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Farina di neccio della Garfagnana Dop - Controlli da TCA – Toscana Certificazione Agroalimentare srl - Autorizzazione 2025

Pubblicato da disciplinare
Farina di Neccio della Garfagnana Dop

TCA – Toscana Certificazione Agroalimentare srl, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzato ad  espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la dop  Farina di Neccio della Garfagnana, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 465 della  Commissione del 12 marzo 2004.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” ad
effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Farina di Neccio della Garfagnana”,
registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità
tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il regolamento (UE) n.
1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004 con il quale l’Unione europea ha
provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Farina di Neccio della Garfagnana”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art. 14 il
quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo
ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli
alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante
nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi di
controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non
generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n.
288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il quale
al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della
prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento dell’Ispettorato
centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 355815 del 17 agosto 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”
è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Farina di Neccio della
Garfagnana”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 17 agosto 2022, come
disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 0605278 del 25 luglio 2025, con la quale la Regione Toscana ha confermato “TCA Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” quale struttura di controllo della denominazione di origine
protetta “Farina di Neccio della Garfagnana”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “TCA - Toscana Certificazione
Agroalimentare s.r.l.” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di
controllo e certificazione e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione
di origine protetta “Farina di Neccio della Garfagnana”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“TCA – Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, con sede in Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzato
ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per
la denominazione di origine protetta “Farina di Neccio della Garfagnana”, registrata in ambito Unione
europea con Regolamento (CE) n. 465 della Commissione del 12 marzo 2004.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria
e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l’autorità nazionale
competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” non può modificare la compagine sociale e lo
statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” comunica all’Amministrazione le modifiche
relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 17 agosto 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale competente,
l’intenzione di confermare “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” o proporre un nuovo
soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” resterà
iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della legge 21
dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art. 14,
comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” comunica in forma telematica, al Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF –
del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alla Regione competente per
territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
2. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” trasmetterà i dati relativi alle quantità di prodotto
certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14 della Legge
526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno
successivo.
3. “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.” è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli
artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271 .


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “TCA - Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.”, delle disposizioni del
presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, ai sensi
dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

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