Carne di suino da allevamento sostenibile - Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione 2026
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha ricevuto la richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione denominato «Carne di suino da allevamento sostenibile», presentata dalla Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranita' alimentare e foreste, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022.
La Commissione SQNZ, istituita presso questo Ministero ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta nella riunione del 27 marzo 2026.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione «Carne di suino da allevamento sostenibile» nell'ambito del Sistema di qualita' nazionale zootecnia (SQNZ). (26A01957)
(GU n.94 del 23-4-2026)
Si comunica che il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste ha ricevuto la richiesta di riconoscimento
del disciplinare di produzione denominato «Carne di suino da
allevamento sostenibile», presentata dalla Regione Lombardia,
Direzione generale agricoltura, sovranita' alimentare e foreste, ai
sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre
2022.
La Commissione SQNZ, istituita presso questo Ministero ai sensi
dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 646632 del 16 dicembre 2022,
ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta nella riunione
del 27 marzo 2026.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale n.
646632 del 16 dicembre 2022 il testo del disciplinare e' pubblicato
nel presente avviso affinche' i soggetti interessati possano
prenderne visione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti
interessati possono presentare al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della
qualita' agroalimentare, all'indirizzo di posta elettronica
certificata aoo.pqa@pec.masaf.gov.it eventuali legittime opposizioni,
adeguatamente motivate e documentate.
Tali osservazioni costituiranno oggetto di opportuna valutazione
da parte della Commissione SQNZ prima del riconoscimento definitivo
del disciplinare di produzione SQNZ «Carne di suino da allevamento
sostenibile».
In mancanza di opposizioni nei termini sopra indicati e' avviata
la procedura d'informazione alla Commissione europea ai sensi
dell'art. 5 della direttiva 2015/1535/UE.
Allegato
Sommario
1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Allevamento
4. Periodo minimo di allevamento
5. Termini e definizioni
6. Requisiti valorizzanti obbligatori
7. Requisiti valorizzanti facoltativi
8. Tecniche di alimentazione
9. Valutazione impatto ambientale/ gestione dei reflui
10. Gestione emergenze ed evacuazione
11. Formazione
12. Sistema di gestione e controllo
13. Dichiarazione di conformita'
14. Etichettatura
Scheda 6
Disciplinare di Produzione
«Carne di suino da allevamento sostenibile»
ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 646632 del 16
dicembre 2022 «Istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia»
Denominazione del prodotto:
«Carne di suino da allevamento sostenibile»
===================================================================
| | Categoria di | |
| Classe di prodotto | prodotto | Filiera produttiva |
+=======================+===================+=====================+
|Carni fresche (e | | |
|frattaglie) | Carni | Carni |
+-----------------------+-------------------+---------------------+
=====================================================================
| Categorie di operatori | |Prodotto destinato |
| ammissibili nel Sistema di | | al consumatore |
| controllo SQNZ | / | finale |
+============================+==================+===================+
|a) Allevatori b) Macellatori| | |
|c) Porzionatori d) Esercizi | | |
|commerciali | Allevatori | Si |
+----------------------------+------------------+-------------------+
1. Premessa
+-------------------------+
|Il disciplinare di |
|produzione «Carne di |
|suino da allevamento |
|sostenibile» si applica, |
|fatte salve le |
|disposizioni derivanti da|
|fonti di grado superiore,|
|con particolare riguardo |
|alle legislazioni |
|dell'Unione europea e |
|nazionali in materia di |
|sicurezza della catena |
|alimentare, di salute e |
|benessere degli animali e|
|di immissione di prodotti|
|sul mercato. |
+-------------------------+
Il disciplinare «Carne di suino da allevamento sostenibile» e'
applicabile all'attivita' di allevamento per la produzione di carne
suina ed e' il risultato dello sviluppo di un processo di
condivisione con diversi stakeholder che ha coinvolto aziende e
rappresentanti della filiera agro-zootecnica di riferimento.
Il disciplinare propone agli allevamenti aderenti un percorso
verso la sostenibilita', secondo la sua definizione e i suoi tre
pilastri:
economico: capacita' di generare reddito e lavoro;
ambientale: capacita' di mantenere qualita' e riproducibilita'
delle risorse naturali;
sociale: capacita' di garantire condizioni di benessere umano.
L'impegno degli allevatori assunto con il presente disciplinare
nei riguardi della «sostenibilita'» consiste nel migliorare e
monitorare le condizioni del benessere animale e dell'ambiente e
favorire l'avvio di un'economia circolare, che porti al riuso di
materiali e di scarti alimentari commestibili anche per l'uomo, il
tutto salvaguardando le condizioni sociali ed economiche degli
allevatori.
La carne suina ottenuta in conformita' a questo disciplinare
potra' essere etichettata con la dicitura «da allevamento
sostenibile».
I requisiti di sostenibilita' in fase di allevamento sono il
frutto di una analisi di materialita' condotta assieme a diversi
stakeholder delle filiere zootecniche italiane della carne suina.
I requisiti di sostenibilita' del presente disciplinare si
distinguono in obbligatori e facoltativi:
i requisiti obbligatori devono essere tutti adottati e
rispettati dagli allevamenti aderenti, durante tutto il periodo di
adesione. Nell'ottica del miglioramento dello standard di allevamento
e della sostenibilita', come definita dagli articoli 12 e 46 del reg.
126/2022, ogni tre anni, dal momento dell'adesione dovranno essere
scelti almeno due tra i requisiti facoltativi, elencati al cap. 7, da
soddisfare entro il termine del triennio e da mantenere per tutto il
periodo di adesione.
Qualora non fosse soddisfatto il requisito facoltativo scelto al
termine dei tre anni di riferimento, la certificazione SQNZ sara'
sospesa fino a quando tale requisito facoltativo non sara' raggiunto.
2. Scopo e campo di applicazione
Il presente disciplinare si applica alla produzione primaria di
carne di suino e per la Chain of Custody (CoC) fino al consumatore
finale. Il presente disciplinare SQNZ si applica in allevamento per
la produzione di carne di suino nelle sue diverse tipologie
commerciali (carne fresca, materia prima per la salumeria, ecc).
Le aziende aderenti possono essere a ciclo chiuso o a ciclo
aperto, da riproduzione o da ingrasso.
L'allevamento che intende aderire al disciplinare deve farlo per
l'intera azienda identificata dal numero di registrazione unico dello
stabilimento, come definito dal regolamento (UE) 2035/2019,
registrato nella banca dati nazionale.
Il disciplinare si applica a tutte le fasi di allevamento
elencate nel capitolo 3.
Il presente disciplinare di produzione puo' essere applicato da
aziende singole (opzione 1) o da aziende associate (opzione 2)
organizzate in filiera con un soggetto capofila (capofiliera) che si
assume la responsabilita', verso la struttura di controllo e verso i
clienti, della conformita' del prodotto ai parametri previsti dal
presente documento.
Il disciplinare di produzione si applica alla fase di
allevamento. L'informazione del suo prodotto, «Carne di suino da
allevamento sostenibile», puo' essere comunicata nell'etichetta del
prodotto immesso in commercio soltanto se viene garantita la
certificazione della «Catena di Custodia» (CoC o Chain of Custody),
secondo quanto previsto dalla norma ISO 22005 e i suoi aggiornamenti.
La CoC deve essere certificata da un organismo di certificazione,
tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento
dell'animale.
L'obiettivo della CoC e' quello di fornire garanzia sulla
provenienza delle materie prime o dei prodotti etichettabili con i
riferimenti al SQNZ, da allevamenti certificati. La CoC deve essere
applicata lungo tutta la catena produttiva fino alla vendita al
consumatore finale e la mancata inclusione di un soggetto della
filiera rende impossibile l'utilizzo dei riferimenti al SQNZ e la
vendita del prodotto come certificato.
3. Allevamento
Le tecniche di allevamento devono essere etiche e sostenibili per
cui le strutture dei suini devono garantire le migliori condizioni di
salute e benessere degli animali, nel rispetto dei requisiti previsti
dalle norme vigenti sul benessere.
Il disciplinare si applica e riguarda tutte le fasi
dell'allevamento (allattamento, svezzamento, magronaggio, finissaggio
o ingrasso, inseminazione, gestazione) senza limitazioni di eta' e
peso alla macellazione degli animali.
Sono ammesse tutte le linee genetiche in purezza, incroci o
ibride.
Tutti gli operatori aderenti al SQNZ devono soddisfare tutti i
requisiti igienico sanitari e possedere tutte le autorizzazioni o
permessi previsti dalla legislazione in vigore.
Gli allevamenti dovranno effettuare lo smaltimento delle
deiezioni in conformita' alle disposizioni di legge e nel pieno
rispetto dell'ambiente; dovranno essere applicati, dove possibile,
piani di concimazione per l'impiego dei reflui dell'allevamento.
4. Periodo minimo di allevamento
Il presente disciplinare ha l'obiettivo di diminuire l'impatto
ambientale dell'allevamento suino e migliorare il benessere animale
in tutte le fasi dell'allevamento elencate nel cap. 3.
L'impatto ambientale degli allevamenti costituiti dalla sola fase
di ingrasso (durata tre - quattro mesi) e degli allevamenti da
riproduzione sono caratterizzati da un elevato consumo di risorse, da
maggiore produzione di gas serra (principalmente metano e ammoniaca)
e da maggiori emissioni di liquami che, se non trattati
adeguatamente, possono risultare altamente inquinati.
Pertanto, al fine di ottenere la conformita' del prodotto, il
periodo minimo utile di allevamento non puo' essere inferiore a
quattro mesi consecutivi, corrispondente cioe' al periodo minimo
utile alla fase di ingrasso del suino. Per verri e scrofe da
riproduzione, invece, il periodo deve essere esteso fino al termine
della carriera riproduttiva.
5. Termini e definizioni
Fatte salve le definizioni del decreto ministeriale n. 646632 del
16 dicembre 2022 di istituzione del Sistema di qualita' nazionale
zootecnia e delle correlate disposizioni in materia di sicurezza
della catena alimentare, di salute e benessere degli animali e di
immissione di prodotti sul mercato di cui alle legislazioni
dell'Unione europea e nazionali, si adottano le seguenti definizioni:
Allevamento a ciclo aperto: azienda in cui sono presenti una o
piu' fasi produttive che caratterizzano l'allevamento suinicolo,
quali la riproduzione e l'ingrasso.
Allevamento a ciclo chiuso: azienda in cui sono presenti tutte le
fasi produttive che caratterizzano l'allevamento suinicolo, dalla
nascita alla macellazione.
Allevamento da ingrasso: azienda specializzata nell'ingrasso dei
suini dalla fase post svezzamento fino al raggiungimento del peso di
macellazione.
Bilancio di massa: attivita' finalizzate alla verifica, mediante
comparazione, della compatibilita' dei flussi materiali in ingresso
ed in uscita del sistema di rintracciabilita' (per la produzione
primaria e' preferibile utilizzare il termine «resa produttiva»).
Bat Tool: software per il calcolo delle emissioni di ammoniaca e
gas serra dagli allevamenti di bovini, suini ed avicoli sviluppato
nell'ambito del progetto europeo Life Integrato PrepAIR.
Capofiliera: soggetto che richiede la certificazione e che si
assume la responsabilita' di garantire, nel tempo, il rispetto al
presente disciplinare di produzione. Il capofiliera ha la
responsabilita' di coordinare tutta la filiera coinvolta nella
produzione del prodotto conforme al presente disciplinare di
produzione fino a dove cessa la sua responsabilita' (es. conferimento
al cliente).
Economia circolare: modello di produzione e consumo che implica
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e
riciclo dei materiali e prodotti esistenti il piu' a lungo possibile.
Ex-prodotto alimentare: si intendono prodotti alimentari non
scaduti, diversi dai residui di cucina e ristorazione, fabbricati per
il consumo umano in modo del tutto conforme alla legislazione
dell'Unione sugli alimenti, ma che non sono piu' destinati al consumo
umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a problemi di
fabbricazione, difetti d'imballaggio o d'altro tipo, senza che
presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi (Reg.
(UE) 1104/2022).
Filiera agroalimentare: insieme definito delle organizzazioni (od
operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla
produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un
prodotto agroalimentare. Il termine filiera individua, in questo
contesto, tutte le attivita' ed i flussi aventi rilevanza critica per
le caratteristiche del prodotto.
GHG: e' l'acronimo di Greenhouse Gas, che si traduce in italiano
come gas a effetto serra. Questi gas, come l'anidride carbonica (CO2
) e il metano (CH4 ), intrappolano il calore nell'atmosfera
terrestre, causando il fenomeno dell'effetto serra e contribuendo al
cambiamento climatico.
LCA: acronimo di Life Cycle Assessment, consiste in un metodo
oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed
ambientali e degli impatti potenziali associati ad un
prodotto/processo/attivita' lungo l'intero ciclo di vita, dalla
preproduzione (estrazione e produzione dei materiali), produzione,
distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e
dismissione finale (nell'ambito di questo disciplinare con un
approccio cosiddetto «from cradle to gate»).
Riesame aziendale (riesame di direzione): processo tramite il
quale il management aziendale riesamina l'efficacia del sistema e
analizza le performance dell'organizzazione per continuare ad
assicurarne nel tempo l'idoneita', l'adeguatezza e l'efficacia.
Tracciabilita': capacita' di tracciare il percorso di un prodotto
agricolo, alimentare o di un ingrediente attraverso tutte le fasi
della produzione, trasformazione e distribuzione, attraverso un
idoneo sistema di registrazione e conservazione delle relative
informazioni.
Rintracciabilita': la possibilita' di ricostruire e seguire il
percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla
produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a
far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione (Reg.
(UE) 178/2002).
6. Requisiti valorizzanti obbligatori
I requisiti valorizzanti obbligatori sono aggiuntivi rispetto
alle disposizioni derivanti da fonti di grado superiore, con
particolare riguardo alle legislazioni dell'Unione europea e
nazionali in materia di sicurezza della catena alimentare, di salute
e benessere degli animali e di immissione di prodotti sul mercato.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono gli elementi essenziali
del presente disciplinare di produzione e sono oggetto di valutazione
in autocontrollo da parte dell'operatore e verifica da parte della
struttura di controllo.
I requisiti valorizzanti obbligatori sono:
a) Adozione di un sistema di gestione dell'alimentazione e
monitoraggio qualita' dell'acqua che preveda:
individuazione di un responsabile tecnico alimentarista
(veterinario, tecnico alimentarista, tecnico di industria
mangimistica, etc);
analisi qualitative igienico sanitarie annuali sugli alimenti
definite dall'alimentarista, effettuate presso un laboratorio
accreditato, per la ricerca di aflatossine, ocratossine, fumosine,
etc;
protocollo alimentare per le diverse fasi di allevamento in
funzione del fabbisogno nutrizionale per le rispettive fasi di vita;
analisi annuale dell'acqua completa, effettuata in un
laboratorio accreditato (chimica e batteriologica), con il fine di
controllarne la potabilita'.
b) Rispetto delle caratteristiche qualitative degli alimenti
zootecnici definite nel capitolo 8 «Tecniche di alimentazione».
c) Benessere animale valutato secondo «Sistemi di valutazione
del benessere animale» dello Stato membro (es. Classyfarm) con
punteggio minimo pari a 75%. La struttura di controllo ed il
capofiliera (nel caso di opzione 2) devono sempre verificare il
rispetto di tale valore percentuale attraverso la visualizzazione
della relativa sezione Classyfarm, tramite accesso delegato
dall'allevatore in sede di verifica ispettiva.
d) Biosicurezza valutata secondo «Sistemi di valutazione del
benessere animale» riconosciuti dallo Stato membro (es. Classyfarm)
con punteggio minimo pari a 80 %. La struttura di controllo ed il
capofiliera (nel caso di opzione 2) devono sempre verificare il
rispetto di tale valore percentuale attraverso la visualizzazione
della relativa sezione Classyfarm, tramite accesso delegato
dall'allevatore in sede di verifica ispettiva.
e) Adozione di un sistema di controllo degli infestanti:
definizione di un piano di «pest control», con l'adozione di misure
di controllo per la derattizzazione e la disinfestazione, monitorando
gli interventi con registrazione della data, il principio attivo
utilizzato e il suo consumo per singola trappola. La scheda tecnica e
di sicurezza deve essere disponibile insieme alla mappa
dell'allevamento con la localizzazione delle esche impiegate.
f) Adozione di sistemi di mitigazione di impatto ambientale
come descritto nel capitolo 9 «Valutazione impatto ambientale/
gestione dei reflui».
g) Monitoraggio dei consumi di energia elettrica aziendali e
individuazione di azioni di miglioramento: l'operatore aderente al
presente disciplinare SQNZ si impegna a monitorare l'andamento dei
consumi di tutte le utenze elettriche aziendali, con il fine di
ridurre l'utilizzo di energia elettrica, valutando eventuali
migliorie strutturali, revisione/manutenzione dell'impianto aziendale
e, se del caso, considerando la possibilita' di un cambio di
fornitore nell'ottica di incrementare la sostenibilita' economica
dell'azienda e/o l'utilizzo di energia proveniente da fonti
rinnovabili.
Il monitoraggio si effettua annualmente con il fine di
stabilire delle azioni orientate al risparmio energetico, rilevabile
nel triennio.
h) Adozione di un piano di gestione di emergenze ed evacuazione
come esplicitato nel capitolo 10 «Gestione emergenze ed evacuazione».
i) Adozione di un piano di formazione per gli allevatori che
riguardi il benessere animale, la biosicurezza e la tutela ambientale
come descritto nel capitolo 11 «Formazione».
j) Adozione di un sistema di gestione volto a dimostrare la
conformita' al presente disciplinare di produzione secondo i
requisiti definiti al capitolo 12 «Sistema di gestione e controllo».
k) Registrazione e conservazione in forma digitale o cartacea
di tutte le operazioni e della documentazione necessaria a comprovare
la conformita' ai requisiti obbligatori e facoltativi del presente
disciplinare SQNZ. Ad esclusivo scopo di fornire qualche esempio, si
elencano alcune operazioni/documentazioni soggette a registrazione:
movimentazioni animali;
acquisto/vendite animali;
protocollo alimentare;
referto laboratorio dell'analisi acqua e mangime;
etc...
l) Applicazione di almeno due requisiti valorizzanti
facoltativi (fra quelli definiti al cap. 7 «Requisiti valorizzanti
facoltativi»).
7. Requisiti valorizzanti facoltativi
I requisiti valorizzanti facoltativi sono aggiuntivi rispetto a
quelli obbligatori precedentemente indicati; sono definiti
facoltativi in quanto l'operatore ha la facolta' di scegliere quali
applicare, tenendo conto che, all'atto dell'adesione al disciplinare
di produzione e negli anni successivi, e' obbligato a garantire la
conformita' di almeno due di essi al fine di ottenere o mantenere la
certificazione.
I requisiti facoltativi saranno oggetto di rivalutazione annuale
durante il riesame aziendale, nella prospettiva di attuare, se
necessario, nuove azioni di miglioramento per il soddisfacimento del
requisito alla fine del triennio.
Al fine di mantenere la certificazione, ogni tre anni
dall'adesione, ogni singolo operatore dovra' individuare ulteriori
requisiti facoltativi, scegliendone altri due tra quelli previsti
elencati nel presente capitolo.
Qualora non fosse soddisfatto il requisito facoltativo scelto al
termine dei tre anni di riferimento, la certificazione SQNZ sara'
sospesa fino a quando tale requisito facoltativo non sara' raggiunto.
I requisiti valorizzanti facoltativi proposti sono i seguenti:
1. nelle strutture e' presente un sistema di ventilazione
forzata e/o automatica con sistema di allarme nel caso di blackout
oppure di superamento dei valori soglia di temperatura impostati;
2. monitoraggio e registrazione quindicinale dei valori di
temperatura e umidita', all'interno delle strutture, con
individuazione di eventuali obiettivi di miglioramento nella gestione
del microclima di stalla;
3. presenza di un sistema automatico di rilevamento dati di
temperatura e umidita' (THI) e gestione del microclima di stalla;
4. presenza di impianto di ventilazione artificiale e/o
raffrescatore nel reparto maternita' e gestazione;
5. monitoraggio dei livelli di CO2 e NH3 almeno due volte
all'anno, con individuazione di eventuali obiettivi di miglioramento
raggiungibili nell'arco dei tre anni di riferimento e riesaminati
annualmente;
6. impiego di sistemi di irrigazione ad alta efficienza (a
goccia, pivot ad alta efficienza, etc...) su almeno il 20% della
superficie agricola utilizzata (SAU);
7. utilizzo nelle porcilaie di abbeveratoi antispreco;
8. analisi semestrale dell'acqua completa, effettuata in un
laboratorio accreditato (chimica e batteriologica), con il fine di
controllarne la potabilita';
9. impiego di reflui zootecnici o digestato per le concimazioni
su colture in atto per almeno il 20 % della SAU;
10. interramento dei reflui zootecnici sul 100 % della
superficie entro le sei ore dalla distribuzione;
11. digestione anaerobica, attraverso impianti di produzione di
biogas, di almeno il 10% dei reflui aziendali;
12. presenza di sistemi di pulizia automatici dei reflui
zootecnici nelle porcilaie;
13. gestione dei reflui seguendo la modalita' di seguito
elencata:
a. rimuovere i liquami da sotto grigliato almeno una volta
ogni sei mesi;
b. separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego
di separatori;
c. coprire le vasche;
d. utilizzare trattamenti specifici per ridurre l'emissione
di ammoniaca;
14. monitoraggio annuale del consumo totale dei combustibili
impiegati, con individuazione di azioni di miglioramento che possano
portare ad un risparmio di combustibile nell'arco dei tre anni di
riferimento. L'osservazione dell'andamento aziendale rispetto agli
obiettivi prefissati avviene annualmente.
15. presenza di impianto d'illuminazione con led nelle
porcilaie ingrasso e/o porcilaie gestazione;
16. presenza/utilizzo di energia da fonti rinnovabili
(fotovoltaico, idroelettrico, eolico, etc...);
17. presenza di tetti termicamente isolati;
18. presenza di reti antipassero;
19. pavimentazione piena per almeno il 50% della porcilaia per
i suini all'ingrasso o presenza di parchetto esterno con
pavimentazione piena;
20. non utilizzo delle gabbie di gestazione e delle gabbie
parto per le scrofe;
21. per le scrofe in box: liberta' di movimento ottimale con
una superficie superiore ai limiti previsti per legge;
22. spazio disponibile a capo: aumento almeno del 10% della
superficie per capo per i suini all'ingrasso (40 kg p.v.), rispetto a
quanto previsto dalla normativa per la protezione suini in
allevamento - Dir. (CE)120/2008 e decreto legislativo n. 122/2011;
23. presenza di locali di quarantena dedicati e separati dalle
stalle;
24. accesso per ogni suino agli alimenti contemporaneamente o
alimentazione ad libitum;
25. alimentazione con ex-prodotti alimentari fino a 40 kg p.v.
(max 30% razione giornaliera) come descritto nel capitolo 8 (Tecniche
di alimentazione) o con prodotti da agricoltura biologica o da
produzione integrata (conformi al reg. 848/2018);
26. uso di ingredienti circolari all'interno della razione
giornaliera: melasso, distiller, franco mela, franco pera, latte,
biscotti etc e i coprodotti elencati nelle pubblicazioni della
Federazione europea dei produttori di mangimi - fefac
(https://fefac.eu/);
27. formulazione della razione alimentare con apporto proteico
ridotto per le fasi di allevamento dei suini da ingrasso (magronaggio
e finissaggio), tramite protocolli convalidati, metodologie di
calcolo e procedure verificate (vedi capitolo 8 Tecniche di
alimentazione);
28. misurazione annuale impatto ambientale e individuazione
azioni di mitigazione utilizzando lo strumento Bat -Tool Plus (in
versione corrente) o strumenti analoghi e vigenti nei diversi Stati
membri dell'Unione europea;
29. studio LCA (ambito from cradle to gate) effettuato da un
professionista, facendo riferimento alle norme UNI EN ISO 14040
«Gestione ambientale, valutazione del ciclo di vita, principi e
quadro di riferimento» e UNI EN ISO 14044 «Valutazione del ciclo di
vita, requisiti e linee guida» (in versione corrente);
30. adesione ad almeno un intervento agro-climatico-ambientale
previsto nella PAC 2023-2027 (e nelle programmazioni PAC seguenti) di
riferimento nel territorio in cui e' ubicata l'azienda;
31. utilizzo di sistemi di monitoraggio per la valutazione del
benessere animale, performance produttive e impatto ambientale (es:
nuove tecnologie IOT).
8. Tecniche di alimentazione
Requisiti obbligatori (punto b cap. 6)
Nel rispetto delle fasi di crescita e del benessere dei suini, la
razione alimentare giornaliera deve prevedere:
utilizzo di integratori e/o enzimi nel mangime con lo scopo di
abbattere le emissioni di azoto e fosforo escreto;
integrazione con additivi previsti dalla normativa vigente
(Reg. 1831/03 e modifiche/integrazioni successive) di comprovata
efficacia nella riduzione delle escrezioni di GHG previsti dalla
normativa come probiotici, postbiotici, lieviti, etc;
Requisito facoltativo (n. 25 cap. 7)
L'operatore puo' decidere di favorire l'«economia circolare» e
avvalersi pertanto di alimenti a basso impatto ambientale tra cui:
ex prodotti alimentari (Former Food, ingredienti circolari);
prodotti biologici;
prodotti provenienti da sistemi di produzione integrata.
E' possibile impiegare ex prodotti alimentari nella dieta del
suinetto, fino a 40 kg p.v., quale risorsa preziosa per contribuire a
un sistema agroalimentare piu' sostenibile.
La percentuale massima di inclusione dei Former Food nella
razione giornaliera e' del 30%. Gli ex-prodotti alimentari permettono
una parziale sostituzione dei cereali nelle diete animali, riducendo
il consumo di terra, acqua, suolo e fertilizzanti necessari alla loro
coltivazione.
Inoltre, una dieta contenente ingredienti «circolari» all'interno
della razione giornaliera degli animali e' efficiente e permette di
ridurre l'impatto ambientale degli alimenti di origine animale anche
in termini di CO2 emessa.
Requisito facoltativo (n. 27 cap.7)
Formulare la razione alimentare con apporto proteico ridotto per
le fasi di allevamento dei suini all'ingrasso (magronaggio e
finissaggio) tramite protocolli convalidati, metodologie di calcolo e
procedure verificate.
Il requisito prevede una diminuzione del livello proteico nella
razione alimentare per ogni fase di allevamento come riportato nella
tabella di seguito proposta.
Indicatore: Protidi grezzi % e Lisina.
Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il
suino (30-80 kg p.v.):
===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 15-16 | 14 | 13 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il
suino (80-120 kg p.v.):
===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 14-15 | 13 | 12 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
Indicazioni livelli proteici (% sul mangime tal quale) per il
suino pesante (120-170 kg p.v.):
===============================================================
| Parametro | Base | Buono | Ottimo |
+=======================+===========+===========+=============+
|Protidi grezzi (% sul | | | |
|tal quale) | 12-13 | 11 | 10 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
|Lisina/Mcal ED (g) | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
+-----------------------+-----------+-----------+-------------+
La diminuzione e' da raggiungere in tre anni: si prevede una
registrazione della percentuale proteica utilizzata nelle diverse
fasi di crescita dei suini al momento della scelta del requisito.
L'obiettivo verra' riesaminato annualmente, con possibilita' di
rimodulazione.
9. Valutazione impatto ambientale/ gestione dei reflui
Nell'intento di limitare l'impatto ambientale della propria
attivita', l'operatore:
A. gestisce i reflui secondo le modalita' di seguito elencate:
Rimuovere i liquami da sotto grigliato almeno una volta ogni
sei mesi;
Separazione liquido - solido dei reflui tramite l'impiego di
separatori;
Coprire le vasche;
Utilizzare trattamenti specifici per ridurre l'emissione di
ammoniaca:
1. Trattamento anaerobico del liquame con biogas. La
digestione anaerobica con produzione di biogas e' una tecnologia
efficace per ridurre le emissioni di metano. Questa tecnica consente
di captare il metano prodotto durante la digestione del liquame e
utilizzarlo per la produzione di energia rinnovabile, riducendo fino
al 75% le emissioni complessive di GHG.
2. Filtri biologici e biofiltri: l'uso di biofiltri per la
depurazione dell'aria che circola all'interno delle stalle riduce le
emissioni di ammoniaca e COV fino al 65%. Questi filtri sfruttano
batteri che degradano i composti nocivi, trasformandoli in sostanze
meno inquinanti.
Oppure, in alternativa al requisito indicato al punto A.,
l'operatore puo' applicare i requisiti descritti nei punti B e C:
B. valuta il proprio impatto ambientale in fase di prima
certificazione e successivamente con frequenza annuale, utilizzando
lo strumento Bat-Tool Plus (versione corrente) o strumenti analoghi e
vigenti nei diversi Stati membri;
C. si impegna a mantenere il livello delle proprie emissioni di
NH3 e GHG sotto il livello di riferimento individuato dal software
Bat -Tool Plus (o strumenti analoghi e vigenti nei diversi S.M.) per
lo specifico allevamento.
Il software Bat -Tool Plus, gratuito e accessibile a tutti gli
operatori, consente la quantificazione delle emissioni di ammoniaca
(NH3 ), di metano (CH4 ) e protossido di azoto (N2 O)
dall'allevamento e la riduzione delle emissioni conseguibile con
l'introduzione di tecniche di mitigazione nelle diverse fasi
emissive. Il software consente anche una quantificazione delle
emissioni di CO2eq dagli usi energetici dell'azienda e una stima
semplificata dei rilasci di nitrati nelle acque (vedi versione piu'
recente del manuale di utilizzo).
L'operatore potra' scegliere di avvalersi di uno tra i seguenti
moduli:
ammoniaca e gas serra (Bat -Tool Plus) che consente il calcolo
delle emissioni di ammoniaca e gas serra per gli allevamenti bovini,
suini e avicoli e la stima degli effetti sulle emissioni della
introduzione di tecniche di mitigazione;
moduli territoriali che consentono il calcolo delle emissioni
di ammoniaca e gas serra su una scala territoriale piu' ampia del
singolo allevamento e la stima degli effetti sulle emissioni della
introduzione di tecniche di mitigazione.
Le emissioni di NH3 considerano i seguenti stadi emissivi:
ricovero (che include le tecniche applicate in alimentazione);
trattamenti degli effluenti;
stoccaggio effluenti;
distribuzione effluenti.
Le emissioni di GHG considerano:
emissioni enteriche;
gestione effluenti;
distribuzione agronomica;
consumi energetici.
Per ogni allevamento saranno valutate:
situazione attuale «Ricovero e alimentazione» (in relazione a
tipologia riproduzione/ingrasso):
consistenza media;
consistenza media scrofe produttive/anno;
peso medio acquisto e vendita suini;
numero suinetti prodotti anno e peso medio di vendita dei
suinetti;
mortalita';
vuoto sanitario per ciclo;
dati sulle fasi di alimentazione;
consumo di mangime aziendale in kg/posto/anno riferito al
numero di capi mediamente presenti, dichiarati nella consistenza
media, per stimare l'azoto e il fosforo escreti;
situazione attuale «Effluenti e biomasse importate»;
situazione attuale «Trattamenti nei reflui»;
situazione attuale «Gestione effluenti» (per calcolo gas
serra);
situazione attuale «Stoccaggio»;
situazione attuale «Distribuzione effluenti»;
situazione attuale «Rilasci azotati nelle acque»;
situazione attuale «Consumi energetici»;
L'inserimento della «Situazione attuale» permette di ottenere una
sintesi delle «Emissioni totali di ammoniaca e gas serra»,
dettagliate per fase emissiva e per gas (ammoniaca, metano,
protossido di azoto e anidride carbonica). Sara' riportato anche il
totale espresso in CO2eq , tenendo conto dei fattori di conversione.
Il calcolo dovra' essere effettuato sia in riferimento alla
potenzialita' massima dell'allevamento, sia in riferimento ai capi
mediamente presenti.
Selezionando «Genera Report Annuale» il sistema copia la
situazione attuale nella sezione «Report Annuale» assegnando un
codice identificativo univoco (ID calcolo) e rendendola non
modificabile.
Lo studio con Bat -Tool Plus (versione corrente) o con strumenti
analoghi e vigenti nei diversi SM, deve essere effettuato da un
consulente/professionista.
Qualora l'allevamento risultasse sopra i livelli di riferimento
stabiliti da Bat -Tool Plus (versione corrente) o strumenti analoghi
e vigenti nei diversi SM, sulla base dell'esito di tale studio devono
essere definite, dall'operatore o dal capofiliera, delle azioni
finalizzate alla diminuzione delle emissioni di ammoniaca e/o GHG,
fissando degli obiettivi di miglioramento da raggiungere al massimo
nell'arco di tre anni. Fino a quando il requisito non sara'
soddisfatto, l'operatore non potra' etichettare il proprio prodotto
come «Carne di suino da allevamento sostenibile».
L'operatore che, in merito alla valutazione impatto
ambientale/gestione dei reflui, soddisfa il requisito obbligatorio
descritto al punto A puo' scegliere come requisito facoltativo di
soddisfare quanto previsto dai punti B e C del presente capitolo e
viceversa.
10. Gestione emergenze ed evacuazione
I lavoratori degli allevamenti suinicoli sono esposti a rischi
biologici, chimici e di infortunio connessi a eventi traumatici.
Ai fini preventivi, in ogni tipologia di allevamento e
indipendentemente dalle dimensioni dello stesso, oltre le
disposizioni previste a norma di legge decreto legislativo n. 81/2008
(analisi di tutti i rischi, valutazione dei rischi, informare,
formare, addestrare i lavoratori, misure di prevenzione e protezione)
l'operatore prepara un piano di emergenza ed evacuazione dove sono
evidenziate le planimetrie dei locali, le «zone critiche», quali
cunicoli, vasche interrate, pozzetti, e lo rende disponibile ai
lavoratori.
Devono essere descritte le misure e gli accorgimenti costruttivi
previsti per eliminare o ridurre i rischi specifici (caduta da
dislivelli, esposizione a gas di fermentazione pericolosi,
esposizione ad atmosfere esplosive), e la descrizione delle
caratteristiche dei materiali da costruzione impiegati, con
particolare riguardo alla loro lavabilita' e alla loro scivolosita',
se riferiti ai pavimenti.
Deve essere predisposta una tavola di layout con evidenziate le
attrezzature, eventuali impianti fissi ed i rispettivi punti di
manutenzione ordinaria (posti fuori dalle aree di stabulazione),
percorsi interni e vie di uscita di emergenza. In questa tavola
andranno evidenziati i percorsi interni sia ordinari che quelli,
eventualmente, provvisori da allestire per il trasferimento degli
animali.
11. Formazione
Per aderire al presente disciplinare SQNZ gli allevatori e i loro
addetti con mansioni di responsabilita' devono, obbligatoriamente,
aver partecipato a corsi di formazione che comprendano nozioni di
salute, biosicurezza e benessere animale con aggiornamento triennale.
Inoltre, le figure individuate quali responsabili aziendali
devono aver partecipato ad un corso sulle tematiche ambientali e
aggiornarsi con cadenza triennale. La formazione relativa alla tutela
ambientale dovra' avere durata minima di quattro ore e dovra'
trattare temi inerenti alla normativa comunitaria/nazionale e alla
gestione degli effluenti in allevamento. I corsi potranno essere
erogati da soggetti pubblici (Izler, ATS, Universita') o privati
(Associazioni di categoria attraverso enti di formazione accreditati,
enti di formazione accreditati).
La formazione dovra' essere effettuata prima del rilascio della
certificazione SQNZ e, successivamente, dovra' comunque essere
effettuata in occasione di assunzione/variazione mansione delle
figure chiave coinvolte.
12. Sistema di gestione e controllo
Gli operatori che intendono applicare il presente disciplinare di
produzione devono adottare un apposito sistema di gestione volto a
dimostrare la conformita' ai requisiti del presente disciplinare di
produzione, anche sulla base della documentazione prevista dalla
normativa vigente (Piano di utilizzazione agronomica dei reflui
zootecnici, registro trattamenti, quaderno di campagna, ecc.).
Il sistema di gestione deve prevedere almeno tutti i requisiti
sotto riportati (i requisiti identificati da (*) non sono applicabili
nel caso di certificazione in opzione 1):
1. identificazione del soggetto capofiliera, che si assume la
responsabilita' di assicurare la conformita' al presente disciplinare
di produzione da parte di tutti gli operatori associati (*);
2. qualifica degli operatori della filiera in grado di
rispettare tutti i requisiti definiti dal disciplinare di produzione
(*);
3. definizione accordi di filiera che riepilogano i requisiti
oggetto di certificazione e la procedura adottata per la gestione
delle non conformita' (*);
4. responsabilita' della direzione dell'organizzazione
richiedente;
5. controllo dei documenti e dei dati a supporto dei requisiti
di certificazione; devono essere definiti anche tempi e modalita' di
archiviazione (*);
6. applicazione di un piano di verifica finalizzato ad
accertare il mantenimento dei requisiti oggetto di certificazione
(audit interni e analisi); le attivita' di auditing sugli operatori
di filiera sono in capo all'organizzazione richiedente e devono
essere effettuate sul 100 % degli operatori/anno in fase di qualifica
e sul 100 % degli operatori/anno in occasione degli anni successivi;
per i richiedenti in forma singola e' richiesta una autovalutazione
almeno annuale su tutti i requisiti previsti dal presente
disciplinare di produzione;
7. gestione del prodotto non conforme;
8. azioni correttive e preventive;
9. riesame della direzione (*);
10. formazione: tutti gli operatori della filiera dovranno
essere formati sulle tematiche di benessere animale, biosicurezza,
salute e tutela ambientale.
Il primo anno di adesione al presente disciplinare SQNZ, gli
allevatori e i loro addetti con mansioni di responsabilita', devono
obbligatoriamente partecipare a corsi di formazione/aggiornamento che
comprendano nozioni di biosicurezza, benessere animale e salute.
Inoltre, le figure individuate quali responsabili aziendali
devono partecipare ad un corso sulle tematiche ambientali e
aggiornarsi su tale tematica con cadenza triennale. La formazione
dovra' essere registrata (docente, partecipanti e firme, argomenti
trattati, data, durata) e dovra' interessare le tematiche previste
dal presente disciplinare. Tale formazione dovra' essere effettuata
prima del rilascio della certificazione SQNZ e, successivamente,
dovra' comunque essere effettuata in occasione di
assunzione/variazione mansione delle figure chiave coinvolte.
11. gestione dei reclami: il capofiliera o il singolo
operatore, devono definire una procedura di gestione dei reclami che
coinvolga tutti gli operatori di filiera (allevamenti, macelli,
strutture di trasformazione). La procedura deve essere trasparente e
assicurare che i reclami vengano correttamente gestiti a tutti i
livelli della filiera. Eventuali reclami da soggetti pubblici o
privati, che dovessero essere formalizzati a carico degli operatori
della filiera, devono essere correttamente registrati e gestiti in
tempi congrui;
12. monitoraggio di impatto ambientale e azioni di
miglioramento.
13. Dichiarazione di conformita'
Ogni partita commerciale di prodotto conforme al presente
disciplinare SQNZ deve essere accompagnata da una dichiarazione,
prodotta dall'allevatore, che faccia riferimento esplicito al
relativo certificato in vigore rilasciato dall'OdC. Tale
dichiarazione puo' essere emessa in formato cartaceo o digitale.
14. Etichettatura
Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) n.
1169/2011, nella presentazione, nella pubblicita' e
nell'etichettatura degli imballaggi e dei prodotti ottenuti in
conformita' al SQNZ dovranno essere riportate le seguenti
informazioni obbligatorie:
a. la denominazione del disciplinare: «Carne di suino da
allevamento sostenibile»;
b. «Sistema di qualita' nazionale zootecnia (o acronimo SQNZ)
riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e forestale (o acronimo MASAF)»;
c. l'indicazione «Carne di suino da allevamento sostenibile»,
si applica quando l'intero ciclo di vita dell'animale avviene
nell'allevamento certificato ai sensi del presente disciplinare SQNZ;
d. l'indicazione «Carne di suino da allevamento sostenibile per
almeno quattro mesi» nel caso in cui i suini provengano da
allevamenti certificati ai sensi del presente disciplinare SQNZ per
almeno quattro mesi;
e. il Paese di origine (animale nato, allevato e macellato nel
medesimo stato membro) oppure il Paese di allevamento e macellazione
(in conformita' a quanto previsto dal Reg. 1337/2013).
Oltre a queste indicazioni, nella presentazione, nella
pubblicita' e nell'etichettatura dei prodotti ottenuti in conformita'
al SQNZ, possono essere presenti le seguenti ulteriori informazioni:
il nome e/o il marchio aziendale del produttore e/o
dell'organizzazione titolare della certificazione di conformita'
SQNZ;
la denominazione e/o il logo dell'organismo di controllo che ha
rilasciato la certificazione di conformita' al SQNZ;
gli elementi identificativi di altre certificazioni volontarie;
le eventuali ulteriori informazioni, contenute nel disciplinare
SQNZ.
