Domo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti breviDomo Rosada Sardegna - Appartamenti turistici e camere per affitti brevi

Siete qui : Home » articolo » Coppa di Parma Igp - Controlli da ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari - 2025

Coppa di Parma Igp - Controlli da ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari - 2025

Pubblicato da disciplinare
Coppa di Parma Igp

ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari, con sede in Piacenza, Strada dell’Anselma n. 5, è  autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n.  1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”, registrata in ambito Unione europea con  Regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 31 ottobre 2011.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI

Autorizzazione all’organismo denominato “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” ad  effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”, registrata in ambito Unione europea.


IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle
specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli;
Visto il Regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 31 ottobre 2011 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l’art.
14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei
prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli organismi
di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma 2,
del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.
74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio
2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale
della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto prot. n. 624708 del 6 dicembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “ECEPA - Ente di certificazione
prodotti agroalimentari” è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica
protetta “Coppa di Parma”;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 7 dicembre 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota del 1° dicembre 2025, con la quale il Consorzio di Tutela della Coppa di Parma IGP ha
confermato “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” quale struttura di controllo della
indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “ECEPA - Ente di certificazione
prodotti agroalimentari” ed approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi
di controllo e certificazione e tutela del consumatore risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”;


D E C R E T A


Articolo 1
(Autorizzazione)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, con sede in Piacenza, Strada dell’Anselma n.
5, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento
(UE) n. 1143/2024, per la indicazione geografica protetta “Coppa di Parma”, registrata in ambito
Unione europea con Regolamento (UE) n. 1118 della Commissione del 31 ottobre 2011.


Articolo 2
(Obblighi del soggetto autorizzato)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” per tutta la durata del periodo di validità
dell’autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che
l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” non può modificare la compagine sociale
e lo statuto senza il preventivo assenso dell’Amministrazione.
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” sottopone ad approvazione le variazioni
concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota senza modifica del
presente decreto.
5. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica all’Amministrazione le
modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli
organi collegiali.


Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. L’autorizzazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 7 dicembre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” o
proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell’autorizzazione “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”
resterà iscritto nell’elenco degli organismi privati di controllo di cui all’articolo 14, comma 7 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel
predetto elenco.


Articolo 4
(Vigilanza)
“ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è sottoposto alla vigilanza esercitata dal
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalle Regioni Emilia-Romagna e
Lombardia, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.


Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” comunica in forma telematica, al
Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e
alle Regioni competenti per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con cadenza annuale,
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” trasmetterà i dati relativi alle quantità di
prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell’art. 14
della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
3. “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari” è tenuto ad adempiere agli obblighi
indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.


Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte di “ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari”, delle
disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di cui
all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.


Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Ricerca rapida : Cerca con le categorie Organismo di controllo o con i tag ECEPA, Coppa di Parma Igp, coppa di parma, coppa, suino, controlli



Nella stessa categoria