Colline Pescaresi IGP - Cancellazione della registrazione
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la richiesta di cancellare la registrazione dell’indicazione geografica protetta Colline Pescaresi IGP, presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
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2026/615 |
20.3.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/615 DELLA COMMISSIONE
del 19 marzo 2026
che cancella la registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colline Pescaresi» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la richiesta di cancellare la registrazione dell’indicazione geografica protetta «Colline Pescaresi» (IGP), presentata dall’Italia il 23 maggio 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143. |
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(3) |
È pertanto opportuno cancellare il nome «Colline Pescaresi» dal registro dell’Unione delle indicazioni geografiche. |
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(4) |
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione del nome «Colline Pescaresi» (IGP) è cancellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
