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo conferma i<br />volumi di produzione dichiarati dal consorzio di cui trattasi; <br />Considerato, in particolare, che i dati riportati negli allegati<br />all'istanza mostrano che il medesimo consorzio svolge un'attivita'<br />economica sufficiente relativamente al volume di produzione<br />commercializzabile delle specie oggetto del riconoscimento; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art.<br />14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti<br />eventuali e conseguenti a norma di legge, l'Organizzazione di<br />produttori del settore della pesca denominata &laquo;Consorzio OP Blue Sea<br />del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo&raquo; , codice fiscale/Partita<br />I.V.A. n. 02873550814, con sede a Mazara del Vallo (TP) in via G.<br />Bessarione n. 172 - CAP 91026, per la pesca delle specie ittiche<br />Gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), Gambero rosa (Parapenaeus<br />longirostris), Gambero viola (Aristeus anythennatus), Scampo<br />(Nephrops norvegicus). <br />Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del<br />Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle<br />foreste ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />italiana. <br />Roma, 26 febbraio 2024 <br /><br />Il direttore generale: Abate</p> Wed, 06 Mar 2024 19:48:00 +0100 disciplinare Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Riconoscimento https://www.disciplinare.it/organizzazione-di-produttori-della-pesca-del-litoraletirrenico-e-dellarcipelago-eoliano-riconoscimento.html https://www.disciplinare.it/organizzazione-di-produttori-della-pesca-del-litoraletirrenico-e-dellarcipelago-eoliano-riconoscimento.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/lex.tb.jpg" alt="" title="" /><p>E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n.&nbsp; 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca denominata Organizzazione di produttori della pesca del litorale&nbsp; Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa&nbsp; per la pesca delle specie ittiche alici (Engraulis encrasicolus),&nbsp; lampuga (Coryphaena hippurus), alalunga (Thunnus alalunga), pesce spada (Xiphias gladius),&nbsp; tonno (Thunnus thynnus), ricciola (Seriola dumerili), gambero rosso del Mediterraneo&nbsp; (Aristaeomorpha foliacea).</p><p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE<br />DECRETO 21 febbraio 2024&nbsp;&nbsp;</p> <p>Riconoscimento come organizzazione di produttori nel settore della<br />pesca della societa' denominata &laquo;Organizzazione di produttori della<br />pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa'<br />cooperativa&raquo;, in Patti. (24A01098)</p> <p>(GU n.53 del 4-3-2024)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRETTORE GENERALE <br />della pesca marittima e dell'acquacoltura <br /><br />Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive<br />modificazioni ed integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione<br />del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante &laquo;norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche&raquo;; <br />Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con<br />modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante<br />&laquo;Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei<br />Ministeri&raquo;, che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del<br />Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle<br />foreste (MASAF); <br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16<br />ottobre 2023, n. 178, concernente regolamento recante<br />riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'<br />alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del<br />decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,<br />dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in vigore dal 21 dicembre 2023,<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285<br />del 6 dicembre 2023; <br />Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del predetto decreto<br />del Presidente del Consiglio dei ministri, fino all'adozione dei<br />decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'art. 7,<br />comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<br />16 ottobre 2023, n. 178, ciascuna struttura ministeriale opera<br />avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze<br />attribuite alla previgente disciplina; <br />Vista la direttiva ministeriale n. 675501 del 7 dicembre 2023 in<br />materia di continuita' dell'azione amministrativa; <br />Vista la direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, in<br />corso di registrazione presso la Corte dei conti, recante gli<br />indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per<br />il 2024; <br />Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9<br />marzo 2023, ammesso alla registrazione dell'UCB al n. 92 del 16 marzo<br />2023 e della Corte dei conti al n. 434 del 13 aprile 2023, con il<br />quale e' stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico<br />di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima<br />e dell'acquacoltura; <br />Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per<br />l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia<br />alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990) ed in<br />particolare l'art. 4, comma 3; <br />Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali<br />sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione<br />della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come<br />modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n.<br />115; <br />Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento<br />dell'Unione europea; <br />Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune<br />dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,<br />recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009<br />del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del<br />Consiglio; <br />Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 14 del citato regolamento<br />(UE), relativi alla costituzione ed al riconoscimento delle<br />organizzazioni di produttori del settore della pesca e<br />dell'acquacoltura; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013 della<br />Commissione del 17 dicembre 2013, relativo al riconoscimento delle<br />organizzazioni di produttori; <br />Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della<br />pesca; <br />Vista l'istanza trasmessa a mezzo Pec il 3 novembre 2023 e<br />acquisita in pari data al prot. n. 0610174, con cui la societa'<br />&laquo;Organizzazione di produttori della pesca del litorale Tirrenico e<br />dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa&raquo;, con sede a Patti<br />(ME) in via Andrea Doria n. 30 - ha richiesto il riconoscimento come<br />organizzazione di produttori del settore della pesca ai sensi del<br />regolamento (UE) n. 1379/2013, per la specie: alici (Engraulis<br />encrasicolus), lampuga (Coryphaena hippurus), alalunga (Thunnus<br />alalunga), pesce spada (Xiphias gladius), tonno (Thunnus thynnus),<br />ricciola (Seriola dumerili), gambero rosso del Mediterraneo<br />(Aristaeomorpha foliacea); <br />Viste le integrazioni alla citata istanza, acquisite al prot. n.<br />3983 del 5 gennaio 2024 e al prot. n. 0045153 del 30 gennaio 2024, in<br />risposta alla richiesta di integrazioni trasmessa da questo ufficio<br />con note prot. n 0700917 del 21 dicembre 2023 e prot. n. 0036863 del<br />25 gennaio 2024; <br />Considerato che la citata societa', identificata con C.F./P.Iva n.<br />03703840839 e REA n. ME-255115, risulta essere regolarmente<br />costituita innanzi al notaio Giuseppe Amato, iscritto al collegio<br />notarile dei distretti riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,<br />Patti e Mistretta, con atto in data 31 marzo 2022, repertorio n.<br />80142, raccolta n. 17006, registrato a Messina l'8 aprile 2022 al n.<br />5689 serie 1T; <br />Considerato che la citata societa' e' stata costituita dai seguenti<br />soci fondatori: Pesca e Nautica Extreme soc. coop. - P.Iva<br />03266780836; Soc. coop. La Sovrana dei Mari - P.Iva 02746930839;<br />Coop. Pescatori Falconese - P.Iva 01899210833; Pescatori San Giorgio<br />societa' cooperativa - P.Iva 02131000834; Pescatori Marina soc. coop.<br />- P.Iva 02921730830; Ricerca e Pesca soc. coop. - P.Iva 03256670831;<br />Pescatori Saro soc. coop. - P.Iva 02913000838; Pescatori S. Febbronia<br />soc. coop. - P.Iva 01738660834; <br />Visto lo statuto della suddetta societa' allegato all'atto<br />costitutivo medesimo; <br />Visti gli atti da cui risulta che la citata societa' persegue gli<br />obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013, in base a quanto<br />previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 ed e'<br />in possesso, altresi', dei requisiti per il riconoscimento fissati<br />dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal<br />regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013; <br />Viste le schede illustrative dei volumi prodotti dai soci della<br />costituenda organizzazione di produttori nell'ultimo triennio, vale a<br />dire negli anni 2020, 2021 e 2022 relativamente alla pesca delle<br />specie per le quali e' richiesto il riconoscimento come<br />organizzazione di produttori; <br />Acquisita agli atti la nota prot. n. 0073598 del 15 febbraio 2024,<br />con la quale la Capitaneria di porto di Milazzo, nel confermare i<br />dati relativi al numero dei soci e ai volumi di produzione dichiarati<br />dalla societa' di cui trattasi, specifica che i volumi di produzione<br />commercializzati (delle specie ittiche di cui trattasi) rappresentano<br />oltre il 50% della produzione complessiva del compartimento marittimo<br />di Milazzo; <br />Considerato che dal riscontro della citata autorita' marittima si<br />evince la sussistenza del requisito di cui all'art. 14, paragrafo 1,<br />punto b) del regolamento (UE) n. 1379/2013, secondo cui le<br />organizzazioni di produttori possono essere riconosciute qualora<br />&laquo;svolgano un'attivita' economica sufficiente sul territorio dello<br />Stato membro interessato o su parte di esso, in particolare per<br />quanto riguarda il numero di aderenti o il volume di produzione<br />commercializzabile&raquo;; <br />Ritenuto di poter procedere, ai sensi del citato regolamento (UE)<br />n. 1379/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, al<br />riconoscimento quale organizzazione di produttori nel settore della<br />pesca della societa' &laquo;Organizzazione di produttori della pesca del<br />litorale Tirrenico e dell'arcipelago Eoliano - Societa' cooperativa&raquo;. <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />1. E' riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art.<br />14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonche' a tutti gli effetti<br />eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di<br />produttori del settore della pesca denominata &laquo;Organizzazione di<br />produttori della pesca del litorale Tirrenico e dell'arcipelago<br />Eoliano - Societa' cooperativa&raquo;, C.F./P.Iva n. 03703840839, con sede<br />a Patti (ME) in via Andrea Doria n. 30, per la pesca delle specie<br />ittiche alici (Engraulis encrasicolus), lampuga (Coryphaena<br />hippurus), alalunga (Thunnus alalunga), pesce spada (Xiphias<br />gladius), tonno (Thunnus thynnus), ricciola (Seriola dumerili),<br />gambero rosso del Mediterraneo (Aristaeomorpha foliacea). <br />Il presente decreto e' divulgato attraverso il sito internet del<br />Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle<br />foreste ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />italiana. <br />Roma, 21 febbraio 2024 <br /><br />Il direttore generale: Abate</p> Mon, 04 Mar 2024 19:51:00 +0100 disciplinare Salame d’oca di Mortara Igp - Controlli effettiati da CSQA Certificazioni Srl https://www.disciplinare.it/salame-doca-di-mortara-igp-controlli-effettiati-da-csqa-certificazioni-srl.html https://www.disciplinare.it/salame-doca-di-mortara-igp-controlli-effettiati-da-csqa-certificazioni-srl.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/qrcode/salame-d-oca-di-mortara-igp.tb.jpg" alt="" title="" /><p>L&rsquo;organismo denominato &ldquo;<strong>CSQA Certificazioni Srl</strong>&rdquo; con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, &egrave; autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento&nbsp; (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP &ldquo;<strong>Salame d&rsquo;oca di Mortara</strong>&rdquo;, registrato in ambito Unione&nbsp; europea Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, in sostituzione di&nbsp; &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima&nbsp; denominazione.</p><p>Autorizzazione all&rsquo;organismo denominato &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; ad effettuare i controlli per<br />la indicazione geografica protetta &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;, registrata in ambito Unione<br />europea.</p> <p><br />IL DIRETTORE DELL&rsquo;UFFICIO VICO 1<br />Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti&nbsp; amministrativi;<br />Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualit&agrave; dei prodotti agricoli e alimentari;<br />Visto il Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004 con il quale l&rsquo;Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;;<br />Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;<br />Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l&rsquo;adempimento di obblighi derivanti dall&rsquo;appartenenza dell&rsquo;Italia alle Comunit&agrave; europee &ndash; Legge comunitaria 1999 &ndash; ed in&nbsp; particolare l&rsquo;art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle&nbsp; denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;<br />Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo&nbsp; 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivit&agrave; ufficiali effettuati per garantire l&rsquo;applicazione&nbsp; della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli&nbsp; animali, sulla sanit&agrave; delle piante nonch&eacute; sui prodotti fitosanitari;<br />Visto in particolare l&rsquo;art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorit&agrave; competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;&nbsp;<br />Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante &ldquo;Sistema nazionale di vigilanza sulle&nbsp; strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate&rdquo;, che, d&rsquo;intesa&nbsp; con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;<br />Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero&nbsp; delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;<br />Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 &ndash; Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e&nbsp; successive modifiche;<br />Visto il D.M. 4 dicembre 2020 &ndash; Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;<br />Visto il D.P.C.M. 14 ottobre 2020, con il quale al Dott. Roberto Tomasello &egrave; stato conferito&nbsp; l&rsquo;incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e&nbsp; tutela del consumatore &ldquo;VICO&rdquo; di questo Ispettorato;<br />Visto il decreto n. 291126 del 24 giugno 2021, pubblicato sul sito internet del Ministero delle&nbsp; politiche agricole alimentari e forestali, con il quale il Direttore generale Dott. Tomasello, a&nbsp; decorrere dal 1&deg; agosto 2021 ha delegato il Direttore dell&rsquo;Ufficio VICO I della Direzione generale&nbsp; per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore &ldquo;VICO&rdquo;&nbsp; di questo Ispettorato, dr.ssa Maria Flavia Cascia, alla firma dei provvedimenti di&nbsp; autorizzazione agli organismi di controllo e alle autorit&agrave; pubbliche delle produzioni a DOP, IGP,&nbsp; STG e delle produzioni biologiche, emanate ai sensi della Legge n. 526/1999, della Legge n.&nbsp; 238/2016 e del Decreto legislativo n. 20/2018 e dei relativi provvedimenti di sospensione e di&nbsp; revoca;<br />Visto il decreto n. 18061 del 5 dicembre 2017, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, &egrave; stato autorizzato ad effettuare i&nbsp; controlli per la indicazione geografica protetta &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;;<br />Visto il decreto n. 9370182 del 10 dicembre 2020, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l&rsquo;autorizzazione sopra citata &egrave; stata prorogata&nbsp; fino al 31 marzo 2021;<br />Vista la nota del 22 marzo 2021 con la quale il &ldquo;Consorzio di tutela del Salame d&rsquo;oca di Mortara&nbsp; IGP&rdquo; ha individuato, in sostituzione di &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; con sede in Thiene,&nbsp; Via San Gaetano n.74, quale struttura di controllo della denominazione protetta &ldquo;Salame d&rsquo;oca di&nbsp; Mortara&rdquo;;<br />Visto il decreto n. 331706 del 26 luglio 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero delle&nbsp; politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l&rsquo;autorizzazione a &ldquo;CCPB Srl&rdquo; sopra citata, gi&agrave;&nbsp; prorogata con i decreti n. 9370182 del 10 dicembre 2020, n. 145542 del 29 marzo 2021, n.&nbsp; 297547 del 30 giugno 2021, n. 484825 del 29 settembre 2021, n. 38350 del 27 gennaio 2022 e&nbsp; n. 180066 del 21 aprile 2022, pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole&nbsp; alimentari e forestali, &egrave; stata ulteriormente prorogata fino al 30 settembre 2022;<br />Considerato che con nota del 29 settembre 2022 &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; ha trasmesso il piano dei controlli definitivo, con allegata modulistica e tariffario, per l&rsquo;indicazione geografica protetta&nbsp; &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;;<br />Considerato che il piano sopra citato, con allegata modulistica e tariffario, &egrave; stato ritenuto conforme ed &egrave; stato trasmesso alla Regione Lombardia con nota n. 480112 del 29 settembre&nbsp; 2022;<br />Considerato che la data di scadenza dell&rsquo;autorizzazione a &ldquo;CCPB Srl&rdquo; &egrave; prevista il 30 settembre 2022, l&rsquo;Amministrazione ha ritenuto, per ragione di efficienza, di approvare tempestivamente la&nbsp; citata documentazione e di emanare il relativo decreto di autorizzazione nei confronti di &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo;;<br />Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo di controllo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE)&nbsp; n.1151/2012, per la indicazione di origine geografica &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;;</p> <p><br />D E C R E T A</p> <p>Articolo 1<br />(Autorizzazione)<br />1. L&rsquo;organismo denominato &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, &egrave; autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento&nbsp; (UE) n.1151/2012, per il prodotto IGP &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;, registrato in ambito Unione&nbsp; europea Regolamento (CE) n. 1165 della Commissione del 24 giugno 2004, in sostituzione di&nbsp; &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima&nbsp; denominazione.<br />2. &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, dovr&agrave; rendere disponibile a &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; tutta la documentazione inerente il controllo per l&rsquo;indicazione geografica protetta &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;.&nbsp;<br />3. A &ldquo;CCPB Srl&rdquo;, spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relative al servizio&nbsp; effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.&nbsp;</p> <p><br />Articolo 2<br />(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)<br />Il piano dei controlli e il tariffario relativi all&rsquo;indicazione geografica &ldquo;Salame d&rsquo;oca di Mortara&rdquo;,<br />presentati da &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo;, sono approvati.</p> <p><br />Articolo 3<br />(Obblighi del soggetto autorizzato)<br />1. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; per tutta la durata del periodo di validit&agrave; dell&rsquo;autorizzazione &egrave; tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di&nbsp; settore, nonch&eacute; ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l&rsquo;autorit&agrave; nazionale&nbsp; competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.<br />2. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; non pu&ograve; modificare la compagine sociale e lo statuto senza il&nbsp; preventivo assenso dell&rsquo;Amministrazione.<br />3. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di&nbsp; controllo e il sistema tariffario.<br />4. Le variazioni suindicate sono approvate dall&rsquo;Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.<br />5. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; comunica all&rsquo;Amministrazione le modifiche relative alla<br />documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.</p> <p><br />Articolo 4<br />(Decorrenza e durata del provvedimento)<br />1. L&rsquo; autorizzazione di cui all&rsquo;art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.<br />2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi<br />dell&rsquo;articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovr&agrave; comunicare all&rsquo;Autorit&agrave; nazionale<br />competente, l&rsquo;intenzione di confermare &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; o proporre un nuovo soggetto da<br />scegliersi tra quelli iscritti nell&rsquo;elenco di cui all&rsquo;art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l&rsquo;autorit&agrave; pubblica da designare.<br />3. Nel periodo di vigenza dell&rsquo;autorizzazione &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; rester&agrave; iscritto nell&rsquo;elenco<br />degli organismi privati di controllo di cui all&rsquo;articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.</p> <p><br />Articolo 5<br />(Vigilanza)<br />&ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; &egrave; sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole<br />alimentari e forestali e dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21<br />dicembre 1999, n. 526.</p> <p><br />Articolo 6<br />(Obblighi di comunicazione)<br />1. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; comunica in forma telematica, al Dipartimento dell&rsquo;Ispettorato centrale della tutela della qualit&agrave; e repressione frodi dei prodotti agroalimentari &ndash; ICQRF &ndash; del&nbsp; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente le quantit&agrave; di&nbsp; prodotto certificate nell&rsquo;anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell&rsquo;anno successivo.<br />2. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; trasmetter&agrave; i dati relativi alle quantit&agrave; di prodotto certificate nell&rsquo;anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell&rsquo;art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell&rsquo;anno&nbsp; successivo.<br />3. &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; &egrave; tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.</p> <p><br />Articolo 7<br />(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)<br />L&rsquo;inosservanza, da parte di &ldquo;CSQA Certificazioni Srl&rdquo; delle disposizioni del presente decreto pu&ograve;<br />comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all&rsquo;articolo 1, ai sensi dell&rsquo;articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.<br />Il presente decreto &egrave; pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e<br />forestali.<br />Il Direttore dell&rsquo;Ufficio VICO 1<br />Maria Flavia Cascia<br />(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)</p> Mon, 03 Oct 2022 19:33:00 +0200 disciplinare Tintilia del Molise Doc - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2022 https://www.disciplinare.it/tintilia-del-molise-doc-modifica-ordinaria-al-disciplinare-di-produzione-2022.html https://www.disciplinare.it/tintilia-del-molise-doc-modifica-ordinaria-al-disciplinare-di-produzione-2022.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/wine30.tb.jpg" alt="" title="" /><p>Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini&nbsp; &laquo;Tintilia del Molise&raquo;</p><p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />DECRETO 22 settembre 2022&nbsp;&nbsp;</p> <p>Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini&nbsp; &laquo;Tintilia del Molise&raquo;. (22A05536)</p> <p>(GU n.230 del 1-10-2022)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei<br />mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.<br />922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del<br />Consiglio; <br />Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del<br />citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle<br />denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni<br />tradizionali nel settore vitivinicolo; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del<br />17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del<br />Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di<br />protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni<br />geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,<br />la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche<br />del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione<br />nonche' l'etichettatura e la presentazione; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della<br />Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di<br />origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali<br />nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche<br />del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la<br />cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del<br />regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; <br />Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e<br />successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica<br />della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del<br />vino; <br />Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella<br />Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83<br />dell'8 aprile 2022, recante &laquo;Disposizioni nazionali applicative dei<br />regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge<br />n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame<br />delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni<br />tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei<br />disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la<br />cancellazione della protezione&raquo;; <br />Visto il decreto ministeriale 1&deg; giugno 2011, pubblicato nella<br />Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno<br />2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine<br />controllata dei vini &laquo;Tintilia del Molise&raquo; ed e' stato approvato il<br />relativo disciplinare di produzione; <br />Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito<br />internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il<br />quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei vini<br />&laquo;Tintilia del Molise&raquo;; <br />Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato<br />sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con<br />il quale e' stato da, ultimo, modificato il disciplinare di<br />produzione della DOP dei vini &laquo;Tintilia del Molise&raquo;; <br />Esaminata la documentata domanda, presentata dall'Associazione<br />vitivinicoltori della DOC &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, con sede in<br />Campomarino (CB), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di<br />produzione della DOC dei vini &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, nel rispetto<br />della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre<br />2021; <br />Atteso che per l'esame della predetta domanda e' stata esperita la<br />procedura di valutazione di cui agli articoli 7, 13 e 21 del decreto<br />ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche<br />ordinarie dei disciplinari, e in particolare: <br />e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Molise; <br />la domanda rientra tra le modifiche ordinarie di cui all'art. 21,<br />comma 2, lettera c) del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021,<br />che non comportino un impatto significativo sull'assetto produttivo e<br />sulla reputazione della relativa denominazioni e che, come tale, non<br />comporta l'acquisizione del preliminare parere del Comitato nazionale<br />vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge n. 238/2016; <br />Considerato che la proposta di modifica del disciplinare in<br />questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 10 agosto 2022, al<br />fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali<br />osservazioni entro trenta giorni dalla citata data e che entro il<br />predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla proposta di<br />modifica in questione; <br />Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta<br />procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par.<br />2, del reg. UE n. 33/2019 e all'art. 10 del reg. UE n. 34/2019,<br />sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le<br />modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del<br />disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini<br />&laquo;Tintilia del Molise&raquo; ed il relativo documento unico consolidato con<br />le stesse modifiche; <br />Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del<br />presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del<br />disciplinare di produzione in questione e del relativo documento<br />unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche<br />ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a<br />disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n.<br />34/2019; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,<br />lettera d); <br />Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022 della<br />Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e<br />dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i<br />titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i<br />rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli<br />atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di<br />competenza; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini &laquo;Tintilia del<br />Molise&raquo; cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30<br />novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7<br />marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche<br />ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale<br />della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2021. <br />2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini &laquo;Tintilia del<br />Molise&raquo;, consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed<br />il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente<br />agli allegati A e B del presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il<br />giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana. <br />2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro<br />trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione<br />UE tramite il sistema informativo &laquo;e-Ambrosia&raquo; messo a disposizione<br />ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n.<br />34/2019. <br />3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei<br />vini &laquo;Tintilia del Molise&raquo; di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul<br />sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. <br />Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana. <br />Roma, 22 settembre 2022 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato A <br /><br /><strong>Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata Tintilia del Molise</strong><br /><br />Art. 1. <br /><br />Denominazione e vini <br /><br />1. La denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo; e' riservata ai vini che rispondono&nbsp; alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: <br />Rosso; <br />Rosso riserva; <br />Rosato.</p> <p>Art. 2. <br /><br />Base ampelografica <br /><br />1. I vini a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo; devono essere ottenuti da&nbsp; uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 95% dal vitigno Tintilia. <br />Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve di altri vitigni non aromatici idonei&nbsp; alla coltivazione nelle Province di Campobasso ed Isernia, presenti nei vigneti in ambito&nbsp; aziendale, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 5%.</p> <p>Art. 3. <br /><br />Zona di produzione <br /><br />1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine&nbsp; controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, comprende i terreni vocati alla qualita' ed idonei alla coltura della vite nei territori dei comuni sotto elencati. <br /><strong>In Provincia di Campobasso: </strong><br />Acquaviva collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra,&nbsp; Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelmauro, Castelbottaccio, Castellino del Biferno,&nbsp; Castropignano, Colletorto, Colle d'Anchise, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Guardialfiera,&nbsp; Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Mirabello Sannitico,&nbsp; Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina,&nbsp; Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in&nbsp; Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Toro, Tufara, Trivento, Ururi e&nbsp; Vinchiaturo. <br /><strong>Provincia di Isernia: </strong><br />Agnone, Belmonte del Sannio, Castelverrino, Colli al Volturno, Forli' del Sannio, Fornelli, Isernia,&nbsp; Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli e Venafro.</p> <p>Art. 4. <br /><br />Norme per la viticoltura <br /><br />1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a&nbsp; denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, devono essere quelle tradizionali della&nbsp; zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche&nbsp; caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo unicamente i vigneti che insistono su terreni collinari e situati ad una altitudine non&nbsp; inferiore ai 200 metri s.l.m.&nbsp;<br />2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli&nbsp; generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.&nbsp;<br />E' vietata ogni pratica di forzatura. <br />E' consentita l'irrigazione di soccorso. <br />3. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di vite destinate&nbsp; alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi,&nbsp; sono i seguenti: <br /><br />=====================================================================<br />| |Produzione massima |Titolo alcolometrico vol. nat.| | Tipologia | uva t/ha | minimo % vol. |<br />+================+===================+==============================+<br />|Rosso | 8 | 11.50 |<br />+----------------+-------------------+------------------------------+<br />|Rosso riserva | 8 | 12.50 |<br />+----------------+-------------------+------------------------------+<br />|Rosato | 8 | 11.50 |<br />+----------------+-------------------+------------------------------+<br /><br />A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata,&nbsp; purche' la produzione totale per ettaro non superi il 10% il limite medesimo.</p> <p>Art. 5. <br /><br />Norme per la vinificazione <br /><br />1. Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento delle tipologie di vino di cui all'art. 1,&nbsp; devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. <br />Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate&nbsp; nell'ambito del territorio dei Comuni limitrofi di Campomarino e Termoli in Provincia di&nbsp; Campobasso. <br />2. Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a&nbsp; conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. <br />3. La resa massima dell'uva in vino deve essere la seguente: <br /><br />=======================================================<br />| Tipologia | Resa massima uva/vino % |<br />+===================+=================================+<br />| Rosso | 70 |<br />+-------------------+---------------------------------+<br />| Rosso riserva | 55 |<br />+-------------------+---------------------------------+<br />| Rosato | 70 |<br />+-------------------+---------------------------------+<br /><br />Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie Rosso e Rosato&nbsp; e il 60% per la tipologia Rosso riserva, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione.&nbsp; Oltre detto limite invece decade il diritto alla Denominazione di origine controllata per tutta la&nbsp; partita.&nbsp;<br />4. Il vino a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo; Rosso riserva, deve essere&nbsp; sottoposto ad un periodo d'invecchiamento obbligatorio di due anni. Il periodo d'invecchiamento&nbsp; decorre dal 1&deg; novembre dell'anno di produzione delle uve.</p> <p>Art. 6. <br /><br />Caratteristiche al consumo <br /><br />1. I vini a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, all'atto dell'immissione al&nbsp; consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: <br />&laquo;Tintilia del Molise&raquo; rosso: <br />colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei; <br />odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico; <br />sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico; <br />titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; <br />acidita' totale minima: 4,50 g/l; <br />estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l, <br />&laquo;Tintilia del Molise&raquo; rosato: <br />colore: rosato piu' o meno intenso; <br />odore: fruttato delicato; <br />sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato; <br />titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.; <br />acidita' totale minima: 4,50 g/l; <br />estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l; <br />zuccheri residui: massimo 10 g/l, <br />&laquo;Tintilia del Molise&raquo; rosso riserva: <br />colore: rosso granato con riflessi aranciati; <br />odore: speziato, intenso, caratteristico; <br />sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico; <br />titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.; <br />acidita' totale minima: 4,50 g/l.; <br />estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l. <br />2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la&nbsp; tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche&nbsp; dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale&nbsp; e l'estratto non riduttore.</p> <p>Art. 7. <br /><br />Designazione e presentazione <br /><br />1. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di&nbsp; qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli&nbsp; aggettivi &laquo;fini&raquo;, &laquo;scelto&raquo;, &laquo;selezionato&raquo;, &laquo;extra&raquo;, &laquo;superiore&raquo;, &laquo;vecchio&raquo; e similari. <br />2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,&nbsp; marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.&nbsp;<br />3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo; e'&nbsp; obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.</p> <p>Art. 8. <br /><br />Confezionamento <br /><br />1. I vini a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo; devono essere immessi al&nbsp; consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacita' massima di 5,00 litri.&nbsp;<br />2. La tipologia D.O.C. &laquo;Tintilia del Molise&raquo; riserva deve essere immessa al consumo&nbsp; esclusivamente in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca. <br />3. Per i vini a denominazione di origine controllata &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, ad esclusione della&nbsp; tipologia riserva, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di&nbsp; altro materiale rigido di capacita' non inferiore a 2 litri. <br />4. E' altresi' consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro&nbsp; di capacita' superiore a 5,00 litri, chiusi con tappi di sughero raso bocca.</p> <p>Art. 9. <br /><br />Legame con l'ambiente geografico <br /><br />A) Informazione sulla zona geografica. <br />Fattori naturali rilevanti per il legame: <br />la Regione Molise ha una estensione di 4.438 Kmq con un territorio prevalentemente montano,&nbsp; 55,3% di Montagna e 44,7% di collina; la peculiarita' dei terreni a livello morfologico e' caratterizzata da un susseguirsi di rilievi dalle sommita' strette ed allungate di forma convessa e&nbsp; piu' raramente subpianeggiante, separate da profonde valli dai versanti complessi. <br />Questi versanti possono essere interessati da intensi processi erosivi talvolta di tipo calanchivio e&nbsp; franoso. <br />Il substrato e' costituito dalle formazioni marnoso calcaree del Paleogene e da formazioni&nbsp; arenacee e marnoso - arenacee del Miocene.&nbsp;<br />Essendo l'orografia del Molise non particolarmente tormentata, la temperatura media annua varia&nbsp; tra 13,5 e 14,8&deg;C, mentre le precipitazioni medie annue sono comprese tra mm 696,8 e&nbsp; 1067 mm. <br />La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteristiche tipicamente mediterranee&nbsp; concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno con una distribuzione abbastanza&nbsp; uniforme sul territorio. <br />Nell'area molisana affiorano terreni con eta' e caratteristiche litologiche differenti (Bestini T. 1983): <br />rocce calcaree e calcaree-dolomitiche stratificate e/o massive di piattaforma, di eta' triassico- cretacica, rappresentate dai rilievi massicci del matese e delle mainarde; la morfologia appare con forme aspree e pendii acclivi incisi da profondi solchi vallivi;&nbsp;<br />formazioni calcareo-marnose-selciose di eta' cretacico-oligocenica e complessi flyscioidi miocenici&nbsp; a costituzione prevalente arenaceo-marnosa e argillo-marnosa. Tali terreni affiorano in&nbsp; un'ampia fascia, delimitata dai rilievi del Matese e delle Mainarde, che si estende verso NE&nbsp; sino alle medie valli del Trigno e del Biferno. Il settore Sud orientale, di questa fascia, individuabile nelle aree di Campobasso e di Riccia, e' costituita da rilievi per lo piu' arenaceo&nbsp; marnosi. Nel settore ricadente nelle aree di Frosolone, Chiauci i rilievi sono di natura calcareo- marnoso-selciose affiancati a formazioni marnoso-calcaree o marnoso-argilloso-arenacee come le&nbsp; aree di Forli' del Sannio, Roccasicura, Agnone; <br />il complesso alloctono delle &laquo;ArgilleVaricolori&raquo; affiora in gran parte del territorio molisano&nbsp; centrale, nella media e alta valle del Trigno e del Biferno tra Larino e Campobasso. E' conosciuto&nbsp; anche con il termine di &laquo;complesso sifilide&raquo;, &laquo;caotico&raquo;, &laquo;indifferenziato&raquo;;&nbsp;<br />la struttura caotica di questi terreni e' dovuta al miscuglio disordinato e variamente colorato di&nbsp; argille scagliose di origine tettonica. Tale complesso rappresenta il substrato sul quale poggiano le formazioni flyscioidi mioceniche calcareo marnose, arenaceo-marnose e marnoso-argillose di&nbsp; eta' miocenica. I terreni flyscioidi miocenici costituiscono gran parte dei rilievi che si estendono&nbsp; dai Monti Frentani sino al Matese; <br />sedimenti argillosi e sabbioso-conglomeratici del Plio-Pleistocene affiorano in una fascia parallela&nbsp; alla linea di costa e che segue l'allineamento Montenero di Bisaccia-Guglionesi-Ururi. I dati di&nbsp; campagna e quelli relativi ai pozzi evidenziano che questi terreni si ritrovano a contatto tettonico&nbsp; con la formazione di &laquo;Argille Varicolori&raquo; e si sono deposti mentre nel bacino arrivavano coltri del&nbsp; complesso alloctono. Un ulteriore elemento identificativo sul terreno del passaggio tra i sedimenti&nbsp; plio-pleistocenici con le restanti formazioni e' dovuto alla presenza di rocce&nbsp; evaporitiche quali i gessi (bassa Valle del Trigno, Montenero di Bisaccia, Guglionesi); <br />depositi alluvionali recenti ed attuali e terrazzi alluvionali antichi si rinvengono nei fondovalle dei&nbsp; principali fiumi Trigno, Biferno e Fortore e dei loro affluenti in prossimita' della foce;&nbsp;<br />depositi di origine fluvio-lacustre e palustre, intercalati a depositi alluvionali e conoidi sono&nbsp; presenti nelle depressioni di origine tettonica sottese ai rilievi calcareo-dolomitici e calcarei marnoso-selciosi (piana di Boiano-Sepino, piana di Venafro-Roccaravindola, conca di Isernia). <br />Sulla base della conformazione orografica, la densita' di drenaggio ed il substrato geolitologico si&nbsp; puo' parlare di tre tipi di paesaggio: <br />sistema di paesaggio di colline, con suoli ben drenati, profondi, tessitura fine, calcarei e&nbsp; pietrosita'; <br />sistema di paesaggio delle colline costiere, con suoli ben drenati, da non calcarei a calcarei,&nbsp; substrato geolitologico sabbioso - argilloso, tessitura topsoil e subsoil da fine a media e pietrosita'&nbsp; assente o scarsa; <br />sistema di paesaggio pedemontano, morfologicamente caratterizzato da una serie di conoidi&nbsp; coalescenti originate dai corsi d'acqua provenienti dai rilievi circostanti e da depositi alluvionali&nbsp; dei fiumi. <br />Il colore chiaro e/o scuro presente negli orizzonti superficiali dei suoli, indice di proprieta'&nbsp; favorevoli, quali un buon livello di fertilita' agraria e di attivita' biologica, regolamenta lo sviluppo e la vigoria delle piante e dei germogli. <br />I terreni ammessi alla coltivazione del vitigno &laquo;Tintilia&raquo; devono essere posizionati ad un'altitudine&nbsp; non inferiore ai 200 m.l.m, nell'ambito della zona geografica delimitata che&nbsp; comprende comuni delle Province di Campobasso ed Isernia, quasi tutti situati tra il medio e alto&nbsp; Molise. <br />La collina per la &laquo;Tintilia&raquo; e' senza dubbio l'ambiente piu' adatto, in essa l'uva acquisisce il meglio&nbsp; dei costituenti organici e minerali. <br />La storia della civilta' del Contado del Molise ci insegna e richiama alla mente i piccoli&nbsp; appezzamenti a vigneti, distesi su colline e dorsi assolati e perfino sui dirupi o speroni rocciosi.&nbsp;<br /><strong>Fattori umani rilevanti per il legame: </strong><br />di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata&nbsp; tradizione hanno contribuito alla coltivazione e alla diffusione del vitigno &laquo;Tintilia&raquo; da cui si ottiene l'omonimo vino. <br />La coltivazione del vitigno &laquo;Tintilia&raquo; in Molise ha origini antichissime, testimonianze della sua&nbsp; presenza ci portano alla fine del 700, in epoca borbonica, ed e' sancita, dall'agronomo Raffaele Pepe di Civitacampomarano, nel suo manoscritto del 1810. <br />La introduzione e la diffusione del vitigno, documentata e tramandata a noi da numerose&nbsp; testimonianze e reperti del 700, e' stata opera dei vari nobili, notabili e possidenti dei comuni&nbsp; facenti parte del Contato del Molise. Testimonianza scritta della Casa Vinicola Janigro dimostra&nbsp; che, nella seconda meta' dell'800, produceva e imbottigliava Tintilia e che questo vino, prodotto nell'anno 1890, si classifico' al primo posto e fu premiato con medaglia d'oro alla mostra vinicola&nbsp; di Parigi nel 1900. <br />La nostra viticoltura si e' consolidata nel medioevo, all'ombra del castello feudale, che con il&nbsp; placet del &laquo;Signore&raquo; era possibile coltivare la vite e poche altre colture per i vassalli e il fabbisogno delle famiglie dei coloni, anche se testimonianza della sua presenza ci e' data dai&nbsp; Greci, dai Sanniti e dagli scritti di Plinio. <br />Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini&nbsp; prodotti in Molise, dalle varieta' coltivate, risalgono agli scritti di Raffaele Pepe, che nel 1812&nbsp; invitava i produttori a migliorare la vinificazione delle proprie uve senza ricorrere a sofisticate&nbsp; pratiche enologiche. <br />Giuseppe del Re, nel 1836, indica che &laquo;i vigneti, quasi tutti piantati sopra colli e poggi, formano&nbsp; un totale di 56.948 moggi (circa 4.000 ha), e contengono varie specie di uve, che maturano quali&nbsp; presto quali tardi, ma vanno tutte al posto nei giorni di vendemmia&raquo;. <br />Nel 1892, su iniziativa di Angelantuono Baranello, sorge a Ferrazzano la Societa' Operaia che&nbsp; svolge un'intensa attivita' di promozione nel settore agricolo locale. <br />L'influenza dei fattori umani, nel corso dei tempi ha portato alla costituzione di numerose cantine&nbsp; cooperative e cantine private, portando nel contempo a definire aspetti tecnici e produttivi, puntualmente riportati nel vigente disciplinare di produzione. <br />L'incidenza dei fattori umani, nel corso del tempo, e' particolarmente imputata alla regolare&nbsp; determinazione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che fanno parte integrante del presente disciplinare di produzione: <br />base ampelografica dei vigneti: la produzione del vino &laquo;Tintilia del Molise&raquo; deve essere ottenuto&nbsp; da uve provenienti dal vitigno &laquo;Tintilia&raquo;, con aggiunta del 5% di uve provenienti da altri vitigni a&nbsp; bacca rossa ammessi alla coltivazione nella Regione Molise; <br />le forme di allevamento, i sesti d'impianto ed i sistemi di potatura, che anche per i nuovi&nbsp; impianti, sono quelli tradizionali della zona di produzione, sono comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini e di contenere le rese di produzione entro i limiti fissati dal&nbsp; presente disciplinare;&nbsp;<br />le pratiche relative alla vinificazione, compreso l'invecchiamento sono quelle tradizionalmente&nbsp; consolidate, per la vinificazione in rosso e rosato, delle uve provenienti dal vitigno &laquo;Tintilia&raquo;, atte&nbsp; a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Esse vanno effettuate nell'ambito della zona di produzione, di cui all'art. 3. La resa massima dell'uva in vino, per le tipologie Rosso e Rosato, non&nbsp; deve essere superiore al 70%, ad eccezione della Riserva che non deve superare il 55% di&nbsp; vino a denominazione di origine. <br />B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente&nbsp; attribuibili all'ambiente geografico. <br />I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista particolareggiato&nbsp; ed organolettico, caratteristiche specifiche proprie e tipiche, descritte all'art. 6, che ne&nbsp; permettono una indiscutibile individuazione e caratterizzazione legata all'ambiente geografico. <br />In particolare i vini a denominazione di origine &laquo;Tintilia del Molise&raquo; presentano caratteristiche&nbsp; chimico-fisiche proporzionate in tutte le tipologie con buona alcolicita', elevata concentrazione fenolica, invidiabile freschezza e note speziate evidenti percepibili sia all'olfatto che al retrolfatto.&nbsp;<br />C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla&nbsp; lettera B).&nbsp;<br />Gli aspetti ambientali ed agronomici e le precise entita' biologiche, considerate dai viticoltori,&nbsp; hanno consentito, nel corso degli anni, il raggiungimento di: <br />una corretta tecnica colturale; <br />la scelta ed il perfezionamento di idonei sesti e sistemi di allevamento; <br />l'individuazione delle migliori aree vocate per la coltivazione del vitigno &laquo;Tintilia&raquo;, al fine&nbsp; dell'esaltazione delle caratteristiche organolettiche delle uve e dei vini da esse ottenuti.&nbsp;<br />L'adozione delle forme di allevamento, permettono di controllare meglio le alterazioni climatiche&nbsp; in atto, e consentono alle uve una maturazione graduale e completa. <br />La storicita' della vitivinicoltura della regione, dal medioevo fino ai giorni nostri, testimoniata da&nbsp; importanti documenti, e' la sostanziale prova della stretta relazione ed influenza reciproca esistente tra i fattori umani, la qualita' e le peculiari caratteristiche dei vini &laquo;Molisani&raquo;, tant'e' che essa ha favorito la permanenza e/o l'insediamento degli agricoltori nelle aziende e sul territorio,&nbsp; ovvero, e' la dimostrazione di come l'intervento dell'uomo nel territorio abbia, nel corso dei&nbsp; secoli, conservato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite e delle pratiche enologiche, che&nbsp; nel tempo sono state perfezionate ed affinate, grazie all'evidente progresso scientifico e&nbsp; tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini odierni. <br />I numerosi studi realizzati dalla facolta' di agraria dell'Universita' del Molise sul vitigno &laquo;Tintilia&raquo;&nbsp; hanno portato a definire con metodo scientifico l'autoctonicita' dello stesso, nel contempo hanno&nbsp; fissato punti fermi nelle tecniche di coltivazioni e vinificazione delle uve. Infatti, i viticoltori hanno&nbsp; dato e danno molto credito alle innovazioni tecniche, ritenendo importante l'ausilio dei&nbsp; ricercatori di settore, al fine di migliorare la produzione e la qualita' dei vini. Cio' e' provato dal&nbsp; fatto che le novita' tecniche e colturali, in particolare la razionalizzazione delle tecniche di&nbsp; potatura, che risultano essere un lavoro d'intelligenza e che nessuna macchina potra' mai&nbsp; rigorosamente fare, hanno trovato molto spazio nella vitivinicoltura contemporanea.&nbsp;<br />Il viticoltore Molisano, ha sperimentato, sul campo, che il segreto della ottima produzione, dei&nbsp; vini DOC, &laquo;Tintilia del Molise&raquo;, e' racchiuso nelle mani e le forbici del potatore, il quale, tenendo sotto controllo il carico di gemme, regola anche i principi fisiologici espressi dal &laquo;Bilancio&nbsp; energetico azoto - carboidrati&raquo;. <br />La denominazione di origine controllata dei <strong>vini &laquo;Molise&raquo; o &laquo;del Molise&raquo;</strong> seguita dalla&nbsp; specificazione del vitigno &laquo;<strong>Tintilia</strong>&raquo;, riconosciuta con decreto del Ministero delle politiche agricole&nbsp; del 18 maggio 1998, e' stata riconosciuta come denominazione di origine controllata&nbsp; &laquo;Tintilia del Molise&raquo; con il decreto del 1&deg; giugno 2011, Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno&nbsp; 2011 cui e' seguito il decreto di rettifica del 20 settembre 2011, Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4&nbsp; ottobre 2011, cui e' annesso il relativo disciplinare di produzione.</p> <p>Art. 10. <br /><br />Riferimenti alla struttura di controllo <br /><br />Nome e indirizzo: Agroqualita' S.p.a. <br />Viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma. <br />Telefono: +39 06 54228675. <br />Fax: +39 06 54228692. <br />e-mail: agroqualita@agroqualita.it <br />Website: www.agroqualita.it <br />La societa' Agroqualita' - Societa' per la certificazione della<br />qualita' nell'agroalimentare - S.p.a., e' l'organismo di controllo<br />autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e<br />forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che<br />effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del<br />presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1&deg;<br />capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del reg. UE n. 34/2019,<br />per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei<br />controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera<br />filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento),<br />conformemente al citato art. 19, par. 1, 2&deg; capoverso. <br />In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un<br />predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme<br />al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018,<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.</p> <p>Allegato B <br /><br /></p> <p>DOCUMENTO UNICO</p> <p><br />1.DENOMINAZIONE/DENOMINAZIONI<br />Tintilia del Molise</p> <p><br />2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA:<br />DOP - Denominazione di origine protetta</p> <p><br />3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI<br />1. Vino</p> <p><br />4. DESCRIZIONE DEI VINI:<br />5. Tintilia del Molise rosso</p> <p><br />BREVE DESCRIZIONE TESTUALE<br />Colore: rosso rubino intenso, con riflessi violacei;<br />odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;<br />sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;<br />Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;<br />Estratto non riduttore minimo: 21 g/l.<br />Caratteristiche analitiche generali<br />Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)<br />Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)<br />Acidit&agrave; totale minima 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico<br />Acidit&agrave; volatile massima (in milliequivalenti per litro)<br />Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)</p> <p><br />6. Tintilia del Molise rosato<br />BREVE DESCRIZIONE TESTUALE<br />colore: rosato pi&ugrave; o meno intenso;<br />odore: fruttato delicato;<br />sapore: asciutto, fresco, armonico, fruttato;<br />Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;<br />Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.<br />Caratteristiche analitiche generali<br />Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)<br />Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)<br />Acidit&agrave; totale minima 4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico<br />Acidit&agrave; volatile massima (in milliequivalenti per litro)<br />Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)</p> <p><br />7. Tintilia del Molise rosso riserva<br />BREVE DESCRIZIONE TESTUALE<br />colore: rosso granato con riflessi aranciati;<br />odore: speziato, intenso, caratteristico;<br />sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;<br />Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol;<br />Estratto non riduttore minimo: 23 g/l.<br />Caratteristiche analitiche generali<br />Titolo alcolometrico totale massimo (in %<br />vol)<br />Titolo alcolometrico effettivo minimo (in %<br />vol)<br />Acidit&agrave; totale minima 4,5 in grammi per litro espresso in acido<br />tartarico<br />Acidit&agrave; volatile massima (in milliequivalenti<br />per litro)<br />Tenore massimo di anidride solforosa totale<br />(in milligrammi per litro)</p> <p><br />8. PRATICHE DI VINIFICAZIONE<br />Pratiche enologiche specifiche<br />a. Pratica relativa all&rsquo;elaborazione dei vini<br />Pratica enologica specifica<br />Per la &ldquo;Tintilia del Molise&rdquo; rosso riserva &egrave; obbligatorio di 2 anni invecchiamento. Il periodo&nbsp; d&rsquo;invecchiamento decorre dal 1&deg; Novembre dell&rsquo;anno di produzione delle uve.<br />Rese massime:<br />1. Tintilia del Molise rosso e rosato<br />56 ettolitri per ettaro<br />2. Tintilia del Molise rosso e rosato<br />8000 chilogrammi di uve per ettaro<br />3. Tintilia del Molise rosso riserva<br />44 ettolitri per ettaro<br />4. Tintilia del Molise rosso riserva<br />8000 chilogrammi di uve per ettaro</p> <p><br />9. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA<br />La zona geografica delimitata dall&rsquo;articolo 3 del disciplinare comprende la fascia collinare e<br />pedemontana del Molise stretta tra i monti frentani e i monti del matese, digradanti verso il mare<br />adriatico con le valli del trigno, del Biferno e del Fortore. La zona di produzione della &ldquo;Tintilia<br />del Molise&rdquo; comprende i territori vocati alla qualit&agrave; di tutto o in parte dei territori di 76 comuni<br />situati nelle provincie di Campobasso ed Isernia.</p> <p><br />10. VARIET&Agrave; DI UVE DA VINO<br />Tintilia N.</p> <p><br />11. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI<br />Tintilia del Molise<br />Il territorio interessato, che &egrave; circa un terzo del suolo regionale, pur avendo un&rsquo;orografia ed una<br />pedologia piuttosto omogenea, di fatto, evidenzia condizioni climatiche un po' diferrenti,<br />temperatura media annua di 13,5-14,8&deg;C e precipitazioni medie annue di 696,8-1067 mm, che<br />associate alla diversa natura dei suoli ed all&rsquo;esposizione, influenzano significativamente la qualit&agrave;&nbsp; delle uve e dei vitigni interessati.Il vitigno autoctono Tintilia presenta caratteri ben definiti e&nbsp; facilmente identificabili che, grazie alle tangibili interazioni tra ambiente, pratiche colturali ed&nbsp; enologiche, danno vini con forti elementi di tipicit&agrave; che ne permettono l&rsquo;identificazione in maniera&nbsp; inconfondibile.</p> <p><br />12. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI)<br />Deroga alla vinificazione ed invecchiamento dei vini nella zona geografica delimitata<br />Quadro di riferimento giuridico:<br />Nella legislazione nazionale<br />Tipo di condizione supplementare:<br />Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata<br />Descrizione della condizione:<br />Conformemente alla deroga prevista dell&rsquo;articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del<br />Regolamento UE n. 2019/33, le operazioni di vinificazione delle uve, ivi compreso l'invecchiamento, possono essere effettuate, oltre che all&rsquo;interno della zona di produzione delimitata, anche in stabilimenti situati nell&rsquo;ambito dell&rsquo;intero territorio amministrativo dei comuni&nbsp; limitrofi di Campomarino e Termoli in provincia di Campobasso.</p> Sat, 01 Oct 2022 18:03:00 +0200 disciplinare Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco  Massimiliano e C Sas https://www.disciplinare.it/centro-enochimico-barbera-di-barbera-francesco-massimiliano-e-c-sas.html https://www.disciplinare.it/centro-enochimico-barbera-di-barbera-francesco-massimiliano-e-c-sas.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/g-u.tb.png" alt="" title="" /><p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco&nbsp; Massimiliano &amp; C. S.a.s., in Campobello di Mazara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore&nbsp; oleicolo.</p><p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />DECRETO 5 settembre 2022&nbsp;&nbsp;</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco&nbsp; Massimiliano &amp; C. S.a.s., in Campobello di Mazara, al rilascio dei certificati di analisi nel settore&nbsp; oleicolo.<br />(22A05122)</p> <p>(GU n.214 del 13-9-2022)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br /><br /><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); <br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il<br />regolamento (CE) n. 510/2006; <br />Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012<br />che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7,<br />paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente<br />iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento<br />(UE) n. 1151/2012; <br />Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le<br />D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini<br />italiani; <br />Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o<br />a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono<br />possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna<br />denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai<br />competenti organi; <br />Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di<br />oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono<br />essere accertate da laboratori autorizzati; <br />Visto il decreto del 10 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 226 del 28<br />settembre 2018 con il quale al laboratorio Centro enochimico Barbera<br />di Barbera Francesco Massimiliano &amp; C. Sas, ubicato in Campobello di<br />Mazara (TP), via CB2, n. 1, e' stata rinnovata l'autorizzazione al<br />rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo; <br />Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione<br />presentata dal laboratorio sopra indicato in data 29 agosto 2022; <br />Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle<br />prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in<br />particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022<br />l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al<br />presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle<br />prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un<br />organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato<br />in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; <br />Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente<br />italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo<br />italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del<br />mercato; <br />Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti<br />l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />Il laboratorio Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco<br />Massimiliano &amp; C. Sas, ubicato in Campobello di Mazara (TP), via CB2,<br />n. 1, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel<br />settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al<br />presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />L'autorizzazione ha validita' fino al 10 luglio 2026 data di<br />scadenza dell'accreditamento.</p> <p>Art. 3 <br /><br />L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio<br />Centro enochimico Barbera di Barbera Francesco Massimiliano &amp; C. Sas,<br />perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate<br />nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in<br />conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,<br />rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato<br />con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere<br />attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.</p> <p>Art. 4 <br /><br />1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare<br />all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti<br />interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,<br />la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra<br />modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio<br />medesimo e' accreditato. <br />2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione<br />dell'autorizzazione. <br />3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di<br />comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario<br />indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di<br />analisi autorizzate. <br />4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la<br />sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il<br />provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione<br />sara' revocata in qualsiasi momento. <br />Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua<br />pubblicazione. <br />Roma, 5 settembre 2022 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato <br /><br />===================================================================<br />| Denominazione della prova | Norma / metodo |<br />+=====================================+===========================+<br />| |Reg CEE 2568/1991 |<br />| |11/07/1991 GU CEE L248 |<br />| |05/09/1991 All II Reg UE |<br />| |1227/2016 27/07/2016 GU UE |<br />|Acidita'/Acidity |L202 28/07/2016 All I |<br />+-------------------------------------+---------------------------+<br />| |Reg CEE 2568/1991 |<br />| |11/07/1991 GU CEE L248 |<br />| |05/09/1991 All III Reg UE |<br />| |1784/2016 30/09/2016 GU UE |<br />|Numero di perossidi/Peroxide value |L273 08/10/2016 All |<br />+-------------------------------------+---------------------------+</p> Tue, 13 Sep 2022 19:14:00 +0200 disciplinare Enocontrol Scarl - Rinnovo autorizzazione https://www.disciplinare.it/enocontrol-scarl-rinnovo-autorizzazione.html https://www.disciplinare.it/enocontrol-scarl-rinnovo-autorizzazione.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/g-u.tb.png" alt="" title="" /><p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocontrol S.c.a.r.l., in Alba, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicol</p><p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />DECRETO 5 settembre 2022&nbsp;&nbsp;</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocontrol S.c.a.r.l., in Alba, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (22A05120)</p> <p>(GU n.214 del 13-9-2022)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br /><br /><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei<br />prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE)<br />n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007; <br />Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n.<br />1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre<br />2013, dove e' previsto che la Commissione adotta, ove necessario,<br />atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75,<br />paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II<br />dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti<br />raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della<br />vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o<br />inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione; <br />Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione<br />europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n.<br />1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda<br />le zone viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere<br />aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni<br />applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti<br />vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e<br />la loro eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV; <br />Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento<br />europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede<br />la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori<br />autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); <br />Visto il decreto del 4 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana (Serie generale) n. 169 del 23<br />luglio 2018 con il quale al laboratorio Enocontrol Scarl, in Alba<br />(CN), corso Enotria n. 2/C, e' stata rinnovata l'autorizzazione al<br />rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; <br />Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione<br />presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 agosto 2022; <br />Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di<br />avere ottenuto in data 20 aprile 2022 l'accreditamento relativamente<br />alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo<br />sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI<br />CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma<br />UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European<br />Cooperation for Accreditation; <br />Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi<br />di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione<br />internazionale della vigna e del vino (OIV); <br />Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente<br />italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo<br />italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del<br />mercato; <br />Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti<br />l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento. <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />Il laboratorio Enocontrol Scarl, in Alba (CN), corso Enotria n.<br />2/C, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel<br />settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al<br />presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />L'autorizzazione ha validita' fino al 30 aprile 2026 data di<br />scadenza dell'accreditamento.</p> <p>Art. 3 <br /><br />L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio<br />Enocontrol Scarl, perda l'accreditamento relativamente alle prove<br />indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema<br />qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN<br />ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di<br />accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico<br />organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del<br />mercato.</p> <p>Art. 4 <br /><br />1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare<br />all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti<br />interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,<br />la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra<br />modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio<br />medesimo e' accreditato. <br />2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione<br />dell'autorizzazione. <br />3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di<br />comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario<br />indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di<br />analisi autorizzate. <br />4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la<br />sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il<br />provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione<br />sara' revocata in qualsiasi momento. <br />Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua<br />pubblicazione. <br />Roma, 5 dicembre 2022 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Tue, 13 Sep 2022 19:13:00 +0200 disciplinare Labo 2000 Srl - Rinnovo autorizzazione https://www.disciplinare.it/labo-2000-srl-rinnovo-autorizzazione.html https://www.disciplinare.it/labo-2000-srl-rinnovo-autorizzazione.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/g-u.tb.png" alt="" title="" /><p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - Venturina, al&nbsp; rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.</p><p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />DECRETO 5 settembre 2022&nbsp;&nbsp;</p> <p>Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Labo 2000 S.r.l., in Campiglia Marittima - Venturina, al&nbsp; rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (22A05119)</p> <p>(GU n.214 del 13-9-2022)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br /><br /><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); <br />Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti<br />agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il<br />regolamento (CE) n. 510/2006; <br />Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012<br />che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7,<br />paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente<br />iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento<br />(UE) n. 1151/2012; <br />Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le<br />D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini<br />italiani; <br />Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o<br />a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono<br />possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna<br />denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai<br />competenti organi; <br />Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di<br />oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono<br />essere accertate da laboratori autorizzati; <br />Visto il decreto del 10 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 226 del 28<br />settembre 2018 con il quale al laboratorio Labo 2000 Srl, ubicato in<br />Campiglia Marittima -Venturina (LI) - via Cerrini, n. 30/32/34 - e'<br />stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di<br />analisi nel settore oleicolo; <br />Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione<br />presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 agosto 2022; <br />Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle<br />prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in<br />particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 giugno 2022<br />l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al<br />presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle<br />prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un<br />organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato<br />in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; <br />Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente<br />italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo<br />italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del<br />mercato; <br />Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti<br />l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento; <br /><br />Decreta: <br /><br />Art. 1 <br /><br />Il laboratorio Labo 2000 S.r.l., ubicato in Campiglia Marittima<br />-Venturina (LI) - via Cerrini, n. 30/32/34 - e' autorizzato al<br />rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo<br />limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.</p> <p>Art. 2 <br /><br />L'autorizzazione ha validita' fino al 19 giugno 2026 data di<br />scadenza dell'accreditamento.</p> <p>Art. 3 <br /><br />L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio<br />Labo 2000 Srl, perda l'accreditamento relativamente alle prove<br />indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema<br />qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN<br />ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di<br />accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico<br />organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del<br />mercato.</p> <p>Art. 4 <br /><br />1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare<br />all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti<br />interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio,<br />la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra<br />modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio<br />medesimo e' accreditato. <br />2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione<br />dell'autorizzazione. <br />3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di<br />comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario<br />indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di<br />analisi autorizzate. <br />4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la<br />sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il<br />provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione<br />sara' revocata in qualsiasi momento. <br />Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della<br />Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua<br />pubblicazione. <br />Roma, 5 settembre 2022 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> Tue, 13 Sep 2022 19:11:00 +0200 disciplinare Grignolino del Monferrato Casalese Dop - proposta modifiche disciplinare https://www.disciplinare.it/grignolino-del-monferrato-casalese-dop-proposta-modifiche-disciplinare.html https://www.disciplinare.it/grignolino-del-monferrato-casalese-dop-proposta-modifiche-disciplinare.html <img src="https://www.disciplinare.it/data/media/legislazionedeivini.tb.png" alt="" title="" /><p>Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine&nbsp; controllata &laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;</p><p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI<br />PROVVEDIMENTO 4 agosto 2022&nbsp;&nbsp;</p> <p>Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine&nbsp; controllata &laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;. (22A04795)</p> <p>(GU n.194 del 20-8-2022)<br />&nbsp;<br />&nbsp;</p> <p><br />IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV <br />della Direzione generale per la promozione <br />della qualita' agroalimentare e dell'ippica <br /><br />Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del<br />Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei<br />mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.<br />922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del<br />Consiglio; <br />Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del<br />citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle<br />denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni<br />tradizionali nel settore vitivinicolo; <br />Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e<br />successive modifiche, recante modalita' di applicazione del<br />regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le<br />denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche<br />protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la<br />presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; <br />Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17<br />ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del<br />Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di<br />protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni<br />geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,<br />la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche<br />del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione<br />nonche' l'etichettatura e la presentazione; <br />Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione<br />del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento<br />(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto<br />riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,<br />delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel<br />settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del<br />disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la<br />cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del<br />regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<br />per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; <br />Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta<br />Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e<br />successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica<br />della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del<br />vino; <br />Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella<br />Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre<br />2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e<br />l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di<br />modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007<br />e del decreto legislativo n. 61/2010; <br />Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella<br />Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile<br />2022, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle<br />domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei<br />disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonche' del<br />regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del<br />regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione,<br />applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio<br />n. 1308/2013; <br />Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974,<br />pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266<br />dell'11 giugno 1974 con il quale e' stata riconosciuta la<br />denominazione di origine controllata dei vini &laquo;Grignolino del<br />Monferrato Casalese&raquo; ed approvato il relativo disciplinare di<br />produzione; <br />Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito<br />internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella<br />Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre<br />2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP dei<br />vini &laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;; <br />Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2021, pubblicato nella<br />Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 4 novembre<br />2021, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di<br />produzione della DOP dei vini &laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;; <br />Vista la documentata domanda presentata, per il tramite della<br />Regione Piemonte, su istanza del Consorzio Colline del Monferrato<br />Casalese con sede in Casale Monferrato (AL), intesa ad ottenere la<br />modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini<br />&laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;, nel rispetto della procedura di<br />cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; <br />Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata &laquo;modifica<br />dell'unione&raquo; ai sensi dell'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019, e'<br />stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare<br />prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6<br />e 7 e di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, e<br />in particolare: <br />e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; <br />e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale<br />vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2021,<br />nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta<br />di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini<br />&laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;; <br />e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica<br />italiana n. 80 del 5 aprile 2022 al fine di dar modo agli interessati<br />di presentare le eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla<br />citata data; <br />entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla<br />citata proposta di modifica; <br />Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta<br />procedura nazionale di valutazione e pubblicizzazione della &laquo;modifica<br />dell'Unione&raquo; relativa alla modifica del disciplinare di produzione in<br />questione, la stessa richiesta e' risultata conforme alle condizioni<br />stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del<br />regolamento (UE) n. 1308/2013, e che, pertanto, sussistono i<br />requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica<br />del disciplinare sul sito ufficiale internet del Ministero, nonche'<br />per trasmettere alla Commissione UE la stessa domanda di modifica, in<br />conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 6, 15 e 16 del<br />regolamento UE n. 33/2019 ed agli articoli 2 e 9 del regolamento UE<br />n. 34/2019; <br />Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme<br />generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle<br />amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); <br />Vista la direttiva direttoriale n. 140736 del 25 marzo 2021 della<br />Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e<br />dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i<br />titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i<br />rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli<br />atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di<br />competenza; <br /><br />Dispone: <br /><br />1) La pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'allegata<br />proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della<br />DOP dei vini &laquo;Grignolino del Monferrato Casalese&raquo;; <br />2) La trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica<br />della DOP in questione e della relativa documentazione, tramite il<br />sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai<br />sensi dell'art. 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento UE n.<br />34/2019. <br /><br />Roma, 4 agosto 2022 <br /><br />Il dirigente: Cafiero</p> <p>Allegato <br /><br />PROPOSTA DI MODIFICA "UNIONALE" DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE <br />DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI <br />"GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE" <br /><br />(N.B.: nella seguente tabella sinottica sono riportate soltanto le<br />parti dell'articolato del disciplinare oggetto di modifica) <br /><br />=====================================================================<br />| Testo disciplinare vigente | Proposta/e di modifica |<br />+=================================+=================================+<br />| Articolo 1 | Articolo 1 |<br />| Denominazione e vini | Denominazione e vini |<br />| | |<br />|La Denominazione di Origine |La Denominazione di Origine |<br />|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese" e' riservata|Monferrato Casalese" e' riservata|<br />|ai vini che rispondono alle |ai vini che rispondono alle |<br />|condizioni e ai requisiti |condizioni e ai requisiti |<br />|stabiliti nel presente |stabiliti nel presente |<br />|disciplinare di produzione. |disciplinare di produzione. |<br />| | |<br />|Tali vini sono i seguenti: |Tali vini sono i seguenti: |<br />|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese (Cat. Vino). |Casalese (Cat. Vino). |<br />|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese Riserva (Cat. Vino). |Casalese Riserva (Cat. Vino). |<br />| |Grignolino del Monferrato |<br />| |Casalese Spumante Rosato (Cat. |<br />| |Vino Spumante di Qualita'). |<br />+---------------------------------+---------------------------------+<br />| Articolo 4 | Articolo 4 |<br />| Norme per la viticoltura | Norme per la viticoltura |<br />| | |<br />|1. Le condizioni ambientali e di |1. Le condizioni ambientali e di |<br />|coltura dei vigneti destinati |coltura dei vigneti destinati |<br />|alla produzione dei vini di cui |alla produzione dei vini di cui |<br />|all'art. 1 devono essere quelle |all'art. 1 devono essere quelle |<br />|tradizionali della zona e |tradizionali della zona e |<br />|comunque atte a conferire alle |comunque atte a conferire alle |<br />|uve e al vino derivato, le |uve e al vino derivato, le |<br />|specifiche caratteristiche di |specifiche caratteristiche di |<br />|qualita'. |qualita'. |<br />| | |<br />|In particolare, le condizioni di |In particolare, le condizioni di |<br />|coltura dei vigneti devono |coltura dei vigneti devono |<br />|rispondere ai requisiti esposti |rispondere ai requisiti esposti |<br />|ai punti che seguono: |ai punti che seguono: |<br />|- terreni: calcarei - argillosi |- terreni: calcarei - argillosi |<br />|- e loro eventuali combinazioni; |- e loro eventuali combinazioni; |<br />|- giacitura: esclusivamente |- giacitura: esclusivamente |<br />|collinare. Sono da escludere i |collinare. Sono da escludere i |<br />|terreni di fondovalle, umidi e |terreni di fondovalle, umidi e |<br />|non sufficientemente soleggiati; |non sufficientemente soleggiati; |<br />|- esposizione: adatta ad |- esposizione: adatta ad |<br />|assicurare una idonea maturazione|assicurare una idonea maturazione|<br />|delle uve; |delle uve; |<br />|- densita' d'impianto: quelle |- densita' d'impianto: quelle |<br />|generalmente usate in funzione |generalmente usate in funzione |<br />|delle caratteristiche peculiari |delle caratteristiche peculiari |<br />|delle uve e del vino. I nuovi |delle uve e del vino. I nuovi |<br />|impianti e i reimpianti, dal |impianti e i reimpianti, dal |<br />|momento dell'entrata in vigore |momento dell'entrata in vigore |<br />|del presente disciplinare, |del presente disciplinare, |<br />|dovranno avere un numero di ceppi|dovranno avere un numero di ceppi|<br />|per ettaro non inferiore a 4.000;|per ettaro non inferiore a 4.000;|<br />|- forme di allevamento e sistemi |- forme di allevamento e sistemi |<br />|di potatura: quelli tradizionali |di potatura: quelli tradizionali |<br />|(forme di allevamento: la |(forme di allevamento: la |<br />|controspalliera con vegetazione |controspalliera con vegetazione |<br />|assurgente; sistemi di potatura: |assurgente; sistemi di potatura: |<br />|il Guyot tradizionale, il cordone|il Guyot tradizionale, il cordone|<br />|speronato basso e/o altre forme |speronato basso e/o altre forme |<br />|comunque atte a non modificare la|comunque atte a non modificare la|<br />|qualita' delle uve). |qualita' delle uve). |<br />| | |<br />|Altre pratiche colturali: |Altre pratiche colturali: |<br />|&Egrave; vietata ogni pratica di |&Egrave; vietata ogni pratica di |<br />|forzatura. |forzatura. |<br />|&Egrave; ammessa l'irrigazione di |&Egrave; ammessa l'irrigazione di |<br />|soccorso. |soccorso. |<br />| | |<br />|La resa massima di uva per ettaro|La resa massima di uva per ettaro|<br />|dei vigneti in coltura |dei vigneti in coltura |<br />|specializzata ed il titolo |specializzata ed il titolo |<br />|alcolometrico volumico naturale |alcolometrico volumico naturale |<br />|minimo delle uve destinate alla |minimo delle uve destinate alla |<br />|produzione dei vini di cui |produzione dei vini di cui |<br />|all'art. 1 devono essere |all'art. 1 devono essere |<br />|rispettivamente le seguenti: |rispettivamente le seguenti: |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese: |Casalese: |<br />|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |<br />|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |<br />|naturale minimo: 11,50% |naturale minimo: 11,50% |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese Riserva: |Casalese Riserva: |<br />|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |<br />|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |<br />|naturale minimo: 12,00% vol |naturale minimo: 12,00% vol |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese vigna: |Casalese vigna: |<br />|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |<br />|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |<br />|naturale minimo: 12,00%; |naturale minimo: 12,00%; |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese Riserva vigna: |Casalese Riserva vigna: |<br />|Resa uva t/ha: 8 |Resa uva t/ha: 8 |<br />|Titolo alcolometrico volumico |Titolo alcolometrico volumico |<br />|naturale minimo: 12,00% vol; |naturale minimo: 12,00% vol; |<br />| | |<br />| |Per il Grignolino del Monferrato |<br />| |Casalese Spumante Rosato: |<br />| |Resa uva t/ha: 8 |<br />| |Titolo alcolometrico volumico |<br />| |naturale minimo: 9,50%. |<br />| | |<br />|Nelle annate favorevoli |Nelle annate favorevoli |<br />|quantitativi di uve ottenuti e |quantitativi di uve ottenuti e |<br />|da destinare alla produzione dei |da destinare alla produzione dei |<br />|vini a Denominazione di Origine |vini a Denominazione di Origine |<br />|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese" devono |Monferrato Casalese" devono |<br />|essere riportati nel limite di |essere riportati nel limite di |<br />|cui sopra purche' la produzione |cui sopra purche' la produzione |<br />|globale non superi del 20% il |globale non superi del 20% il |<br />|limite medesimo, fermo restando |limite medesimo, fermo restando |<br />|il limite resa uva/vino per i |il limite resa uva/vino per i |<br />|quantitativi di cui trattasi. |quantitativi di cui trattasi. |<br />+---------------------------------+---------------------------------+<br />| Articolo 5 | Articolo 5 |<br />| Norme per la vinificazione | Norme per la vinificazione |<br />| | |<br />|Le operazioni di vinificazione, |Le operazioni di vinificazione, |<br />|elaborazione ed invecchiamento |elaborazione ed invecchiamento |<br />|dei vini di cui all'art. 1 devono|dei vini di cui all'art. 1 devono|<br />|essere effettuate all'interno del|essere effettuate all'interno del|<br />|territorio amministrativo dei |territorio amministrativo dei |<br />|Comuni di cui al precedente art. |Comuni di cui al precedente art. |<br />|3. |3. |<br />| | |<br />|Tuttavia, e' consentito che tali |Tuttavia, e' consentito che tali |<br />|operazioni vengano effettuate |operazioni vengano effettuate |<br />|nell'intero territorio della |nell'intero territorio della |<br />|provincia di Alessandria e nei |provincia di Alessandria e nei |<br />|Comuni astigiani di Viarigi, |Comuni astigiani di Viarigi, |<br />|Montemagno, Casorzo, Grazzano |Montemagno, Casorzo, Grazzano |<br />|Badoglio, Moncalvo, Penango, |Badoglio, Moncalvo, Penango, |<br />|Calliano, Tonco, Montiglio |Calliano, Tonco, Montiglio |<br />|Monferrato e Robella d'Asti. |Monferrato e Robella d'Asti. |<br />| | |<br />|Sono fatte salve le |Sono fatte salve le |<br />|autorizzazioni in deroga concesse|autorizzazioni in deroga concesse|<br />|ai sensi del disciplinare |ai sensi del disciplinare |<br />|allegato al DM 25.05.2004. |allegato al DM 25.05.2004. |<br />| | |<br />|La resa massima dell'uva in vino |La resa massima dell'uva in vino |<br />|finito non dovra' essere |finito non dovra' essere |<br />|superiore a: |superiore a: |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese: |Casalese: |<br />|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |<br />|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |<br />|5600 |5600 |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese vigna: |Casalese vigna: |<br />|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |<br />|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |<br />|5600 |5600 |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese Riserva: |Casalese Riserva: |<br />|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |<br />|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |<br />|5600 |5600 |<br />| | |<br />|Per il Grignolino del Monferrato |Per il Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese Riserva vigna: |Casalese Riserva vigna: |<br />|Resa uva/vino: 70% |Resa uva/vino: 70% |<br />|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |<br />|5600 |5600 |<br />| | |<br />| |Per il Grignolino del Monferrato |<br />| |Casalese Spumante Rosato: |<br />| |Resa uva/vino: 70% |<br />| |Produzione massima di vino l/ha: |<br />| |5600 |<br />| | |<br />|Qualora tale resa superi la |Qualora tale resa superi la |<br />|percentuale sopra indicata, ma |percentuale sopra indicata, ma |<br />|non oltre il 75%, l'eccedenza non|non oltre il 75%, l'eccedenza non|<br />|ha diritto alla Denominazione di |ha diritto alla Denominazione di |<br />|Origine Controllata; oltre detto |Origine Controllata; oltre detto |<br />|limite percentuale decade il |limite percentuale decade il |<br />|diritto alla Denominazione di |diritto alla Denominazione di |<br />|Origine Controllata per tutto il |Origine Controllata per tutto il |<br />|prodotto. |prodotto. |<br />| |La tipologia spumante deve essere|<br />| |ottenuta esclusivamente con |<br />| |rifermentazione naturale in |<br />| |bottiglia con permanenza sui |<br />| |lieviti per almeno 18 mesi. |<br />| | |<br />|Il vino "Grignolino Monferrato |Il vino "Grignolino Monferrato |<br />|Casalese" Riserva deve essere |Casalese" Riserva deve essere |<br />|sottoposto ad un periodo di |sottoposto ad un periodo di |<br />|invecchiamento minimo cosi' |invecchiamento minimo cosi' |<br />|definito: |definito: |<br />| | |<br />|Durata: 30 mesi di cui almeno 18 |Durata: 30 mesi di cui almeno 18 |<br />|mesi in contenitori di legno; |mesi in contenitori di legno; |<br />|Decorrenza: 1&deg; novembre dell'anno|Decorrenza: 1&deg; novembre dell'anno|<br />|di raccolta delle uve. |di raccolta delle uve. |<br />| | |<br />|Per il vino "Grignolino |Per il vino "Grignolino |<br />|Monferrato Casalese" Riserva e' |Monferrato Casalese" Riserva e' |<br />|ammessa la colmatura con uguale |ammessa la colmatura con uguale |<br />|vino conservato in altri |vino conservato in altri |<br />|recipienti per non piu' del 5% |recipienti per non piu' del 5% |<br />|del totale del volume nel corso |del totale del volume nel corso |<br />|dell'invecchiamento obbligatorio.|dell'invecchiamento obbligatorio.|<br />| | |<br />|La resa massima dell'uva in vino |La resa massima dell'uva in vino |<br />|finito al termine del periodo |finito al termine del periodo |<br />|obbligatorio di invecchiamento |obbligatorio di invecchiamento |<br />|non dovra' essere superiore a: |non dovra' essere superiore a: |<br />|Resa uva/vino: 65% |Resa uva/vino: 65% |<br />|Produzione massima di vino l/ha: |Produzione massima di vino l/ha: |<br />|5200 |5200 |<br />+---------------------------------+---------------------------------+<br />| Articolo 6 | Articolo 6 |<br />| Caratteristiche dei vini | Caratteristiche dei vini |<br />| al consumo | al consumo |<br />| | |<br />|Il vino "Grignolino del |Il vino "Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese" e |Monferrato Casalese" e |<br />|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese" vigna all'atto |Casalese" vigna all'atto |<br />|dell'immissione al consumo deve |dell'immissione al consumo deve |<br />|rispondere alle seguenti |rispondere alle seguenti |<br />|caratteristiche: |caratteristiche: |<br />|- colore: rosso rubino piu' o |- colore: rosso rubino piu' o |<br />|meno intenso, con tendenza |meno intenso, con tendenza |<br />|all'aranciato; |all'aranciato; |<br />|- odore: caratteristico e |- odore: caratteristico e |<br />|delicato; |delicato; |<br />|- sapore: asciutto, leggermente |- sapore: asciutto, leggermente |<br />|tannico, gradevolmente |tannico, gradevolmente |<br />|amarognolo, con caratteristico |amarognolo, con caratteristico |<br />|retrogusto; |retrogusto; |<br />|- titolo alcolometrico volumico |- titolo alcolometrico volumico |<br />|totale minimo: 12,00% vol; |totale minimo: 12,00% vol; |<br />|- acidita' totale minima: 4,5 |- acidita' totale minima: 4,5 |<br />|g/l; |g/l; |<br />|- estratto non riduttore minimo: |- estratto non riduttore minimo: |<br />|18,0 g/l. |18,0 g/l. |<br />| | |<br />|Il vino "Grignolino del |Il vino "Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese" Riserva e |Monferrato Casalese" Riserva e |<br />|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese" Riserva vigna all'atto |Casalese" Riserva vigna all'atto |<br />|dell'immissione al consumo deve |dell'immissione al consumo deve |<br />|rispondere alle seguenti |rispondere alle seguenti |<br />|caratteristiche: |caratteristiche: |<br />|- colore: rosso rubino-granato, |- colore: rosso rubino-granato, |<br />|con tendenza all'aranciato; |con tendenza all'aranciato; |<br />|- odore: caratteristico e |- odore: caratteristico e |<br />|delicato con note a volte |delicato con note a volte |<br />|speziate; |speziate; |<br />|- sapore: asciutto, leggermente |- sapore: asciutto, leggermente |<br />|tannico, gradevole amarognolo, |tannico, gradevole amarognolo, |<br />|caratteristico; |caratteristico; |<br />|- titolo alcolometrico volumico |- titolo alcolometrico volumico |<br />|totale minimo: 12,50% vol; |totale minimo: 12,50% vol; |<br />|- acidita' totale minima: 4,5 |- acidita' totale minima: 4,5 |<br />|g/l; |g/l; |<br />|- estratto non riduttore minimo: |- estratto non riduttore minimo: |<br />|22,0 g/l. |22,0 g/l. |<br />| | |<br />| |Il vino "Grignolino del |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato, all'atto dell'immissione |<br />| |al consumo deve rispondere alle |<br />| |seguenti caratteristiche: |<br />| |spuma: fine e persistente; |<br />| |colore: rosato piu' o meno |<br />| |intenso; |<br />| |odore: fragrante, complesso, |<br />| |caratteristico della |<br />| |rifermentazione in bottiglia da |<br />| |sapore: sapido, fine ed armonico,|<br />| |dosaggio zero a brut; |<br />| |titolo alcolometrico volumico |<br />| |totale minimo: 12,00% vol; |<br />| |acidita' totale minima: 5,5 g/l; |<br />| |estratto non riduttore minimo: |<br />| |15,0 g/l. |<br />| | |<br />|I vini a Denominazione di Origine|I vini a Denominazione di Origine|<br />|Controllata "Grignolino del |Controllata "Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese", |Monferrato Casalese", |<br />|eventualmente sottoposti al |eventualmente sottoposti al |<br />|passaggio o conservazione in |passaggio o conservazione in |<br />|recipienti di legno, possono |recipienti di legno, possono |<br />|rivelare lievi sentori di legno. |rivelare lievi sentori di legno. |<br />+---------------------------------+---------------------------------+<br />| Articolo 7 | Articolo 7 |<br />| Etichettatura e presentazione | Etichettatura e presentazione |<br />| | |<br />|Nella presentazione e |Nella presentazione e |<br />|designazione dei vini di cui |designazione dei vini di cui |<br />|all'art. 1 e' vietata l'aggiunta |all'art. 1 e' vietata l'aggiunta |<br />|di qualsiasi qualificazione ivi |di qualsiasi qualificazione ivi |<br />|compresi gli aggettivi |compresi gli aggettivi |<br />|"superiore", "fine", "scelto", |"superiore", "fine", "scelto", |<br />|"selezionato" e similari. |"selezionato" e similari. |<br />| | |<br />|&Egrave; tuttavia consentito l'uso di |&Egrave; tuttavia consentito l'uso di |<br />|indicazioni che facciano |indicazioni che facciano |<br />|riferimento a nomi, ragioni |riferimento a nomi, ragioni |<br />|sociali, marchi, non aventi |sociali, marchi, non aventi |<br />|significato laudativo e non |significato laudativo e non |<br />|idonei a trarre in inganno |idonei a trarre in inganno |<br />|l'acquirente. |l'acquirente. |<br />| | |<br />|Nella designazione dei vini |Nella designazione dei vini |<br />|Grignolino del Monferrato |Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese e Grignolino del |Casalese e Grignolino del |<br />|Monferrato Casalese Riserva, la |Monferrato Casalese Riserva, la |<br />|denominazione di origine puo' |denominazione di origine puo' |<br />|essere accompagnata dalla |essere accompagnata dalla |<br />|menzione "vigna" seguita dal |menzione "vigna" seguita dal |<br />|relativo toponimo o nome |relativo toponimo o nome |<br />|tradizionale. |tradizionale. |<br />| | |<br />|Le bottiglie in cui vengono |Le bottiglie in cui vengono |<br />|confezionati i vini Grignolino |confezionati i vini Grignolino |<br />|del Monferrato Casalese, anche |del Monferrato Casalese, anche |<br />|vigna, devono essere in vetro, di|vigna, devono essere in vetro, di|<br />|forma e colore tradizionale, di |forma e colore tradizionale, di |<br />|capacita' consentita dalla legge,|capacita' consentita dalla legge,|<br />|ma comunque non inferiore a 18,7 |ma comunque non inferiore a 18,7 |<br />|cl e con esclusione del |cl e con esclusione del |<br />|contenitore da 200 cl. Le |contenitore da 200 cl. Le |<br />|chiusure per il vino Grignolino |chiusure per il vino Grignolino |<br />|Monferrato Casalese, anche vigna,|Monferrato Casalese, anche vigna,|<br />|sono quelle consentite dalla |sono quelle consentite dalla |<br />|normativa vigente, con esclusione|normativa vigente, con esclusione|<br />|del tappo a corona. |del tappo a corona. |<br />| | |<br />|Per il vino "Grignolino |Per il vino "Grignolino |<br />|Monferrato Casalese" Riserva e |Monferrato Casalese" Riserva e |<br />|"Grignolino Monferrato Casalese" |"Grignolino Monferrato Casalese" |<br />|Riserva vigna e' obbligatorio |Riserva vigna e' obbligatorio |<br />|l'utilizzo del tappo di sughero. |l'utilizzo del tappo di sughero. |<br />| | |<br />|Le bottiglie in cui vengono |Le bottiglie in cui vengono |<br />|confezionati i vini Grignolino |confezionati i vini Grignolino |<br />|del Monferrato Casalese Riserva, |del Monferrato Casalese Riserva, |<br />|anche vigna, devono essere in |anche vigna, devono essere in |<br />|vetro, di forma e colore |vetro, di forma e colore |<br />|tradizionale, nelle capacita' di |tradizionale, nelle capacita' di |<br />|litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / |litri: 0,187 / 0,250 / 0,375 / |<br />|0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / |0,500 / 0,750 / 1,000 / 1,500 / |<br />|3,000 / 5,000 (con esclusione |3,000 / 5,000 (con esclusione |<br />|della dama) 6,000 / 9,000 / |della dama) 6,000 / 9,000 / |<br />|12,000 / 18,000. |12,000 / 18,000. |<br />| | |<br />| |Nella designazione e |<br />| |presentazione dei vini a |<br />| |Denominazione di Origine |<br />| |Controllata "Grignolino |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato e' consentita |<br />| |esclusivamente l'utilizzazione |<br />| |delle diciture "fermentazione in |<br />| |bottiglia secondo il metodo |<br />| |tradizionale", o "metodo |<br />| |tradizionale", o "metodo |<br />| |classico", o "metodo classico |<br />| |tradizionale" alle condizioni |<br />| |previste dalla normativa vigente.|<br />| |&Egrave; pertanto vietata nella |<br />| |designazione dei vini a |<br />| |Denominazione di Origine |<br />| |Controllata "Grignolino |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato l'utilizzazione della |<br />| |semplice dicitura "fermentazione |<br />| |in bottiglia". |<br />| | |<br />| |Nella designazione e |<br />| |presentazione dei vini a |<br />| |Denominazione di Origine |<br />| |Controllata "Grignolino |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato, e' consentito utilizzare |<br />| |anche i termini "rosa" o "rose'".|<br />| | |<br />|L'indicazione dell'annata di |L'indicazione dell'annata di |<br />|raccolta delle uve e' |raccolta delle uve e' |<br />|obbligatoria. |obbligatoria con esclusione dei |<br />| |vini a Denominazione di Origine |<br />| |Controllata "Grignolino |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato non millesimati. |<br />| | |<br />| |La durata del processo di |<br />| |elaborazione sui lieviti, a |<br />| |partire dall'imbottigliamento non|<br />| |deve essere inferiore a diciotto |<br />| |mesi per i vini Denominazione di |<br />| |Origine Controllata "Grignolino |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato. |<br />| | |<br />| |Per il vino "Grignolino del |<br />| |Monferrato Casalese" Spumante |<br />| |rosato sono vietate l'utilizzo |<br />| |delle seguenti tipologie di |<br />| |chiusure: |<br />| |- tappo costituito in prevalenza |<br />| |da materiale plastico/sintetico. |<br />| | |<br />|Nell'etichettatura dei vini il |Nell'etichettatura dei vini il |<br />|nome della denominazione |nome della denominazione |<br />|"Grignolino del Monferrato |"Grignolino del Monferrato |<br />|Casalese" puo' essere omessa la |Casalese" puo' essere omessa la |<br />|preposizione articolata "del". |preposizione articolata "del". |<br />+---------------------------------+---------------------------------+<br />| Articolo 8 | Articolo 8 |<br />|Legame con l'ambiente geografico |Legame con l'ambiente geografico |<br />| | |<br />| omissis | omissis |<br />| | |<br />|B) Informazioni sulla qualita' o |B) Informazioni sulla qualita' o |<br />|sulle caratteristiche del |sulle caratteristiche del |<br />|prodotto essenzialmente o |prodotto essenzialmente o |<br />|esclusivamente attribuibili |esclusivamente attribuibili |<br />|all'ambiente geografico |all'ambiente geografico |<br />| | |<br />|A questa matrice calcarea, |A questa matrice calcarea, |<br />|alcalina, piuttosto povera di |alcalina, piuttosto povera di |<br />|nutrienti, si legano le |nutrienti, si legano le |<br />|caratteristiche dei suoli e |caratteristiche dei suoli e |<br />|quindi del vino di questa |quindi del vino di questa |<br />|denominazione, ricco di note |denominazione, ricco di note |<br />|fruttate, che si ottengono da |fruttate, che si ottengono da |<br />|questo particolare "terroir". |questo particolare "terroir". |<br />| | |<br />|I vini hanno un colore molto |I vini hanno un colore molto |<br />|tipico, espressione varietale |tipico, espressione varietale |<br />|inequivocabile: rosso rubino a |inequivocabile: rosso rubino a |<br />|volte tenue, dai riflessi che |volte tenue, dai riflessi che |<br />|possono variare dall'aranciato al|possono variare dall'aranciato al|<br />|granata. Il gusto e' pieno, con |granata. Il gusto e' pieno, con |<br />|una tannicita' di rilievo, fresca|una tannicita' di rilievo, fresca|<br />|l'acidita' mitigata dalla |l'acidita' mitigata dalla |<br />|fermentazione malolattica, |fermentazione malolattica, |<br />|necessaria per evitare sinergie |necessaria per evitare sinergie |<br />|dal risvolto astringente, in |dal risvolto astringente, in |<br />|equilibrio con l'impianto |equilibrio con l'impianto |<br />|polifenolico. |polifenolico. |<br />| | |<br />|Il profumo e' complesso, dalle |Il profumo e' complesso, dalle |<br />|evidenti note speziate accostate |evidenti note speziate accostate |<br />|a sentori freschi di piccoli |a sentori freschi di piccoli |<br />|frutti rossi. Non mancano le note|frutti rossi. Non mancano le note|<br />|floreali, soprattutto di rosa e |floreali, soprattutto di rosa e |<br />|di viola. |di viola. |<br />| | |<br />|I vini possono presentare titoli |I vini possono presentare titoli |<br />|alcolometrici totali minimi di |alcolometrici totali minimi di |<br />|11,5% vol., ma le misure piu' |11,5% vol., ma le misure piu' |<br />|frequenti oscillano tra 12,5 e |frequenti oscillano tra 12,5 e |<br />|14 % vol. L'acidita' totale |14 % vol. L'acidita' totale |<br />|minima e' 4,5 g/l; le misure piu'|minima e' 4,5 g/l; le misure piu'|<br />|frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, |frequenti sono tra 5 e 5,5 g/l, |<br />|ma si possono trovare vini, in |ma si possono trovare vini, in |<br />|annate particolarmente fresche, |annate particolarmente fresche, |<br />|che arrivano a 5,8/6 g/l. |che arrivano a 5,8/6 g/l. |<br />|L'estratto non riduttore minimo |L'estratto non riduttore minimo |<br />|e' 20 g/l, ma le misure piu' |e' 20 g/l, ma le misure piu' |<br />|frequenti sono tra 22 e 25 g/l. |frequenti sono tra 22 e 25 g/l. |<br />| | |<br />| |Vini spumanti |<br />| | |<br />| |Le condizioni ambientali e |<br />| |pedoclimatiche e la naturale |<br />| |giacitura collinare dell'areale |<br />| |del Monferrato Casalese in cui si|<br />| |coltiva il Grignolino permettono |<br />| |di ottenere con accurata |<br />| |selezione, ottime uve da base |<br />| |spumante. |<br />| | |<br />| |L'escursione termica tra giorno e|<br />| |notte, esposizioni piu' fresche e|<br />| |una raccolta opportunamente |<br />| |anticipata assicurano al vino |<br />| |acidita', sapidita' e un |<br />| |potenziale zuccherino adeguati |<br />| |alla produzione di vini base |<br />| |idonei alla rifermentazione in |<br />| |bottiglia. |<br />| | |<br />| |I vini spumanti ottenuti dalle |<br />| |uve della varieta' Grignolino |<br />| |hanno un colore rosato con |<br />| |riflessi che vanno da aranciati a|<br />| |giallognoli; l'intensita' puo' |<br />| |essere piu' o meno accentuata in |<br />| |funzione del grado di pressatura |<br />| |dell'uva e del livello di |<br />| |maturazione raggiunto; la |<br />| |tonalita' e' influenzata anche |<br />| |dalla particolare natura del |<br />| |terreno, dalla sua componente |<br />| |sabbiosa e del rapporto |<br />| |quantitativo tra sabbia e |<br />| |argilla; il sapore e' fresco e |<br />| |pieno; il retrogusto e' |<br />| |amarognolo. |<br />| | |<br />| |Il profumo aggiunge alle note |<br />| |fermentative, tipiche degli |<br />| |spumanti Metodo Classico, un |<br />| |leggero sentore speziato che |<br />| |definisce la varieta'. La |<br />| |permanenza sui lieviti di 18 mesi|<br />| |o piu' garantisce complessita' |<br />| |all'aroma, e contribuisce a |<br />| |esaltarne le note di tipicita'. |<br />| | |<br />| |Il titolo alcolometrico totale si|<br />| |riscontra mediamente intorno a |<br />| |12,0% vol., ma si possono |<br />| |misurare anche valori in un |<br />| |intervallo piu' ampio che va da |<br />| |11,5 a 13,5 % vol. L'acidita' |<br />| |totale media e' compresa tra 5,5 |<br />| |e 7,0 g/l e l'estratto molto |<br />| |variabile in funzione del diverso|<br />| |grado di pressatura puo' |<br />| |oscillare da 15 g/l a 21 g/L. Il |<br />| |tenore zuccherino fa riferimento |<br />| |ai limiti di legge per i vini |<br />| |spumanti |<br />+---------------------------------+---------------------------------+</p> Sat, 20 Aug 2022 16:56:00 +0200 disciplinare