MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2017
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara». (18A00235) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2018)
IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalita' procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;
Considerato che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei predetti atti della Commissione UE e delle conseguenti norme applicative nazionali, continuano ad essere vigenti per la procedura preliminare nazionale di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, applicativo della citata preesistente normativa dell'Unione europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara» ed approvato il relativo
disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOC «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Gambellara»;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014 e sul sito internet del Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della predetta DOP;
Vista la nota della Regione Veneto del 23 febbraio 2017, con la quale e' stato segnalato che nel predetto disciplinare di produzione, all'art. 5, e' stata erroneamente omessa, rispetto al disciplinare preesistente a quello approvato con la modifica di cui al citato decreto ministeriale 20 settembre 2011, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino, e con la quale la stessa regione, ha chiesto di provvedere, mediante apposita modifica del disciplinare, al ripristino della predetta disposizione;
Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e' risultato che l'omissione di detta tipologia varietale e' da imputarsi ad un mero errore materiale verificatosi al momento della redazione del disciplinare consolidato con le modifiche approvate con il citato decreto 20 settembre 2011;
Ritenuto necessario, pertanto, in accoglimento della richiesta delle Regione Veneto, apportare apposita modifica correttiva dell'art. 5 del disciplinare di produzione in questione, mediante il
ripristino, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo, della resa massima delle uve in vino, nella misura del 40%, anche in considerazione del fatto che detta previsione costituisce un elemento essenziale del disciplinare, ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di vini DOP;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20 marzo 2017 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di
competenza;
Decreta:
Articolo unico
1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 ottobre 2014
richiamato in premessa, e' inserito, dopo il sesto comma, il seguente comma:
«Per la produzione della tipologia Gambellara Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 40%.».
2. La modifica al disciplinare di cui al comma 1 sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2017
Il dirigente: Polizzi
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All'art. 2, comma 3, del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colli Trevigiani», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamato in premessa e con la modifica autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 2017 richiamato in premessa, e' inserita la tipologia di vino riferita al vitigno «Chardonnay»
Gambellara Doc
16.01.2018
All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Gambellara», cosi' come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 13 ottobre 2014 e' inserito, dopo il sesto comma, il comma: «Per la produzione della tipologia Gambellara Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 40%.».
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Amatriciana Tradizionale» come specialita' tradizionale garantita, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione per la promozione del riconoscimento STG della salsa all'Amatriciana esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione
Schüttelbrot Alto Adige
22.12.2017
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Südtiroler Schüttelbrot»/«Schüttelbrot Alto Adige» come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Südtiroler Schüttelbrot IGP ed acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Bolzano, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione
Provola dei Nebrodi
22.12.2017
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Provola dei Nebrodi» come denominazione d'origine protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dal Consorzio del formaggio Provola dei Nebrodi ed acquisito inoltre il parere della Regione Siciliana, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione
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Modifiche minori
17.12.2017
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Modifiche
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Limiti componenti vini
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Viene ritenuto necessario procedere alla revisione delle sostanze, dei componenti dei vini e dei relativi limiti di cui al citato decreto 29 dicembre 1986, anche in relazione alle sostanze, ai componenti dei vini ed ai relativi limiti già riportati nella citata legge n. 238/2016 e nella pertinente normativa dell’Unione europea
Tutela Vini
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Lunedì 4 dicembre 2017 dalle ore 15.00 presso l’Azienda Agricola Camillo Montori si svolgerà la Giornata di Studio dal titolo Ricerca e innovazione per la sostenibilità della Viticoltura da vino di qualità. L’evento, promosso dalla cattedra di Agronomia del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia e dal Master Agricoltura di Precisione, è organizzato congiuntamente all’Accademia Italiana della Vite e del Vino, il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.
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- Aggiornato il 15/12/2019