Colline Pontine Dop - Controlli da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare - 2025
3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l., con sede in Frazione Pantalla – Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Colline Pontine, riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 259 della Commissione del 25 marzo 2010.
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
Designazione all’organismo denominato “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Colline Pontine, riferita all’olio extravergine di oliva”, registrata in ambito Unione europea.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il Regolamento (UE) n. 1143/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024
relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché
alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 787/2019 e (UE) 1753/2019 e che abroga il
regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il Regolamento (CE) n. 259 della Commissione del 25 marzo 2010 con il quale l’Unione
europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Colline Pontine”,
riferita all’olio extravergine di oliva;
Visti gli articoli 38 e 39 del predetto Regolamento (UE) n. 1143/2024, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in
particolare l’art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla
sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
Visto in particolare l’art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle
autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2023, recante il “Sistema nazionale di vigilanza sugli
organismi di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari incaricati dal Ministero
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”;
Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, concernente la Banca dati vigilanza;
Visto il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il “Regolamento recante riorganizzazione del
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,
n. 74”;
Visto il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali
non generali e le relative competenze del Ministero, registrato dalla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il D.P.C.M. del 29 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024, n. 1294, con il
quale al dr. Stefano Vaccari è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione
Generale della prevenzione e del contrasto delle frodi agroalimentari (DG PREF) del Dipartimento
dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Visto il decreto n. 653390 del 21 dicembre 2022, pubblicato sul sito internet del Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con il quale “3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i
controlli per la denominazione di origine protetta “Colline Pontine, riferita all’olio extravergine di
oliva;
Considerato che la predetta designazione ha validità triennale a decorrere dal 30 dicembre 2022,
come disposto dal decreto sopra citato;
Vista la nota n. 1209978 del 9 dicembre 2025, con la quale la Regione Lazio ha confermato “3A
Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” quale struttura di controllo della
denominazione di origine protetta “Colline Pontine, riferita all’olio extravergine di oliva”;
Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti da “3A Parco Tecnologico
Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, approvati dalla Direzione Generale della prevenzione e
del contrasto delle frodi agroalimentari, risultano tuttora applicabili;
Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare il suddetto Organismo ad espletare le
funzioni di controllo, previste dagli articoli 38 e 39 Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la
denominazione di origine protetta “Colline Pontine, riferita all’olio extravergine di oliva”;
D E C R E T A
Articolo 1
(Designazione)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, con sede in Frazione Pantalla –
Todi (PG), è designata quale autorità pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli
articoli 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1143/2024, per la denominazione di origine protetta “Colline
Pontine, riferita all’olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea con Regolamento
(CE) n. 259 della Commissione del 25 marzo 2010.
Articolo 2
(Obblighi del soggetto designato)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, per tutta la durata del periodo
di validità della designazione è tenuta a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l’autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”, sottopone ad approvazione le
variazioni concernenti il piano di controllo, il sistema tariffario, il personale ispettivo e la
composizione degli organi collegiali.
3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall’Amministrazione con apposita nota
senza modifica del presente decreto.
Articolo 3
(Decorrenza e durata del provvedimento)
1. La designazione di cui all’art. 1 ha durata triennale e decorre dal 30 dicembre 2025.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi
dell’articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all’Autorità nazionale
competente, l’intenzione di confermare “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc.
cons. a r.l.” o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell’elenco di cui all’art. 14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l’autorità pubblica da designare.
Articolo 4
(Vigilanza)
“3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è sottoposta alla vigilanza
esercitata dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dalla Regione
Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 5
(Obblighi di comunicazione)
1. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” comunica in forma
telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle
foreste e alla Regione competente per territorio le quantità di prodotto certificate nell’anno con
cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” trasmetterà i dati relativi
alle quantità di prodotto certificate nell’anno a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai
sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale,
entro il 31 marzo dell’anno successivo.
3. “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.” è tenuta ad adempiere agli
obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.
Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)
L’inosservanza, da parte della “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r.l.”,
delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca della designazione
di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste.
Il Direttore Generale
Stefano Vaccari
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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