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Barbaresco Docg - Proposta di modifica dell'Unione della denominazione - 2025

Pubblicato da disciplinare
Barbaresco

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco» e del relativo  disciplinare di produzione

 

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO 

Proposta di modifica dell'Unione della denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco» e del relativo  disciplinare di produzione. (25A06942)

(GU n.301 del 30-12-2025)
 
 


Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021,
avente ad oggetto le disposizioni nazionali applicative dei
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/33 e (UE) 2019/34 e della
legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle
menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di
modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali
e per la cancellazione della protezione;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della
Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione
del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile
1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 145 del 14 giugno 1966, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Barbaresco» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale - n. 242 del 3 settembre 1981, con il quale e' stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Barbaresco» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visto il decreto del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2015, con il
quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della
denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco»;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio di
tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, per il tramite della
Regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine protetta dei vini
«Barbaresco», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che, per l'esame della suddetta domanda, e' stata
esperita la procedura di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 6
dicembre 2021, relativa alle domande di modifica dell'Unione del
disciplinare di produzione e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte
(Prot. n. 0147298 del 31 marzo 2025);
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025;
Provvede, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2024/1143 e dell'art. 9 del decreto 6 dicembre 2021, alla
pubblicazione dell'allegata proposta di modifica dell'Unione del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Barbaresco».
Le eventuali opposizioni alla suddetta proposta di modifica del
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
«Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste -
Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del presente comunicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato
Proposta di modifica dell'unione del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Barbaresco» e del
relativo disciplinare di produzione.
La proposta di modifica integrale e' pubblicata sul sito internet
del Ministero (https://www.masaf.gov.it), seguendo il percorso:
Qualita' → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica
disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2025 → 2A. Domande
«modifiche unionali» disciplinari → Procedura nazionale preliminare
-pubblicazione in GU proposte di modifiche dei disciplinari.
ovvero al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/22762
seguendo il percorso:
2A. Domande «modifiche unionali» disciplinari → Procedura
nazionale preliminare - pubblicazione in GU proposte di modifiche dei
disciplinari.

 

1
ALLEGATO
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI  ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI “BARBARESCO”
(N.B.: rispetto al disciplinare vigente, le cancellazioni sono evidenziate in carattere barrato e le aggiunte in carattere grassetto)

Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: - «Barbaresco»; - «Barbaresco» riserva; - «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» riportate al successivo art. 7 alle quali può essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Nebbiolo.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve
1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Articolo 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare; sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
- e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: ============================================ Vino Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale ============================================ «Barbaresco» 8 12,00% vol.
«Barbaresco» riserva con menzione geografica aggiuntiva: 8 12,00% vol «Barbaresco» 8 12,00% vol. «Barbaresco» riserva 8 12,00% vol. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere: Vino Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale ============================================ «Barbaresco» 7,2 12,50% vol. ----------------------------------------------------------------------------- «Barbaresco» riserva 7,2 12,50% vol. ----------------------------------------------------------------------------- Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata e garantita «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» con relativo toponimo o nome tradizionale, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a: ------------------------------------------------------------------------------- al terzo anno Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale 4,3 12,50 % vol. ------------------------------------------------------------------------------- al quarto anno Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale 5,0 12,50 % vol. ------------------------------------------------------------------------------- al quinto anno Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale 3 5,8 12,50 % vol. ------------------------------------------------------------------------------- al sesto anno Resa Titolo alcolometrico uva t/ha vol. min. naturale 6,5 12,50 % vol. -------------------------------------------------------------------------------
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, con lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, la data di inizio delle operazioni e la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, anche temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneità alla DOCG Barbaresco per i vigneti di nuovo impianto e/o di reimpianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, e invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
Conformemente alla normativa vigente, l’imbottigliamento deve aver luogo nella predetta zona
geografica delimitata per salvaguardare la qualità e assicurare l’efficacia dei controlli. E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Consorzio di tutela, di consentire che le suddette operazioni di vinificazione, e invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento siano effettuate in stabilimenti situati nell’intero territorio del comune di Alba. Tali stabilimenti devono dimostrare di possedere un titolo di conduzione dei vigneti della durata non inferiore a quindici anni.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
3. Tuttavia, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno
effettuato l’imbottigliamento al di fuori dell’area di produzione delimitata e di quella stabilita
al precedente comma 2, sono previste autorizzazioni individuali ai sensi della normativa
vigente.
34. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a: ============================================
Vino Resa produzione max uva/vino di vino ============================================
«Barbaresco» 70% 56 hl/ha ------------------------------------------------------------------------------ «Barbaresco» riserva 70% 56 hl/ha ------------------------------------------------------------------------------- Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3. Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
45. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:
============================================
Vino Resa produzione max uva/vino di vino ============================================
«Barbaresco» 68% 54,4 hl/ha ------------------------------------------------------------------------------ «Barbaresco» riserva 68% 54,4 hl/ha ------------------------------------------------------------------------------- 56. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente. 67. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di: ==================================================================== Vino durata di cui decorrenza mesi in legno ================================================================== «Barbaresco» 26 9 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Barbaresco» riserva 50 9 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata: ==================================================================== Vino data ==================================================================== «Barbaresco» 1° gennaio del terzo anno successivo 5 alla vendemmia;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Barbaresco» riserva 1° gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78. All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al paragrafo precedente, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”

Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1.I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso granato; - odore: intenso e caratteristico; - sapore: asciutto, pieno, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso granato; - odore: intenso e caratteristico; - sapore: asciutto, pieno, armonico; - titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol; - acidità totale minima: 4,5 g/l; - estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
3. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo .

Articolo 7
Designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato al presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagota, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, Ronchi, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, 6 possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
5.Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva , la DOCG può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 ( Allegato 1). Coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Barbaresco intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino. La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG «Barbaresco».
6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Barbaresco come all’Art.1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Articolo 8 Confezionamento 1. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», di cui all'art. 1, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia. 2. Le bottiglie nelle quali vengono confezionati e commercializzati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl, con l'esclusione di quelle da 200 cl. 3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. 4. Su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 15.

Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica Il Barbaresco nasce nelle langhe, termine che secondo alcuni studiosi deriverebbe da "Langues" che non sono altro che delle lingue di terra che si estendono in un vivace gioco di profili, modulati dal 7 mutare delle stagioni. Dal punto di vista geologico, le Langhe hanno origine nell'Era Terziaria o Cenozoica, iniziata quasi 70 milioni di anni fa. La marna tufacea bianca caratterizza il comprensorio di produzione, sulle colline alte a dominare il fiume Tanaro. Il terreno di cui è composto il territorio nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.) Il Barbaresco è ottenuto da Nebbiolo in purezza e viene coltivato in tre comuni a Nord-Est di Alba che è compresa in parte nell’area di produzione. Viene coltivato da sempre secondo i metodi tradizionali della zona: potatura a guyot e sistema di allevamento a spalliera con vegetazione assurgente. Il Nebbiolo nella zona del Barbaresco origina vini dal colore rosso granato con riflessi arancioni, dal profumo etereo, gradevole e intenso, dal sapore asciutto, pieno e delicato, vellutato, giustamente tannico.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Possiamo distinguere i colli di Barbaresco e Neive dove si originano vini caratterizzati da una parte da struttura, pienezza tannica e potenza, dall’altra da morbidezza, ricchezza fruttata e finezza; ed i colli di Treiso che originano vini con caratteristiche più legate alla finezza e all’eleganza che alla struttura. Il terreno di cui è composto il territorio di Barbaresco nella sua massima parte appartiene a quella formazione geologica che si chiama "terreno tortoriano", uno dei 14 strati dai quali è formata la pila dei terreni sedimentari che compongono il bacino terziario del Piemonte. Il terreno Tortoniano è caratterizzato da marne e sabbie straterellate. Queste marne sono di un colore grigio-bluastro, non molto resistenti e danno luogo a colline biancheggiati piuttosto basse e rotondeggianti, sono molto favorevoli alla coltivazione della vite.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). La coltivazione del Nebbiolo in questa zona ha origini molto antiche: secondo alcuni furono i Galli i primi ad essere attratti dal vino Barbaritium e per questo giunsero in Italia; altri sostengono che il Barbaresco derivi il suo nome dai popoli Barbari che causarono la caduta dell’impero romano. Quale che sia la sua origine, oggi poco importa: certamente è una delle prime denominazioni riconosciute in Italia nel 1966 insieme al Barolo.

Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
VALORITALIA S.r.l. Sede legale: Via Piave, 24 00187 - ROMA Tel. +3906-45437975 mail: info@valoritalia.it Sede operativa per l’attività regolamentata: Corso Enotria, 2/C – Ampelion 12051 - ALBA (CN) 8 La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.

 

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