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Farina di Neccio della Garfagnana Dop - Modifica disciplinare - 2026

Pubblicato da disciplinare
Farina di Neccio della Garfagnana Dop

E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Farina  di Neccio della Garfagnana, di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  281 del 3 dicembre 2025

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 9 gennaio 2026  

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della  Garfagnana». (26A00139)

(GU n.14 del 19-1-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentre

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in
vigore il 13 maggio 2024;
Visto l'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato
«Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9
secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono
valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui
territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e
sono comunicate alla Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il
regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839,
registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio
2025, con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla
Corte dei Conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;
Vista la direttiva dipartimentale 04 marzo 2025, n. 99324,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4
marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025 n. 112479, registrata
all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228,
con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici
dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro 29
gennaio 2025 n. 38839, nonche' dalla direttiva dipartimentale 4 marzo
2025 n. 99324;
Visto il decreto del Presidente della Reoubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lett. d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
direzione;
Considerato che l'art. 21 comma 17 della legge n. 196/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della
gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive
direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti
delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni
nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi
di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP
e STG;
Visto il regolamento (CE) n. 465/2004 della Commissione, del 12
marzo 2004, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96
relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
serie L 77 del 13 marzo 2004 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» ;
Vista l'istanza presentata dai produttori intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» nel quadro della
procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito della
riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 20 novembre 2025
a Castiglione di Garfagnana (LU) presso la sede della ex Pro-Loco di
Castiglione di Garfagnana;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana,
competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del
disciplinare di che trattasi;
Visto il comunicato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025 con il quale e' stata
resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della
Garfagnana» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i
termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute
opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;
Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura
nazionale di valutazione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 9,
del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare
le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
«Farina di Neccio della Garfagnana»;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto
di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di
produzione in questione e del relativo documento unico consolidato,
nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla
Commissione europea;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della
Garfagnana», di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 281 del 3 dicembre 2025.
2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico
consolidato della denominazione di origine protetta «Farina di Neccio
della Garfagnana» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche ordinarie di cui all'articolo 1 sono comunicate,
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
alla Commissione europea.
3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della
Indicazione geografica denominazione di origine protetta «Farina di
Neccio della Garfagnana» saranno pubblicati sul sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
Roma, 9 gennaio 2026

Il dirigente: Gasparri

Allegato 1

Disciplinare della Farina di Neccio della Garfagnana DOP

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della
Garfagnana» e' riservata alla farina dolce di castagne ottenute da
alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varieta' descritte
al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi
esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo,
conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La «Farina di Neccio della Garfagnana» e' prodotta con metodi e
tecnologie tradizionali tipiche locali, utilizzando castagne,
seccatoi (in seguito denominati metati) e mulini tradizionali situati
nell'area delimitata al successivo art. 3, e ottenuta mediante la
trasformazione di castagne derivate dalle seguenti varieta':
Carpinese;
Pontecosi;
Mazzangaia;
Pelosora;
Rossola: rossolina, rossarda, rossale, rosetta, rosellina;
Verdola: verdarella, verdona;
Nerona: gragnanello, bocca storta, morona;
Capannaccia: capannaccina, insetina.
Piu' quelle varieta' di castagne sempre delle stesse zone di
origine di cui all'art. 3, ma con denominazioni puramente locali.
La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. prima di essere
posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
fine sia al tatto che al palato,
umidita' massima del 10%,
colore che puo' variare dal bianco all'avorio scuro,
sapore dolce con un leggero retrogusto amarognolo,
profumo di castagne.

Art. 3.
Zona di produzione

L'area di provenienza delle castagne dove altresi' insistono i
metati e i mulini per la trasformazione in «Farina di Neccio della
Garfagnana», nonche' gli impianti di confezionamento, e'
individuabile nella seguente zona della Provincia di Lucca:
Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
Comune di Castiglione Garfagnana;
Comune di Pieve Fosciana;
Comune di San Romano di Garfagnana;
Comune di Sillano Giuncugnano;
Comune di Piazza al Serchio;
Comune di Minucciano;
Comune di Camporgiano;
Comune di Careggine;
Comune di Fosciandora;
Comune di Molazzana;
Comune di Vagli;
Comune di Villa Collemandina;
Comune di Gallicano;
Comune di Borgo a Mozzano;
Comune di Barga;
Comune di Coreglia Antelminelli;
Comune di Bagni di Lucca;
Comune di Fabbriche di Vergemoli.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando
per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso
l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di
controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la
coltivazione dei castagneti, dei metati per l'essiccazione, dei
mulini e dei confezionatori e degli intermediari, nonche' attraverso
la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto.
Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi
elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di
controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e
dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

I castagneti da frutto destinati alla produzione di castagne per
la «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. devono avere una
densita' di piante in produzione non superiore alle 180 per ettaro.
I metati tradizionali conformi a quanto riportato nel successivo
articolo 6 devono essere situati nella zona delimitata ed iscritti
nell'apposito elenco secondo quanto descritto di seguito.
I mulini destinati alla macinatura delle castagne secche da
trasformare in «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.,
localizzati nella zona delimitata, devono essere di tipo tradizionale
a macine di pietra e devono essere iscritti nell'apposito elenco
secondo quanto descritto di seguito.
Le castagne prodotte nella zona delimitata di cui all'art. 3 e
riconducibili alle varieta' di cui all'elenco dell'art. 2 devono
essere essiccate nei metati tradizionali. L'essiccazione delle
castagne deve avvenire a fuoco lento (con fiamma contenuta dalla
pula), per un periodo non inferiore a quindici giorni dall'ultimo
carico di castagne, con l'utilizzo esclusivo di legna di castagno.
Le castagne devono essere immesse ad essiccare nel metato. Dopo
l'essiccazione, le castagne dovranno essere pulite dalla loro buccia
esterna ed interna, con le tradizionali macchine a battitori,
ventilate a macchina o con tecniche tradizionali e ripassate con
tecniche tradizionali o moderne per levare le parti impure.
La resa massima delle castagne secche pelate e pulite, rispetto
alle castagne fresche poste ad essiccare, non puo' superare il 33% in
peso.
Il mulino non potra' macinare piu' di cinque quintali di castagne
secche al giorno per macina onde evitare che il riscaldamento dovuto
alla elevata velocita' di lavorazione delle macine stesse, conferisca
al prodotto cattivi sapori oltre che una grana grossolana.
Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto dell'anno
a decorrere dal quale si intende commercializzare il prodotto «Farina
di Neccio della Garfagnana» D.O.P. Entro la stessa data devono essere
presentate le domande intese ad approvare eventuali modifiche alle
iscrizioni stesse.
La domanda di iscrizione per i metati ed i mulini deve essere
presentata entro trenta giorni prima dell'avvio dell'attivita' di
essiccazione o della molitura per la «Farina di Neccio della
Garfagnana» D.O.P.
La raccolta delle castagne deve avvenire tra il 1° ottobre e il
30 novembre di ogni anno.

Art. 6.
Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

6.1 Specificita' della zona geografica
La natura stessa del castagno, quale essenza forestale, dimostra
un legame con il territorio a prescindere dalla presenza dell'uomo e
dalle attivita' poste in essere per lo sfruttamento intensivo
dell'essenza stessa.
In termini generali, e' da sottolineare che il castagno e'
presente in aree con condizioni pedoclimatiche particolarmente
favorevoli. Infatti, e' cosa ardua introdurre il castagno in nuove
aree, pur con condizioni pedoclimatiche simili a quelle di origine,
se esso non e' presente allo stato spontaneo.
In merito alla Provincia di Lucca ed in particolare alla
Garfagnana, numerosi documenti evidenziano l'influenza positiva che
fin dall'antichita' hanno esercitato il castagno e i relativi frutti,
in termini economici ed alimentari, in favore delle popolazioni
locali. Questo ha fatto si' che l'uomo instaurasse un legame
privilegiato con tale specie vegetale per poterne sfruttare al
massimo i prodotti.
6.2 Specificita' del prodotto
La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP e' ottenuta da
castagne di varieta' giudicate piccole per il mercato del fresco ma
molto dolci, il che ne caratterizza il sapore di castagna, che
risulta dolce con un retrogusto amarognolo dovuto al tradizionale
procedimento di lenta essiccazione a fuoco nei «metati», tipici
essiccatoi situati proprio nei castagneti. L'elevato apprezzamento e'
dovuto inoltre alla fine granulometria ottenuta grazie alla
macinazione a pietra, macinazione che avviene lentamente per non
riscaldare e deteriorare il prodotto
6.3 Legame causale tra la zona geografica e la qualita' e le
caratteristiche del prodotto
Limitando le considerazioni esclusivamente alla farina di
castagne, nella fattispecie «Farina di Neccio della Garfagnana» e'
opportuno sottolineare che la lavorazione che il prodotto richiede ha
da tempi lontani impegnato l'uomo a realizzare opere che
consentissero di agevolare le operazioni di trasformazione.
Riscontriamo cosi' sul territorio la presenza di molte strutture
usate per l'essiccazione delle castagne, i metati, e per la
macinatura delle stesse. Secondo stime approssimative nell'area
considerata, si calcola che nel 1950 i metati fossero circa 5000,
mentre nel 1800 erano presenti circa 245 mulini.
Queste strutture hanno caratteristiche architettoniche e
strutturali particolari tanto che, sia nel disciplinare che nei
regolamenti edilizi comunali, esistono vincoli affinche' le stesse
possano essere preservate, come espressione della cultura locale ed a
manifestazione del legame con l'ambiente.
Un altro aspetto di rilievo e' sicuramente quello che evidenzia
quanto la farina di neccio abbia condizionato la cucina locale.
Infatti, la «Farina di Neccio della Garfagnana», attualmente
destinata quasi esclusivamente alla produzione dolciaria, ha
rappresentato nel corso di molti secoli uno degli alimenti base per
il sostentamento delle popolazioni rurali della Garfagnana.
Tra le ricette tipiche troviamo la polenta di farina di neccio, i
manafregoli (farina di neccio cotta con il latte), il castagnaccio
(pizza al forno ottenuta con farina di neccio, olio, noci e pinoli)
per concludere con quello che potremmo definire il pane della
Garfagnana che prende il nome di «neccio», prodotto con farina, acqua
e sale.
Per questo l'uso del prodotto e' fortemente radicato nella
cultura locale avendo acquisito grossi spazi nella cucina
tradizionale della zona. Proprio salvaguardando gli aspetti culturale
e tradizionale si assicurera' un futuro a questo prodotto visto che i
redditi modesti che garantisce ne potrebbero causare la scomparsa nel
giro di qualche decennio.
Pertanto, dovra' essere assicurato il mantenimento di elementi
tradizionali anche nel processo di produzione in modo che
contribuiscano a perpetuare le caratteristiche di pregio del prodotto
e a mantenere inalterato l'ambiente nel quale si opera. Si dovra'
pertanto prestare cura anche alla realizzazione o ristrutturazione
dei metati, caratteristici essiccatoi delle castagne a due piani,
realizzati con pietrame, calce e sabbia e dei mulini che dovranno
avere macine di pietra e strutture conformi alle tipologie
architettoniche locali.

Art. 7.
Controlli

La verifica di rispondenza delle modalita' produttive e del
prodotto al disciplinare e' svolta da una struttura di controllo
conformemente alle norme vigenti.

Art. 8.
Etichettatura e confezionamento

1. Ogni anno la nuova «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.,
e' commercializzata dal 25 novembre.
2. La «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. destinata al
consumatore finale e' commercializzata in sacchetti sigillati, di
materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti,
riciclabile o compostabile, a fondo squadrato, pluristrato con strato
esterno cartaceo di colore Pantone N. 4026 C di capacita' variabile
fino a un massimo di 1 chilogrammo.
3. Per forniture non destinate al consumatore finale possono
essere utilizzate confezioni conformi alla norma vigente senza limite
di capacita'.
4. Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie
previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione
dei prodotti alimentari, deve riportare:
il logo della denominazione riportato di seguito e
immediatamente al di sotto la dicitura «Denominazione Origine
Protetta» o l'acronimo D.O.P. e il simbolo DOP dell'Unione Europea
nello stesso campo visivo, il nome e l'indirizzo del confezionatore.
5. Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P.
non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad
essa riferito, ancorche' graficamente disgiunto.
6. Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono
ammesse:
descrizioni a carattere informativo del processo e/o del
prodotto non in contrasto con quanto previsto dal presente
disciplinare di produzione quali: «lenta essiccazione», «macinata a
pietra», «mulino ad acqua»;
indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi
privati purche' non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Il logo della «Farina di Neccio della Garfagnana» D.O.P. e' il
seguente:


Farina di Neccio della Garfagnana Dop

Ovale 80X40 mm
Bordo ovale 0,5 mm
Scritta centrata nell'ovale
(Commercial Script BT)
F-N = 40 punti h = 8,7 mm
G = 46 punti h = 9,7 mm
(Times New Roman BT)
FARINA DI NECCIO = 17 punti h = 4,1 mm
DELLA = 11 PUNTI h = 2,5 mm
GARFAGNANA = 17 PUNTI h = 4,1 mm
Pantone process black-2C
Pantone 161

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 

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