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Emilia-Romagna Doc - Approvazione di modifica ordinaria - 2025

Pubblicato da disciplinare
Emilia-Romagna Doc

La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione  tradizionale specifica: denominazione di origine controllata) Emilia-Romagna, di cui alla proposta pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 5 agosto 2025, e' approvata.

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 10 novembre 2025  

Approvazione di modifica ordinaria, che modifica il documento unico, al disciplinare di produzione della  denominazione di origine protetta dei vini «Emilia-Romagna». (25A06166)

(GU n.269 del 19-11-2025)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come da ultimo modificato dal regolamento (UE)
2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, Serie generale, n. 83 dell'8 aprile 2022, avente
ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n.
1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2022,
concernente disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n.
238: schedario viticolo, idoneita' tecnico-produttiva dei vigneti e
rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del
SIAN recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025,
registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2025;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 99324 del 4 marzo 2025, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per
l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli
indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per
l'anno 2025», rientranti nella competenza del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 10
gennaio 2024 con n. 10 e presso la Corte dei conti in data 16 gennaio
2024 reg. 68, concernente il conferimento, a decorrere dalla data del
decreto e per il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ai
sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, al dott. Marco Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai
ruoli del medesimo Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo
restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del citato decreto
legislativo;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, e dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno
2024, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri
l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale
della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2824 della
Commissione europea dell'11 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea Serie L 18 dicembre 2023, con il quale
si conferisce la protezione di cui all'art. 99 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome
«Emilia-Romagna»;
Esaminata la documentata domanda, presentata del gruppo di
produttori denominato Consorzio Emilia-Romagna, con sede in via
Masini zona Predosa (BO), intesa ad ottenere l'approvazione di una
modifica di categoria ordinaria, che varia il documento unico, del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Emilia-Romagna», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio
2025, recante il riconoscimento del Consorzio «Emilia-Romagna» e
l'attribuzione allo stesso dell'incarico di svolgere le funzioni di
promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, commi
1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOP
«Emilia-Romagna»;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' considerata
una modifica ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti
dal paragrafo 3 del medesimo articolo, e comporta una modifica del
documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione
Emilia-Romagna;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 16 luglio 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Emilia-Romagna»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 180 del 5 agosto 2025, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela
«Emilia-Romagna», volta a prevedere disposizioni transitorie che
consentano l'utilizzo delle sottozone, come disciplinate nel
disciplinare di produzione allegato al presente decreto, per i
prodotti ottenuti dalla vendemmia 2024;
Visto l'assenso espresso dalla Regione Emilia-Romagna sulla
suddetta richiesta del Consorzio di tutela, finalizzata a permettere
l'indicazione in etichetta delle sottozone anche per i prodotti
derivanti dalla campagna 2024, come da nota del 30 ottobre 2025, n.
1074689;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Emilia-Romagna», che comporta una modifica del documento
unico, richiesta con la sopra citata domanda, conformemente all'art.
4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e all'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del predetto decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;

Decreta:

Art. 1

Approvazione modifica ordinaria

1. La modifica ordinaria al disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta (menzione tradizionale specifica:
denominazione di origine controllata) «Emilia-Romagna», di cui alla
proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 180 del 5 agosto 2025, e' approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Emilia-Romagna», consolidato con la modifica ordinaria
di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo documento
unico consolidato aggiornato in conseguenza delle modifiche apportate
al disciplinare di produzione sono riportati rispettivamente nei
documenti contraddistinti dalle lettere A) e B), che costituiscono
parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore ed applicazione
nel territorio nazionale

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In conformita' all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio
nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
3. E' consentito, inoltre, che le giacenze di vino idonee alla
produzione della denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» Pignoletto, provenienti dalla campagna vitivinicola
2024 e in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di
produzione allegato (Annesso A), possano essere etichettate con
l'indicazione della relativa sottozona, come individuata all'art. 1,
comma 2, del medesimo disciplinare, introdotta con la modifica di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, purche':
ne sia documentata la tracciabilita' da parte del competente
organismo di controllo;
sia verificata la rispondenza ai requisiti stabiliti dal medesimo
disciplinare da parte del suddetto organismo.

Art. 3

Comunicazione alla Commissione europea
ed applicazione nel territorio dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dell'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dell'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, richiamati
nelle premesse, entro un mese dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
l'approvazione della modifica ordinaria di cui all'art. 1 del
presente decreto e' comunicata alla Commissione europea tramite il
sistema digitale di cui all'art. 14, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1143.
2. In conformita' all'art. 5, paragrafo 9, del regolamento delegato
(UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto si applica nel territorio dell'Unione a decorrere
dalla data in cui la comunicazione di approvazione della modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo ed il documento
unico consolidato modificato sono pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie C - ai
sensi dell'art. 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27.

Art. 4

Aggiornamento codici SIAN

1. L'elenco dei codici previsto dall'art. 7, comma 3, del decreto
ministeriale 25 febbraio 2022, richiamato nelle premesse, e'
aggiornato in relazione alla modifica del disciplinare di cui al
comma 1 del presente articolo.

Art. 5

Pubblicazione

1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta (menzione tradizionale specifica: denominazione di origine
controllata) «Emilia-Romagna», consolidato con la modifica ordinaria
di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e' pubblicato nella
sezione «Qualita'» - «Vini DOP e IGP» - «Domande protezione e
modifica disciplinari - Procedura nazionale» del sito internet del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste (https://www.masaf.gov.it).
Il presente decreto e' pubblicato, altresi', nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2025

Il dirigente: Gasparri

Allegato

Annesso A

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
«Emilia-Romagna» Pignoletto (categoria vino);
«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante (categoria vino
frizzante);
«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante (categorie vino spumante,
vino spumante di qualita'); «Emilia-Romagna» Pignoletto passito
(categoria vino);
«Emilia-Romagna» Pignoletto vendemmia tardiva (categoria vino).
2. Le sottozone «Colli d'Imola», «Modena» e «Reno» sono
rispettivamente disciplinate negli allegati 1, 2 e 3 in calce al
presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto negli
allegati suddetti, nelle sottozone devono essere applicate le norme
previste dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal
vitigno Pignoletto almeno per l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella
regione Emilia-Romagna, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da
soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15%; in tale ambito del
15% possono concorrere le uve dei vitigni Pinot nero e/o Pinot grigio
vinificate in bianco.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve della DOC «Emilia Romagna»
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni sotto
indicati:
Provincia di Bologna:
Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Borgo
Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno,
Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San
Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore, Dozza,
Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto,
Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena,
San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa.
Provincia di Modena:
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi,
Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena,
Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese,
Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola,
Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S.
Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero
sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera,
Spilamberto, Vignola, Zocca.
Provincia di Ravenna:
Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel Bolognese.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» devono essere quelle tipiche della zona di
produzione, e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le
specifiche caratteristiche di qualita'.
2. I sesti di impianto ed i metodi di potatura devono essere
quelli tradizionali della zona e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura ed e' consentita
l'irrigazione di soccorso.
4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Emilia-Romagna» non deve essere superiore a 21
t/ha ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo
deve essere del 9% vol.
5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna» devono essere riportati nei limiti di
cui al precedente comma purche' la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi. Oltre detto limite percentuale decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve
prodotte. Tale supero potra' essere impiegato per la produzione dei
vini IGT di ricaduta, se ne possiede le caratteristiche.
6. Per la gestione della denominazione si applicano le vigenti
disposizioni nazionali.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
2. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna», ivi comprese le operazioni di elaborazione dei vini
spumanti e frizzanti, devono essere effettuate nella zona di cui
all'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nell'intero territorio amministrativo delle
Provincie di Modena, Bologna, Ravenna, Forli-Cesena, Reggio Emilia.
3. Conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione europea
l'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» deve essere effettuato all'interno del territorio
delimitato di cui al precedente capoverso, ed e' motivato
dall'esigenza di salvaguardare la qualita' dei vini, garantire
l'origine ed assicurare la tempestivita', l'efficacia ed economicita'
dei controlli.
Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona
di produzione possono compromettere la qualita' del vino a
denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», che viene
esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e
contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi
sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidita' totale minima,
estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore
e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto piu' grande e' la
distanza percorsa.
L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di
spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente
invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualita' del
prodotto. Questi aspetti, associati all'esperienza e la profonda
conoscenza tecnico-scientifica delle qualita' particolari dei vini,
maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna», consentono di effettuare
l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze
tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche,
chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresi' di
assicurare il controllo, da parte del competente Organismo, con la
massima efficienza, efficacia ed economicita'; requisiti che non
possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di
produzione.
Infatti, l'Organismo di controllo puo' programmare, nella zona di
produzione, con la massima tempestivita', le visite ispettive presso
tutte le Ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino
a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», in
conformita' al relativo piano dei controlli. Cio' al fine di
accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino a
denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», siano
effettivamente imbottigliate, conseguendo cosi' i migliori risultati
in termini di efficacia dei controlli, nonche' ad un costo contenuto
a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la
massima garanzia in merito all'autenticita' del vino confezionato.
Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a
salvaguardia dei diritti precostituiti, e' consentito che le imprese
imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di
fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita
istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare
l'esercizio dell'imbottigliamento del vino in questione per almeno
due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti
l'approvazione della denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna».
4. Fatta eccezione per la tipologia «Emilia-Romagna» Pignoletto
passito e vendemmia tardiva, la resa massima dell'uva in vino finito
non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di
origine controllata «Emilia-Romagna». Qualora la resa uva/vino superi
detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla
denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» e potra' essere
rivendicata a IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Per le tipologie «Emilia-Romagna» Pignoletto passito e
«Emilia-Romagna» Pignoletto vendemmia tardiva la produzione massima
di uva per ettaro non deve essere superiore a 9 t/ha, ottenute dalla
cernita delle uve destinate alla produzione del vino «Emilia-Romagna»
in possesso dei requisiti prescritti per tale tipologia. Il rimanente
quantitativo di uva per ettaro, fino al massimo consentito per la
tipologia «Emilia-Romagna» Pignoletto puo' essere destinato alla
produzione delle diverse tipologie del vino «Emilia-Romagna».
6. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» Pignoletto
passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte
ad appassimento naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie
comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo
naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol e la loro
resa massima in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la
resa uva/vino superi detto limite ma non il 55%, l'eccedenza non
avra' diritto alla denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» e potra' essere rivendicata a IGT. Oltre il 55%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
7. La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» vendemmia
tardiva puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte
a surmaturazione sulla pianta o ad appassimento naturale avvalendosi
anche di sistemi o tecnologie comunque operanti a temperature
analoghe rispetto al processo naturale. Al termine dell'appassimento
dette uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di 14% vol e la loro resa massima in vino non deve essere
superiore al 60%. Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non
il 65%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna» e potra' essere rivendicata a IGT. Oltre
il 65% decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
8. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti sono eseguite
in osservanza alle disposizioni previste dai regolamenti unionali e
dalla legislazione nazionale per le categorie «vino spumante» e «vino
spumante di qualita'». In particolare, l'elaborazione dei vini
spumanti e' effettuata mediante fermentazione in autoclave («metodo
Martinotti» o «Charmat») oppure in bottiglia («metodo classico»).
9. E' consentito l'arricchimento alla condizione e nelle
modalita' previste dalle normative nazionali e comunitarie fermo
restando che i quantitativi impiegati non aumentino le rese massime
di trasformazione di cui al precedente comma 4.
10. In considerazione delle tradizionali tecniche produttive
consolidate nel territorio e ai sensi della vigente normativa
nazionale di settore, per la preparazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Emilia-Romagna» e' consentito effettuare in data
successiva al 31 dicembre di ogni anno la parziale o totale
fermentazione o rifermentazione dei mosti, dei mosti parzialmente
fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini, anche
di annate precedenti. Tali fermentazioni o rifermentazioni devono
terminare entro il 30 giugno dell'anno seguente e devono essere
comunicate all'ICQRF competente per territorio, nei seguenti termini:
entro il 31 dicembre per le fermentazioni gia' in atto e che
proseguono oltre tale data;
entro il secondo giorno precedente all'inizio della
fermentazione per quelle che si intendono avviare dopo il 31 dicembre
di ogni anno.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Emilia-Romagna» Pignoletto
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, talvolta con
riflessi verdognoli; odore: floreale di fiori bianchi, talvolta
biancospino o gelsomino, fine;
sapore: da secco ad abboccato, fruttato di frutta gialla
matura (pera, mela), armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o
gelsomino, leggermente aromatico;
sapore: da secco ad abboccato, fruttato di frutta gialla poco
matura (mela), armonico, talvolta leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante (VS e VSQ)
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: floreale di fiori bianchi, talvolta biancospino o
gelsomino, leggermente aromatico; sapore: sapido, fruttato di frutta
gialla poco matura (mela), armonico, da brut nature a dry; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto passito
colore: giallo dorato tendente all'ambrato con
l'invecchiamento;
odore: fine, intenso, floreale di fiori bianchi, talvolta
biancospino, con eventuali note di mandorla e peperone giallo,
delicato;
sapore: da amabile a dolce, morbido, fruttato di frutta
gialla matura (pera, mela);
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol di cui
almeno 12% vol effettivo; acidita' totale minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto vendemmia tardiva
colore: giallo dorato tendente all'ambrato con
l'invecchiamento;
odore: intenso, floreale di fiori bianchi, talvolta
biancospino, con eventuali note di mandorla e peperone giallo;
sapore: da amabile a dolce, fruttato di frutta gialla matura
(pera, mela), morbido, delicato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 14% vol di cui almeno 12% vol effettivo; acidita' totale
minima: 4 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.
2. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente per
fermentazione in bottiglia, e' possibile la presenza di una velatura
e' altresi' possibile una eventuale minima velatura per le altre
categorie di vini fermi, passiti e vendemmia tardiva.
3. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di
legno, il sapore dei vini «Emilia-Romagna» puo' rilevare lieve
sentore di legno.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

1. Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto»,
«selezione» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di
consorzi, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali
da trarre in inganno il consumatore.
2. Le indicazioni tendenti a qualificare l'attivita' agricola
dell'imbottigliamento quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta»,
«podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in
osservanza delle norme comunitarie e nazionali.
3. Per i vini designati con la denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna» e' consentito l'uso della menzione
«vigna» alle condizioni previste dalla normativa vigente.
4. Nelle tipologie frizzanti prodotte tradizionalmente con
rifermentazione in bottiglia, e' obbligatorio riportare in etichetta
la dicitura «rifermentazione in bottiglia».
5. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1,
con esclusione delle tipologie spumante e frizzante, e' obbligatoria
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
6. Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna» (categoria vino) e' consentito l'uso
della menzione tradizionale «vivace» nel rispetto della vigente
normativa dell'Unione europea e nazionale.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
devono essere immessi al consumo utilizzando i seguenti contenitori:
per tutte le tipologie previste: bottiglie di vetro di forma
tradizionale, esclusa la «dama», fino alla capacita' di litri 12,
per la sola tipologia «Emilia-Romagna» Pignoletto: contenitori
alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico
pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di
cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 6 litri.
per le tipologie «Emilia-Romagna» Pignoletto e «Emilia-Romagna»
Pignoletto frizzante: fusti di acciaio inox o altri materiali idonei
a venire a contatto con gli alimenti per le capacita' da litri 10 a
litri 60.
Inoltre, in considerazione della consolidata tradizione e'
consentita la commercializzazione del vino «Emilia-Romagna»
Pignoletto confezionato in contenitori non a tenuta di pressione
della capacita' da 10 a 60 litri.
2. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
possono essere immessi al consumo utilizzando qualsiasi tipo di
chiusura consentita, con esclusione del tappo a corona. Il tappo a
vite deve essere a vestizione lunga.
Tuttavia, per il vino «Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante sono
ammesse anche le seguenti chiusure:
tappo «a fungo» ancorato, di sughero o di materiale sintetico
ammesso, pieno (tipo «elastomero»), tradizionalmente utilizzato nella
zona, con eventuale capsula di copertura della chiusura di altezza
non superiore a 7 cm;
tappo cilindrico di sughero o altro materiale inerte trattenuto
dalla tradizionale chiusura in spago;
tappo a corona, unicamente per la versione prodotta
tradizionalmente per rifermentazione in bottiglia.
Il vino «Emilia-Romagna» Pignoletto spumante deve essere
confezionato utilizzando le chiusure previste delle norme dell'Unione
europea e nazionali, con esclusione dei tappi con un contenuto in
sughero inferiore al 51% in peso e, comunque, la parte del tappo che
va a contatto con il vino non deve avere una percentuale di sughero
inferiore al 51% in peso. Tuttavia per le bottiglie di capacita'
inferiore a 200 ml e' consentito anche l'uso del tappo a vite,
eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

«Emilia-Romagna» categorie: «vino» (1), «vino spumante» (4), «vino
spumante di qualita'» (5), «vino frizzante» (8).
1) Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica relativa alla denominazione di origine
controllata «Emilia-Romagna», interessa la parte centrale della
Regione Emilia-Romagna. La zona delimitata, che, a partire
dall'estremita' ovest, interessa tre province, ripartite quasi
egualmente tra ambienti di pianura e di rilievo appenninico. Tale
zona rappresenta caratteristiche ambientali diverse a seconda
dell'altitudine, individuate, sinteticamente, con una divisione tra
zona pianeggiante e zona collinare.
La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri
s.l.m., occupa un'area continua, tra la valle del fiume Secchia e
quella del torrente Sillaro interessando agli ampi fondovalle
appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 metri s.l.m.
Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita
verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti
appenninici. Il rilievo appenninico interessa un'area continua che si
estende dalle prime colline fino al crinale appenninico, compresa una
area di pianura di transizione, morfologicamente mossa, quasi assente
nella zona sud est della regione esclusa dalla delineazione.
Le quote variano da 100 a 2.200 metri, ma il vigneto interessa
prevalentemente quote inferiori ai 700 metri. Predominano le rocce
sedimentarie, con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari,
gessi, sabbie, conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo
mosaici complessi, per la varieta' dei fattori orografici locali, e
dei condizionamenti dovuti ai processi morfogenetici, per la
complessita' dell'assetto geologico strutturale e della distribuzione
dei litotipi, per la diversita' del clima, della vegetazione, e
dell'intervento umano.
A seconda della zona e della tradizione viticola ed enologica, il
vigneto e' presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura;
l'area meno vitata risulta quella dell'alto appennino, caratterizzato
da climi eccessivamente freddi.
Il regime delle temperature dell'area e' caratterizzato da
un'elevata variabilita', passando dal temperato sub continentale
(piu' importante relativamente all'area vitata) al temperato fresco.
In pianura, il clima assume maggiori caratteri continentali, con
valori medi annui intorno a 14-16°C.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le
piovosita' minime sono localizzate nell'area nord-orientale. Le
condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo
estivo, attenuate dall'elevata umidita' relativa dell'aria e dalle
dotazioni idriche superficiali. Salendo di altitudine la piovosita'
aumenta, variando da circa 800 m (margine appenninico prospiciente la
pianura) ad oltre i 2000 mm dell'alto Appennino, parallelamente ad un
aumento dei giorni di pioggia. Il bilancio idro-climatico segue il
medesimo andamento della piovosita' con valori variabili da circa
-400 mm della pianura piu' interna fino a raggiungere lo 0 sul medio
Appennino e valori positivi a maggiori altitudini.
Tuttavia, dall'inizio degli anni Novanta la regione, come tutta
l'Italia e l'Europa, ha subito un sensibile mutamento del proprio
clima, con aumenti significativi delle temperature medie (+1,1 °C) ed
estreme (in particolare durante la stagione estiva, + 2 °C) uniti a
cambiamenti nei regimi stagionali e di intensita' delle
precipitazioni, vedendo una certa diminuzione delle stesse
soprattutto in Appennino che in certe annate ha causato fenomeni di
siccita' e calo delle rese produttive dei vigneti.
In generale, le condizioni d'illuminazione e calore della zona
geografica delimitata, in riferimento all'area vitata, assicurano
alle uve di raggiungere un adeguato grado di maturazione. Le
sommatorie termiche piu' elevate si raggiungono in pianura con 2400
gradi (indice di Winkler), che decrescono salendo di altitudine.
Nell'area collinare, sono tradizionalmente vitate le aree con le
condizioni climatiche migliori, su versanti ben esposti o valli
maggiormente protette da correnti di aria fredda, dove si ottengono
vini di elevato pregio. Piu' diffusa la viticoltura collinare nelle
province di Bologna e Modena. Ad altitudini piu' elevate, dove il
vigneto e' piu' marginale, con suoli poco profondi, soggetti a
intensi fenomeni erosivi, trovano un ambiente particolarmente
favorevole vitigni a ciclo breve.
Il clima sub continentale, garantisce una adeguata piovosita'
durante l'anno, mentre i fenomeni di siccita' estiva, sono mitigati
in pianura dalla presenza di corsi d'acqua e terreni profondi e da
una migliore entita' e distribuzione delle piogge in collina,
rendendo tali ambienti favorevoli alla coltura della vite. Non
mancano fenomeni locali particolari, come ad esempio, in pianura, nei
pressi del confine tra la Provincia di Bologna e quella di Ferrara,
la presenza di suoli deltilizi e della pianura costiera, con
altitudini inferiori al livello del mare, ad idromorfia poco
profonda, ma la cui disponibilita' idrica del suolo e' contrastata da
un bilancio idroclimatico molto negativo.
Il vitigno Pignoletto e' per circa il 60% localizzato in pianura
e il 38% in collina; marginale la montagna (Istat, 2000). I vini
rispecchiano le due macrozone viticole della DOP «Emilia-Romagna»,
perche' la pianura produce vini piu' freschi e beverini, mentre la
collina ha spesso vini piu' strutturati, eleganti e persistenti
all'olfatto e al gusto.
Infatti, le differenti giaciture ed esposizioni dei terreni
vitati, le diverse brezze notturne, i diversi sistemi di allevamento
e le minori rese rispetto alla pianura, conferiscono alle uve di
collina delle proprieta' organolettiche superiori a quelle che si
riscontrano in terreni pianeggianti.
In generale, comunque, la presenza di elevate escursioni termiche
tra notte e giorno nel periodo di maturazione delle uve, abbinate a
terreni prevalentemente sub alcalini o alcalini, a tessitura fine o
moderatamente fine, determinano l'ottenimento di vini profumati e
dall'alto contenuto in polifenoli, da cui derivano le caratteristiche
organolettiche tipiche dei vini.
L'importanza della viticoltura di questa area viticola e'
comprovata dall'importante diffusione del vigneto all'interno
dell'area delimitata e dalle centinaia di migliaia di ettolitri di
vino ottenuto da uve della varieta' Pignoletto e commercializzato
ogni anno nel mondo.
2) Fattori storici ed umani rilevanti per il legame
Quando i romani, circa due secoli prima della nascita di Cristo,
sottomisero ed unificarono sotto il segno della lupa i territori
dell'attuale Emilia-Romagna abitati dalle tribu' dei Galli boi,
avevano probabilmente mille motivi per farlo, non esclusi quelli
legati alle ricchezze agricole di tali zone. I filari di vite erano
maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli Etruschi e
sviluppato successivamente dai Galli. Tale metodo infatti, lo si
chiama «arbustum gallicum», particolarmente adatto alle terre basse e
umide della pianura, ma poi diffusosi notevolmente nelle zone
collinari. E' accertato che da tali terreni, soprattutto quelli
collinari posti a sud di Bononia, i nostri antenati latini
producevano vini che li appassionavano moltissimo. Le terre dell'agro
bononiense erano coltivate dai veterani di tante campagne militari in
tutto il mondo allora conosciuto, per cui il vino era diffusamente
bevuto e gustato; vi si produceva un vino frizzante ed albano, cioe'
biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce per essere
piacevole e quindi non tanto apprezzato, poiche' e' risaputo che
durante l'epoca imperiale era gradito il vino dolcissimo, speziato ed
aromatizzato con innumerevoli essenze.
Riprendendo il cammino alla ricerca di tracce che ci possano
condurre ai vini che oggi degustiamo, ci imbattiamo nelle biografie
frutto dell'operosita' di tali monaci-agresti che sono giunte fino ai
giorni nostri, in cui si menzionano i notevoli impulsi dati per lo
sviluppo della vite. I monaci si sparsero in tutte le regioni
italiane e nel migrare verificarono che sulle colline bolognesi si
produceva un buon vinello dorato e mordace, appunto frizzante.
Omnia alla vina in bonitate excedir - decisamente «... un vino
superiore per bonta' a tutti gli altri...» e bevuto non solo durante
le pratiche liturgiche, ma anche con gioia alla tavola del nobile e
del volgo.
I secoli che da allora sono trascorsi per giungere fino ai giorni
nostri, sono stati indiscussi testimoni di innumerevoli vicende e
citazioni riguardanti il vino ottenuto in questo territorio.
A testimonianza dell'antica coltivazione della vite sono state
ritrovate antiche olle di conservazione del vino nella zona della
localita' di Mercatello, posta al confine tra le localita' di
Monteveglio e Castello di Serravalle dell'attuale Comune di
Valsamoggia. Della vite coltivata sulle colline di Monteveglio, nelle
adiacenze della monumentale Abbazia omonima, ne parla il documento
risalente al 973 d.C. in cui il Vescovo di Bologna Alberto concedeva
al Vescovo di Parma, insieme all'Abbazia stessa, circa trenta
tornature di vigneti.
All'Alto Medioevo risalgono le testimonianze dei monaci-agresti
nello sviluppo della vite: il monaco Donizone racconta che per tre
mesi nel banchetto nuziale del marchese Bonifacio, padre di Matilde
di Canossa si attingeva vino a due pozzi con secchie. Il giurista
bolognese Odofredo (XIII secolo) ricorda che gli studenti in
prossimita' delle festivita' natalizie, erano soliti ripetere:
«Andiamo a comprare il vino per l'estate (percio' bianco) a Castel
del Vescovo (oggi Sasso Marconi)».
Di vigne su tutto l'arco collinare a sud di Bologna si ha
menzione gia' sul finire dell'VIII secolo e sul finire del X si
trovano vigne anche a Musiano, presso Pianoro, e poi a Iola, Oliveto,
Monteveglio, Crespellano, San Lorenzo in Collina, Elle, Grizzana,
Monte Cerere, dove prevaleva il vigneto specializzato a ceppo basso.
Nel 1250 la citta' di Bologna (ora capoluogo della regione
Emilia-Romagna) ordina la costruzione della «Strada dei vini» per
trasportare con sicurezza verso la citta' i vini ottenuti nelle
colline a sud. Il fatto che le uve venissero portate a Bologna dalla
collina indica come le uve di pregio avessero origine pedecollinare.
A questo periodo risalgono i primi estimi del comprensorio
vitivinicolo. Nel 1300 Pier de' Crescenzi citava una trentina di
tipologie di vini, prodotti in questa regione, tra le quali il
Trebbiano, il «Pignuolo» (Pignoletto) e le Lambrusche.
Per secoli a Bologna la produzione e il commercio erano
strettamente controllati: l'uva veniva pigiata sul posto e poi
portata in citta' con grosse botti dette «castellate». Presso la
curia di Sant'Ambrogio, l'attuale via de' Pignattari a fianco alla
Basilica di San Petronio, particolari figure detti «brentatori»
dovevano assaggiare il prodotto e certificare che non fosse
adulterato o di scarsa qualita' e quindi determinarne la quantita'
tramite apposite misure vinarie (la «quartarola» e i suoi
sottomultipli). Le tecniche enologiche resero sempre migliore la
produzione dei vini fino a quando persino Agostino Gallo ne «Le venti
giornate dell'agricoltura» del 1567, sollecitava di piantare le uve
pignole, per la notevole produzione che ne favoriva il commercio e
perche' ricercate. Medico e botanico di Papa Sisto V, il Bacci, nel
personale trattato del 1596 «De naturalis vinarium istoria de vitis
italiane», asseriva le «...rare et optime...» qualita' intrinseche
delle uve pignole.
A meta' del Seicento il marchese bolognese Vincenzo Tanara,
autore del trattato di agronomia «Economia del Cittadino in Villa»
(1644), riporta che i nobili bolognesi amavano i vini toscani e
francesi ma anche l'Albana e il Trebbiano. Anche Soderini, noto
agronomo fiorentino, ne confermava le caratteristiche mentre il
Trinci - 1726 - illustro' le peculiarita' che ora si riscontrano
nell'odierno vino Pignoletto.
Ulteriori conferme sono riportate nel «Bullettino Ampelograficho»
del 1881, in cui e' nominata l'uva coltivata nelle colline poste a
sud di Bologna, la cui somiglianza con l'attuale Pignoletto e'
stupefacente. Piu' recentemente l'articolo «La Viticoltura del
bolognese» di Mario Grilli su la Mercanzia nel 1970 emerge il valore
enologico e commerciale del prodotto ottenuto nell'area dei comuni
della media pianura del Reno In quella zona i vigneti di Montuni,
Trebbiano romagnolo, Pinot bianco emergeva un cosiddetto «clone di
Riesling», con il nome di Alioncino2. In seguito alle ricerche
effettuate da Faccioli e Marangoni dell'Universita' di Bologna, il
«clone di Riesling» o Pignolo o Pignolino o Alionzina o Alioncino 2
fu classificato come vitigno autonomo e denominato Pignoletto
Bolognese con la pubblicazione su «La Mercanzia» n. 2 del 1978 e poi
sulla Rivista di Viticoltura e di Enologia di Conegliano n. 8, sempre
nel 1978.
Da questa ricerca, commissionata dalla Regione Emilia-Romagna
proprio per affrancarlo dalle erronee denominazioni di Pinot bianco o
Riesling Italico, risulta che esso e' diffuso da oltre un secolo
nella pianura bolognese nei terreni di proprieta' dei Principi
Hercolani presso Bentovoglio, maritato all'olmo nelle tradizionali
alberate bolognesi.
Oggi nelle terre che furono degli Hercolani e dei Bentivoglio la
coltura di questo vitigno e' molto diffusa e si e' estesa, anche
oltre i confini provinciali, nelle province di Modena e Ravenna, ed
e' tuttora in espansione.
Con il passare dei secoli l'operato dell'uomo ha inciso
profondamente nelle coltivazione della vite e nella produzione dei
vini.
I viticoltori hanno affinato le tecniche agronomiche di
allevamento basate sulla regimazione delle acque nei terreni di
pianura, dapprima attraverso le tradizionali «alberate» che
delimitavano gli appezzamenti ben drenati da fossi perimetrali,
mentre in collina la coltivazione della vite e' da sempre basata su
vigneti specializzati.
Al riguardo e' essenziale la presenza dei Consorzi di bonifica
(Consorzio Bonifica Renana, Consorzio della Bonifica Burana,
Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale) che garantiscono la
regimazione delle acque e la loro distribuzione nel territorio.
Le forme d'allevamento e i sesti d'impianto dei vigneti si sono
storicamente evoluti nella zona a seguito dell'attivita' e delle
sperimentazioni dei viticoltori e sono volti a contenere le rese di
uva per ettaro ed ottenere le qualita' desiderata tenendo conto delle
caratteristiche all'ambiente pedoclimatico favorevole per un naturale
accrescimento della vite.
I viticoltori, nel tempo, hanno optato per forme di allevamento a
cordone permanente con tralci ricadenti capaci di contenere la
vigoria delle piante, di consentire un'adeguata distribuzione
spaziale delle gemme, esprimere la potenzialita' produttiva,
permettere la captazione dell'energia radiante, assicurare
sufficiente aerazione e luminosita' ai grappoli.
Le forme di allevamento piu' diffuse sono il cordone libero, il
cordone speronato, il GDC, il guyot, il sylvoz. La densita'
d'impianto varia dai 2500 - 3000 ceppi/ettaro nei terreni di pianura
ai 3000 - 4000 ceppi/ettaro nei terreni del margine appenninico e
collinari del basso-medio Appennino associati a calanchi.
Anche la produzione enologica del territorio e le pratiche di
elaborazione dei vini si sono evolute nel tempo e fanno riferimento
alla tradizione consolidata nella zona di produzione. In particolare,
l'Emilia-Romagna, con riferimento alle province che ricadono
nell'area di produzione - Bologna, Modena e Ravenna - e' notoriamente
zona di vini frizzanti e spumanti, frutto di una lunga tradizione
locale, caratteristica che accomuna molti vini di pianura e di
collina. L'elaborazione dei vini frizzanti veniva effettuata mediante
rifermentazione in bottiglia fino agli anni '70 del secolo scorso per
poi evolversi con l'utilizzo di moderne autoclavi secondo il metodo
Martinotti-Charmat.
La produzione dei vini spumanti e' la naturale evoluzione della
versione frizzante sfruttando l'esperienza acquisita nel tempo nella
produzione dei vini frizzanti.
Tuttavia, rimane attuale la tradizionale produzione dei vini
frizzanti e vini spumanti mediante seconda fermentazione alcolica in
bottiglia.
«Emilia-Romagna» categorie: «vino spumante» (4), «vino spumante di
qualita'» (5), «vino frizzante» (8).
Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini «Emilia-Romagna» nella categoria «vino frizzante»
costituiscono la tipologia di maggiore produzione e rispecchiano la
tradizione emiliano-romagnola che e' incentrata sulla preparazione di
vini frizzanti, mentre le tipologie nelle categorie «vino spumante» e
«vino spumante di qualita'» sono meno prodotte, ma in forte crescita
nell'ultimo decennio.
Questi vini si presentano di colore giallo paglierino di
tonalita' piu' o meno intensa con sfumature dorate e a volte
verdognole.
All'olfatto propongono sentori freschi e floreali di fiori
bianchi (biancospino, mughetto, gelsomino) caratteristici della
varieta'.
Il gusto e' mediamente aromatico, fruttato di frutta bianca poco
matura (mela) ed una apprezzabile acidita'. Sovente il finale e'
amarognolo, qualita' che deriva dai terreni locali spesso ricchi di
argille e arenarie e rivela la stretta relazione con il territorio.
Sottozona Colli d'Imola
Grazie alla scelta varietale e alla collocazione dei vitigni
negli ambienti piu' congeniali, nella sottozona «Colli d'Imola» e'
possibile ottenere una gamma di prodotti ampia e qualitativamente
rispondente alle diverse esigenze dei consumatori. Nei fondivalle e
nei terreni piu' freschi, infatti, si possono ottenere vini bianchi
leggeri, spesso frizzanti, che puntano sostanzialmente sulla
freschezza dei sentori floreali e di frutta gialla poco matura (mela
verde, ad esempio). Nei terreni piu' ricchi d'argilla e calcare,
esposti a Nord/Nord-Est, ci si puo' spingere verso vini bianchi piu'
strutturati che si prestano anche per l'affinamento in legno,
ottenendo bouquet complessi e accattivanti. Certi ambienti e la
paziente opera dell'uomo si prestano anche per la vendemmia tardiva
di uve come il Pignoletto in grado di trasformarsi in vini del tutto
particolari.
Sottozona Modena
La sottozona Modena e' storicamente caratterizzata alla
produzione di vini frizzanti e spumanti. Dal punto di vista analitico
ed organolettico questi vini presentano caratteristiche molto
evidenti e peculiari, descritte all'art. 6 del disciplinare, che ne
permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata
all'ambiente geografico. Dalle uve prodotte nella media pianura
modenese con prevalenza di suoli «Sant'Omobono» si ottengono vini
bianchi dal colore giallo paglierino, di media struttura, buona
acidita'. La freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al
loro equilibrio gustativo. Dalle uve prodotte nella pianura
pedemontana e nei rilievi collinari si ottiene un vino strutturato,
di corpo morbido, di bassa acidita', con note fruttate molto
evidenti. Dalle uve prodotte nella media pianura modenese con
prevalenza di suoli denominati «terre argillose delle valli
bonificate» si ottiene un vino di buona struttura, di corpo morbido,
di media acidita' e con note fruttate evidenti. Anche in questo caso,
la freschezza e la fragranza dei profumi contribuiscono al loro
equilibrio gustativo.
Sottozona Reno
Dal punto di vista analitico ed organolettico i vini prodotti in
questa sottozona presentano caratteristiche, definite nell'art. 6 del
disciplinare, che risultano alquanto riconoscibili e proprie, e
riflettono la tipicita' e la caratterizzazione del territorio di
produzione legate alle proprieta' pedoclimatiche dell'ambiente.
Tali caratteristiche del vino di base, sono evidentemente
condizionate dall'ambiente fertile e fresco caratteristico della
sottozona, ricco di ghiaie e di sabbie, e delle forme di allevamento
principalmente basate su cordoni permanenti (cordone speronato e
G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del
vitigno Pignoletto. Dalle uve prodotte nella media pianura bolognese
e nella media pianura modenese posta alla destra del fiume Panaro si
possono quindi ottenere vini bianchi dal colore giallo paglierino, di
media struttura, buona acidita'. La freschezza e la fragranza dei
profumi con evidenze floreali e fruttate contribuiscono al loro
espressione gustativo.
Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la
qualita'/le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili
all'ambiente geografico:
le peculiarita' dei vini frizzanti e dei vini spumanti, vini
spumanti di qualita' sopra descritte sono il risultato delle
condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i
fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprieta'
enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione e'
caratterizzato da un clima continentale e sufficientemente ventilato
e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche
consolidate nel tempo che determinano una disponibilita' idrica
adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le
escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli
concorrono a mantenere il patrimonio aromatico ed acido dell'uva che
assicura la conseguente freschezza dei vini.
Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche
di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le
variabilita' della disponibilita' idrica che si sono verificate
nell'ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima
qualita' e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e
aromatiche, tenendo in considerazione l'esigenza di effettuare la
successiva elaborazione per la produzione di vini frizzanti e vini
spumanti, vini spumanti di qualita' che siano in possesso di
contenuto acido adeguato. Dunque, la competenza del viticoltore
locale risulta determinante nella gestione del vigneto, dalla scelta
del portainnesto al sistema di allevamento, dalla gestione della
chioma alla regolamentazione degli apporti idrici. Tutto questo e'
essenziale per ottenere uve idonee alla costituzione delle partite di
vini da destinare alla successiva elaborazione per la produzione di
vini frizzanti o vini spumanti, vini spumanti di qualita' che
presentino le proprieta' organolettiche tipiche della varieta'
Pignoletto. Inoltre, l'elaborazione dei vini frizzanti e vini
spumanti, vini spumanti di qualita' «Emilia-Romagna» rappresentano il
risultato dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione
che, partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata
fino al secolo scorso, si e' poi evoluta verso l'elaborazione in
autoclave. Cio' ha contribuito a rendere piu' efficiente il processo
di selezione dei lieviti e la pulizia dei vini, migliorando cosi' il
quadro olfattivo e la piacevolezza dei prodotti ottenuti. Tutto cio'
permette di esaltare le peculiarita' organolettiche dei vini,
valorizzando in particolare la freschezza e le note floreali che
derivano principalmente dalle uve e che sono l'espressione di un
ambiente ideale alla produzione dei vini.
Con l'esperienza maturata in questi untimi decenni
nell'elaborazioni in grandi recipienti secondo le piu' moderne
tecniche enologiche, recentemente il metodo di rifermentazione in
bottiglia sta vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in
una veste rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la
tradizione secolare del territorio
In conclusione, le caratteristiche di unicita' e di tipicita' dei
vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti elaborati nella zona di
vinificazione della DOC sono il risultato della sinergia tra le
caratteristiche del vitigno, del territorio e del lavoro
dell'esperienza dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e
l'eleganza complessiva dei vini.
«Emilia-Romagna» categoria: «vino» (1).
Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto
essenzialmente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini «Emilia-Romagna» nella categoria «vino» sono prodotti
prevalentemente nell'area collinare della zona di produzione che per
caratteristiche pedo-climatiche e' piu' vocata alla produzione di uve
aventi un contenuto in zuccheri piu' elevato e una acidita' meno
pronunciata.
Inoltre, nell'ultimo decennio e' stata riscontrata la vocazione
delle uve della varieta' Pignoletto all'appassimento o alla
surmaturazione sulla pianta per produrre le versioni «passito» e
«vendemmia tardiva».
I vini «Emilia-Romagna» nella categoria «vino» si presentano di
colore giallo paglierino con riflessi verdognoli caratteristici della
varieta' Pignoletto.
Il profumo e' delicato di fiori bianchi (biancospino, mughetto,
gelsomino) e talvolta note di mandorla e peperone giallo.
Al sapore si presenta fruttato di frutta gialla matura (pera e
mela) con contenuta acidita' e giusta aromaticita', spesso con
sentori amarognoli e una percettibile mineralita'; tutti fattori
fortemente legati alle caratteristiche del territorio ricco di
argille e arenarie.
Nelle versioni «passito» e «vendemmia tardiva», il colore e'
giallo dorato, anche carico, tendente all'ambrato.
All'olfatto rivelano profumi intensi floreali delicati di fiori
bianchi e fruttati di frutta gialla matura
Al gusto si presentano vini amabili o dolci, caldi, di alta
alcolicita' totale e moderata acidita', armonici e vellutati dove il
finale amarognolo vene annullato dall'appassimento o surmaturazione
delle uve.
Interazione causale fra gli elementi della zona geografica e la
qualita' e le caratteristiche del prodotto essenzialmente
attribuibili all'ambiente geografico:
le peculiarita' dei vini «Emilia-Romagna» sono il risultato delle
condizioni pedoclimatiche della zona di produzione combinate con i
fattori umani che tradizionalmente hanno inciso sulle proprieta'
enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
In particolare, l'ambiente geografico della zona di produzione e'
caratterizzato da un clima continentale e sufficientemente ventilato
e da terreni ben drenanti per effetto delle tecniche agronomiche
consolidate nel tempo che determinano una disponibilita' idrica
adeguata tale da consentire una ottimale maturazione dei grappoli. Le
escursioni termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli
e l'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari
concorrono a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva a ad
assicurare una notevole capacita' di accumulo degli zuccheri.
Inoltre, i viticoltori con l'esperienza hanno affinato tecniche
di conduzione dei vigneti atte a mitigare gli eccessi di calore e le
variabilita' della disponibilita' idrica che si sono verificate
nell'ultimo decennio, al fine di ottenere uve innanzitutto di ottima
qualita' e con il giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e
aromatiche.
Le versioni «passito» e «vendemmia tardiva» sono vini ottenuti
con le tecniche dell'appassimento o della surmaturazione sulla pianta
che, unite all'origine geografica, determinano le peculiarita' dei
prodotti.
Per questi vini vengono destinate le uve dei versanti meglio
esposti, in vicinanza di corsi d'acqua che garantiscono un'umidita'
costante, soprattutto nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo
della muffa nobile determinando le condizioni ottimali per la
produzione di vini ottenuti da uve botritizzate.
Per il metodo dell'appassimento la raccolta delle uve viene fatta
esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a
sostenere il periodo di appassimento, i quali vengono collocati in
apposite cassette. Per la raccolta risulta importante non solo il
grado zuccherino ma anche la buona nota acida. L'uva intatta viene
conservata in ambienti ben areati, controllandone periodicamente lo
stato di sanita' per alcuni mesi.
In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve
viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede
grande attenzione da parte del viticoltore.
Anche le fasi successive all'appassimento la pigiatura, la
fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e
l'affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima
esperienza ed impegno.
Dunque, la competenza del viticoltore locale risulta determinante
nella gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema
di allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione
degli apporti idrici. Tutto questo e' essenziale per ottenere uve
idonee alla costituzione dei vini che valorizzino le proprieta'
organolettiche tipiche della varieta' Pignoletto.
Anche l'esperienza enologica acquisita dei produttori influisce
sulle caratteristiche dei vini fino all'entrata delle uve in cantina
ed alle operazioni di vinificazione, che sono essenziali per
mantenere le loro peculiarita' organolettiche e ottenere cosi' vini
armonici con le tipiche note floreali che costituiscono lo stile
distintivo dei vini della zona geografica delimitata
«Emilia-Romagna».
Per rispettare le specifiche caratteristiche organolettiche delle
uve Pignoletto, nel processo di vinificazione i cicli di pressatura
delle uve, nonche' la temperatura e la durata delle fermentazioni
sono sapientemente stabiliti e finalizzati all'ottenimento dei vini
aventi le descritte caratteristiche. In particolare, la
caratterizzazione organolettica dei vini «Emilia-Romagna»,
consolidata nel territorio e riconosciuta dal consumatore, si basa
sulla piacevolezza olfattiva e quindi sull'eleganza complessiva; cio'
e' il risultato dell'interazione tra i citati fattori ambientali ed
il complesso dei fattori umani, come conseguenza dell'esperienza e
della cultura maturate nel tempo dagli operatori vitivinicoli.

Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica
annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai
sensi della normativa vigente, e' indicato nell'apposito elenco
pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione «Controlli».

Allegato 1

Sottozona «Colli D'Imola»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», anche
nella tipologia frizzante e spumante, con il riferimento alla
sottozona «Colli d'Imola» e' riservata al vino proveniente dalla
sottozona omonima rispondente alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente allegato, fermo restando quanto disposto
dall'art. 1, comma 2, del disciplinare di produzione Emilia-Romagna
DOC

Art. 2.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna« sottozona
«Colli d'Imola» comprende, in Provincia di Bologna, gli interi
territori amministrativi dei comuni di Fontanelice, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese e la parte collinare dei territori amministrativi dei
comuni di Imola, Dozza, Castel San Pietro Terme e Ozzano dell'Emilia
il cui limite a nord e' delimitato dalla strada statale n. 9
«Emilia».

Art. 3.
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
del presente allegato, non deve essere superiore a 15 t/ha ed il
rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere
di 10,5% vol.
2. I limiti di resa in uva a ettaro di cui al comma 1 dovranno
essere rispettati anche in annate favorevoli, ferma restando la
possibilita' di un supero di produzione non superiore al 20%. In tal
caso, l'esubero di produzione potra' essere rivendicato con la
denominazione di origine controllata Emilia-Romagna.

Art. 4.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» sottozona «Colli d'Imola» devono essere effettuate
nella zona di cui all'art. 2 del presente allegato. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che
le operazioni di vinificazione e presa di spuma siano effettuate in
stabilimenti situati nell'intero territorio amministrativo delle
Provincia di Bologna, Modena, Ravenna e Forli-Cesena.

Art. 5.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
sottozona «Colli d'Imola», all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Emilia-Romagna» Pignoletto sottozona «Colli d'Imola»:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante sottozona «Colli
d'Imola»:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante sottozona «Colli d'Imola»:
spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: sapido, caratteristico, armonico, da brut nature a
dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita'
totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

Allegato 2

Sottozona «Modena»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», anche
nella tipologia frizzante e spumante, con il riferimento alla
sottozona «Modena» e' riservata al vino proveniente dalla sottozona
omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
2, del disciplinare di produzione Emilia-Romagna DOC.

Art. 2.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» sottozona
«Modena», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco
Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo,
Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine,
Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena,
Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario
sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul
Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera,
Spilamberto, Vignola, Zocca, tutti in Provincia di Modena.

Art. 3.
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
del presente allegato, non deve essere superiore a 18 t/ha ed il
rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere
di 9,5% vol.
2. I limiti di resa in uva a ettaro di cui al comma 1 dovranno
essere rispettati anche in annate favorevoli, ferma restando la
possibilita' di un supero di produzione non superiore al 20%.
In tal caso, l'esubero di produzione potra' essere rivendicato
con la denominazione di origine controllata Emilia-Romagna fino al
limite consentito, nonche' con la IGT di ricaduta, se ne possiede le
caratteristiche.

Art. 4.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» sottozona «Modena» devono essere effettuate nella
zona di cui all'art. 2, del presente allegato. Tuttavia, tenuto conto
delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che le
operazioni di vinificazione e presa di spuma siano effettuate in
stabilimenti situati nell'intero territorio amministrativo della
Provincia di Modena.

Art. 5.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
sottozona «Modena», all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Emilia-Romagna» Pignoletto sottozona «Modena»:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante sottozona «Modena»:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da secco ad abboccato, sapido, caratteristico; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale
minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante sottozona «Modena»:
spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: sapido, caratteristico, armonico, da brut nature a
dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita'
totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Allegato 3

Sottozona «Reno»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna», anche
nella tipologia frizzante e spumante, con il riferimento alla
sottozona «Reno» e' riservata al vino proveniente dalla sottozona
omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente allegato, fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
2, del disciplinare di produzione Emilia-Romagna DOC.

Art. 2.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve per la produzione dei vini
della denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna» sottozona
«Reno», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di
seguito riportati: in Provincia di Bologna Imola, Dozza, Castel San
Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna, Medicina, Ozzano dell'Emilia,
Castenaso, Budrio, Granarolo dell'Emilia, Bologna, San Lazzaro di
Savena, Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale,
Pieve di Cento, Castel Maggiore, Argelato, Castello d'Argile,
Casalecchio di Reno, Calderara di Reno, Sala Bolognese, Zola Predosa,
Anzola dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese,
Crevalcore; nonche' il territorio delle localita' Crespellano e
Bazzano del Comune di Valsamoggia.
In Provincia di Modena, Ravarino, Nonantola, Castelfranco Emilia,
San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto.

Art. 3.
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1
del presente allegato, non deve essere superiore a 18 t/ha ed il
rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere
di 9,5% vol.
2. I limiti di resa in uva a ettaro di cui al comma 1 dovranno
essere rispettati anche in annate favorevoli, ferma restando la
possibilita' di un supero di produzione non superiore al 20%. In tal
caso, l'esubero di produzione potra' essere rivendicato con la
denominazione di origine controllata Emilia-Romagna fino al limite
consentito, nonche' con la IGT di ricaduta, se ne possiede le
caratteristiche.

Art. 4.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
«Emilia-Romagna» che riportano il riferimento alla sottozona «Reno»
devono essere effettuate rispettivamente nella zona di cui all'art. 2
del presente allegato. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione, e' consentito che le operazioni di
vinificazione e presa di spuma siano effettuate in stabilimenti
situati nell'intero territorio amministrativo delle Provincie di
Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Art. 5.
Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Emilia-Romagna»
sottozona «Reno», all'atto dell'immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Emilia-Romagna» Pignoletto sottozona «Reno»:
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: fine, caratteristico;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto frizzante sottozona «Reno»:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino, a volte con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine;
sapore: da secco ad abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
«Emilia-Romagna» Pignoletto spumante sottozona «Reno»:
spuma: fine, persistente; colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: sapido, caratteristico, armonico, da brut nature a
dry; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita'
totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.

Allegato

Annesso B
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

Parte di provvedimento in formato grafico

7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione
del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta
elaborazione
Pratica di vinificazione
elaborazione vini frizzanti
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
I vini vengono sottoposti ad elaborazione per mezzo di seconda
fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat),
e' tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda
fermentazione alcolica in bottiglia. In caso di rifermentazione in
bottiglia e' obbligatorio indicare in etichetta «rifermentazione in
bottiglia» ed il vino puo' presentare una velatura causata dai
residui di fermentazione.
Pratica di vinificazione
elaborazione vini spumanti/vini spumanti di qualita'
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
I vini vengono sottoposti a spumantizzazione per mezzo di seconda
fermentazione alcolica principalmente in autoclave (metodo Charmat),
e' tuttavia praticata anche la presa di spuma mediante seconda
fermentazione alcolica in bottiglia (Metodo Classico) secondo le
norme U.E..
Pratica di vinificazione
produzione tipologia «vino passito»
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
La vinificazione dell'uve destinate alla produzione del vino
passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte
ad appassimento naturale, o avvalendosi anche di sistemi o tecnologie
comunque operanti a temperature analoghe rispetto al processo
naturale. Al termine dell'appassimento dette uve devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15% vol, senza alcun
arricchimento, e la loro resa massima in vino non deve essere
superiore al 50%.
Pratica di vinificazione
produzione tipologia «vendemmia tardiva»
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
La vinificazione delle uve destinate alla produzione della
tipologia «vendemmia tardiva» puo' avvenire solo dopo che le stesse
siano state surmaturate sulla pianta o sottoposte ad appassimento
naturale avvalendosi anche di sistemi o tecnologie comunque operanti
a temperature analoghe rispetto al processo naturale. Al momento
della vinificazione le uve devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 14% vol, e la loro resa massima in vino
non deve essere superiore al 60%.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
«Emilia-Romagna» Pignoletto, Pignoletto frizzante e Pignoletto
spumante
Resa massima:

+-----------------+-------------------+
|Resa massima: |147 |
+-----------------+-------------------+
|Unita' di resa |ettolitri per |
|massima: |ettaro |
+-----------------+-------------------+

Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
«Emilia-Romagna» Pignoletto passito
Resa massima:

+-----------------+-------------------+
|Resa massima: |45 |
+-----------------+-------------------+
|Unita' di resa |ettolitri per |
|massima: |ettaro |
+-----------------+-------------------+

Tutti i vini / categoria / varieta' / tipo
«Emilia-Romagna» vendemmia tardiva
Resa massima:

+-----------------+-------------------+
|Resa massima: |54 |
+-----------------+-------------------+
|Unita' di resa |ettolitri per |
|massima: |ettaro |
+-----------------+-------------------+

8. Indicazione della o delle varieta' di uve da cui il vino o i vini
sono ottenuti
Pignoletto B.
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona delimitata di produzione dei vini DOP «Emilia-Romagna»
ricade nelle Province di Bologna, Modena e Ravenna e comprende
l'intero territorio amministrativo dei Comuni sotto indicati:
Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio,
Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore,
Castel San Pietro Terme, Castello D'Argile, Castenaso, Crevalcore,
Dozza, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Loiano, Marzabotto,
Medicina, Minerbio, Monte San Pietro, Monterenzio, Monzuno, Mordano,
Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San
Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena,
San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa;
Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia,
Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro,
Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul
Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S.
Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro,
Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;
Provincia di Ravenna: Faenza, Brisighella, Riolo Terme, Castel
Bolognese.
10. Legame con la zona geografica Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione della DOP dei vini
«Emilia-Romagna» interessa la parte centrale della omonima regione,
ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona
rappresenta caratteristiche diverse in base all'altitudine,
individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona
pianeggiante e zona collinare.
La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri
s.l.m., occupa un'area continua tra la valle del fiume Secchia e
quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a
quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un'area continua
che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico,
compresa un'area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa
prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.
Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie,
con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie,
conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi,
per la varieta' dei fattori orografici locali. I terreni coltivati
sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura
fine o moderatamente fine.
Il regime delle temperature e' contraddistinto da una certa
variabilita', in relazione all'altitudine degli ambienti, passando
dal temperato sub-continentale nell'area collinare (piu' importante
per l'area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il
clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a
14-16°C e indice di Winkler a 2400 gradi, mantenendosi
sufficientemente ventilato. Le condizioni d'illuminazione e calore
della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale
grado di maturazione.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel
periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate
dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche
superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e
distribuzione delle piogge in collina.
Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera
area geografica della DOP «Emilia Romagna» particolarmente vocata
alla viticoltura.
Fattori storici ed umani rilevanti per il legame.
Gia' ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area
geografica interessata dalla DOP «Emilia-Romagna, quando i filari di
vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli
Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le
terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai
veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante
ed albano, cioe' biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce
per essere piacevole.
Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l'operato dell'uomo ha
inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e
nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed
essenziale e' stato il contribuito della ricerca scientifica e
l'evoluzione della tecnica viticola ed enologica.
Nel frattempo, anche grazie all'opera dei Consorzi di bonifica
che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro
distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno
affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite,
evolvendo dalle tradizionali «alberate» a forme d'allevamento a
filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sesti d'impianto
dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare
la qualita' dei vini.
Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in
particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione
dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al
metodo della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne
autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.
Categoria di prodotto vitivinicolo
4. Vino spumante
Sintesi del legame
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione della DOP dei vini
«Emilia-Romagna» interessa la parte centrale della omonima regione,
ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona
rappresenta caratteristiche diverse in base all'altitudine,
individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona
pianeggiante e zona collinare.
La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri
s.l.m., occupa un'area continua tra la valle del fiume Secchia e
quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a
quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un'area continua
che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico,
compresa un'area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa
prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.
Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie,
con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie,
conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi,
per la varieta' dei fattori orografici locali. I terreni coltivati
sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura
fine o moderatamente fine.
Il regime delle temperature e' contraddistinto da una certa
variabilita', in relazione all'altitudine degli ambienti, passando
dal temperato sub-continentale nell'area collinare (piu' importante
per l'area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il
clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a
14-16°C e indice di Winkler a 2400 gradi, mantenendosi
sufficientemente ventilato. Le condizioni d'illuminazione e calore
della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale
grado di maturazione.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel
periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate
dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche
superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e
distribuzione delle piogge in collina.
Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera
area geografica della DOP «Emilia Romagna» particolarmente vocata
alla viticoltura.
Fattori storici ed umani rilevanti per il legame.
Gia' ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area
geografica interessata dalla DOP «Emilia-Romagna, quando i filari di
vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli
Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le
terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai
veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante
ed albano, cioe' biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce
per essere piacevole.
Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l'operato dell'uomo ha
inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e
nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed
essenziale e' stato il contribuito della ricerca scientifica e
l'evoluzione della tecnica viticola ed enologica.
Nel frattempo, anche grazie all'opera dei Consorzi di bonifica
che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro
distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno
affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite,
evolvendo dalle tradizionali «alberate» a forme d'allevamento a
filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sesti d'impianto
dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare
la qualita' dei vini.
Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in
particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione
dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al
metodo della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne
autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.ini.
Categoria di prodotto vitivinicolo
5. Vino spumante di qualita'
Sintesi del legame
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione della DOP dei vini
«Emilia-Romagna» interessa la parte centrale della omonima regione,
ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona
rappresenta caratteristiche diverse in base all'altitudine,
individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona
pianeggiante e zona collinare.
La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri
s.l.m., occupa un'area continua tra la valle del fiume Secchia e
quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a
quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un'area continua
che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico,
compresa un'area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa
prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.
Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie,
con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie,
conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi,
per la varieta' dei fattori orografici locali. I terreni coltivati
sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura
fine o moderatamente fine.
Il regime delle temperature e' contraddistinto da una certa
variabilita', in relazione all'altitudine degli ambienti, passando
dal temperato sub-continentale nell'area collinare (piu' importante
per l'area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il
clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a
14-16°C e indice di Winkler a 2400 gradi, mantenendosi
sufficientemente ventilato. Le condizioni d'illuminazione e calore
della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale
grado di maturazione.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel
periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate
dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche
superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e
distribuzione delle piogge in collina.
Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera
area geografica della DOP «Emilia Romagna» particolarmente vocata
alla viticoltura.
Fattori storici ed umani rilevanti per il legame.
Gia' ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area
geografica interessata dalla DOP «Emilia-Romagna, quando i filari di
vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli
Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le
terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai
veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante
ed albano, cioe' biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce
per essere piacevole.
Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l'operato dell'uomo ha
inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e
nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed
essenziale e' stato il contribuito della ricerca scientifica e
l'evoluzione della tecnica viticola ed enologica.
Nel frattempo, anche grazie all'opera dei Consorzi di bonifica
che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro
distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno
affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite,
evolvendo dalle tradizionali «alberate» a forme d'allevamento a
filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sesti d'impianto
dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare
la qualita' dei vini.
Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in
particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione
dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al
metodo della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne
autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.no.
Categoria di prodotto vitivinicolo
8. Vino frizzante

Sintesi del legame
Fattori naturali rilevanti per il legame.
La zona geografica di produzione della DOP dei vini
«Emilia-Romagna» interessa la parte centrale della omonima regione,
ricadendo nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna. Tale zona
rappresenta caratteristiche diverse in base all'altitudine,
individuate sinteticamente mediante una divisione tra zona
pianeggiante e zona collinare.
La pianura, con un'altitudine compresa tra i 2 ed i 70 metri
s.l.m., occupa un'area continua tra la valle del fiume Secchia e
quella del torrente Sillaro, interessando gli ampi fondovalle, fino a
quote anche di 150 metri s.l.m. Il rilievo interessa un'area continua
che si estende dalle prime colline fino al crinale appenninico,
compresa un'area pedemontana di transizione. Il vigneto interessa
prevalentemente quote inferiori ai 700 metri.
Dal punto di vista pedologico predominano le rocce sedimentarie,
con litotipi molto vari (arenarie, argille, calcari, gessi, sabbie,
conglomerati). I suoli sono distribuiti secondo mosaici complessi,
per la varieta' dei fattori orografici locali. I terreni coltivati
sono prevalentemente subalcalini o alcalini, profondi ed a tessitura
fine o moderatamente fine.
Il regime delle temperature e' contraddistinto da una certa
variabilita', in relazione all'altitudine degli ambienti, passando
dal temperato sub-continentale nell'area collinare (piu' importante
per l'area vitata) al temperato fresco in alta collina. In pianura il
clima assume caratteri continentali, con valori medi annui intorno a
14-16°C e indice di Winkler a 2400 gradi, mantenendosi
sufficientemente ventilato. Le condizioni d'illuminazione e calore
della zona assicurano quindi alle uve di raggiungere un ottimale
grado di maturazione.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate
maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Nel
periodo estivo, le condizioni di deficit idrico sono attenuate
dall'elevata umidita' relativa dell'aria, dalle dotazioni idriche
superficiali, dai terreni profondi, nonche' da una migliore entita' e
distribuzione delle piogge in collina.
Detti fattori pedo-climatici contribuiscono a rendere l'intera
area geografica della DOP «Emilia Romagna» particolarmente vocata
alla viticoltura.

Fattori storici ed umani rilevanti per il legame.
Gia' ai tempi dei Romani la viticoltura era diffusa nell'area
geografica interessata dalla DOP «Emilia-Romagna, quando i filari di
vite erano maritati ad alberi vivi, secondo l'uso introdotto dagli
Etruschi e sviluppato successivamente dai Galli. In particolare, le
terre dell'agro bononiense (agro bolognese) erano coltivate dai
veterani delle campagne militari e vi si produceva un vino frizzante
ed albano, cioe' biondo, molto particolare ma non abbastanza dolce
per essere piacevole.
Con il passare dei secoli e fino ad oggi, l'operato dell'uomo ha
inciso profondamente nelle tecniche di coltivazione della vite e
nella produzione dei vini nella zona geografica delimitata ed
essenziale e' stato il contribuito della ricerca scientifica e
l'evoluzione della tecnica viticola ed enologica.
Nel frattempo, anche grazie all'opera dei Consorzi di bonifica
che tuttora garantiscono la regimazione delle acque e la loro
distribuzione nel territorio interessato, i viticoltori hanno
affinato le tecniche agronomiche e di allevamento della vite,
evolvendo dalle tradizionali «alberate» a forme d'allevamento a
filari (cordone permanente con tralci ricadenti) e sesti d'impianto
dei vigneti volti a contenere le rese di uva per ettaro e migliorare
la qualita' dei vini.
Anche le tecniche enologiche si sono evolute nel tempo, in
particolare per salvaguardare e migliorare la tradizionale produzione
dei vini frizzanti e spumanti in Emilia-Romagna, affiancando al
metodo della rifermentazione in bottiglia l'utilizzo di moderne
autoclavi, secondo il metodo Martinotti-Charmat.

Categoria di prodotto vitivinicolo
4. Vino spumante
Sintesi del legame
Legame causale tra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.
Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini frizzanti, dei
vini spumanti e dei vini spumanti di qualita' sono il risultato delle
condizioni pedo-climatiche della zona di produzione combinate con i
fattori umani, che tradizionalmente hanno inciso sulle proprieta'
enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
In particolare, l'ambiente geografico caratterizzato da un clima
continentale o sub-continentale sufficientemente ventilato, da
terreni di origine alluvionale, ricchi di ciottoli e limo, ben
drenanti con disponibilita' idrica adeguata e dalle escursioni
termiche notte-giorno nel periodo estivo, consente una ottimale
maturazione dei grappoli ed il mantenimento del patrimonio aromatico
ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.
I vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti sono prodotti
prevalentemente nell'area di pianura e pedecollinare della zona di
produzione che, per caratteristiche pedo-climatiche, e' piu' vocata
alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri moderato e una
acidita' pronunciata.
La presenza di fiumi e torrenti, che scendono dagli Appennini,
rendono i terreni di questa zona freschi e non soggetti a carenze
idriche permettendo, pertanto, sistemi di coltivazione piu' intensivi
e rese per ettaro maggiori. Questa situazione permette l'elaborazione
di vini frizzanti e spumanti che pur non avendo gradazioni alcoliche
eccessive mantengono una buona acidita', caratteristica intrinseca di
questa uva.
Il gusto di questi vini e' mediamente aromatico, fruttato con una
apprezzabile acidita' e giusta aromaticita', spesso con sentori
amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del
territorio ricco di argille e arenarie.
In particolare, l'ambiente delle unita' geografiche piu' piccole
previste dal disciplinare che possono figurare nell'etichettatura dei
vini, si presenta fertile e fresco caratteristico delle aree di
pianura bolognese e modenese dove prevalgono i suoli «Sant'Omobono» o
suoli ricchi di ghiaie e di sabbie. Le forme di allevamento sono
principalmente basate su cordoni permanenti (cordone speronato e
G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del
vitigno Pignoletto. Dalle uve prodotte in questi territori e nella
fascia pedecollinare a ridosso della catena appenninica si possono
quindi ottenere vini frizzanti e vini spumanti bianchi dal colore
giallo paglierino, di media struttura, buona acidita'.
La competenza del viticoltore locale risulta determinante nella
gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di
allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli
apporti idrici. I viticoltori attuano queste tecniche di conduzione
dei vigneti al fine di ottenere uve di ottima qualita' e con il
giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche,
ottenendo come risultato vini frizzanti, vini spumanti e vini
spumanti di qualita' in possesso di contenuto acido adeguato.
La presa di spuma per ottenere vini frizzanti, vini spumanti e
vini spumanti di qualita' e' la pratica enologica di elaborazione dei
vini maggiormente rappresentativa del territorio. In Emilia-Romagna,
patria dei vini frizzanti, la pratica della presa di spuma e' frutto
della lunga tradizione locale che si e' evoluta nel tempo ed e'
caratteristica comune in tutte le Province della zona delimitata, sia
per i vini di pianura che quelli di collina.
In questo contesto i vini frizzanti, i vini spumanti, e i vini
spumanti di qualita' «Emilia-Romagna» rappresentano il risultato
dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che,
partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino
al secolo scorso, si e' poi evoluta negli ultimi 40 anni verso
l'elaborazione in autoclave. Cio' ha contribuito a rendere piu'
efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei
vini, migliorando cosi' il quadro olfattivo e la piacevolezza dei
prodotti ottenuti. Tutto cio' permette di esaltare le peculiarita'
organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e
le note floreali che derivano principalmente dalle uve, e che sono
l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini
Pignoletto.
Recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta
vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste
rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione
secolare del territorio.
Pertanto, le caratteristiche di unicita' e di tipicita' dei vini
«Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti elaborati nella zona di
vinificazione sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche
del vitigno e del territorio in relazione al lavoro e all'esperienza
dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza
complessiva dei vini.

Categoria di prodotto vitivinicolo
5. Vino spumante di qualita'
Sintesi del legame
Legame causale tra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.
Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini frizzanti, dei
vini spumanti e dei vini spumanti di qualita' sono il risultato delle
condizioni pedo-climatiche della zona di produzione combinate con i
fattori umani, che tradizionalmente hanno inciso sulle proprieta'
enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
In particolare, l'ambiente geografico caratterizzato da un clima
continentale o sub-continentale sufficientemente ventilato, da
terreni di origine alluvionale, ricchi di ciottoli e limo, ben
drenanti con disponibilita' idrica adeguata e dalle escursioni
termiche notte-giorno nel periodo estivo, consente una ottimale
maturazione dei grappoli ed il mantenimento del patrimonio aromatico
ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.
I vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti sono prodotti
prevalentemente nell'area di pianura e pedecollinare della zona di
produzione che, per caratteristiche pedo-climatiche, e' piu' vocata
alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri moderato e una
acidita' pronunciata.
La presenza di fiumi e torrenti, che scendono dagli Appennini,
rendono i terreni di questa zona freschi e non soggetti a carenze
idriche permettendo, pertanto, sistemi di coltivazione piu' intensivi
e rese per ettaro maggiori. Questa situazione permette l'elaborazione
di vini frizzanti e spumanti che pur non avendo gradazioni alcoliche
eccessive mantengono una buona acidita', caratteristica intrinseca di
questa uva.
Il gusto di questi vini e' mediamente aromatico, fruttato con una
apprezzabile acidita' e giusta aromaticita', spesso con sentori
amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del
territorio ricco di argille e arenarie.
In particolare, l'ambiente delle unita' geografiche piu' piccole
previste dal disciplinare che possono figurare nell'etichettatura dei
vini, si presenta fertile e fresco caratteristico delle aree di
pianura bolognese e modenese dove prevalgono i suoli «Sant'Omobono» o
suoli ricchi di ghiaie e di sabbie. Le forme di allevamento sono
principalmente basate su cordoni permanenti (cordone speronato e
G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del
vitigno Pignoletto. Dalle uve prodotte in questi territori e nella
fascia pedecollinare a ridosso della catena appenninica si possono
quindi ottenere vini frizzanti e vini spumanti bianchi dal colore
giallo paglierino, di media struttura, buona acidita'.
La competenza del viticoltore locale risulta determinante nella
gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di
allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli
apporti idrici. I viticoltori attuano queste tecniche di conduzione
dei vigneti al fine di ottenere uve di ottima qualita' e con il
giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche,
ottenendo come risultato vini frizzanti, vini spumanti e vini
spumanti di qualita' in possesso di contenuto acido adeguato.
La presa di spuma per ottenere vini frizzanti, vini spumanti e
vini spumanti di qualita' e' la pratica enologica di elaborazione dei
vini maggiormente rappresentativa del territorio. In Emilia-Romagna,
patria dei vini frizzanti, la pratica della presa di spuma e' frutto
della lunga tradizione locale che si e' evoluta nel tempo ed e'
caratteristica comune in tutte le Province della zona delimitata, sia
per i vini di pianura che quelli di collina.
In questo contesto i vini frizzanti, i vini spumanti, e i vini
spumanti di qualita' «Emilia-Romagna» rappresentano il risultato
dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che,
partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino
al secolo scorso, si e' poi evoluta negli ultimi 40 anni verso
l'elaborazione in autoclave. Cio' ha contribuito a rendere piu'
efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei
vini, migliorando cosi' il quadro olfattivo e la piacevolezza dei
prodotti ottenuti. Tutto cio' permette di esaltare le peculiarita'
organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e
le note floreali che derivano principalmente dalle uve, e che sono
l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini
Pignoletto.
Recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta
vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste
rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione
secolare del territorio.
Pertanto, le caratteristiche di unicita' e di tipicita' dei vini
«Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti elaborati nella zona di
vinificazione sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche
del vitigno e del territorio in relazione al lavoro e all'esperienza
dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza
complessiva dei vini.

Categoria di prodotto vitivinicolo
8. Vino frizzante
Sintesi del legame
Legame causale tra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.
Le caratteristiche chimico-organolettiche dei vini frizzanti, dei
vini spumanti e dei vini spumanti di qualita' sono il risultato delle
condizioni pedo-climatiche della zona di produzione combinate con i
fattori umani, che tradizionalmente hanno inciso sulle proprieta'
enologiche intrinseche delle uve e sulle tecnologie di elaborazione.
In particolare, l'ambiente geografico caratterizzato da un clima
continentale o sub-continentale sufficientemente ventilato, da
terreni di origine alluvionale, ricchi di ciottoli e limo, ben
drenanti con disponibilita' idrica adeguata e dalle escursioni
termiche notte-giorno nel periodo estivo, consente una ottimale
maturazione dei grappoli ed il mantenimento del patrimonio aromatico
ed acido dell'uva che assicura la conseguente freschezza dei vini.
I vini «Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti sono prodotti
prevalentemente nell'area di pianura e pedecollinare della zona di
produzione che, per caratteristiche pedo-climatiche, e' piu' vocata
alla produzione di uve aventi un contenuto in zuccheri moderato e una
acidita' pronunciata.
La presenza di fiumi e torrenti, che scendono dagli Appennini,
rendono i terreni di questa zona freschi e non soggetti a carenze
idriche permettendo, pertanto, sistemi di coltivazione piu' intensivi
e rese per ettaro maggiori. Questa situazione permette l'elaborazione
di vini frizzanti e spumanti che pur non avendo gradazioni alcoliche
eccessive mantengono una buona acidita', caratteristica intrinseca di
questa uva.
Il gusto di questi vini e' mediamente aromatico, fruttato con una
apprezzabile acidita' e giusta aromaticita', spesso con sentori
amarognoli, tutti fattori fortemente legati alle caratteristiche del
territorio ricco di argille e arenarie.
In particolare, l'ambiente delle unita' geografiche piu' piccole
previste dal disciplinare che possono figurare nell'etichettatura dei
vini, si presenta fertile e fresco caratteristico delle aree di
pianura bolognese e modenese dove prevalgono i suoli «Sant'Omobono» o
suoli ricchi di ghiaie e di sabbie. Le forme di allevamento sono
principalmente basate su cordoni permanenti (cordone speronato e
G.D.C.) e portainnesti che assecondano la naturale vigoria del
vitigno Pignoletto. Dalle uve prodotte in questi territori e nella
fascia pedecollinare a ridosso della catena appenninica si possono
quindi ottenere vini frizzanti e vini spumanti bianchi dal colore
giallo paglierino, di media struttura, buona acidita'.
La competenza del viticoltore locale risulta determinante nella
gestione del vigneto, dalla scelta del portainnesto al sistema di
allevamento, dalla gestione della chioma alla regolamentazione degli
apporti idrici. I viticoltori attuano queste tecniche di conduzione
dei vigneti al fine di ottenere uve di ottima qualita' e con il
giusto equilibrio tra le componenti zuccherine e aromatiche,
ottenendo come risultato vini frizzanti, vini spumanti e vini
spumanti di qualita' in possesso di contenuto acido adeguato.
La presa di spuma per ottenere vini frizzanti, vini spumanti e
vini spumanti di qualita' e' la pratica enologica di elaborazione dei
vini maggiormente rappresentativa del territorio. In Emilia-Romagna,
patria dei vini frizzanti, la pratica della presa di spuma e' frutto
della lunga tradizione locale che si e' evoluta nel tempo ed e'
caratteristica comune in tutte le Province della zona delimitata, sia
per i vini di pianura che quelli di collina.
In questo contesto i vini frizzanti, i vini spumanti, e i vini
spumanti di qualita' «Emilia-Romagna» rappresentano il risultato
dell'innovazione tecnologica nel processo di elaborazione che,
partendo dall'ancestrale rifermentazione in bottiglia applicata fino
al secolo scorso, si e' poi evoluta negli ultimi 40 anni verso
l'elaborazione in autoclave. Cio' ha contribuito a rendere piu'
efficiente il processo di selezione dei lieviti e la pulizia dei
vini, migliorando cosi' il quadro olfattivo e la piacevolezza dei
prodotti ottenuti. Tutto cio' permette di esaltare le peculiarita'
organolettiche dei vini, valorizzando in particolare la freschezza e
le note floreali che derivano principalmente dalle uve, e che sono
l'espressione di un ambiente ideale alla produzione dei vini
Pignoletto.
Recentemente il metodo di rifermentazione in bottiglia sta
vivendo una nuova ripresa e si presenta sul mercato in una veste
rinnovata che coniuga la migliore tecnica enologica con la tradizione
secolare del territorio.
Pertanto, le caratteristiche di unicita' e di tipicita' dei vini
«Emilia-Romagna» frizzanti e spumanti elaborati nella zona di
vinificazione sono il risultato della sinergia tra le caratteristiche
del vitigno e del territorio in relazione al lavoro e all'esperienza
dell'uomo, e determinano la piacevolezza olfattiva e l'eleganza
complessiva dei vini.

Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
Legame causale tra la qualita' o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico.
La versione tranquilla e' ottenuta maggiormente dai vigneti della
fascia collinare, con rese per ettaro piu' basse. Per l'incidenza
delle caratteristiche pedo-climatiche, le uve hanno un contenuto in
zuccheri piu' elevato e una acidita' meno pronunciata. Gli sbalzi di
temperatura caratteristici delle vallate a sud della via Emilia
permettono sviluppi di profumi piu' accentuati ed una percettibile
mineralita'. Il profumo e' delicato di fiori bianchi e mediamente
aromatico.
L'ambiente geografico della zona di produzione e' caratterizzato
da un clima continentale ma sufficientemente ventilato; i terreni ben
drenanti per effetto delle tecniche agronomiche consolidate nel tempo
determinano una disponibilita' idrica adeguata, tale da consentire
una ottimale maturazione dei grappoli. Insieme alle escursioni
termiche notte-giorno durante la maturazione dei grappoli e
all'ottimale esposizione dei vigneti nei versanti collinari, tutto
cio' concorre a mantenere il patrimonio aromatico dell'uva e ad
assicurare una notevole capacita' di accumulo degli zuccheri,
influenzando le caratteristiche dei vini.
Nelle aree di pianura e fondivalle delle unita' geografiche piu'
piccole previste dal disciplinare che possono figurare
nell'etichettatura dei vini, i terreni sono piu' freschi, e pertanto
si possono ottenere vini bianchi leggeri che puntano sostanzialmente
sulla freschezza dei sentori floreali e di frutta gialla poco matura
(mela verde, ad esempio). Nei terreni piu' collinari delle sottozone,
ricchi d'argilla e calcare, esposti a Nord/Nord-Est, ci si puo'
spingere verso vini bianchi piu' strutturati che si prestano anche
per l'affinamento in legno, ottenendo bouquet complessi e
accattivanti.
Anche in questo caso la competenza del viticoltore locale risulta
determinante. I viticoltori hanno perfezionato le tecniche di
conduzione dei vigneti per ridurre gli effetti degli eccessi di
calore e della variabilita' delle risorse idriche che si sono
evidenziate nell'ultimo decennio, allo scopo di ottenere uve della
migliore qualita' e con il giusto equilibrio tra le componenti
zuccherine e aromatiche. Cio' e' essenziale per ottenere uve di
ottima qualita' che valorizzino le proprieta' organolettiche del
vino.
Infine, per rispettare le specifiche caratteristiche
organolettiche delle uve Pignoletto, nel processo di vinificazione, i
cicli di pressatura delle uve, nonche' la temperatura e la durata
delle fermentazioni, sono sapientemente stabiliti e finalizzati
all'ottenimento dei vini aventi le descritte caratteristiche,
completando il risultato dell'interazione tra i citati fattori
ambientali ed il complesso dei fattori umani, come conseguenza
dell'esperienza e della cultura maturate nel tempo dagli operatori
vitivinicoli.
Le versioni «passito» e «vendemmia tardiva» sono vini ottenuti
con le tecniche dell'appassimento o della surmaturazione sulla pianta
che, unite all'origine geografica, determinano le peculiarita' dei
prodotti.
Dai versanti piu' esposti a sud, e quindi piu' irradiati dalla
luce del sole, e quando le caratteristiche metereologiche dell'annata
lo permettono, l'uva pignoletto puo' essere lasciata passire in
pianta o in fruttaio per ottenerne un vino passito o da vendemmia
tardiva. Nei versanti meglio esposti, in presenza in vicinanza di
corsi d'acqua che garantiscono un'umidita' costante, soprattutto
nelle ore notturne, e favoriscono lo sviluppo della muffa nobile si
verificano le condizioni ottimali per la produzione di vini ottenuti
da uve botritizzate.
Queste condizioni conferiscono ai vini le caratteristiche
specifiche, come i profumi intensi floreali delicati di fiori bianchi
e fruttati di frutta gialla matura e il gusto amabile o dolce, caldo,
di alta alcolicita' totale e moderata acidita', armonico e vellutato
dove il finale amarognolo vene annullato dall'appassimento o
surmaturazione delle uve.
Per il metodo dell'appassimento la raccolta delle uve viene fatta
esclusivamente a mano, selezionando i grappoli migliori adatti a
sostenere il periodo di appassimento. Per la raccolta, risulta
importante non solo il grado zuccherino ma anche la buona nota acida.
L'uva intatta viene conservata in ambienti ben areati, controllandone
periodicamente lo stato di sanita' fino alla pigiatura.
In caso di surmaturazione sulla pianta, la raccolta delle uve
viene ritardata fino al loro naturale appassimento che richiede
grande attenzione da parte del viticoltore.
Anche le fasi successive all'appassimento, la pigiatura, la
fermentazione lenta in botti di piccole dimensioni, la maturazione e
l'affinamento in bottiglia richiedono ai produttori la massima
esperienza ed impegno.

11. Ulteriori requisiti applicabili titolo del requisito / della deroga
Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica
delimitataQuadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
Conformemente alla deroga prevista dell'art. 5, paragrafo 1,
primo comma, lettera a) e b), del regolamento UE n. 2019/33, le
operazioni di vinificazione delle uve, ivi compresa la presa di spuma
delle categorie vino frizzante e vino spumante/vino spumante di
qualita', possono essere effettuate, oltre che all'interno della zona
di produzione delimitata, anche in stabilimenti situati nelle
immediate vicinanze (intero territorio amministrativo della Provincia
di Bologna) e nelle unita' amministrative limitrofe (intero
territorio amministrativo delle Province di Modena, Ravenna,
Forli-Cesena e Reggio Emilia). Cio' per tenere conto delle situazioni
tradizionali e consolidate di produzione da parte di operatori
ricadenti in detti territori.
Titolo del requisito / della deroga
Imbottigliamento nella zona delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
L'imbottigliamento in zona di produzione delimitata e' motivato
dalla necessita' di salvaguardare la qualita' dei vini della DOP
«Emilia-Romagna», garantirne l'origine e assicurare la tempestivita',
l'efficacia ed economicita' dei controlli. Infatti, il trasporto e
l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono
compromettere la qualita' del vino DOP «Emilia-Romagna», che viene
esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e
contaminazioni microbiologiche, che possono generare effetti negativi
sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidita' totale minima,
estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore
e sapore). Detti rischi sono tanto maggiori quanto piu' grande e' la
distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con
l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi
spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le
caratteristiche e le qualita' del prodotto. Questi aspetti, associati
all'esperienza e la profonda conoscenza tecnico-scientifica delle
qualita' particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori
della denominazione di origine protetta «Emilia-Romagna», consentono
di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le
migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le
caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste
dal disciplinare. L'imbottigliamento in zona di produzione si
prefigge altresi' di assicurare il controllo, da parte del competente
organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicita';
requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori
della zona di produzione. Infatti, l'organismo di controllo puo'
programmare, nella zona di produzione, con la massima tempestivita',
le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento
dell'imbottigliamento del vino DOP «Emilia-Romagna», in conformita'
al relativo piano dei controlli. Cio' al fine di accertare in maniera
sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Emilia-Romagna»,
siano effettivamente imbottigliate, conseguendo cosi' i migliori
risultati in termini di efficacia dei controlli, nonche' ad un costo
contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al
consumatore la massima garanzia in merito all'autenticita' del vino
confezionato. Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a
salvaguardia dei diritti precostituiti, e' consentito che le imprese
imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per
continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di
fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita
istanza al Ministero dell'agricoltura della sovranita' alimentare e
delle foreste, allegando idonea documentazione atta a comprovare
l'esercizio dell'imbottigliamento del vino in questione per almeno
due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti
l'approvazione della DOP «Emilia-Romagna».
Titolo del requisito / della deroga
Unita' geografiche piu' piccole
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Nell'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione
di origine protetta possono figurare i nomi delle unita' geografiche
piu' piccole identificate nel disciplinare di produzione, a
condizione:
che le uve siano raccolte nelle specifiche zone delimitate;
che i vini siano prodotti secondo norme produttive piu'
restrittive, prescritte nel disciplinare di produzione, rispetto a
quelle previste per i vini della stessa denominazione presentati
senza riferimenti ai nomi delle unita' geografiche piu' piccole.
Le specifiche zone delimitate delle unita' geografiche piu'
piccole in cui avviene la raccolta delle uve per la produzione dei
vini sono descritte nel disciplinare di produzione e comprendono, in
tutto o in parte, i seguenti comuni:
Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Bentivoglio,
Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di
Reno, Casalfiumanese, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore,
Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castenaso, Crevalcore,
Dozza, Fontanelice, Granarolo dell'Emilia, Imola, Medicina, Ozzano
dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano,
San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in
Casale, Sant'Agata Bolognese, Valsamoggia, Zola Predosa.
Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone,
Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia,
Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro,
Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Prignano sul
Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S.
Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro,
Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.
La zona geografica delimitata della denominazione di origine
protetta non e' stata modificata.
Titolo del requisito / della deroga modificata. Utilizzo della menzione tradizionale «vivace»
Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione unionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Nell'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine protetta puo' figurare la menzione  tradizionale «vivace» a condizione che i vini presentano una leggera effervescenza dovuta ad anidride  carbonica ottenuta mediante fermentazione esclusiva e naturale.

 

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