Asti spumante o Asti e Moscato d'Asti Docg - parere favorevole alla modifica del disciplinare di produzione - 1993
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a docg Asti spumante o Asti e Moscato d'Asti, gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 settembre 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969
- Gazzetta Ufficiale n. 201 del 7 agosto 1969; decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1970
- Gazzetta Ufficiale n. 38 del 12 febbraio 1970; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972
- Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973
- Gazzetta Ufficiale n. 155 del 18 giugno 1973; decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977
- Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978; decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978
- Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 ottobre 1978; decreto ministeriale 1 febbraio 1979
- Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1979;
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983
- Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti".
(GU n.100 del 30-4-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino
a denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante" o
"Asti" e "Moscato d'Asti", gia' riconosciuta come denominazione di
origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9
luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 settembre 1967) e
successivamente modificata con decreto del Presidente della
Repubblica 14 giugno 1969 - Gazzetta Ufficiale n. 201 del 7 agosto
1969; decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1970 -
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 12 febbraio 1970; decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972 - Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25
luglio 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973 -
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 18 giugno 1973; decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 1977 - Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20
gennaio 1978; decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978
- Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 ottobre 1978; decreto ministeriale
1 febbraio 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1979;
decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983 - Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1986, ha espresso parere favorevole al suo
accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto
Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare
di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita "Asti" e'
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
La denominazione "Asti" senza altra indicazione o seguita dalla
specificazione "spumante" (Asti o Asti spumante) e' riservata al vino
spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
La denominazione "Asti" obbligatoriamente preceduta dalla
specificazione Moscato (Moscato d'Asti) e' riservata al vino bianco
non spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare.
Art. 2.
I vini designati con le denominazioni di cui ai punti precedenti
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti
esclusivamente dal vitigno Moscato bianco.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 e' delimitata come segue:
Provincia di Asti:
interi territori dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso,
Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto
Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo,
Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo,
Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza
Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta
Palafea e San Giorgio Scarampi.
Provincia di Cuneo:
interi territori dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano
Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S.
Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino,
Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di
Alba.
Provincia di Alessandria:
interi territori dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle,
Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e
Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della
zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/92, unicamente i
vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente
calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati
su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od
umidi.
Il sistema di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) e i sistemi di potatura (corti lunghi e misti),
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a
q.li 100 (max 75 hl di vino/ha).
A detto limita, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il
limite medesimo.
I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto
dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati
sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.
La Regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare di anno
in anno, prima della vendemmia, limiti massimi di produzione delle
uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 inferiore a quello fissato
dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/92, dandone
comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1
non deve essere inferiore al 75%.
Eventuali eccedenze non avranno diritto alla D.O.C.G.
Art. 5.
Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2
devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione
territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita,
una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5
per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 11 per il Moscato d'Asti.
Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli,
saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 9,5
per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 10 per il Moscato d'Asti.
La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le
zone delimitate dall'art. 3, delle condizioni di annata climatica
sfavorevoli ed ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata
considerata tale, quanto disposto nel precedente comma. La regione
Piemonte inoltre di anno in anno, su richiesta del Consorzio
volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge n. 164/92, puo' stabilire prima della
vendemmia il livello di acidita', il profilo ed il contenuto
aromatico minimi delle uve al fine di garantire la tipicita' dei vini
di cui all'art. 2.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali,
leali e costanti, tra cui in particolare:
cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei
grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche, della
cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti
nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle
leggi: conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o
centrifugazioni dello stesso; conservazione del mosto o del vino
dolce, mediante filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, anche
conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto tra
alcool effettivo e zuccheri residui sino al momento della presa di
spuma per l'Asti o Asti Spumante e fino al momento
dell'imbottigliamento per il Moscato d'Asti.
Per la conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
Art. 6.
L'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto o vino
destinato alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita "Moscato d'Asti", autorizzato nei casi
previsti dal terzo comma dell'art. 5, deve essere ottenuto
esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve moscato
bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato e non
puo' in ogni caso, essere superiore a gradi 1,5.
Art. 7.
La partita (cuve'e) destinata alla spumantizzazione per la
produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Asti" o "Asti Spumante", da effettuarsi con il metodo
della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere
ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente
disciplinare.
Qualora, nel caso di annate accertate, ai sensi del precedente
articolo 5 come climaticamente sfavorevoli ed in presenza di mosti
aventi una gradazione minima naturale inferiore a gradi 10,5 e sino a
gradi 9,5, e' consentito l'arricchimento ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente.
Tale arricchimento, in ogni caso, non puo' essere superiore a 1,5
gradi alcoolici.
Il processo di lavorazione per la presa di spuma, comprendente il
periodo di affinamento, non puo' avere una durata inferiore a mesi
uno.
Le operazioni di presa di spuma e di stabilizzazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere
effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo
e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino). E' in
facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire
che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o
Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, "Moscato
d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti".
Art. 8.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Moscato d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
limpidezza: brillante;
colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso;
odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico di moscato; talvolta
vivace o frizzante;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11 di cui svolti:
almeno gradi 5,5 e non piu' di 6,5;
acidita' totale: minimo 5 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Moscato d'Asti" deve essere immesso al consumo nelle bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e
chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente "Moscato
d'Asti".
E' vietato l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. E' altresi'
vietata la gassificazione artificiale parziale o totale e l'aggiunta
di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme
nazionali e comunitarie.
Le operazioni di elaborazione e di stabilizzazione nonche' le
operazioni di imbottigliamento e confezionamento devono essere
effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti e
Cuneo e nella frazione di Pessione nel comune di Chieri (Torino). E'
in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire
che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o
Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, "Moscato
d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti".
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o
Asti Spumante", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine, persistente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue;
odore: aroma caratteristico di moscato, spiccato e delicato;
sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce
ed equilibrato;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12 con alcool
svolto minimo gradi 7 e massimo gradi 9,5;
zuccheri riduttori (dopo inversione): minimo 70 e massimo 95
grammi per litro;
acidita' totale: minimo 5 per mille;
estratto secco netto: minimo g 17 per litro.
Nella preparazione dell'"Asti o Asti Spumante" e' vietata la
gassificazione artificiale sia totale che parziale.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o
Asti Spumante" confezionato nel caratteristico abbigliamento dello
spumante, deve essere immesso al commercio nelle bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e
con tradizionale tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente
"Asti o Asti Spumante" nella parte che resta esterna alla bottiglia.
Quando si tratti di bottiglia con contenuto nominale non superiore
a cl 20 ammesso un altro dispositivo di chiusura adeguato.
E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su
richiesta specifica del Consorzio volontario di tutela o del
consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge
n. 164/92 qualora cio' sia richiesto da esigenze dei mercati esteri,
consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
Per la conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
antifermentativo anche se consentito delle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
Art. 9.
E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Moscato d'Asti", designato come tale al momento della
rivendicazione annuale della denominazione, possa essere designato
entro il 30 giugno successivo e qualora corrisponda alle
caratteristiche previste dal presente disciplinare, con la
denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti
Spumante". E' vietata l'operazione inversa.
Art. 10.
La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categorie
interessate, puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa
la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi,
delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od
imbottigliati atti a fregiarsi delle denominazioni di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1.
Art. 11.
Alle denominazioni di origine controllata e garantita di cui
all'art. 1 del presente disciplinare e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Ex-
tra", "Fine", "Selezionato", "Gran" e similari. E' consentita
l'indicazione dell'annata di produzione per l'Asti Spumante e il
Moscato d'Asti.
Per la denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o
"Asti Spumante" e' altresi' vietato l'uso di indicazioni geografiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone o sottozone e vigne
comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.
Per la denominazione di origine controllata e garantita "Moscato
d'Asti" e' invece consentito l'uso delle indicazioni geografiche di
cui al comma precedente purche' le uve provengano totalmente dalle
corrispondenti aree geografiche. Tali frazioni, zone, sottozone e
vigne, devono essere individuate e delimitate ai sensi della legge n.
164/92.
E' inoltre consentito, per la denominazione di origine controllata
e garantita di cui all'art. 2 l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Art. 12.
In ottemperanza al punto 1 dell'art. 13 della legge n. 164/92 i
vini di cui all'art. 2 per l'utilizzazione delle rispettive
denominazioni di origine controllate e garantite devono superare
l'esame chimico-fisico ed organolettico da effettuarsi, su richiesta
degli interessati, presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio.
Per l'esame chimico-fisico e organolettico le C.C.I.A.A. possono
avvalersi di altre istituzioni, enti o consorzi volontari di tutela
che dispongano delle necessarie attrezzature, all'uopo autorizzate.
L'esame organolettico deve essere effettuato da apposite
Commissioni costituite ai sensi del punto 3 dell'art. 13 della legge
n. 164/92, che opereranno secondo le norme all'uopo impartita dal
M.A.F.
L'esame organolettico deve essere ripetuto, anche ai fini del
rilascio del contrassegno di Stato di cui al punto 3 dell'art. 23
della legge n. 164/92 partita per partita nella fase di
imbottigliamento.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per partita si
intende il quantitativo omogeneo di vino sciolto, ben individuabile
in vasi vinari separati, dichiarato dall'interessato pronto per
l'imbottigliamento.
Art. 13.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con le denominazioni di origine controllate e
garantite "Asti" o "Asti Spumante" e "Moscato d'Asti" "prodotti a
monte dei vini" e vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione "ivi
compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti
dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi
prodotti", e' punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/92.
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