Albicocca Vesuviana Dop - Domanda di registrazione e Pubblicazione del disciplinare di produzione
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Albicocca Vesuviana» come indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dal Comitato promotore dell'«Albicocca Vesuviana» IGP, acquisito il parere favorevole della Regione Campania, e a seguito della riunione di pubblico accertamento tenutasi il giorno 16 luglio 2026, alle ore 17,30 presso l'Universita' degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di agraria - Reggia di Portici, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
COMUNICATO
Domanda di registrazione della indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana». Pubblicazione del disciplinare di produzione.
(26A03756)
(GU n.174 del 29-7-2026)
Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la
registrazione della denominazione «Albicocca Vesuviana» come
indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura prevista
dal regolamento (UE) 2024/1143, presentata dal Comitato promotore
dell'«Albicocca Vesuviana» IGP, acquisito il parere favorevole della
Regione Campania, e a seguito della riunione di pubblico accertamento
tenutasi il giorno 16 luglio 2026, alle ore 17,30 presso
l'Universita' degli studi di Napoli Federico II - Dipartimento di
agraria - Reggia di Portici, provvede, visto l'art. 61, comma 3, del
decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, e viste le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14
ottobre 2013, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinche' ogni
persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente
sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di
registrazione.
Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla
domanda di registrazione, dovranno pervenire al Ministero
dell'agricoltura della sovranita' alimentare e delle foreste -
Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica - Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare - Ufficio
PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 ROMA, indirizzo pec
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o
giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio
nazionale.
Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche', se con adeguata
documentazione, dimostrano i requisiti di cui all'art. 9, comma 3,
del sopra citato decreto ministeriale 14 ottobre 2013.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o
dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
predetta domanda sara' notificata, per la registrazione ai competenti
organi comunitari.
Allegato
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Albicocca Vesuviana»
Art. 1.
Denominazione
L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Albicocca Vesuviana» e'
riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto
L'Indicazione geografica protetta «Albicocca Vesuviana» designa i
frutti della specie Prunus armeniaca L., riconducibili esclusivamente
a varieta' di origine locale. Le cultivar ammesse sono (per epoca di
maturazione):
precoci: Ceccona, Vitillo;
media maturazione: Cafona, Acqua di Serino, Prete, Portici,
Pellecchiella;
tardive: Boccuccia liscia, San Francesco, Baracca.
All'atto dell'immissione al consumo i frutti allo stato fresco a
denominazione «Albicocca Vesuviana» devono presentare le seguenti
caratteristiche qualitative:
Caratteristiche morfologiche e merceologiche:
Drupa di forma ovato ellittica, con calibro (diametro) minimo di
35 mm, colore dell'epidermide giallo aranciato con sovraccolore rosso
chiaro, sfumato, di scarsa o media entita' ed estensione, polpa di
consistenza medio elevata, di colore arancio.
Caratteristiche chimiche ed organolettiche:
Tenore zuccherino (solidi solubili totali): gradi Brix non
inferiori a 12 nelle cultivar precoci e non inferiori a 16 nelle
cultivar a maturazione media e nelle cultivar tardive.
Qualita' gustativa, misurata attraverso l'indice di maturazione
(rapporto tra gradi Brix e acidita' titolabile espressa in meq/100 g
di prodotto): non inferiore a 1,30 nelle cultivar precoci; non
inferiore a 1,80 nelle cultivar a maturazione media; non inferiore a
2,0 nelle cultivar tardive.
Sapore dei frutti: naturalmente dolce e fruttato, dovuto al
giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidita', gusto intenso e
vellutato, profumo intenso, buccia dal sapore dolce e vellutato, non
astringente.
I frutti devono essere integri, sani, puliti, esenti da marciumi
e da parassiti e privi di sostanze estranee visibili sulla
superficie.
I frutti destinati alla trasformazione possono avere un diametro
anche inferiore ai 35 mm, parzialmente integri con lievi alterazioni
della buccia, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra;
tali frutti non possono essere destinati come freschi al consumatore
finale.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'I.G.P. «Albicocca Vesuviana» comprende
l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Boscoreale,
Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena
Trocchia, Portici, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San
Sebastiano al Vesuvio, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Terzigno,
Torre del Greco, Trecase, tutti ricadenti nella Citta' metropolitana
(Provincia) di Napoli.
Art. 4.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando,
per ognuna, il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilita' del
prodotto e' garantita attraverso l'iscrizione in appositi elenchi,
gestiti dalla struttura di controllo autorizzata, dei produttori
agricoli, degli intermediari, dei confezionatori, nonche' attraverso
la denuncia annuale alla struttura di controllo dei quantitativi
prodotti. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei
relativi elenchi, sono assoggettate alle verifiche da parte della
struttura di controllo, secondo quanto disposto dal presente
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
Sistema di coltivazione:
Le condizioni ed i sistemi di coltivazione degli impianti
destinati alla produzione dell'IGP «Albicocca Vesuviana» devono
essere atti a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche
caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
I terreni devono essere coltivati secondo i principi della buona
pratica agricola. Sono ammesse innovazioni nel metodo di ottenimento
del prodotto, sempre che esse non alterino le caratteristiche
qualitative di cui all'art. 2.
E' ammessa la copertura del frutteto con sistemi di protezione
dai danni della grandine e da altre calamita' naturali, come reti o
teli costituiti da materiale consentito dalle norme, fatte salve
eventuali disposizioni in vigore nell'area di produzione di cui
all'art. 3.
E' ammessa negli impianti produttivi la presenza di altre
varieta' diverse da quelle riportate all'art. 2, nella misura massima
del 15% delle piante, che fungono anche da impollinatrici, ma i cui
frutti comunque non concorrono alla produzione dell'IGP.
Tecnica colturale:
Portinnesti: Franco, Mirabolano o Mirabolano 29C.
Materiale di moltiplicazione: e' obbligatorio, nei nuovi
impianti, l'impiego di astoni o di marze di qualita' certificata
virus esente o virus controllato delle varieta' di cui al precedente
art. 2, innestati sui portinnesti sopra indicati ovvero, nel caso
delle marze, su piante gia' a dimora; in quest'ultimo caso, il
materiale di moltiplicazione deve comunque essere certificato come
virus-esente o C.A.C.
Sesti d'impianto: la densita' massima per ettaro e' fissata in
900 piante.
Difesa fitosanitaria, fertilizzazione ed irrigazione: Per quanto
riguarda gli interventi di lotta ai parassiti, nonche' il diserbo ed
il relativo impiego dei prodotti di sintesi, vale quanto disposto
dalle norme di difesa fitosanitaria e/o di lotta biologica previsti
dal «Piano regionale di lotta fitopatologica integrata della Regione
Campania» e dal relativo «Disciplinare di produzione integrata
dell'albicocco». Anche per quanto riguarda la concimazione valgono le
«Norme tecniche generali e guida alla concimazione» ed il
«Disciplinare di produzione integrata della Regione Campania».
L'irrigazione e' consentita, ma va praticata con sistemi a bassa
portata evitando, in ogni caso, apporti eccessivi.
Raccolta: La raccolta si effettua nel periodo che va dal 20
maggio al 20 luglio e puo' essere scalare, in particolare per le
varieta' che presentano una scalarita' di maturazione e che
necessitano quindi di piu' passate. La raccolta e' esclusivamente
manuale utilizzando recipienti che garantiscano ai frutti adeguata
protezione. La produzione massima consentita per ettaro e' di 20 t
per le varieta' precoci e 25 t per quelle di media epoca e tardive.
Nel caso di impianti promiscui la resa per ettaro dovra' essere
calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita, fermo
rimanendo i limiti massimi sopra indicati.
Post-raccolta: Qualora non sia effettuata la commercializzazione
del prodotto nell'arco delle prime ventiquattro ore dalla raccolta, i
frutti dovranno essere sottoposti a raffreddamento. Il tempo massimo
di conservazione e' di venti giorni.
Art. 6.
Legame con la zona geografica
La richiesta di riconoscimento dell'«Albicocca Vesuviana» si basa
sulla storica reputazione della denominazione e su alcune
caratteristiche del prodotto, dovute a fattori specifici della zona
geografica che favoriscono la sua coltivazione. Tali fattori sono
costituiti in particolare dalle caratteristiche pedoclimatiche della
zona di produzione, che hanno un impatto sui caratteri distintivi del
prodotto.
Essi sono costituiti in particolare:
dalla presenza di suoli profondi, con tessitura moderatamente
grossolana, ottima permeabilita' con una buona disponibilita' di
ossigeno per le radici, sui quali compaiono ampie stratificazioni di
materiale sciolto, incoerente, come tufi, ceneri, lapilli e pomici,
derivanti dalle antiche e recenti eruzioni del vicino vulcano del
Vesuvio. Da questo substrato vulcanico hanno avuto origine terre
brune fertilissime, stabili, ricche di elementi minerali determinanti
per la qualita' del prodotto, come potassio, magnesio e boro, e con
soprassuolo arboreo molto rigoglioso nei versanti poco acclivi, dove
la coltura dell'albicocco vegeta nelle migliori condizioni naturali;
da un clima temperato e mite, tipico dell'area mediterranea,
con primavere ed estati calde, mitigate dall'influenza benefica
dovuta alla vicinanza del mare, intensa radiazione solare (oltre
duecentosessanta giorni all'anno) e angolo di incidenza dei raggi
solari vicino a 90°, condizioni ottimali per la coltura
dell'albicocco.
Gli storici Guglielmo Gasparrini e Achille Bruni, autori del
«Breve ragguaglio dell'agricoltura e pastorizia del Regno di Napoli
di qua del Faro», edito a Napoli nel 1845, descrivono l'albicocco
come «l'albero fruttifero piu' abbondevole presso Napoli, soprattutto
nei contorni del Vesuvio, dove viene meglio che altrove; e piu'
maniere se ne contano differenti nelle frutta, le quali nel nostro
dialetto son chiamate crisommole».
L'assortimento varietale tuttora presente nell'area vesuviana
deriva dalla sintesi equilibrata e da una consolidata combinazione,
operata dai produttori, fra la capacita' di adattamento all'ambiente
dei genotipi autoctoni e la pregevolezza dei loro frutti. Le decine
di biotipi che nel corso dei secoli si sono generati e diffusi nella
zona sono il frutto dell'ancestrale ed innata usanza dei produttori
locali nel riprodurre la specie attraverso il seme, selezionando,
dopo la loro entrata in produzione, solo i semenzali in possesso di
caratteristiche migliorative rispetto ai tipi gia' coltivati. Un
processo che e' andato avanti per secoli e che ha portato alla
diffusione nella zona geografica di produzione le varieta' autoctone
elencate all'art. 2.
Il prof. Domenico Tamaro, della Real Scuola Ligure di
agricoltura, nel suo «Trattato di Frutticoltura», edito nel 1915, nel
capitolo sull'albicocco, riporta le albicocche vesuviane tra le
primizie: «In Italia la regione vesuviana e' la piu' rinomata per le
albicocche primaticcie che vengono spedite in tutti i paesi d'Europa.
Si distinguono per la loro ricchezza in zucchero e per il loro
profumo». L'agronomo Francesco Andolfi, titolare della cattedra
ambulante di agricoltura per la Provincia di Napoli, nel 1922,
pubblica l'articolo «Frutta vesuviane. L'albicocca del Prete», sul
periodico «L'Agricoltura napoletana» e scrive, tra l'altro: «Numerose
sono le varieta' che si coltivano dell'Albicocca Vesuviana, e tutte
proprie della regione».
Il piu' importante ricercatore del secolo scorso sull'albicocco
nell'Italia meridionale e' stato certamente il prof. Domenico
Casella, ricercatore, docente e preside presso la Facolta' di agraria
di Portici. Di rilievo, uno dei suoi lavori scientifici
sull'albicocco in Italia, edito nel 1934, considerato tra i primi
testi del secolo scorso specificamente dedicati a tale specie, nel
quale scrive: «l'Albicocca Vesuviana sempre piu' va acquistando di
anno in anno maggiore diffusione e importanza per le ottime qualita'
del prodotto, giustamente apprezzato e largamente richiesto». Lo
stesso Casella, in un articolo sulla rivista «L'Italia Agricola» (n.
6 del 1958), scrive: «Le varieta' di Albicocca Vesuviana con
maturazione precoce meritevoli di grande diffusione e molto
apprezzate per l'esportazione sono la Cafona e la Palummella».
I professori Pugliano e Cirillo, della Facolta' di agraria di
Portici, nel 1975, pubblicano su L'Informatore Agrario, n. 31,
l'articolo dal titolo «Cultivar di Albicocca Vesuviana che meglio si
prestano alla produzione di sciroppati». Il prof. Pugliano fu autore,
all'interno di uno speciale della «Rivista di Frutticoltura» del
settembre 1983, anche di un lavoro dal titolo «Portici, Albicocca
Vesuviana per il Nord».
Nell'ambito del Programma operativo multiregionale (POM) per
l'agricoltura meridionale (1999-2001), coordinato dall'INEA per conto
del Ministero delle politiche agricole, il progetto di ricerca POM 14
«Caratterizzazione agronomica e nutrizionale di prodotti tipici del
meridione italiano: caratterizzazione agronomica e nutrizionale»,
studio', tra gli altri prodotti, anche l'«Albicocca Vesuviana» e una
sintesi dei risultati dell'imponente lavoro scientifico vennero
pubblicati su uno speciale della rivista Agricoltura e Ricerca del
gennaio 2000, con un capitolo dedicato espressamente a tale prodotto.
Nel 2004, l'assessorato all'agricoltura della Regione Campania
pubblico' una collana di opuscoli sulle principali produzioni
tipiche, tra le quali l'«Albicocca Vesuviana», cui venne dedicata
un'apposita brochure, che sara' poi distribuita in tutti gli eventi
promozionali nazionali ed internazionali nel campo agroalimentare.
L'«Albicocca Vesuviana» compare anche nell'Atlante dei prodotti
tradizionali della Campania, dal titolo suggestivo «Chist'e' 'o paese
d'o sole», pubblicato dalla Regione Campania nel 2003. Anche
l'assessorato regionale al turismo, nel 2007, pubblico' un opuscolo
promozionale dal titolo «Campania: luoghi, sapori, eccellenze» che,
nel capitolo dedicato a Napoli e i suoi dintorni, riportava una
scheda sull'«Albicocca Vesuviana».
La denominazione Albicocca Vesuviana, in questi ultimi
venticinque anni, e' riportata e citata in tantissimi contributi di
tipo informativo, lavori scientifici, servizi giornalistici, testi,
ricettari, articoli su blog e social network, che esaltano un
prodotto straordinario dalla storia lunga e straordinaria.
Si citano per tutti gli articoli pubblicati su:
opuscolo su Ravello Festival 2009 sui prodotti tipici della
Campania;
quotidiano on-line «Italia a Tavola» (del 1° gennaio 2013);
opuscolo «I sentieri del gusto» del Parco nazionale del
Vesuvio, in occasione dell'Expo a Milano (ottobre 2015);
Guida ai Sapori e ai Saperi della Campania 2016 del quotidiano
«La Repubblica»;
volume «Campania, dieta mediterranea e PSR» della Regione
Campania (febbraio 2021);
Napoli Today quotidiano on-line (1° giugno 2023);
web site «Cookist» (11 giugno 2023).
L'«Albicocca Vesuviana» deve la sua rinomanza anche alle sue
caratteristiche organolettiche e sensoriali. Sono tanti lavori
scientifici effettuati negli ultimi cinquanta anni ed oltre,
soprattutto a cura dell'attuale Dipartimento di agraria di Portici
dell'Universita' degli studi di Napoli (D. Casella, L'Italia Agricola
n. 6/1958; G. Pugliano e A. Cirillo, L'Informatore Agrario n.
31/1975; G. Pugliano e altri, Agricoltura e Ricerca n. 14/1980; M.
Forlani e G. Pugliano, Italus Hortus n. s./1997) e dall'ex Istituto
sperimentale per la frutticoltura di Roma, oggi CREA (C. Fideghelli e
F. Monastra, Monografia di cultivar di albicocco, 1977 e 1989; A.
Cirillo, Annali ISF 1978; F. Pennone ed altri, Italus Hortus n.
6/1999; AA.VV., Agricoltura e Ricerca n. 1/2000), che hanno studiato
in particolare gli aspetti qualitativi del prodotto.
Tali elementi distintivi sono risultati l'elevato tenore
zuccherino e la qualita' gustativa dei frutti, rilevabili,
rispettivamente, attraverso l'indice rifrattometrico e l'indice di
maturazione, che nell'«Albicocca Vesuviana» risultano indubbiamente
elevati rispetto alla media. Tali caratteri sono direttamente
influenzati dalle condizioni pedoclimatiche presenti nel territorio
di produzione ed in particolare dalla presenza di suoli fertili di
origine vulcanica, particolarmente ricchi di macro e microelementi
come il potassio, il magnesio, il boro e il ferro, solo per citare
quelli che hanno la capacita' di trasportare gli zuccheri e gli altri
nutrienti all'interno della pianta fino ai frutti, migliorandone il
sapore e la dolcezza e favorendone la consistenza. I terreni
presenti, inoltre, possiedono anche un'alta capacita' di scambio
cationico in grado di trattenere tali nutrienti evitandone il
dilavamento. Anche il clima influenza il tenore zuccherino e l'indice
di maturazione del prodotto, in particolare per l'intensa radiazione
solare del territorio vesuviano e l'alto angolo di incidenza dei
raggi solari che consente, quest'ultimo in particolare, un'elevata
intensita' di calore sulle piante e sui frutti nel periodo di
maturazione.
Art. 7.
Etichettatura e confezionamento
Norme specifiche in materia di confezionamento:
Il prodotto deve essere posto in vendita in contenitori con
capienza fino ad un massimo di 10 kg, realizzati con materiale di
origine vegetale od altro materiale consentito per il packaging
dell'ortofrutta, con fondo e lati rigidi, al fine di proteggere il
prodotto dagli urti, e che deve assicurare il mantenimento delle
specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.
Le tipologie di confezioni utilizzabili sono di seguito
riportate:
vaschette e vassoi trasparenti in PET o in cartone, sigillati
mediante film plastico, da 0,5 Kg a 1 Kg di peso;
cestini trasparenti in PET riciclato o vergine o cartone, da
0,5 Kg a 2 Kg;
plateaux in cartone o legno o plastica, con peso fino a 5 Kg.
Il contenuto di ogni confezione deve essere omogeneo nel calibro
e nella colorazione e comprendere esclusivamente prodotto di eguale
varieta'. E' ammessa una tolleranza di disomogeneita', in termini di
calibrazione e colore, del 10% in peso del prodotto posto nelle
singole confezioni. Le confezioni devono essere sigillate in modo
tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la
rottura della confezione. Sono ammesse le confezioni aperte, purche'
il prodotto abbia una percentuale di bollinatura non inferiore al 70%
dei frutti presenti nella confezione. In quest'ultimo caso, il
bollino, adesivo e del diametro di 1 cm, rechera' il logotipo del
prodotto, che viene di seguito descritto.
Norme in materia di etichettatura:
Le confezioni da ammettere alla certificazione IGP e
all'immissione al consumo devono riportare in etichetta, a caratteri
di stampa, chiari e leggibili, e delle medesime dimensioni la
denominazione ammessa a tutela e cioe' «Albicocca Vesuviana»,
l'Indicazione geografica protetta (o anche solo l'acronimo I.G.P.),
il simbolo grafico dell'Unione europea previsto per le IGP. Anche il
logotipo descritto di seguito va posto obbligatoriamente sulle
confezioni da immettere al consumo, in abbinamento inscindibile con
la denominazione geografica. E' resa facoltativa l'indicazione della
cultivar in etichetta.
In etichetta e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore
indicazione o qualificazione non espressamente prevista dal
disciplinare di produzione.
L'etichetta potra' riportare, altresi', altre indicazioni
accessorie purche' non aventi carattere laudativo e non idonee a
trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche
del prodotto. Inoltre, e' consentita l'indicazione di altre
certificazioni volontarie rilasciate da organismi indipendenti sulla
base di standard riconosciuti e verificabili.
La denominazione «Albicocca Vesuviana» e' intraducibile.
Logotipo:
Il logo e' costituito da un'ellisse, divisa a meta' da una linea
curva, che rimanda alla forma caratteristica dell'albicocca. Due
quadrati disposti a 45° rispetto all'ellisse sono le foglie. Questo
ordinamento strutturale del logotipo e' orientato alla
riorganizzazione delle potenzialita' informative ed energetiche messe
in atto dalla disposizione di forme semplici. I segni elementari sono
usati proprio per rivalutare la capacita' di sintesi e di relazione
con i processi di percezione primaria attuati dall'osservatore.
I caratteri tipografici scelti sono l'Officina Sans Book e
l'Officina Sans Bold. I colori utilizzati sono: arancione (Pantone
151 C), verde (Pantone 368 C) e nero. Declinazione in policromia:
arancione M60% Y100%, verde C60% Y100%, nero. 
« Puzzone di Moena/Spretz Tzaori'
Valle d'Aosta Lard d'Arnad Dop - Modifica ordinaria al disciplinare di produzione 2026 »
