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Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina - Conferma 2026

Pubblicato da disciplinare
Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina

E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 23 ottobre 2009, al Consorzio per la  tutela e la valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della  Sabina, con sede legale in Fara in Sabina (RI), Via Servilla, n. 74, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n.  128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Sabina

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 25 febbraio 2026  

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione
dell'olio a denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere
le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21
dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Sabina». (26A01000)

(GU n.53 del 5-3-2026)
 
 


IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e
che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che
istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di
vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;
Viste, inoltre, le premesse sulle quali e' fondato il predetto
regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei
consumatori che, chiedendo qualita' e prodotti tradizionali,
determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con
caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle
connesse all'origine geografica.
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai
consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997;
Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998,
come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i
Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere,
mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile
2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette
(IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n.
526 del 1999;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e ss.ii.mm,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei
criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela
delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526 del 1999;
Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9
del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma
16, della legge n. 526/1999, e' stato adottato il regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21
novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la
collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con
l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in
applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla
protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»;
Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante
disposizioni generali in materia di verifica delle attivita'
istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;
Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25
ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e
alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;
Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi
di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei
vini e delle bevande spiritose;
Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea L 163 del 2 luglio 1996 con
il quale e' stata registrata la denominazione di origine protetta
«Sabina»;
Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
257 del 4 novembre 2009, successivamente rinnovato, con il quale e'
stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della
Sabina il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui
all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato
dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la
DOP «Sabina»;
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413
e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante
disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' dei
Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalita'
per la verifica della sussistenza del requisito della
rappresentativita', effettuata con cadenza triennale, dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto
ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 e successive modificazioni
ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela, e' soddisfatta in quanto
il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine
sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori»
nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera d) del
medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione
controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di
riferimento.
Considerato che la suddetta verifica e' stata eseguita sulla base
delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente con le pec
del 23 gennaio 2026 (prot. MASAF n. 32621 del 23 gennaio 2026) e
della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo
RINAAGRIFOOD, con le pec del 23 febbraio 2026 (prot. MASAF n. 89403
del 24 febbraio 2026), autorizzato a svolgere le attivita' di
controllo sulla denominazione di origine protetta «Sabina»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico
al Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio a
denominazione di origine protetta della Sabina a svolgere le funzioni
indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come
modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.
526 per la DOP «Sabina»;

Decreta:

Articolo unico

1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
ministeriale 23 ottobre 2009, al Consorzio per la tutela e la
valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta della
Sabina, con sede legale in Fara in Sabina (RI), Via Servilla, n. 74,
a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24
aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Sabina».
2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
indicate nel decreto ministeriale 23 ottobre 2009 e nel presente
decreto, puo' essere sospeso con provvedimento motivato e revocato
nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge
24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e
dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n.
61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 25 febbraio 2026

Il dirigente: Gasparri

 

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