Falerno del Massico Doc - Parere del comitato nazionale per la domanda di riconoscimento
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della Doc Falerno del Massico ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di produzione
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione
di origine controllata «Falerno del Massico» e proposta del
rispettivo disciplinare di produzione. (087A1643)
(GU n.50 del 2-3-1987)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine
controllata «Falerno del Massico» ha espresso parere favorevole al
suo accoglimento proponendo per il vino - ai fini dell'emanazione del
decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato - il rispettivo disciplinare di
produzione Del testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Falerno del Massico»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Falerno del Massico» e'
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Il vino «Falerno del Massico» bianco deve essere ottenuto dalle uve
provenienti da vigneti composti dal vitigno Falanghina.
Il vino «Falerno del Massico» rosso deve essere ottenuto dalle uve
dei seguenti vitigni presenti nei vigneti nella proporzione indicata
a fianco di ciascuno di essi:
Aglianico, da un minimo del 60% e fino all'80%;
Piedirosso, da un minimo del 20% e fino al 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno
Primitivo e Barbera, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti,
fino ad un massimo del 20% del totale.
Il vino «Falerno del Massico Primitivo» deve essere ottenuto dai
vigneti composti dal vitigno Primitivo per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve del vitigno
Aglianico, Piedirosso e Barbera; da soli o congiuntamente, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale.
Art. 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini «Falerno del Massico»
devono provenire dalla zona di produzione che comprende il territorio
amministrativo dei comuni di: Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone,
Falciano del Massico e Carinola in provincia di Caserta.
Tale zona e' cosi' delimitata:
lato est-sudest: da Ciamprisco in comune di Carinola si segue il
corso del Vecchio Savone verso sud sino alla provinciale che da
Cappella Reale va a Falciano del Massico. Si segue questa provinciale
verso nord-nordovest sino a raggiungere il corso del nuovo Savone. Se
ne segue l'alveo sino alla ferrovia Roma-Napoli.
Si segue questa verso sud fino alla stazione di
Falciano-Mondragone. Si segue la strada che congiunge detta stazione
con Mondragone sino all'incrocio di questa strada provinciale con il
corso del nuovo Savone che si segue sino all'incrocio con la statale
Domiziana al km 19,750;
lato ovest: si segue la statale Domiziana verso nord fino al km
13,300, quindi il viottolo che dalla Domiziana si stacca per
raggiungere la masseria Santoracco; si procede verso nord e si
scavalca il rio S. Limato e si raggiunge il canale d'Auria. Da qui
lungo il viottolo che porta alla masseria La Calce si raggiunge il
canale circondariale delle Acque Medie che segue fino alla strada
degli Schiavi in localita' «La Tabaccola»; segue con direzione
nord-nordovest il canale circondariale fino a raggiungere il canale
«Trenta Palmi» che segue verso nord, fino alla Domiziana (km 1,400).
Segue la Domiziana fino all'innesto con la via Appia;
lato nord: dalla via Appia fino al canale delle Acque Basse (km
160,800). Da qui fino al collettore di Maiano e fino alla strada di
Maiano di Sotto ed all'incrocio col canale di Minturno. Gira a nord
per la quota 19 in modo da includere le zone di Cardici e della
masseria Prete, quindi gira verso sud per ricongiungersi con la
strada nazionale n. 430 per Cassino. Segue quindi questa strada fino
al confine nord-nordest del comune di Sessa Aurunca.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Falerno del Massico» devono essere quelle atte a
conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di
qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini
dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti siti in
terreni collinari di buona esposizione, asciutti e permeabili.
I sesti di impianto, le forme di allevamento (ad esclusione di
forme di allevamento espanse) ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini. La produzione massima di uva ad
Ha in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 100 di
uva. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata, attraverso una accurata cernita
delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del
20% il limite medesimo.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, la
eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata
comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei
comuni anche parzialmente inclusi nella zona di produzione delle uve
delimitati nel precedente art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino
«Falerno del Massico» bianco una gradazione alcoolica complessiva
minima naturale di 10,50, al vino «Falerno del Massico» rosso una
gradazione alcoolica minima naturale di 12 ed al vino «Falerno del
Massico Primitivo», una gradazione alcoolica complessiva minima
naturale di 12,50.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, della zona atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche di qualita'.
I vini «Falerno del Massico» rosso e «Falerno del Massico
Primitivo» prima dell'immissione al consumo, debbono essere
sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di un anno a
decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle
uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Falerno del Massico»
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
«Falerno del Massico» bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdognoli;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11%;
acidita' totale minima: 5%;
estratto secco netto minimo: 20%.
«Falerno del Massico» rosso:
colore: rosso rubino intenso, tendente al granato per
invecchiamento;
odore: profumo caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, robusto ed armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,50%;
acidita' totale minima: 6%;
estratto secco netto minimo: 22%.
«Falerno del Massico Primitivo»:
colore: rosso rubino molto intenso;
odore: profumo caratteristico, intenso e persistente;
sapore: asciutto o leggermente abboccato, caldo, robusto ed
armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 13%;
acidita' totale minima: 6%;
estratto secco netto minimo: 25%.
E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste
modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti
minimi per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.
I vini «Falerno del Massico» rosso e «Falerno del Massico
Primitivo» se sottoposti ad un invecchiamento non inferiore ad anni
tre di cui due in botti di legno, possono portare, menzione
«riserva».
Art. 8.
Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra»,
«fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e similari.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi
o ragioni sociali, marchi privati. E' consentito altresi': l'uso di
indicazioni di nomi che facciano riferimento a fattorie e vigneti dai
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto, purche' non abbiano significato
laudativo.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Falerno del
Massico» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve, ovviamente veritiera e documentabile.
